ARTICOLATO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE RESPONSABILITA AMMINISTRATIVO - CONTABILE
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1 ARTICOLATO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE E RESPONSABILITA AMMINISTRATIVO - CONTABILE 1
2 PREMESSA La Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha stabilito all articolo 3 comma 59: È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo. Con Deliberazione n 57 del 22 luglio 2008 la Sezio ne Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia ha fornito chiarimenti in ordine all interpretazione della norma ed indicazioni sull impostazione delle coperture assicurative della Responsabilità Patrimoniale, secondo il seguente schema: - La norma si applica agli Enti ed anche alle Aziende di diritto privato a partecipazione pubblica superiore al 50%. - La norma si applica limitatamente alla Responsabilità Amministrativa; resta fermo invece che la Responsabilità Civile è assicurabile alle stesse previgenti condizioni. SOLUZIONE ASSICURATIVA OGGETTO DI PROCEDURA ESPLORATIVA DI MERCATO NON COMPARATIVA. Stante la situazione venutasi a creare a seguito dell entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 l ASUR intende procedere a verifica esplorativa di mercato, non comparativa, al fine di reperire soluzioni assicurative che garantiscano la copertura dei dipendenti nel rispetto del quadro normativo di riferimento. Le soluzioni assicurative dovranno necessariamente possedere i seguenti requisiti: - Possibilità di adesione da parte degli Amministratori e dei Dipendenti dell Azienda ;. - Contraenza diretta da parte del singolo Assicurato. - Pagamento del premio direttamente da parte del singolo assicurato al soggetto avente titolo, esclusa ogni attività di collettore da parte dell Azienda di appartenenza. - Gestione completamente informatizzata del processo di adesione e di recesso. - Possibilità di scelta tra due massimali di assicurazione. - Copertura ritagliata sul singolo, che dunque dovrà essere garantito anche in caso di passaggio dall ASUR ad altro Ente. 2
3 CARATTERISTICHE TECNICHE CHE LA COPERTURA/CONVENZIONE DOVRA POSSEDERE: DURATA Durata almeno quinquennale; La prima annualità assicurativa decorre dalle ore 24 del alle ore 24 del. Adesioni di durata annuale con possibilità al termine di ogni annualità assicurativa di rinnovare la copertura assicurativa, aderendo nuovamente alla convenzione ed opzione di assicurarsi per l intero quinquennio; LA POLIZZA RC PATRIMONIALE ASSICURA: L assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all Assicurato (che abbia aderito) per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell esercizio delle sue mansioni e/o funzioni. Per perdite patrimoniali si intende ogni danno immateriale, (cioè non conseguente a danni materiali o corporali). L assicurazione si estende alla responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall Assicurato all Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. L assicurazione comprende l azione di rivalsa esperita dall Ente di appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione in genere per i danni provocati dall Assicurato stesso e dei quali l Ente di appartenenza o la Pubblica Amministrazione debbano rispondere direttamente, nonché dei danni provocati congiuntamente con altri dipendenti e/o altri Amministratori dell Ente stesso. Sono comprese nella garanzia le somme che l Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato. La garanzia opera anche per servizi prestati nel territorio della Unione Europea, purché le perdite patrimoniali derivino all Assicurato ai termini dalla legge Italiana TIPI DI RESPONSABILITA OGGETTO DI GARANZIA Limitatamente ai danni patrimoniali come sopra riportati la polizza assicura: RESPONSABILITA CIVILE: la responsabilità che possa gravare personalmente sull Assicurato nell esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell art C.C. e dell art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell interesse legittimo derivante dall esercizio dell attività amministrativa; RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA: la responsabilità che incombe sull Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di esercizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o 3
