REGOLAMENTO PESCA COMPRENSORIO LAGO DI FONDI Ottobre 2012
1. INTRODUZIONE Con il presente regolamento s'intende organizzare e razionalizzare le attività di pesca svolte nel comprensorio del lago di Fondi in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa e per consentire un'attività di controllo e vigilanza più incisiva. La tradizione peschereccia nel lago di fondi affonda le sue radici in un contesto nel quale la pesca fa parte di una serie di attività che gli abitanti del circondario (prin cipalmente Monte San Biagio e Fondi) esercitavano per il mantenimento del reddito familiare. Un Apprezzo del 1860 dimostra che agli abitanti di Fondi e Monte San Biagio hanno un diritto civico sulle acque del lago che risale a tempi remoti, nel quale testualmente si legge: " che sul lago di Fondi si pesca quantità di pesce, in particolare certa sarda detta calamite, che tutte conducono alla Romagna (Stato pontificio) oltre a quello che si smaltisce nella città e luoghi circonvicini, nel quale possono pescare tutti i cittadini". L'elenco degli attrezzi da pesca consentiti nelle acque interne della Regione Lazio, riportato dal DGR n. 16 del 12 luglio 2002, per quanto riguarda la provincia di Latina, non prevede l'uso di alcune delle attrezzature che sono state utilizzate anche in periodi precedenti il sopra citato DGR. Un decreto Prefettizio antecedente, infatti, riporta l'elenco delle attrezzi consentiti nel lago di Fondi e "nei laghi oggetto di diritto esclusivo di pesca oltre ai normali attrezzi permessi nelle acque principali". In particolare, oltre ad una non ben identificata "rete speciale per il lago di Fondi", consente l'uso della "Chiusurana" (rete a circuizione), della "Impostatella" (rete ausiliaria della chi usurana), della "Rete vollaro o saltarello, del "Bertovellone o cogollo" e del "Tremaglio". Dai recenti rapporti sulle attività di pesca sul lago risulta che le catture del Cefalo calamita (Liza ramada, Risso, 1826) costituiscono oltre il 90 % del prodotto ittico commercializzabile e sono, quindi, predominanti rispetto alle altre specie ittiche. La cefalara (Chiusurana) di fatto è l'attrezzo fondamentale per l economia del comparto pesca, ritenendone opportuno l inserimento nell elenco degli attrezzi consentiti. Il presente regolamento costituisce presupposto tecnico giuridico per l approvazione ai sensi del comma 3 lettera b. art. 158 della LR. 87/90 e s.m.i., da parte della Provincia di un progetto sperimentale redatto dall Osservatorio Faunistico Regionale Arsial che avrà i compiti di direzione e di coordinamento dei lavori. 1
2. PESCA PROFESSIONALE L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici ricadenti nel comprensorio del lago di Fondi classificati come acque principali, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57), in possesso della licenza di cui all'articolo 9 comma 2 della L R. 7 dicembre 1990, n. 87 e s.m.i. che abbiano provveduto al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 9, comma 9. La licenza per la pesca professionale è rilasciata dalla provincia di residenza del richiedente, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca. Gli imprenditori ittici forniscono alla provincia di Latina, con cadenza semestrale, i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, la provincia, previa diffida a provvedere, può sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili. In riferimento al Decreto Ministeriale del 30 marzo 1950 con cui "si riconosce a favore dei cittadini di Fondi e Monte San Biagio il possesso del diritto esclusivo di pesca con carattere di uso civico nel Lago di Fondi ed adiacenze (fiumane) facenti parte dell'ex feudo di Fondi", la pesca è consentita agli imprenditori ittici individuali, ai pescatori autonomi, residenti o nativi nei comuni di Fondi e Monte San Biagio, ovvero ai soggetti costituiti come imprese della pesca, cooperative della pesca, che utilizzano per l attività gli ecosistemi acquatici, con sede legale e/o operativa nei Comuni di Fondi e Monte San Biagio. 2.1. ATTIVITÀ CONNESSE A QUELLE DELLA PESCA. Le attività che possono essere qualificate connesse a quelle della pesca sono riportate all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, in particolare: a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turisticoricreativo, sinteticamente denominato pescaturismo; b) attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socioculturali del mondo dei pescatori, esercitata da pescatori professionisti singoli o associati (imprenditore ittico) attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilità dell'imprenditore, sinteticamente denominate ittiturismo; c) la prima lavorazione dei prodotti della pesca, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso, nonché le attività di promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prevalentemente i prodotti della propria attività. Le attività di pescaturismo, di ittiturismo e di prima lavorazione e successivi interventi fino alla commercializzazione dei prodotti della pesca, devono essere: effettuate dallo stesso soggetto esercente l'attività di pesca; 2
