Evoluzione della disciplina europea nel settore del vino: dall'italia all'europa e ritorno
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- Franca Olivieri
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1 Seminario VINO, PATRIMONIO E TERRITORIO Ordine degli Avvocati di Milano Milano, venerdì 8 maggio 2015 Evoluzione della disciplina europea nel settore del vino: dall'italia all'europa e ritorno Prof. Avv. Paolo Borghi Università di Ferrara Cattedra di Diritto alimentare Studio Food-law.it
2 Punto di partenza: - legge 10 febbraio 1992, n reg. CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17/5/1999 Tutela nazionale era prioritaria rispetto all europea denominazioni di origine controllata (DOC) VQPRD, VSQPRD, VLQPRD, VFQPRD denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) VQPRD, VSQPRD, VLQPRD, VFQPRD indicazioni geografiche tipiche (IGT) vini da tavola
3 VQPRD vino di qualità prodotto in regione determinata VSQPRD vino spumante di qualità prodotto in regione determinata VLQPRD vino liquoroso di qualità prodotto in regione determinata VFQPRD vino frizzante di qualità prodotto in regione determinata
4 - reg. (CE) n. 479/ reg. (CE) n. 491/2009: abroga il reg. 479/2008 e inserisce le nuove disposizioni come artt. 118-bis e seguenti nel reg. (CE) n. 1234/07, sulla c.d. OCM unica (oggi reg. (UE) n. 1308/2013) scompare il rinvio al riconoscimento da parte degli Stati membri superamento del precedente sistema della duplice protezione, europea e nazionale
5 scompaiono le vecchie VQPRD, VSQPRD, ecc. al loro posto, indicazioni nuove: DOP e IGP vitivinicole (cfr. le definizioni di DOP e IGP disciplinate, per gli altri prodotti alimentari, dal reg. 1151/2012) DOP: nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che designa un prodotto la cui qualità e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani, ottenuto nella zona geografica indicata da uve appartenenti alla specie Vitis vinifera, provenienti esclusivamente da tale zona geografica
6 scompaiono le vecchie VQPRD, VSQPRD, ecc. al loro posto, indicazioni nuove: DOP e IGP vitivinicole (cfr. le definizioni di DOP e IGP disciplinate, per gli altri prodotti alimentari, dal reg. 1151/2012) IGP: indicazione riferita a una regione o luogo determinato o, in casi eccezionali, a un Paese, che designa un prodotto avente qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica, ottenuto da uve appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis, provenienti per almeno l 85% da tale zona geografica e vinificato in detta zona geografica
7 Adeguamento dell ordinamento italiano alla nuova disciplina UE: d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, con abrogazione della l. n. 164/1992 fonte di problemi giuridici (compatibilità con il diritto dell UE)
8 Problemi nel d.lgs. n. 61/2010: definizioni autonome di DOP e IGP vitivinicole: - DOP: nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all'ambiente naturale ed ai fattori umani - IGP: nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona
9 Problemi nel d.lgs. n. 61/2010: - legittimità formale: giurisprudenza della Corte di giustizia UE vieta di riprodurre in una norma nazionale una disposizione europea - legittimità sostanziale: in questo caso le definizioni non sono neppure coincidenti, sicché la norma interna deve comunque essere disapplicata, in favore di quella europea
10 due sole categorie ( DOP e IGP ) in luogo di una varietà di categorie precedenti + nozione di IGP che ricomprende vini qualificati in Italia come IGT e in Europa come semplici vini da tavola + annata e varietà delle uve anche sull etichetta di vini da tavola senza indicazione geografica (sui quali non era consentito dalla legislazione abrogata) = minor demarcazione fra vini di qualità (VQPRD & C.) e semplici vini da tavola
11 riconoscimento solo a livello di UE, e non più in sede nazionale all interno dello Stato membro è prevista solamente una valutazione preliminare (v. gli artt. 118-septies e seguenti del reg. 1234/2007) diciture DOC, DOCG e IGT potranno ancora essere scritte sull etichetta dei vini (v. d.lgs. n. 61/2010): - DOP DOC e DOCG - IGP comprendono le IGT
12 denominazioni già riconosciute ex reg. n del 1999 (in Italia, quelle già protette come DOC, DOCG o IGT) automaticamente protette anche in forza della nuova disciplina (a tal fine gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i fascicoli tecnici e le decisioni nazionali di approvazione) ecco per quale motivo le diciture DOC, DOCG e IGT potranno ancora essere scritte sull etichetta dei vini (v. d.lgs. n. 61/2010), ma non solo per le denominazioni vecchie
