CNA Insurance Company Limited POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA ATTIVITA PROFESSIONALE DELL AVVOCATO



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CNA Insurance Company Limited POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA ATTIVITA PROFESSIONALE DELL AVVOCATO Il presente Fascicolo Informativo, contenente a) Nota informativa, b) Glossario; c) Condizioni generali di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DA ATTIVITA PROFESSIONALE DELL AVVOCATO La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la Rappresentanza Generale per l Italia di CNA Insurance Company Limited, con sede in Milano, Via Albricci, 8 (qui di seguito CNA o la Compagnia ), la sede secondaria italiana di CNA Insurance Company Limited con sede legale a Londra (Gran Bretagna), 2 Minster Court, Mincing Lane, Londra, EC3R 7BB (qui di seguito CNA ). CNA esercita la propria attività in base all autorizzazione rilasciata dall Autorità di Vigilanza per le Assicurazioni in Gran Bretagna denominata Financial Services Authority, al cui controllo è sottoposta. In Italia CNA opera in regime di stabilimento ai sensi dell art. 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ( Codice delle Assicurazioni Private ) ed è pertanto iscritta nell allegato dell Albo per le Imprese assicurative presso l ISVAP con il Codice impresa D854R al n. I.00055. Recapiti della Compagnia: CNA Insurance Company Limited Via Albricci, 8 20122 Milano Telefono: +39 02 7262 2710 Fax: +39 02 7262 2711 e-mail: infoit@cnaeurope.com Sito internet: www.cnaeurope.com 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (dati relativi all ultimo bilancio approvato. L ammontare del patrimonio netto di CNA è pari ad 241.955.000 pari ad 285.998.817.97* Il capitale sociale ammonta ad: 130.200.000 pari ad 153.900.709,22* Il totale delle riserve patrimoniali è pari ad 11.755.000 pari ad 13.894.799,05* L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è: 7,09* Si fa presente che l indice di solvibilità è il rapporto tra l ammontare del regime di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. * Il valore espresso in euro si riferisce alla data di cambio del 1.12.2010. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto assicurativo non prevede il tacito rinnovo e, pertanto, si risolve alla scadenza del periodo assicurativo. Per gli aspetti di dettaglio si invita il Contraente alla lettura dell'art. 18 delle Condizioni Generali. Per quanto riguarda il periodo di estensione del termine per la richiesta di risarcimento, si rinvia all art. 3 delle predette Condizioni Generali. Fascicolo Informativo_12.2010 Pagina 2 di 15

3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni L assicurazione copre i danni subiti dall Assicurato quale civilmente responsabile in conseguenza delle richieste di risarcimento di terzi derivanti dal servizio professionale o la consulenza inerente la professione di Avvocato, Avvocato Tributarista e Praticante Abilitato regolarmente abilitato ai sensi delle norme vigenti prestata dall Assicurato in relazione alle attività dichiarate nella Proposta e per la quale l Assicurato risulta iscritto come tale nell apposito albo, qualora tale richiesta sia stata avanzata per la prima volta nei confronti dell assicurato e notificata alla Compagnia nel corso del periodo assicurativo o l eventuale periodo di estensione del termine per la denuncia del sinistro. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia all Articolo 3 Oggetto dell Assicurazione - delle Condizioni di Assicurazione nonché ai punti da 1 a 16 del medesimo articolo. A condizione che sia stato pagato il Premio aggiuntivo e che le relative clausole siano indicate nel Frontespizio, l Assicurazione copre anche uno o più dei seguenti rischi addizionali meglio descritti nelle Condizioni particolari: - 1. Clausola A --- Legge Antiriciclaggio; - 2. Clausola B ---- Responsabilità solidale fra Sindaci; AVVERTENZA: L assicurazione è soggetta a limitazioni ed esclusioni. In particolare, si evidenzia che la copertura assicurativa è prestata secondo il principio del claims made. In altre parole la prestazione assicurativa è prestata entro i limiti temporali del periodo assicurativo ovvero a condizione che la richiesta di risarcimento del terzo sia stata avanzata per la prima volta nei confronti dell Assicurato e notificata alla Compagnia tra la data di decorrenza e la data di scadenza della polizza, purché il fatto dannoso si sia verificato successivamente alla data di retroattività indicata nel Frontespizio. Si invita il Contraente a prendere visione delle seguenti clausole che prevedono specifiche ipotesi in cui CNA non sarà tenuta al pagamento dell indennizzo oppure non sarà tenuta a pagare l intero importo di indennizzo: - Art. 3 Oggetto dell Assicurazione Retroattività - Art. 4 Limiti territoriali - Art. 6 Franchigia - Art. 7 Esclusioni - Art. 9 Esclusione per atti di guerra e terrorismo - Art. 9 Bis Esclusione dell amianto e delle muffe tossiche - Art. 17 Casi di inoperatività automatica dell Assicurazione - Art. 24 Clausola di responsabilità distinta AVVERTENZA: La presente assicurazione prevede l applicazione di massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, il cui importo sarà indicato nel Frontespizio. Infine, si inviata il Contraente a verificare gli importi specificamente indicati nelle apposite Sezioni Massimali e Sottolimiti e Franchigie/Scoperto nel Frontespizio. ESEMPI PER MASSIMALI; SCOPERTI E FRANCHIGIE Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di Massimali, Scoperti e Franchigie valido per tute le garanzie sopra descritte. Per esempio un sinistro risarcibile per 540.000 verrà liquidato come segue: o 486.000 con opzione scoperto 10% minimo 1.000 e Massimale di 500.000 o 500.000 con opzione franchigia fissa assoluta di 5.000 e Massimale di 500.000 o 490.000 con opzione franchigia fissa assoluta di 50.000 e Massimale di 500.000; Un sinistro di 5.000 verrà invece liquidato come segue: o 3.500 c con opzione scoperto 10% minimo 1.500 e Massimale di 250.000 o 2.500 con opzione franchigia fissa assoluta di 2.500 e Massimale di 250.000 o 5.000 con opzione franchigia relativa di 2.500 e Massimale di 250.000; Fascicolo Informativo_12.2010 Pagina 3 di 15

