La riforma della previdenza complementare e l utilizzo del TFR 1
NORMATIVA Schema di legge delega dicembre 2001 Legge delega 23 agosto 2004 n. 243 Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 2
ENTRATA IN VIGORE 1 GENNAIO 2008 Eccezione: 1. Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari 2. Compiti della COVIP 3. Finanziamenti alla COVIP Entrata in vigore 14 dicembre 2005 3
obiettivo -) prima informazione -) primo approccio problemi/opportunità -) tempo fino al 2008 -) normative a completamento -) sviluppi politici 4
Legge delega principi Subordinazione del conferimento del TFR all assenza di oneri per le imprese attraverso: 1. Facilità di accesso al credito 2. Equivalente riduzione del costo del lavoro 3. Eliminazione del contributo al fondo di garanzia del TFR 5
REDDITO IMPRESA oggi 1) contributi del datore? costo lavoro dipendente? deducibili IRES 2) costo deducibile NO ded. IRAP 3% TFR destinato ai fondi di previdenza complementare?? in DR => no prospetto quadro EC 6
REDDITO IMPRESA domani (art. 10) 1) contributi del datore? costo lavoro dipendente? deducibili IRES NO ded. IRAP 2) Costo deducibile 4% TFR destinato se n addetti = 50 6% TFR destinato se n addetti < 50 come si contano gli addetti??? N.B. art. 10 5 Le misure di cui al presente articolo si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia. 7
REDDITO IMPRESA domani (art. 10) Effetto complessivo 67% minori contributi + 33% costo deducibile - 67% maggiori oneri finanziari > 0 => effetto positivo < 0 => effetto negativo Ma gli oneri finanziari si possono pagare per più anni.. 8
Legge delega principi 1. Ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari 2. Rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari rendendone più favorevole il trattamento 3. Individuare il sostituto di imposta sulle prestazioni pensionistiche 9
Fiscalità della previdenza complementare Tre fasi: 1. Contribuzione 2. Gestione delle risorse confluite ai fondi e tassazione dei rendimenti 3. Prestazioni da parte dei fondi di previdenza Attuale e futuro regime Esenzione Tassazione Tassazione ETT In altri Stati EET 10
CONTRIBUZIONE OGGI Contributi del lavoratore del datore => costituiscono reddito di lavoro dipendente Deducibili in base al minore tra: a) 12% reddito complessivo b) 5.164,57 euro annui c) 2 volte TFR devoluto ai fondi 11
1. CONTRIBUZIONE (art. 8) DOMANI del lavoratore Contributi del datore deducibili max 5.164,57 euro LIMITE 5.164,57 euro 1) considera anche quote accantonate dal datore in fondi ex art. 105 1 TUIR 2) considera anche contributi per familiari A CARICO 12
1. CONTRIBUZIONE (art. 8) se CONTRIBUTI > 5.164,57 euro annui a) contribuente comunica importo NON dedotto b) entro 31 dicembre c) principio di correlazione La prestazione correlata ad un contributo non dedotto non viene tassata 13
1. CONTRIBUZIONE (art. 8) Regola particolare lavoratori 1^ occupazione post 1/1/2008 POSSONO = dal 6 al 25 anno di partecipazione ai fondi possono dedurre anche contributi > 5.164,57 pari a = 25.822,85 euro contributi versati nei primi 5 anni in ogni caso max 2.582,29 annui? 5.164,57 + 2.582,29 = 7.746,86 14
2. Gestione risorse e tassazione rendimenti a) NO novità b) Oggi e domani imposta sostitutiva => 11% 15
3. PRESTAZIONI (art. 11) a) rendita b) capitale => max 50% del montante finale (Comprende le eventuali anticipazioni) N.B. Se la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale è inferiore al 50% dell assegno sociale? TUTTO IN CAPITALE 16
IMPONIBILE (art. 11 6 ) ) IN FORMA DI CAPITALE = Ammontare - redditi già assoggettati a imposta ) IN FORMA DI RENDITA = Ammontare - redditi già assoggettati a imposta - redditi ex 44 1 l.g)quinquies TUIR (se determinabili) 17
IMPOSTA sia FORMA DI CAPITALE sia FORMA DI RENDITA Ritenuta a titolo d imposta del 15% L ALIQUOTA? 0,3% PER OGNI ANNO SUCCESSIVO AL 15 RIDUZIONE MAX 6%? DOPO 20 anni (35 di iscrizione) => 9% 18
SOSTITUTO DI IMPOSTA FORMA DI CAPITALE = è la forma pensionistica FORMA DI RENDITA = è chi eroga la rendita il Fondo comunica a chi eroga la rendita i dati relativi ai redditi già assoggettati a imposta se determinabili 19
ANTICIPAZIONI (art. 11 7 ) CAUSA QUANDO QUANTO Spese sanitarie in ogni momento max 75% Gravissime situazioni (per sé e familiari) Tassazione (importo erogato redditi già assoggettati) x 15% (r. imposta) Aliquota si riduce di 0,3% ogni anno post 15 max riduzione 6% 20
ANTICIPAZIONI (art. 11 7 ) CAUSA QUANDO QUANTO Acquisto 1^ casa Dopo 8 anni di iscrizione max 75% (x sé o figli) Interventi su 1^ casa (non dei figli) Tassazione (importo erogato redditi assoggettati a imposta) x 23% (r. imposta) 21
ANTICIPAZIONI (art. 11 7 ) CAUSA QUANDO QUANTO Ulteriori esigenze Dopo 8 anni di iscrizione Max 30% Tassazione (importo erogato redditi assoggettati a imposta) x 23% (r. imposta) 22
SOSTITUTO DI IMPOSTA è SEMPRE la forma pensionistica N.B. 1) S anticipazione = 75% in ogni caso 2) Per calcolare anzianità iscrizione Sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale (art. 11 9) 23
REINTEGRO ANTICIPAZIONI (art. 11 8 ) Libera scelta dell aderente In ogni momento Anche mediante contribuzioni annuali > 5.164,57 euro Sulle somme > 5.164,57 corrispondenti alle anticipazioni reintegrate credito di imposta pari all imposta pagata al momento dell anticipazione 24
RISCATTO (art. 14) se vengono meno i requisiti di partecipazione al Fondo a) trasferimento ad altra forma pensionistica ß) riscatto parziale del 50% SE a) cessazione attività lavorativa con inoccupazione > 12 mesi e < 48 mesi b) procedure mobilità / cassa integrazione ordinaria o straordinaria?) riscatto TOTALE se: a) invalidità permanente (riduzione cap. lavorativa a meno di 1/3) b) cessazione attività lavorativa con inoccupazione > 48 mesi NON possibile nei 5 anni precedenti maturazione all accesso alle prestazioni complementari 25
2) Morte aderente riscatto totale eredi beneficiari designati (anche xs. giuridiche) SE NON ESISTONO in alcuni casi il fondo in altri devoluzione a finalità sociali 26
TASSAZIONE a) R. imposta 15% (ridotta di 0,3% per ogni anno eccedente il 15 riduzione max 6%) b) Se riscatto da cause diverse da 1 aß? e 2 R. imposta 23% IMPONIBILE Ammontare - redditi già assoggettati a imposta 27
TRASFERIMENTO (art. 11 7 ) Le operazioni di trasferimento SONO esenti da ogni onere fiscale purchè avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs 252/2005 28