L 50/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

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L 50/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.2.2009 ACCORDO tra la Comunità europea e la Repubblica d Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei LA COMUNITÀ EUROPEA, da una parte, e LA REPUBBLICA D ARMENIA, dall altra, (di seguito denominate «le parti») CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica d Armenia hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario, CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi, CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi, VISTI gli accordi fra la Comunità europea e alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità della legislazione comunitaria, RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica d Armenia che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica d Armenia e per garantire la continuità di tali servizi aerei, CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza, RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica d Armenia che i) comportano o favoriscono l adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, CONSTATANDO che il presente accordo non ha lo scopo di aumentare il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica d Armenia, compromettere l equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica d Armenia, né modificare le disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Disposizioni generali 1. Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea. 2. In ciascuno degli accordi elencati nell allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea. 3. In ciascuno degli accordi indicati nell allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

21.2.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 50/23 Articolo 2 Designazione da parte di uno Stato membro 1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi a essi rilasciati dalla Repubblica d Armenia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. 2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica d Armenia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che: cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato. La Repubblica d Armenia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità. Articolo 3 Sicurezza 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all allegato II, lettera c). i) il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e iii) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato. 2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica d Armenia in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica d Armenia si applicano parimenti all adozione, all esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell altro Stato membro e per quanto riguarda l autorizzazione all esercizio rilasciata a tale vettore aereo. Articolo 4 Tassazione del carburante per la navigazione aerea 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all allegato II, lettera d). 3. La Repubblica d Armenia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: i) il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione, ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o iii) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell allegato III e/o a 2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica d Armenia che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro. Articolo 5 Tariffe di trasporto all interno della Comunità europea 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all allegato II, lettera e). 2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica d Armenia in forza di un accordo di cui all allegato I che contenga una disposizione indicata nell allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

L 50/24 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.2.2009 Articolo 6 Compatibilità con le norme sulla concorrenza 1. Fatta salva ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell allegato I: i) impone o favorisce l adozione di accordi tra imprese di servizi aerei, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono o falsano la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega a operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza. 2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell allegato I che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non sono applicate. Articolo 9 Entrata in vigore 1. Le parti si notificano per iscritto l avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore alla data della ricezione dell ultima notificazione. 2. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica d Armenia che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati sono inclusi nell allegato I. Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore. Articolo 10 Denuncia 1. La denuncia di uno degli accordi dell allegato I comporta automaticamente l inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all accordo in questione. Articolo 7 Allegati dell accordo Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante. Articolo 8 Revisione o modifica Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso. Tali modifiche assumono la forma di protocolli separati che, nel momento in cui entrano in vigore in conformità delle disposizioni di cui all articolo 9 del presente accordo, costituiscono parte integrante del presente accordo. 2. La denuncia di tutti gli accordi dell allegato I comporta automaticamente l inefficacia delle disposizioni del presente accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, il nove dicembre duemilaotto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e armena.

21.2.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 50/25 За Европейската Общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen За Република Армения Por la República de Armenia Za Arménskou republiku For Republikken Armenien Für die Republik Armenien Armeenia Vabariigi nimel Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας For the Republic of Armenia Pour la République d'arménie Per la Repubblica d'armenia Armēnijas Republikas vārdā Armenijos Respublikos vardu Az Örmény Köztársaság részéről Għar-Repubblika ta' l-armenja Voor de Republiek Armenië W imieniu Republiki Armenii Pela República da Arménia Pentru Republica Armenia Za Arménsku republiku Za Republiko Armenijo Armenian tasavallan puolesta För Republiken Armenien