4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: Si pone l attenzione dell assicurato sul disposto dell Articolo 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato / Comportamento Improprio che, conformemente a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c., prevede che dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato/Contraente relative a circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si invita il contraente a prendere visione dell art. 2 per gli aspetti di dettaglio sulle conseguenze. AVVERTENZA: Il contratto non prevede cause di nullità ulteriori a quelle previste dalla legge. 5. Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del rischio ovvero ogni modifica di una o più informazioni fornite con la Proposta scritta. Per gli aspetti di dettaglio sulle conseguenze della mancata comunicazione si rinvia agli art. 16 delle Condizioni Contrattuali. Esempio: Nel corso del contratto l Assicurato assume un cliente od un portafoglio clienti, cosicché il suo fatturato o la tipologia dello stesso, modifichi in modo consistente (quindi in modo decisamente differente) le informazioni trasmesse alla Compagnia (tramite il questionario) in fase di sottoscrizione del contratto. La variazione consistente del fatturato e/o della sua composizione sono una circostanza rilevante che può determinare l aggravamento del rischio e dovrà pertanto essere comunicato alla Compagnia. 6. Premi Il pagamento del premio dovrà essere effettuato in unica soluzione al momento della sottoscrizione del Frontespizio e costituisce la condizione per la decorrenza della garanzia. Atteso che la durata della polizza è annuale non è previsto il pagamento periodico. Il premio può essere pagato mediante assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia oppure mediante ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Compagnia o l intermediario incaricato. Il pagamento con denaro contante non potrà essere accettato se l importo è superiore ad Euro 750,00. 7. Rivalsa Non sono previste nel Contratto clausole che prevedono la rivalsa della Compagnia. AVVERTENZA: Si rinvia comunque alle Condizioni Generali di Contratto che prevede, in caso di richiesta di risarcimento falsa o fraudolenta, la restituzione alla Compagnia degli importi già versati all assicurato/terzo danneggiato. 8. Diritto di Recesso AVVERTENZA: Il contratto prevede il diritto di recesso per il Contraente e la Compagnia. Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso si invita il Contraente a leggere le Condizioni Generali del Contratto. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Conformemente a quanto previsto dall art. 2952 c.c., il diritto al pagamento del premio o delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. 10. Legge applicabile Il Contratto di Assicurazione è soggetto alla legge italiana. 11. Regime Fiscale Al Contratto si applica il regime fiscale italiano. Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente. Fascicolo Informativo_12.2010 Pagina 4 di 15

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: Il Sinistro, come meglio precisato nelle Condizioni generali di Contratto, si considera verificato nel momento in cui il terzo danneggiato avanza per la prima volta la Richiesta di risarcimento nei confronti dell Assicurato. Per la disciplina di dettaglio si invita il Contraente a prendere visione degli artt. 11 Denuncia dei reclami e 12 Diritti ed obblighi delle Parti in caso di Sinistro Vertenze e spese legali delle Condizioni di Assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail, alla Compagnia, indirizzandoli a: CNA Insurance Company Limited Rappresentanza Generale per l Italia Ufficio Reclami Via Albricci, 8 20122 Milano Fax: +39 02 7262 2711 e-mail: reclami@cnaeurope.com Un facsimile di reclamo può essere reperito sul sito interne dell ISVAP: http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/f12643/allegato1_guida%20ai%20reclami.pdf Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da CNA. In particolare, i reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere sarà, inoltre, possibile presentare reclamo al sistema estero all uopo competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è rintracciabile consultando il sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net CNA Insurance Company Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. IL RAPPRESENTANTE LEGALE Fascicolo Informativo_12.2010 Pagina 5 di 15

GLOSSARIO Assicurato: è il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. Assicuratore: CNA Insurance Company Limited. Attività Professionale: è il servizio professionale o la consulenza inerente la professione dell Assicurato. Circostanza: è qualsiasi comunicazione contenente l intenzione di promuovere una Richiesta di risarcimento nei confronti dell Assicurato, qualsiasi critica o contestazione scritta, giustificata o meno, relativa alla prestazione dell Assicurato che potrebbe dar luogo a perdite patrimoniali o danni ad un terzo, qualsiasi critica o contestazione scritta, relativa a o derivante dall attività prestata da una persona per la quale l Assicurato è responsabile, e che potrebbe ragionevolmente dar luogo a perdite patrimoniali o danni ad un terzo. Contraente: è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore. Costi e spese di difesa sono le spese giudiziali sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato (spese di resistenza). Fatto dannoso è qualsiasi inadempimento, presunto o reale, negligenza, errore, dichiarazione falsa o ingannevole o omissione, commessa, anche con colpa grave, nell esercizio dell Attività professionale dell Assicurato Franchigia: è la somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato. Inquinamento è qualsiasi solido, liquido o gas irritante o contaminante, quali fumo, vapore, fuliggine, sostanze chimiche o alcaline e rifiuti. I rifiuti includono i materiali da riciclare, recuperare o bonificare. Massimale: rappresenta la massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Periodo di assicurazione: è periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia. Polizza: è il documento che prova l'assicurazione e che l'assicuratore è obbligato a rilasciare (munito della sua firma) al contraente. Premio: è la prestazione dovuta dal contraente all'assicuratore; è, in sostanza, il "prezzo" dell'assicurazione. Proposta o questionario: è il formulario, predisposto dall'assicuratore, che deve essere compilato dal proponente/contraente interessato a contrarre una polizza. Richiesta di risarcimento è qualsiasi azione o procedimento civile, penale o amministrativo promosso da una persona fisica o giuridica contro l Assicurato per danni pecuniari o risarcimento di altri danni, anche in forma specifica; oppure qualsiasi richiesta scritta da parte di persone fisiche o giuridiche, con la quale questi ultimi attribuiscono la responsabilità all Assicurato in conseguenza di uno specifico Fatto dannoso; oppure qualsiasi procedimento penale promosso nei confronti dell Assicurato, risultante da un fatto non doloso dell Assicurato; Scoperto: la somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'assicurato, espressa in percentuale. Sottolimite: rappresenta la massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa in relazione ad uno specifico rischio; tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso. Fascicolo Informativo_12.2010 Pagina 6 di 15

