D.Leg. 19 marzo 1996, n. 198. Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round. (G.U.R.I. 15-04-1996, n. 88, S.O.). Capo I MODIFICHE AL R.D. 21 GIUGNO 1942, N. 929, IN MATERIA DI MARCHI D'IMPRESA, DA ULTIMO MODIFICATO DAL D.LGS. DICEMBRE 1992, N. 480 Art. 1. (1). Art. 2. (2). Art. 3. (3). Art. 4. (4). Art. 5. (5). Art. 6. (6). Art. 7. (7). Art. 8. (8). Art. 9. (9). Capo II MODIFICHE ALLA L. 10 FEBBRAIO 1992, N. 164, IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE DEI VINI Art. 10. (10).
Capo III MODIFICHE AL R.D. 25 AGOSTO 1940, N. 1411, IN MATERIA DI MODELLI DI UTILITÀ ED ORNAMENTALI, COME MODIFICATO DA ULTIMO DALLA LEGGE N. 60 DEL 1987 1. (11). 2. (12). 3. (13). Art. 11. Capo IV MODIFICHE AL R.D. 29 GIUGNO 1939, N. 1127, IN MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI, COME MODIFICATO DA ULTIMO DAL D.P.R. 22 GIUGNO 1979, N. 338 Art. 12. (14). 1. (15). 2. (16). Art. 13. Art. 14. (17). Art. 15. (18). Art. 16. (19). Art. 17. (20). Art. 18. (21). Art. 19.
1. Per il procedimento di concessione della licenza obbligatoria restano ferme le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360. 2. (22). Art. 20. (23). Art. 21. (24). Art. 22. (25). Art. 23. (26). Art. 24. (27). Art. 25. (28). Art. 26. (29). Art. 27. (30). Capo V MODIFICHE ALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 70, IN MATERIA DI TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI Art. 28. (31). Art. 29. (32). Art. 30. (33). Capo VI
DISCIPLINA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE Art. 31. 1. Per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione. 2. Fermo il disposto dell'art. 2598, n. 2, del codice civile e le disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d'origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da una indicazione geografica. 3. La tutela di cui al comma 2 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome, o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico. Art. 32. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (1) Sostituisce l'articolo 1 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929. (2) Sostituisce il comma 3 dell'articolo 4 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929. (3) Sostituisce l'articolo 17 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929. (4) Sostituisce l'articolo 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929. (5) Sostituisce il comma 1 dell'articolo 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929. (6) Aggiunge l'articolo 58-bis al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929. (7) Sostituisce l'articolo 61 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929. (8) Sostituisce l'articolo 62 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929. (9) Sostituisce l'articolo 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929. (10) Aggiunge il comma 4-bis all'articolo 24 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. (11) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411. (12) Sostituisce il punto 2 dell'articolo 10 del titolo IV delle tariffe allegate al D.M. 28 dicembre 1995. (13) Aggiunge la nota 6-bis all'articolo 10, titolo IV, punto 2, delle tariffe allegate al D.M. 28 dicembre 1995.
(14) Aggiunge l'art. 1-bis al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. (15) Abroga il comma 2 dell'articolo 2586 del codice civile. (16) Sostituisce l'articolo 2 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. (17) Aggiunge l'articolo 6-bis al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. (18) Modifica il comma 1 dell'articolo 13 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. (19) Sostituisce l'articolo 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. (20) Sostituisce l'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. (21) Inserisce, dopo il secondo comma, un comma all'articolo 54-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. (22) Sostituisce l'articolo 54-quater al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,già abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360. (23) Sostituisce l'articolo 54-quinquies al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,già abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360. (24) Abroga l'articolo 54-sexies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. (25) Sostituisce il secondo comma dell'articolo 60 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. (26) Sostituisce l'articolo 77 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. (27) Sostituisce l'articolo 81 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. (28) Sostituisce l'articolo 82 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. (29) Sostituisce l'articolo 83 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. (30) Sostituisce l'articolo 83-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. (31) Sostituisce l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 70. (32) Sostituisce il comma 3 dell'articolo 18 della legge 21 febbraio 1989, n. 70. (33) Sostituisce il comma 2 e aggiunge il comma 2-bis all'art. 19 della legge 21 febbraio 1989, n. 70.