L 50/26 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.2.2009 ALLEGATO I Elenco degli accordi di cui all articolo 1 del presente accordo Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica d Armenia e gli Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo: accordo fra il governo dell Austria e il governo della Repubblica d Armenia in materia di servizi aerei siglato a Vienna il 25 agosto 1993, di seguito denominato «accordo Armenia-Austria» nell allegato II; accordo fra il governo del Belgio e il governo della Repubblica d Armenia in materia di servizi aerei firmato a Vienna il 7 giugno 2001, di seguito denominato «accordo Armenia-Belgio» nell allegato II; accordo fra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica d Armenia in materia di servizi aerei firmato a Sofia il 10 aprile 1995, di seguito denominato «accordo Armenia-Bulgaria» nell allegato II; accordo fra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica d Armenia in materia di servizi aerei firmato a Erevan l 11 settembre 1998, di seguito denominato «accordo Armenia-Cipro» nell allegato II; accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica d Armenia siglato a Praga l 8 febbraio 2002, di seguito denominato «accordo Armenia-Repubblica ceca» nell allegato II; accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica d Armenia in materia di servizi aerei firmato a Stoccolma il 25 ottobre 2000, di seguito denominato «accordo Armenia-Danimarca» nell allegato II; accordo fra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica d Armenia in materia di servizi aerei firmato a Tallinn il 17 marzo 2000, di seguito denominato «accordo Armenia-Estonia» nell allegato II; accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica d Armenia in materia di servizi aerei siglato a Parigi il 12 febbraio 2002, di seguito denominato «accordo Armenia-Francia» nell allegato II; accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica d Armenia firmato a Bonn il 4 maggio 1998, di seguito denominato «accordo Armenia-Germania» nell allegato II; accordo fra il governo della Repubblica greca e il governo della Repubblica d Armenia in materia di servizi aerei firmato ad Atene il 16 dicembre 1994, di seguito denominato «accordo Armenia-Grecia» nell allegato II; accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica d Armenia in materia di servizi aerei firmato a Erevan il 18 luglio 2002, di seguito denominato «accordo Armenia-Italia» nell allegato II; accordo fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica d Armenia in materia di servizi aerei siglato a Lussemburgo il 21 novembre 2000, di seguito denominato «accordo Armenia-Lussemburgo» nell allegato II; accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica d Armenia in materia di servizi aerei firmato a Yerevan il 26 novembre 1999, di seguito denominato «accordo Armenia-Paesi Bassi» nell allegato II; accordo fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica d Armenia in materia di trasporti aerei civili firmato a Varsavia il 27 gennaio 1998, di seguito denominato «accordo Armenia-Polonia» nell allegato II; accordo fra il governo della Romania e il governo della Repubblica d Armenia in materia di servizi aerei firmato a Vienna il 25 marzo 1996, di seguito denominato «accordo Armenia-Romania» nell allegato II; accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica d Armenia in materia di servizi aerei firmato a Stoccolma il 25 ottobre 2000, di seguito denominato «accordo Armenia-Svezia» nell allegato II; accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica d Armenia in materia di servizi aerei firmato a Londra il 9 febbraio 1994, di seguito denominato «accordo Armenia-Regno Unito» nell allegato II; modificato da ultimo dal protocollo d intesa concluso a Erevan il 19 giugno 1998.