RESPONSABILITA CIVILE DEGLI AVVOCATI ITALIANI L assicurazione è prestata nella forma CLAIMS MADE, ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta. (Si vedano le definizioni H e J e gli articoli 3, 7.2, 7.8, 7.9, 11 delle condizioni DEFINIZIONI A. Specifica - Il documento redatto su apposito modulo, che contiene il numero assegnato a questo contratto d assicurazione, il luogo e la data di emissione e gli altri estremi richiamati nel testo. Il Modulo della Specifica è annesso al contratto e ne fa parte integrante. B. Assicurazione/Assicuratore: il contratto d Assicurazione/CNA Insurance C. Polizza: il documento che fornisce prova dell Assicurazione. D. Contraente - Il Professionista o lo Studio Associato o la Società tra Professionisti o il Praticante Abilitato che stipula questo contratto d assicurazione per conto proprio e per conto dell Assicurato di seguito definito. Si applica il disposto dell art. 1891 del Codice Civile da ora in poi indicato come CC E. Assicurato - I singoli Professionisti nominativamente identificati nel Questionario, purché abilitati alla professione ai sensi delle norme vigenti F. Terzi - Tutte le persone diverse dall Assicurato, con esclusione del coniuge o convivente e dei figli dell Assicurato, dei familiari che con lui convivono, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado, e con esclusione del Contraente, delle società e qualsiasi altro ente di cui l Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o controllante. Nel termine terzo o terzi sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell Assicurato, in relazione all esercizio dell attività professionale richiamata in questo contratto d assicurazione. G. Dipendenti - Tutte le persone che, in relazione all esercizio dell attività professionale richiamata in questo contratto d assicurazione, operano alle dirette dipendenze dell Assicurato al momento del Sinistro, con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di stage. H. Circostanza si intende uno o piu dei seguenti : a) un intimazione o la sicura intenzione della volontà di avanzare una richiesta di risarcimento b) qualsiasi critica o disputa (giustificata o non) direttamente o indirettamente conosciuta, espressa o implicita relativa all attività dell Assicurato che possa dare luogo ad una perdita a Terzi c) qualsiasi critica o disputa (giustificata o non) direttamente o indirettamente, espressa od implicita relativa all attività dell Assicurato o delle persone di cui l Assicurato è responsabile che possa dare luogo ad una perdita a Terzi d) conoscenza dell Assicurato di possibili sue mancanze o sospetto sulla qualità dello svolgimento del proprio incarico professionale o delle persone di cui è responsabile ove detta mancanza potrebbe dare luogo ad una perdita a Terzi che potrebbe essere motivo di indennizzo ai termini di polizza. I. Perdita Patrimoniale Il pregiudizio economico diretto che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose. J. Reclamo - la comunicazione scritta, diffida, atto di citazione, tramite cui il Terzo (definizione F) attribuisce all Assicurato le conseguenze dannose derivanti da fatto colposo, errore od omissione commessi dall Assicurato stesso o dalle persone delle quali l Assicurato debba rispondere. Nonchè qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un Assicurato sia a conoscenza, e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad un Reclamo nei suoi confronti. K. Reclamante Il Terzo che avanza un Reclamo Fascicolo Informativo_12.2010 Pagina 7 di 15

L. Reclami tardivi - I reclami (definizione J) fatti per la prima volta contro l Assicurato durante il Periodo di assicurazione e/o nei 3 anni successivi alla cessazione della presente copertura e/o in data posteriore a quella della cessazione della sua attività professionale, per fatti colposi, errori od omissioni commessi in data anteriore a quella di tale cessazione ma comunque non anteriore alla data di retroattività stabilita (articolo 3). M. Periodo di assicurazione - Il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite in Specifica, fermo il disposto dell art. 1901 del Codice Civile. Successivamente, il periodo di assicurazione corrisponderà, di volta in volta oltre che separatamente e distintamente, a ciascuna annualità di rinnovo di questo contratto. Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto nel nuovo contratto che sarà emesso, inizia un nuovo periodo di assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo. N. Limite d indennizzo - La somma indicata nella Specifica che rappresenta l esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere - indipendentemente dal numero di Assicurati indicati nel Questionario - per l insieme di tutti i Reclami pertinenti a uno stesso Periodo di assicurazione fatto salvo quanto all art. 1917 del codice civile per quanto attiene alle spese. O. Data di Retroattività La data, indicata nella Specifica, precedente al Periodo di assicurazione. La garanzia di questa Polizza si intende prestata per i Reclami relativi a errori/omissioni commessi dall Assicurato successivamente alla data di retroattivita, sino al termine del Periodo di Assicurazione P. Indennizzo La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro indennizzabile. Q. Franchigia - L ammontare che resta a carico dell Assicurato per ogni reclamo. Gli Assicuratori rispondono per la parte dell indennizzo e delle spese, che eccede la franchigia. R. Atto di terrorismo - Un atto commesso, eventualmente ma non necessariamente con l uso o la minaccia della forza o della violenza, da singole persone o gruppi di persone che agiscano di loro iniziativa o per conto di un organizzazione o di un governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o di analogo carattere, inclusa l intenzione di influenzare il governo e/o incutere paura nel pubblico o in una parte di esso. S. Questionario - il questionario e qualsiasi dichiarazione, informazione, materiale informativo e successivi allegati forniti all Assicuratore dall Assicurato e/o dal Contraente che forma parte integrante della Polizza e forma la base del contratto. Fascicolo Informativo_12.2010 Pagina 8 di 15