non essere prevalenti rispetto alle attività di pesca; essere svolte mediante l'utilizzazione prevalente dei prodotti derivanti dall'attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata. Ai fini dell'accertamento della prevalenza dell'attività di pesca, una corretta valutazione potrà scaturire dal raffronto tra l'attività principale e quella connessa sulla base di alcuni indicatori complessivamente considerati, riferiti all'intero anno solare, quali: il numero dei dipendenti addetti all'una e all'altra attività; i periodi dedicati alle suddette attività; le attrezzature utilizzate; la ripartizione quantitativa percentuale del prodotto commercializzato, ovvero la individuazione oggettiva fra il venduto proveniente direttamente dalla attività di pesca e quanto globalmente commercializzato. 2.2. ATTREZZI CONSENTITI Elenco attrezzi da pesca consentiti per l esercizio della pesca professionale nelle acque del comprensorio del Lago di Fondi. a) RETI VOLANTI DA POSTA, ALTANA OD OLTANA: rete verticale con maglie di diversa grandezza, sostenuta in alto da galleggianti che servono anche da segnali e mantenuta distesa da anelli di metallo o da corda piombata, applicati in corrispondenza del suo limite inferiore. Si usa ancorata o libera, ma non può essere posta a contatto con il fondo. BARRACUDA (QUATTRO MAZZE) lato maglia non inferiore a mm. 30 altezza massima della rete metri 8 lunghezza massima della rete metri 300 b) RETI DA CIRCUIZIONE: rete verticale a forma rettangolare, costituita di panni con maglie di diversa grandezza, sostenuta in alto da galleggianti, mantenuta distesa da anelli di metallo o da corda piombata. CEFALARA Ali lunghezza - massima metri 110 per lato, maglia non inferiore a mm. 30; Panno intermedio - lunghezza massima metri 30 per lato, maglia non inferiore a 3
mm. 28; Sacco - lunghezza massima metri 20, lato maglia non inferiore a mm. 18; Altezza massima di tutta la rete non superiore a metri 100; Lunghezza totale massima della rete metri 320. c) TRAPPOLE: a questo tipo appartengono le nasse aventi forma di gabbie di vario materiale (giunchi, fili metallici, ecc.). Presentano una o più aperture alle estremità, di cui una grande ad inganno per l'ingresso del pesce; una piccola con coperchio per porre l'esca e togliere il pesce catturato. NASSA A prescindere dal materiale utilizzato, maglia non è inferiore a mm. 8; apertura bocca massimo cm. 40. la d) TRAMAGLIO: detto anche tremaglio, rete formata da tre pezze di rete sovrapposte, di cui due esterne dette "armatura" ed una interna detta "retina", armate con diverso rapporto di armamento sulle lime da sughero e da piombo. Va usato da fermo, è vietato trascinarlo. TRAMAGLIO maglie rete interna: lato maglia non inferiore a mm. 27; maglie rete esterna: lato maglia non superiore a cm 14; altezza massima della rete metri 4; lunghezza massima della rete metri 100. e) FILACCIONE, FILA LENZARA, SPADERNA: lenza di varia lunghezza, armata con ami fissi distanziati l'uno dall'altro, generalmente usata per la pesca di pesci da fondo. 4
FILACCIONE (COFFA) Numero ami per coffa massimo 25; Numero di coffe per pescatore max 5; Lunghezza massima tesa per coffa metri 100. f) SCIABICA: costituita da un ampio sacco a fondo cieco che si prolunga in due pareti laterali, dette ali, tenute distese da sugheri sulla tesa superiore e da piombi lungo quella inferiore. Quella per lattarini è detta anche impropriamente lampara o senza luce. SCIABICA PER LATTARINI Primo panno lunghezza non superiore a metri 35 per lato, maglia non inferiore a mm. 25; Secondo panno lunghezza non superiore a metri 20 per lato, maglia non inferiore a mm. 10; Terzo panno lunghezza non superiore a metri 6, maglia non inferiore a mm. 6; Fonda panno lunghezza non superiore a metri 16, maglie non inferiori a mm. 6; Scapuccio (sacca) maglie non inferiori a mm. 5; Altezza massima della rete metri 16; lunghezza totale della rete massimo 140 metri. g) BERTOVELLO, COCULLO: attrezzo ad inganno costituito da una rete esterna in forma di cono, più o meno lungo, mantenuto da tre o più anelli di diametro decrescente, dalla base al vertice del cono. Nell'interno di questa rete principale ne sono collocate altre di forma conica disposte in modo che il vertice dell'una si inserisca nella base della successiva, in maniera da consentire al pesce d'introdursi facilmente, ma di non uscirne. Possono essere presenti due ali laterali. 5