13 diciture DOC, DOCG e IGT potranno ancora essere scritte sull etichetta dei vini (v. d.lgs. n. 61/2010): - DOP DOC e DOCG - IGP comprendono le IGT cambia il significato giuridico: mera facoltà di riportarle in etichetta solo come menzioni specifiche tradizionali non più segno di una protezione dell ordinamento nazionale
14 diciture DOC, DOCG e IGT potranno ancora essere scritte sull etichetta dei vini (v. d.lgs. n. 61/2010): - DOP DOC e DOCG - IGP comprendono le IGT addirittura, possibile indicare solo menzione nazionale (DOC, DOCG, IGT) in luogo di DOP o IGP nuovo significato, però, rimane (prima attestavano una protezione nazionale, ora attestano protezione europea)
15 espressioni diverse per zone italiane bilingui: - «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» (provincia di Bolzano) - «Appellation d'origine contrôlee» e «Appellation d'origine contrôlee et garantie» (Valle d'aosta) - «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in garantirano poreklo» (province di Trieste, Gorizia e Udine)
16 Diciture aggiuntive possibili in etichetta: - nomi di vitigni o loro sinonimi - menzioni tradizionali complementari - riferimenti a particolari tecniche di vinificazione - qualificazioni specifiche del prodotto obbligo di indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve DOC e DOCG esclusi vini frizzanti e spumanti (facoltativo) esclusi vini liquorosi (facoltativo) facoltativo per vini IGP e altri già da tavola
17 Diciture aggiuntive possibili: menzioni tradizionali complementari (già previste fin dal reg. 753/2002) = menzioni riferite a un metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento oppure alla qualità, al colore o al tipo di luogo o ad un evento connesso alla storia del vino e che è definito nella legislazione degli Stati membri produttori allo scopo di designare i vini in questione prodotti nel loro territorio
18 Diciture aggiuntive possibili: menzioni tradizionali complementari Esempi: - Alberata (vino di Aversa, così detto per riferimento ad una particolare tecnica di coltivazione della vite) - Amarone (tipo di Valpolicella DOC oggi DOP vinificato da uve appassite, ecc.) - Ambra (usato su Malvasia delle Lipari e su Vernaccia di Oristano, per la colorazione assunta dal vino) - Passito (riferito al tipo di prodotto e al metodo usato per ottenerlo)
19 Diciture aggiuntive possibili: menzioni tradizionali complementari Esempi: - Novello (connesso al particolare metodo e al periodo di produzione, che prevede l'immissione in commercio del prodotto a partire dal 6 novembre dell'anno di vendemmia) - Riserva (vini sottoposti a un periodo di invecchiamento stabilito dal disciplinare di produzione, non inferiore a due anni per i vini rossi e a un anno per i vini bianchi, con un ulteriore invecchiamento in recipienti di legno)
20 Diciture aggiuntive possibili: menzioni tradizionali complementari Esempi: - Classico (per i vini non spumanti DOCG o DOC prodotti nella zona di origine più antica) - Superiore (vini DOC e DOCG con caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che preveda, rispetto al corrispondente non-superiore, una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10%, ed altri requisiti qualitativi) dicitura non abbinabile a Novello né a Riserva
21 Effetti della protezione: impedire che singoli produttori possano appropriarsene indebitamente (registrandola ad esempio come marchio, al fine di utilizzarla in via esclusiva): il nome, da quel momento, deve poter essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione, senza che il diritto di uso sia sottoposto ad altra condizione
22 Effetti della protezione: impedire che il nome protetto sia impiegato per designare prodotti diversi (= non aventi l origine indicata), o similari o alternativi a quelli per i quali è riconosciuto impedire che il nome protetto sia usato in modo da ingenerare confusione nei consumatori (v. art. 2 del d.lgs. n. 61/2010)
23 Parallelamente, norme sul prodotto... es. zuccheraggio: vietato in Italia da un d.p.r. (n. 162 del 12/2/1965) CEE (1982): aiuti alla produzione di mosti concentrati 2012: fine aiuti: problemi di concorrenza fra produttori italiani e produttori UE (ed extra-ue) nuova OCM unica (reg. UE n. 1308/2013): consentito mosto concentrato rettificato solido (= zucchero d uva )
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