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Articolo 1 - Richiamo alle definizioni Si conviene che le definizioni che precedono fanno parte integrante di questa Assicurazione e vengono tutte richiamate per l interpretazione dei termini e delle condizioni che seguono e di ogni altro disposto riguardante quest Assicurazione. Articolo 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato / Comportamento Improprio L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del Danno, dichiara fatti o circostanze non rispondenti al vero, produce documenti falsi, occulta prove, promuove o facilita le pretese di terzi, perde il diritto ad ogni indennizzo. Articolo 3 Oggetto dell Assicurazione - Retroattività A fronte del pagamento del premio convenuto (articolo 15 delle CC.GG.A.), gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l Assicurato di ogni somma che egli sia legalmente tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali, derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, errori e omissioni, imputabili a colpa professionale e commessi, nell esercizio dell attività professionale di Avvocato, Avvocato Tributarista e Praticante Abilitato regolarmente abilitato ai sensi delle norme vigenti, durante la vigenza della polizza e commessi nei dieci anni precedenti la stipula del presente contratto. Periodi di retroattività superiori saranno evidenziati nella Specifica. Questa Assicurazione è operante per i Reclami presentati per la prima volta all Assicurato, e da questi denunciati agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione, per fatti compiuti successivamente alla data di retroattività stabilita in Specifica e comunque entro i 3 anni successivi alla scadenza. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun reclamo potrà esser loro denunciato, salvo quanto stabilito alla lettera L) delle definizioni di polizza. Sono comprese in garanzia tutte le funzioni previste dal mansionario così come stabilito dal r.d.l. del Novembre del 1933 nr. 1578 che sono di seguito elencate a titolo esemplificativo e non limitativo ed in qualsiasi grado di giudizio: 1. attività giudiziale e/o extragiudiziale afferente al diritto penale, civile, giuslavoristico, fiscale e tributario, concorsuale, volontaria giurisdizione, immobiliare, successorio, nonché alle esecuzioni alla consulenza contrattuale all emissione di pareri legali; 2. in qualità di tutore legale di minori e/o incapaci, nonché curatore ed amministratore di eredità giacenti; 3. amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e/o di singoli beni ed immobili; 4. le perizie e le consulenze tecniche anche per gli Enti pubblici; 5. liquidazione di sinistri; 6. l assicurazione delimitata in contratto è estesa all attività di Consigliere d Amministrazione e/o Sindaco di Aziende private e/o Enti Pubblici così come contemplata dagli articoli 2386, 2403, 2407, 2409 del codice civile. L Assicurazione deve intendersi estesa anche all attività di Sindaco (Auditor) per le Società, gli Enti di Cooperazione e Cooperative così come previsto dal Dlgs nr. 220 del 02.08.2002; sempreché sia stato pagato il premio relativo; 7. l assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31.12.1992 nr. 545 e nr. 546. Nello svolgimento delle funzioni di natura pubblica o giuridica in riferimento alle nomine da parte di autorità giudiziarie e/o amministrative a condizione che tali nomine siano inerenti all attività professionale specificata in questa polizza. In particolare la garanzia di cui alla presente Assicurazione comprende l esplicazione dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e d amministrazione controllata, d amministratore ordinario, d amministratore giudiziario, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico, e quanto previsto dal dlgs 169/07. 8. funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché l incarico di amministratore qualora il requisito richiesto sia l iscrizione in albi professionali; 9. la valutazione e l adeguatezza ad ottenere il riconoscimento giuridico delle Fondazioni e delle Associazioni, nonché tutte le attività ad esse correlate ed espresse ai precedenti punti 6/8; 10. operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione secondo quanto previsto dall art. 2 comma 3, lettera e del DL del 14.03.2005 n. 35 convertito in Legge del 14.05.2005 n. 80; 11. l attività di valutazione tecnica dell iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l accesso a finanziamenti pubblici; 12. la funzione di revisore o di componente di altri organi di controllo contabile sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 Gennaio 1992 n. 88 per le società che ricevono contributi/finanziamenti /fondi dallo Stato, Regioni, Province, Municipalità/Comuni e società/aziende da essi controllate; Fascicolo Informativo_12.2010 Pagina 9 di 15

13. il deposito per l iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15.03.1997 n. 59 e tutte le successive modificazioni (decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche); 14. dalla partecipazione all organismo di vigilanza così come previsto dal d.lgs. 231/01; 15. amministratore di sostegno così come previsto dalla Legge 09.01.2004 nr. 6; 16. Funzioni di Giudice di pace, Pretore Ordinario o di altra Magistratura Onoraria legalmente prevista. GARANZIE AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI) Fatto dei Dipendenti - L Assicurazione sopra delimitata è estesa a comprendere anche i reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l Assicurato e per la prima volta comunicati agli Assicuratori durante il Periodo di assicurazione, per danni a Terzi determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell ambito e nello svolgimento dell attività professionale dichiarata, da persone del cui operato l Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano Dipendenti, fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell articolo 14 delle Condizioni Generali di Polizza. Responsabilità solidale Alle medesime condizioni, l Assicurazione