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Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

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Transcript:

N. 00414/2013 REG.PROV.COLL. N. 00338/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 338 del 2013, proposto da: Giuseppe Maria Vanni, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Valentini, Gianluca Saccomandi, con domicilio eletto presso Stefano Dalla Verita' in Bologna, via Farini N.24; contro Comune di Cattolica, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Berti, con domicilio eletto presso Domenico Lavermicocca in Bologna, via Calzolerie 1; nei confronti di Società Diana S.r.l.; per l'annullamento - della nota del Comune di Cattolica, prot. 8829 del 14.03.2013; e per l accertamento - dell obbligo dell amministrazione di provvedere ai sensi dell articolo 31 del c.p.a.. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cattolica; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.Riferisce il ricorrente di aver stipulato un preliminare di vendita di due immobili di un complesso residenziale costruito dalla società contro interessata per la cui realizzazione, poi, la stessa aveva ottenuto il permesso di costruzione n. 128 del 18/10/2007. Successivamente la società controinteressata aveva ottenuto una variante rilasciata dal Comune con provvedimento n. 77 del 8/7/2009. Riferisce il ricorrente di aver segnalato al Comune, con nota del 14/8/2012, alcune irregolarità nei titoli edilizi e di aver ribadito tale richiesta con note del 29/11/2012 e 2/3/2013. L amministrazione dava riscontro a detta richiesta evidenziando che la stessa nella sostanza era una richiesta di riesame e che i titoli edilizi, risalenti nel tempo, non erano stati impugnati. 2. L interessato con il presente ricorso impugnava detta nota e contestualmente agiva avverso l inerzia del comune ai sensi dell articolo 31 del c.p.a. Si costituiva in giudizio il comune intimato che contro deduceva alle avverse doglianze e concludeva per l inammissibilità e l infondatezza del ricorso. La causa veniva trattenuta in decisione all odierna camera di consiglio ai sensi dell articolo 60 del c.p.a. previo avviso alle parti presenti.

3. Con il presente ricorso l interessato contesta sostanzialmente la legittimità dei titoli edilizi rilasciati dal Comune alla controinteressata e la loro corretta qualificazione giuridica impugnando la nota del comune del 14/3/2013 ed agendo ai sensi dell articolo 31 del c.p.a. ossia per l accertamento dell obbligo del comune di provvedere il ordine ai titoli edilizi rilasciati. 4.E pacifica la mancata impugnativa dei titoli edilizi sia per quanto concerne il permesso di costruzione sia la variante successiva sopra indicata. 5. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. In linea di diritto va osservato che costituisce un principio giurisprudenziale consolidato quello per cui non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto dall'art. 117 c. p. a.; infatti, il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere (, Cons. St., VI, n. 4308 del 2010, ivi rif., e sez. V n. 6995 del 2011). 5.1.Del resto, lo stesso art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, nell affermare che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico rimette la scelta sull annullamento a un apprezzamento di natura preventiva affidato alla P. A.( CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 3 maggio 2012 n. 2549 ). 5.2. Opinare diversamente rispetto a quanto si è detto sopra, ossia seguire la tesi secondo la quale, in presenza di una istanza diretta a sollecitare l esercizio della potestà di autotutela, l Amministrazione è obbligata a una pronuncia esplicita sulla

istanza medesima, attraverso l utilizzo dell istituto del silenzio rifiuto e dello strumento processuale di cui agli articoli 31 e 117 c. p. a. vorrebbe dire neutralizzare, in pratica, la condizione di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi (nella specie, i titoli edilizi rilasciati) che non siano stato contestato nei modi ed entro i termini di legge, vanificando in questo modo una garanzia di certezza dei rapporti giuridici che vedono coinvolta una P. A. (certezza che è essa stessa un bene irrinunciabile posto a tutela anche dei cittadini), e avvilendo lo stesso principio di economicità dell azione amministrativa, che verrebbe posto nel nulla ove si imponesse, a semplice richiesta dell interessato, l obbligo di riesame di provvedimenti restati in oppugnati(consiglio DI STATO, SEZ. V - sentenza 3 ottobre 2012 n. 5199 ). 6. Come sopra evidenziato le irregolarità denunciate attengono al rilascio dei titoli edilizi, non impugnati, e, pertanto non sussistono i vizi di legittimità dedotti avverso la nota del comune impugnata così come non sussiste un obbligo giuridico di provvedere al riesame dei titoli edilizi suddetti, in quanto ciò costituirebbe un escamotage per contestare provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili. 7. Per tali ragioni il ricorso va in parte respinto, per quanto concerne l impugnativa del provvedimento del comune del 14/3/2013 ed in parte dichiarato inammissibile per quanto concerne l azione proposta ai sensi dell articolo 31 del c.p.a. 8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo respinge, come specificato in motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell amministrazione intimata che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Calvo, Presidente Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore Italo Caso, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 31/05/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)