4 perdite patrimoniali all Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o più in generale allo Stato; RESPONSABILITA AMMINISTRATIVO - CONTABILE: La responsabilità che implica l esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte dell Assicurato ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una perdita patrimoniale all Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o più in generale allo Stato. SOGGETTI CUI VA GARANTITA L ADESIONE ALLA POLIZZA: La persona nominativamente appartenente ad una delle categorie riportate nell elencazione di seguito riportata, che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con l ASUR, ivi inclusi gli Amministratori, Dirigenti e altri Dipendenti e più precisamente: - Dirigenti tecnici/ Dirigenti del Ruolo Professionale Avvocati iscritti all albo speciale - Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario - P.O. Tecnica/Dipendenti Tecnici - Collegio di Direzione - Comitato Etico; - Membri del Tavolo Tecnico per la Gestione dei Sinistri in Franchigia; - Medici Legali; - Dirigenti amministrativi - Collegio Sindacale - Dirigenti sanitari medici e non medici - Funzionari amministrativi / dipendenti amministrativi EFFICACIA TEMPORALE DELLA COPERTURA E GARANZIA PREGRESSA: La garanzia della responsabilità civile vale per i sinistri denunciati dall Assicurato all Assicuratore per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione, a condizione che tali denunce siano conseguenti a comportamenti posti in essere nei 5 anni antecedenti la data di effetto della polizza e non siano state ancora presentate all Assicurato, né all Ente di appartenenza. Il periodo di efficacia dell Assicurazione è quello indicato nell apposito certificato che l Assicuratore trasmette all Assicurato a conferma dell operatività delle coperture. Qualora le operazioni di registrazione siano avvenute correttamente, la data di effetto è quella indicata dall Assicurato all atto di registrazione on-line della propria adesione. PRINCIPALI ESCLUSIONI: L assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a: a) danni corporali di qualsiasi tipo; b) attività svolta dall Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, fatta eccezione per l attività di rappresentanza; c) responsabilità assunte volontariamente dall Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell ente; 4
5 d) azioni od omissioni imputabili all Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell autorità competente; e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto; f) calunnia, ingiuria, diffamazione; g) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell Assicurato; h) gli assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all Assicurato e/o denunciate prima dell inizio della polizza; i) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria. PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA La garanzia assicurativa comprende anche: A) Perdite patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di Terzi; B) Perdite Patrimoniali per l attività connessa all assunzione ed alla gestione del Personale ed alle procedure concorsuali C)La copertura, è altresì operante per le perdite patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell Assicurato dalla normativa in materia d igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), nonché per l attività derivante dai Decreto Legislativo 81/08 ss.mm.ii, a condizione che l Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge. D) Perdite Patrimoniali derivanti dall attività di cui al D.lgs 196/2003:La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali nelle specifiche individuate dal Codice privacy. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell Assicurazione. MASSIMALI E FRANCHIGIE La copertura prevede la possibilità di acquistare due livelli di massimale: - Massimale per sinistro/assicurato: Eur ,00 - Massimale per sinistro/assicurato: Eur ,00 - Nessun massimale in aggregato annuo - Nessuna franchigia GARANZIA POSTUMA Nel caso di morte, pensionamento dell Assicurato, nonché di cessazione dell'attività senza che sia stata intrapresa una nuova attività compresa tra quelle assicurabili la copertura è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successive alla data di cessazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere in data non antecedente alla data di iniziale decorrenza del contratto indicata nel certificato. 5
6 La garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. PAGAMENTO DEL PREMIO A totale carico dell assicurato CONTRAENZA Diversa da ASUR Marche PRECISAZIONI: Il presente sommario rappresenta unicamente la struttura minima della copertura assicurativa al fine di consentire al mercato la conoscenza, di massima, delle esigenze assicurative degli aventi titolo alla copertura; La /le compagnia/compagnie eventualmente interessata/e dovrà/dovranno garantire una procedura di adesioni on-line mediante un software che consenta di indicare la data di effetto della copertura, nei termini della convenzione/convenzioni di assicurazione che verrà/verranno proposta/e 6
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