sopra delimitata vale anche per i danni di cui l Assicurato debba rispondere solidalmente con altri ma solo, esclusivamente e limitatamente alla quota di sua diretta pertinenza. Tutela dei dati personali - L Assicurazione sopra delimitata è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l Assicurato e per la prima volta comunicati agli Assicuratori durante il Periodo di assicurazione a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi del Codice sulla Privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Rispetto alla presente estensione, l Assicurazione vale fino a concorrenza di un sottolimite d indennizzo pari al 50% (cinquanta percento) dell ammontare del Limite di indennizzo (articolo 5 delle Condizioni Generali di Polizza) esposto in Specifica. Membro di Commissioni Tributarie - L Assicurazione sopra delimitata è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l Assicurato e per la prima volta comunicati agli Assicuratori durante il Periodo di assicurazione, per errori od omissioni commessi nell esercizio della funzione di membro di Commissioni Tributarie, ai sensi della Legge N 117 del 13.4.1987. Attività di Amministratore di stabili - L assicurazione delimitata in contratto è estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge nell esercizio dell attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall Art. 1130 e 1131 del Codice Civile. Questa estensione dell assicurazione non vale per responsabilità o danni derivanti: a) dalla proprietà o dalla gestione di fabbricati e relative pertinenze; b) dall omissione o dal ritardo nello stipulare, aggiornare o modificare contratti di assicurazione o nel pagamento dei relativi premi. Perdita di documenti - L Assicurazione sopra delimitata è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l Assicurato e per la prima volta comunicati agli Assicuratori durante il Periodo di assicurazione per la responsabilità derivante all Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento, la tardiva e/o erronea presentazione o la distruzione di documenti quali di seguito definiti, e che si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di assicurazione, nell ordinario esercizio dell attività professionale dell Assicurato. Questa estensione è valida qualunque sia la causa dell evento, esclusi i rischi menzionati all art. 7.1. Ai fini di questa estensione, il termine documenti sta a significare ogni genere di documenti pertinenti all attività professionale dell Assicurato, siano essi di proprietà dell Assicurato stesso ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui medesimo o da taluno dei suoi Dipendenti, escluso però ogni genere di valori, quali ad esempio: banconote, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e concorsi, carte di credito e simili. L evento deve essere denunciato per iscritto agli Assicuratori nei sette giorni successivi a quello in cui l Assicurato ne è venuto a conoscenza. (Articolo 11, punto c) delle Condizioni Generali di Polizza ). Autore di pubblicazioni L Assicurazione comprende la copertura dell attività d autore di saggi, articoli e pubblicazioni in genere svolta dall Assicurato e inerenti la sua attività professionale. Cessazione dell attività Reclami tardivi - Se durante il Periodo di assicurazione l attività professionale dell Assicurato viene a cessare per quiescenza o altri motivi diversi da quelli menzionati all articolo 18 delle Condizioni Generali di Polizza, l assicurazione prosegue ad esclusiva copertura dei Reclami tardivi. Eredi, successori, tutori - In caso di morte o di incapacità dell Assicurato, l assicurazione prosegue fino alla data della sua naturale scadenza a favore degli eredi o successori o tutori, purché essi ne rispettino i termini e le condizioni. In ogni caso ed ai termini della presente clausola, con la data di scadenza indicata nella Specifica, l assicurazione sarà valida solo per i reclami tardivi. Fascicolo Informativo_12.2010 Pagina 10 di 15

Agli eredi o i successori o i tutori è comunque eventualmente consentito di stipulare con gli Assicuratori un nuovo contratto a loro nome, a copertura dei Reclami tardivi per un periodo superiore ai 3 anni già previsti dalla lettera L) Definizioni. Funzione di Arbitro e Conciliatore - L assicurazione delimitata in contratto è estesa alla funzione di Arbitro anche irrituale in procedimenti extragiudiziali esercitata dall Assicurato in base alle leggi ivi vigenti in particolare il DM 222/04, nonché dall art. 38 del dlgs 5 del 2003 e dal dlgs 28 del 2010, in attuazione dell art. 60 della L. 69 del 18/06/09, nonché DL 180/2010. Ingiuria e diffamazione - L assicurazione sopra delimitata è estesa ai reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l Assicurato e per la prima volta comunicati agli Assicuratori durante il Periodo di assicurazione per ingiuria o diffamazione commessa, nell ambito e nello svolgimento dell attività professionale dichiarata, da persone del cui operato l Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano dipendenti dell Assicurato, fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell articolo 14. Articolo 4 - Limiti territoriali L assicurazione è valida per l attività professionale svolta e per i Reclami che abbiano origine ovunque nel mondo, con esclusione degli Stati Uniti d America, del Canada e dei territori sotto la loro giurisdizione. Articolo 5 Limite di indennizzo Sottolimite di indennizzo Qualunque sia il numero dei Reclami, dei reclamanti e delle persone assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o gli Assicuratori effettuino gli eventuali pagamenti, l obbligazione degli Assicuratori non potrà mai, in qualsiasi circostanza e a qualunque titolo, essere maggiore del Limite d indennizzo. Il Limite d indennizzo di un Periodo di assicurazione non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza della concessione di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare. Se per una voce di rischio è previsto un sottolimite d indennizzo, questo non è in aggiunta al Limite d indennizzo ma è una parte dello stesso e rappresenta l obbligazione massima degli Assicuratori per quella voce di rischio. Articolo 6 - Franchigia Per ogni Reclamo, resta a carico di ogni Assicurato coinvolto nel Sinistro la franchigia indicata in Specifica. Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato, in tutto o in parte, l ammontare della franchigia, il Contraente si obbliga a rimborsarlo agli Assicuratori stessi. Articolo 7 - Esclusioni Indipendentemente dalle altre cause o circostanze (antecedenti, simultanee o successive) concorrenti che abbiano contribuito al prodursi del danno, l Assicurazione non vale per danni direttamente od indirettamente causati da, o in qualsiasi modo ricollegabili a: 7.1 dolo dell Assicurato; 7.2 atti o fatti commessi (anche in parte) prima della data di retroattività stabilita in Specifica; 7.3 insolvenza / illiquidità dell Assicurato anche se non giudizialmente dichiarata; 7.4 attività diverse da quella professionale richiamata in questa Polizza; in particolare l Assicurazione non vale in relazione alla funzione di amministratore o commissario di società, aziende, associazioni, fondazioni o di qualsiasi altro organismo ad eccezione di quanto indicato all art.3 7.5 attività svolte dopo il verificarsi di uno dei casi di cessazione dell Assicurazione, previsti all articolo 17 delle Condizioni Generali di Polizza, o ad attività svolte in relazione a un determinato incarico dopo che questo si sia concluso o sia venuto a cessare per qualunque motivo; 7.6 reclami già presentati all Assicurato prima della data di effetto del Periodo di assicurazione; 7.7 morte, lesioni personali, malattie o malori di Terzi e a danni / distruzione di beni di Terzi, salvo quanto all art. 3 di polizza; 7.8 atti connessi alla direzione e gestione dello studio professionale o studio associato, fatto salva la copertura della conduzione dei locali; 7.9 attività professionale svolta in tutto o in parte e per i reclami che abbiano origine al di fuori dei limiti territoriali convenuti (articolo n. 4 delle Condizioni Generali di Polizza). 7.10 uno dei rischi menzionati all articolo n. 9 e 9 bis delle Condizioni Generali di Polizza; 7.11 esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo ed a radiazioni provocate dall accumulazione artificiale di particelle atomiche; 7.12 inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale; 7.13 ingiuria o diffamazione da parte dell Assicurato, salvo il disposto dell articolo n. 3 di polizza; 7.14 attività e funzioni elencate all articolo 8 delle Condizioni Generali di Polizza, salvo espresso patto contrario scritto; 7.15 sono,altresì, escluse tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico direttamente dell Assicurato/Contraente, fatto salvo quanto previsto alla condizione Aggiuntiva A D.lgs 231/07; Fascicolo Informativo_12.2010 Pagina 11 di 15

7.16 gestione e diffusione di analisi finanziarie con previsioni che possano essere considerate direttamente o indirettamente di riferimento per investimenti futuri, fatta eccezione quanto previsto alla condizione Autore di pubblicazioni ; 7.17 le circostante suscettibili di causare o di aver causato reclami di qualsiasi natura, delle quali il contraente e/o l assicurato sia consapevole alla data di effetto della presente assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state dichiarate o meno. Articolo 8 Attività e Funzioni Soggette ad Espresso Patto Contrario Pur se rientranti tra quelle esercitate e dichiarate dall Assicurato, salvo espresso patto contrario scritto (che, per ciascuna di esse deve risultare in apposita Clausola Aggiuntiva richiamata in Specifica) l Assicurazione non è efficace in relazione alle seguenti attività e funzioni: a) Legge Antiriciclaggio; b) Responsabilità solidale fra Sindaci Articolo 9 - Esclusione per atti di guerra e terrorismo Ferme restando le altre condizioni di polizza e modifiche relative, si conviene che sono escluse dal presente contratto di assicurazione perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento: 1. Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o 2. Qualsiasi atto terroristico. Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative. Nel caso in cui i Sottoscrittori affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l onere di fornire prova contraria incombe all assicurato. L eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante. Articolo 9 Bis - Esclusione dell amianto e delle muffe tossiche La presente assicurazione non copre la responsabilità direttamente o indirettamente causata o derivante da, attribuibile o connessa a: a) amianto, o qualsiasi materiale contenente amianto in qualsiasi forma o quantità, o b) la reale, potenziale, presunta o minacciate formazione, crescita, presenza, emissione, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore o micotossine di qualunque genere, o c) qualunque azione da chiunque intrapresa in risposta alla reale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, emissione, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore o micotossine di qualunque genere. Tali azioni includono l accertamento, l indagine, la ricerca, la verifica, la scoperta, il monitoraggio, il trattamento, il porre rimedio a o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine, o d) qualsiasi ordinamento governativo o regolatorio, disposizione, direttiva, mandato o decreto che richieda interventi da parte di chiunque in risposta alla reale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, emissione, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi genere. Tali azioni includono l accertamento, l indagine, la ricerca, la verifica, la scoperta, il monitoraggio, il trattamento, il porre rimedio a o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine. Articolo 10 - Altre assicurazioni - Secondo rischio Se esistono altre assicurazioni a coprire le stesse responsabilità o gli stessi Danni, il Contraente e/o l Assicurato è tenuto ad avvisare, nei modi ed entro i termini previsti dalle rispettive polizze, tutti gli assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a denunciare i reclami a tutti gli assicuratori interessati ai sensi dell articolo 11 delle Condizioni Generali di Polizza. Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, questa Assicurazione opererà a secondo rischio (salvo patto contrario evidenziato in apposita appendice) e cioè per quella parte dell ammontare dei danni e delle spese che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, fermo in ogni caso il limite di indennizzo stabilito in Specifica e ferma la franchigia a carico dell Assicurato. Articolo 11 - Denuncia dei reclami Entro i trenta giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza e durante il periodo di copertura, il Contraente o l Assicurato deve fare agli Assicuratori denuncia scritta: Fascicolo Informativo_12.2010 Pagina 12 di 15