COCULLO ali maglia non inferiore a mm. 10; ali 2, lunghezza massima metri 30 ciascuna; lato maglia sacco non inferiore a mm. 6 BERTOVELLO (MARTAVELLA) Lato maglia non inferiore a mm. 10, lato maglia sacco non inferiore a mm. 6 apertura bocca massimo cm. 100 h) MAZZANGOLA: tipo di esca costituito da una dozzina o più di vermi di terra, attraversati longitudinalmente da uno spago e riuniti a costituire una sorta di fiocco. MAZZANGOLA consentita i) BILANCIONE Può essere esercitata da imprenditori ittici in possesso della licenza di tipo A ai sensi dell art. 9 della L.R. 87/90 e s.m.i.. Il Bilancione può essere utilizzato nelle sole acque classificate principali ai sensi della DGR n. 1101 del 23/02/1993, ricadenti nel comprensorio del Lago di Fondi, previo autorizzazione della Provincia di Latina, ed avere le seguenti caratteristiche: a) il lato o diametro delle rete non deve superare un terzo della larghezza dello specchio d acqua al momento dell emersione, misurato a livello medio di bassa marea; b) la struttura deve essere opportunamente distanziata da altri impianti simili nel rispetto delle norme in materia di pesca, ambiente e navigazione e, comunque, collocato a non meno di 200 mt da altri impianti simili; c) il lato della rete della bilancia di dimensioni superiori a mt 1,50 per lato non può superare i 20 mt e il lato della maglia della rete non può essere inferiore a 20 mm; d) è consentito al centro un quadrato di rete di superficie pari ad l/3 di quella totale con larghezza minima della maglia di 10 mm ed un ulteriore quadrato di rete (sacco) di superficie non superiore ad 1/6 di quella precedente con larghezza minima della maglia di 5 mm; e) è vietato l uso di fonte luminosa per attirare il pesce quando la rete è posata e durante le operazioni di pesca, ad esclusione del momento della raccolta del pescato. f) L istallazione comunque deve consentire il passaggio di eventuali imbarcazioni autorizzate dagli Enti preposti. 6
Per richiedere l autorizzazione della pesca con tale tipo di bilancia è necessario disporre di una concessione demaniale dello spazio da destinare all installazione della bilancia stessa, dell'autorizzazione del Consorzio di Bonifica e il nulla osta dell'ente Parco e degli altri Istituti competenti in materia. La domanda, oltre a quanto sopra riportato, deve essere correlata dalla planimetria dell'area di installazione della bilancia, della copia della licenza di pesca del titolare dell'autorizzazione e delle specifiche tecniche dell'attrezzo. L autorizzazione è rilasciata dal Servizio Caccia e Pesca della Provincia competente in materia. In caso di infrazioni il responsabile è colui che al momento aziona la bilancia, mentre il responsabile in solido è il titolare dell'autorizzazione. L autorizzazione ha la durata della concessione demaniale. 2.3. SEGNALAZIONE ATTREZZI DA PESCA Ai sensi del comma 4, art.11 della L.R. n. 87/90, modificata con L.R. n.16/95, le Amministrazioni provinciali competenti per territorio possono stabilire l'obbligo dell'apposizione, sugli attrezzi da pesca professionali, di idonee forme di "bollatura" o di segnalazione con boe numerate o altro modo atto a pervenire alla individuazione del pescatore che le ha in uso. Nel caso specifico degli attrezzi utilizzati nel comprensorio del lago di Fondi è fatto obbligo di segnalare ogni attrezzo da posta utilizzato con una boa di tipo tonda, bianca e di dimensioni non inferiore a cm 36 di diametro con una sigla che ne identifichi l appartenenza all esercizio autorizzato (n. licenza di pesca), per la segnalazione di attrezzi tipo Bertovello (Martavella) è consentita la segnalazione con una bandierina recante il n. licenza di pesca. E vietato l utilizzo di polistirolo espanso e di qualsiasi altro materiale galleggiante soggetto ad usura. I natanti autorizzati allo svolgimento dell attività di pesca professionale, in attesa della stesura di un regolamento che disciplini la navigazione sul lago di Fondi, devono essere contraddistinti con il numero della licenza dell operatore che lo sta utilizzando, posto in maniera ben visibile. 3. PESCA SPORTIVA La pesca sportiva può essere svolta dai residenti o nativi dei comuni di Fondi e Monte San Biagio, dagli avventori delle attività di pescaturismo ricadenti nel comprensorio del Lago di Fondi, fatta salva la facoltà di rilasciare autorizzazioni ai non residenti da parte dei comuni di Fondi e Monte San Biagio. 3.1. ATTREZZI CONSENTITI a) BILANCIA: rete quadrata a fondo concavo, mantenuta aperta da due aste ricurve incrociante diagonalmente unite nel punto d'incontro ove viene assicurata la fune di manovra che può essere fissata ad un palo. 7
BILANCIA lato maglia non inferiore a mm.10 lato rete massimo metri 1,50 b) LENZA E TIRLINDANA (LENZA A MANO): è un tipo d lenza lunga molti metri che si manovra dalla barca, anche trainandola. Lenza consentita c) CANNA: asta di materiale naturale od artificiale, di varia lunghezza, a volte telescopica, a cui viene fissata la lenza, armata da uno o più ami, che può essere collegata ad uno strumento meccanico di recupero. CANNA con uno o più ami con o senza mulinello d) GUADINO: piccola reticella a forma di sacco, sostenuta da un cerchio metallico e provvista di manico. GUADINO solo per recupero pesce catturato. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, applicato nel comprensorio del lago di Fondi, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia con particolare riferimento alla L.R. n 87 del 7 dicembre 1990 e s.m.i., alla DGR n. 1101 del 23 febbraio 1993 e s.m.i, alla DGR n. 553 del 3 maggio 2002. 8