21.2.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 50/27 ALLEGATO II Elenco degli articoli degli accordi elencati nell allegato I e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo a) Designazione da parte di uno Stato membro Articolo 3 dell accordo Armenia-Austria, articolo 4 dell accordo Armenia-Belgio, articolo 3 dell accordo Armenia-Bulgaria, articolo 4 dell accordo Armenia-Cipro, articolo 3 dell accordo Armenia-Repubblica ceca, articolo 3 dell accordo Armenia-Danimarca, articolo 3 dell accordo Armenia-Estonia, articolo 3 dell accordo Armenia-Francia, articolo 3 dell accordo Armenia-Germania, articolo 3 dell accordo Armenia-Grecia, articolo 4 dell accordo Armenia-Italia, articolo 3 dell accordo Armenia-Lussemburgo, articolo 4 dell accordo Armenia-Paesi Bassi, articolo 3 dell accordo Armenia-Polonia, articolo 3 dell accordo Armenia-Romania, articolo 3 dell accordo Armenia-Svezia, articolo 4 dell accordo Armenia-Regno Unito. b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi Articolo 4 dell accordo Armenia-Austria, articolo 5 dell accordo Armenia-Belgio, articolo 4 dell accordo Armenia-Bulgaria, articolo 5 dell accordo Armenia-Cipro, articolo 5 dell accordo Armenia-Repubblica ceca, articolo 4 dell accordo Armenia-Danimarca, articolo 4 dell accordo Armenia-Estonia, articolo 4 dell accordo Armenia-Francia, articolo 4 dell accordo Armenia-Germania, articolo 4 dell accordo Armenia-Grecia, articolo 5 dell accordo Armenia-Italia, articolo 4 dell accordo Armenia-Lussemburgo, articolo 5 dell accordo Armenia-Paesi Bassi, articolo 4 dell accordo Armenia-Polonia, articolo 4 dell accordo Armenia-Romania,

L 50/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.2.2009 articolo 4 dell accordo Armenia-Svezia, articolo 5 dell accordo Armenia-Regno Unito. c) Sicurezza Articolo 8 dell accordo Armenia-Repubblica ceca, articolo 14 dell accordo Armenia-Danimarca, articolo 12 dell accordo Armenia-Estonia, articolo 8 dell accordo Armenia-Francia, articolo 12 dell accordo Armenia-Germania, articolo 10 dell accordo Armenia-Italia, articolo 6 dell accordo Armenia-Lussemburgo, articolo 14 dell accordo Armenia-Svezia, articolo 9 bis dell accordo Armenia-Regno Unito. d) Tassazione del carburante Articolo 7 dell accordo Armenia-Austria, articolo 10 dell accordo Armenia-Belgio, articolo 7 dell accordo Armenia-Bulgaria, articolo 7 dell accordo Armenia-Cipro, articolo 9 dell accordo Armenia-Repubblica ceca, articolo 6 dell accordo Armenia-Danimarca, articolo 6 dell accordo Armenia-Estonia, articolo 10 dell accordo Armenia-Francia, articolo 6 dell accordo Armenia-Germania, articolo 9 dell accordo Armenia-Grecia, articolo 6 dell accordo Armenia-Italia, articolo 8 dell accordo Armenia-Lussemburgo, articolo 10 dell accordo Armenia-Paesi Bassi, articolo 6 dell accordo Armenia-Polonia, articolo 9 dell accordo Armenia-Romania, articolo 6 dell accordo Armenia-Svezia, articolo 8 dell accordo Armenia-Regno Unito. e) Tariffe di trasporto all interno della Comunità europea Articolo 11 dell accordo Armenia-Austria, articolo 13 dell accordo Armenia-Belgio, articolo 9 dell accordo Armenia-Bulgaria, articolo 14 dell accordo Armenia-Cipro, articolo 13 dell accordo Armenia-Repubblica ceca,

21.2.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 50/29 articolo 10 dell accordo Armenia-Danimarca, articolo 10 dell accordo Armenia-Estonia, articolo 14 dell accordo Armenia-Francia, articolo 10 dell accordo Armenia-Germania, articolo 12 dell accordo Armenia-Grecia, articolo 8 dell accordo Armenia-Italia, articolo 10 dell accordo Armenia-Lussemburgo, articolo 6 dell accordo Armenia-Paesi Bassi, articolo 10 dell accordo Armenia-Polonia, articolo 8 dell accordo Armenia-Romania, articolo 10 dell accordo Armenia-Svezia, articolo 7 dell accordo Armenia-Regno Unito. ALLEGATO III Elenco degli altri Stati di cui all articolo 2 del presente accordo a) La Repubblica d Islanda (ai sensi dell accordo sullo Spazio economico europeo); b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell accordo sullo Spazio economico europeo); c) il Regno di Norvegia (ai sensi dell accordo sullo Spazio economico europeo); d) la Confederazione svizzera (ai sensi dell accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).