(a) di ogni Reclamo ricevuto per la prima volta durante il Periodo di assicurazione; (b) di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo contro l Assicurato; tale denuncia, se fatta agli Assicuratori nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il Periodo di assicurazione; (c) In caso di perdita di documenti, gli Assicuratori devono essere avvisati per iscritto nei sette giorni successivi a quello in cui il Contraente e/o l Assicurato ne è venuto a conoscenza. In considerazione del fatto che l Assicurazione è prestata nella forma claims made, l omessa denuncia di un Sinistro da parte del Contraente e/o Assicurato agli Assicuratori durante il Periodo di assicurazione comporta la perdita del diritto dell Assicurato all indennizzo. Articolo 12 - Diritti ed obblighi delle Parti in caso di Sinistro Vertenze e spese legali In caso di Reclamo, il Contraente/Assicurato deve, nei termini previsti dal precedente art.11 e, in mancanza da quanto previsto dal codice civile, darne avviso scritto all Assicuratore direttamente o per il tramite del Broker al quale è assegnata la Polizza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la Perdita totale (in caso di volontario inadempimento) o parziale (in caso di colpevole inadempimento) del diritto al risarcimento (art. 1915 del codice civile.). Agli Assicuratori dovranno essere fornite - il prima possibile - tutte le informazioni inerenti al Reclamo e, inoltre, l Assicuratore potrà ragionevolmente richiedere di essere completamente informato in merito alle indagini, difesa o accordi relativi ad ogni Richiesta di risarcimento e avrà inoltre il diritto di ricevere copia di tutta la relativa documentazione. Né il Contraente né gli Assicurati dovranno ammettere la propria responsabilità o concludere transazioni in merito al reclamo (vedi art. 11) senza il previo consenso scritto dell Assicuratore. Tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato. In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere, a nome dell Assicurato, la gestione delle vertenze di natura civile, in sede sia giudiziale che extragiudiziale, eventualmente comunicando tale decisione all Assicurato esclusivamente per iscritto. Se così faranno, una volta dedotta la franchigia, resteranno a carico degli Assicuratori le relative spese d assistenza e di difesa legale, ciò in aggiunta a Limite di indennizzo per un ammontare non superiore a un quarto di tale limite (ultimo comma dell art. 1917 del codice civile). Senza il previo consenso dell Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a terzi. Nel caso però in cui l Assicuratore decidesse di non difendere gli Assicurati da una Richiesta di risarcimento ed in presenza di una ragionevole offerta transattiva scritta proveniente dai richiedenti, lo stesso avrà la facoltà di raccomandare per iscritto agli Assicurati di accettare tale ragionevole offerta transattiva. Nel caso in cui gli Assicurati non dovessero accettare tale ragionevole offerta transattiva e dovessero continuare la controversia per loro conto, qualsiasi conseguente perdita eccedente quella per la quale era stato raccomandato l accordo, sarà posta a carico degli Assicurati stessi. È data facoltà all assicurato la libera scelta del proprio legale previa accettazione da parte dell assicuratore all interno di un novero di 3 professionisti. Articolo 13 - Studi Associati Responsabilità Professionale Qualora il Contraente sia uno studio associato o una società professionale, l Assicurazione prestata alle condizioni di Polizza e fermo restando il Limite d indennizzo (cumulativo), è valida per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati ed indicati nel Questionario. Nell'eventualità di cessazione di attività professionale da parte di uno o più Assicurati, oppure di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più persone associate, l Assicurazione s intende comunque sempre valida nei confronti dei subentranti dal momento in cui la nomina nell'incarico viene comunicata da parte del Contraente agli Assicuratori. Si precisa che la garanzia è operante (per l attività ad oggetto dell assicurazione) solo se facenti parte di uno studio/società contraente con uno o più dottori e ragionieri commercialisti, e sempre che le loro attività facciano parte del normale servizio professionale svolto dal avvocato e/o praticante registrato. Articolo 14 - Diritto di surrogazione Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell Assicurato. Nei confronti dei Dipendenti tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo. Articolo 15 - Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premi sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo le successive scadenze ed il diritto dell assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell articolo 1901 del codice civile. Articolo 16 - Aggravamento o diminuzione del rischio In caso di fatti o circostanze che aggravino il rischio, il Contraente e/o l Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori entro sette giorni dalla data della loro scoperta, e si applicano le disposizioni dell art. 1898 del Codice Civile. Se l Assicurato comunica agli Assicuratori mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell art. 1897 del Codice Civile e gli Assicuratori rinunciano al relativo diritto di recesso. Fascicolo Informativo_12.2010 Pagina 13 di 15

Articolo 17 - Casi di inoperatività automatica dell Assicurazione Indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano informati, l Assicurazione diviene automaticamente inoperativa nei confronti dell Assicurato che venga sospeso o radiato dall Albo professionale. Lo stesso dicasi nei confronti di tutti gli Assicurati se lo studio associato o la società professionale è sciolta, indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano informati. Articolo 18 - Cessazione e rinnovo dell Assicurazione Alla scadenza convenuta ed indicata nella Specifica, questa Assicurazione cessa senza obbligo di disdetta. Il diritto alla tacita proroga previsto dall art. 1899 del codice civile è escluso e comunque si intende rinunciato. Articolo 19 - Facoltà di recesso in caso di Reclamo Dopo la denuncia di qualunque reclamo e fino al cinquantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, tanto il Contraente che gli Assicuratori hanno facoltà di recedere dall Assicurazione, con preavviso scritto di trenta (30) giorni. Articolo 20 - Variazioni dell Assicurazione Comunicazioni tra le Parti Qualunque variazione di questa Assicurazione deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dagli Assicuratori. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Articolo 21 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi alla Polizza sono a carico del Contraente. Articolo 22 - Clausola Broker La gestione della Polizza è affidata alla Assidea & Delta Srl E convenuto pertanto che : a) ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall Assicurato al Broker s intenderà come fatta agli Assicuratori stessi; b) ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori per conto del Contraente o dell Assicurato s intenderà come fatta da costoro agli Assicuratori; c) ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Broker s intenderà come fatta al Contraente e all Assicurato stesso. Il Broker è obbligato a trasmettere al Contraente ed all Assicurato tutte le comunicazioni loro dirette (suo tramite) provenienti dagli Assicuratori. Gli Assicuratori consentono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker e riconoscono che tale pagamento, se eseguito nei termini convenuti (articolo 15 di Polizza) sia valido e liberatorio, giusta art. 118 C.d.A. (d.lgs. 209/2005). Articolo 23 - Norme di legge, interpretazione del contratto e giurisdizione Per l interpretazione della Polizza e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte/modificate mediante regolare atto scritto e sottoscritto (articolo n. 20 delle Condizioni Generali di Polizza), si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana. La giurisdizione esclusiva è quella italiana. Articolo 24 Clausola di responsabilità distinta Le obbligazioni degli assicuratori ai sensi del presente contratto di assicurazione, sono distinte e non solidali e sono limitate esclusivamente all ambito della quota di rischio individualmente sottoscritta. Gli assicuratori non sono obbligati per la quota di rischio sottoscritta d qualsiasi coassicuratore che per qualsiasi ragione non adempia in tutto o in parte alle sue obbligazioni Articolo 25 Clausola procedura reclami (Italia) Il nostro obiettivo è quello di offrire un servizio che sia di alta qualità che sia costante durante tutto il corso della polizza. Se Lei dovesse ritenere che il servizio ricevuto non sia di alta qualità La preghiamo di seguire le procedure qui di seguito riportate e noi ci impegnamo a fare il possibile per risolvere il problema. Domande o dubbi: Se Lei dovesse avere qualsiasi domanda o dubbio in relazione alla Sua Assicurazione o sulla gestione di un sinistro La preghiamo di contattare in prima istanza la Assidea & Delta Srl. Problemi: Se Lei dovesse avere qualsiasi problema in relazione a qualsiasi aspetto della Sua Assicurazione La preghiamo di contattare la Assidea & Delta Srl. Reclami: Qualsiasi reclamo riguardante la gestione della Sua Assicurazione o la gestione di un sinistro deve essere inviato per iscritto alla CNA Insurance, al seguente indirizzo: CNA Insurance - Sede Secondaria, Via Albricci, 8 Milano 20122 Italia. Telefono+39 02 7262 2729 Fax +39 02 7262 2711 e-mail: Fascicolo Informativo_12.2010 Pagina 14 di 15

Se Lei non dovesse essere soddisfatto dalla risposta al reclamo o nella circostanza che non vi sia risposta entro il termine massimo consentito di quarantacinque giorni, Lei puo ricorrere all ISVAP, al seguente indirizzo: ISVAP User Protection Department Via del Quirinale, 21 00187 Roma Italia allegando alla lettera tutta la documentazione relativa al reclamo originale inviato ai Lloyd s. Qualsiasi disputa riguardante l ammontare del risarcimento o l attribuzione di responsabilità rimane di esclusiva competenza delle autorità giudiziali, in aggiunta a qualsiasi sistema conciliatore in esistenza. I reclami che non possono essere risolti con la procedura di cui sopra potranno, in alcune circostanze, essere riferiti all UK Financial Ombudsman Service. Ulteriori dettagli relativi a questo saranno forniti all appropriato stadio della procedura reclami. L ASSICURATO/CONTRAENTE CLAUSOLE AGGIUNTIVE (VALIDE SOLO SE RICHIAMATE E PAGATO IL PREMIO RELATIVO) Con riferimento all articolo 7.15 delle Condizioni Generali di Polizza, le seguenti Clausole Aggiuntive sono intese a includere, in tutto o in parte, nell assicurazione talune delle attività e funzioni elencate nell articolo 8. Ciascuna delle Clausole è valida e fa parte del contratto soltanto se dichiarata applicabile in Specifica e se è stato corrisposto il relativo premio addizionale. Clausola A --- Legge Antiriciclaggio La presente assicurazione copre la responsabilità legale dell assicurato che derivi da quanto previsto dalle direttive del Dlgs. 231/2007 sempre che tale responsabilità derivi da una inadempienza colposa avvenuta durante lo svolgimento del proprie funzioni e con un massimo di 500.000,00. In caso di sinistro la franchigia sarà pari ad 5.000,00 per ogni sinistro. Si precisa inoltre che non è prevista in una qualsiasi altra parte di questa polizza alcuna copertura che faccia riferimento alla responsabilità legale dell assicurato che derivi direttamente da inadempienze colpose nei confronti del Dgls. 231/2007 Clausola B ---- Responsabilità solidale fra Sindaci La garanzia è estesa alla responsabilità solidale dell Assicurato, nei casi previsti dalla legge e sempre che vi sia richiesta da parte del curatore fallimentare. La polizza comunque non potrà in nessun caso liquidare importo superiore alla somma assicurata alla partita collegi sindacali. Agli effetti dell art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara : 1 - di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle Condizioni : articolo 3 Oggetto dell assicurazione Retroattività articolo 10 Altre assicurazioni Secondo rischio articolo 11 Denuncia dei reclami (assicurazione claims made) articolo 12 Diritti ed obblighi delle Parti in caso di danno Vertenze e spese legali articolo 17 Casi di inoperatività automatica dell assicurazione articolo 19 Facoltà di recesso articolo 22 Clausola Broker (validità delle comunicazioni) 2 - di approvare specificatamente le disposizioni contenute nelle Clausole Aggiuntive dichiarate applicabili in Specifica e nelle Clausole allegate a questo contratto e richiamate in Specifica; 3 - di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, mediante apposito modulo (LL98/1), la nota informativa di cui all art. 123 del D. Lgs. 17.03.1995 n. 175 ed alla circolare ISVAP n. 303 del 02.06.1997. L ASSICURATO/CONTRAENTE Fascicolo Informativo_12.2010 Pagina 15 di 15