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1 Il Regolamento CE n.1493/1999 ha introdotto la carta di identità dei vini mediante l introduzione dell etichetta. Per etichettatura si intende l'insieme delle designazioni e delle altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi caratterizzanti il prodotto, che figurano sullo stesso recipiente, compreso il dispositivo di chiusura, nonché sul pendaglio appeso al recipiente. Non fanno parte dell'etichettatura alcune indicazioni, contrassegni ed altri marchi da determinare. L etichetta, oltre ad essere decorativa, ha una importante funzione legale perché contiene una serie di informazioni fondamentali che devono comparire sulla bottiglia. Si distinguono in informazioni obbligatorie e informazioni complementari, queste ultime lecite ma non indispensabili che vengono classificate come indicazioni facoltative regolamentate e indicazioni facoltative libere. Tra le indicazioni obbligatorie che deve contenere un'etichetta si tiene in considerazione del tipo di vino. Così se si tratta di vini da tavola, l etichetta deve contenere obbligatoriamente: 1. l indicazione vino da tavola 2. la ragione sociale dell imbottigliatore 3. comune della sede dell imbottigliatore 4. numero di codice dell imbottigliatore 5. il quantitativo in ml hl, l, cl 6. grado alcolico effettivo 7. nome dello Stato 8. indicazione ecologica del tipo non disperdere il vetro nell ambiente 9. indicazione del lotto cui la bottiglia appartiene 1 / 7

2 Per i vini da tavola con Indicazione Geografica Tipica, nell etichetta, oltre alle indicazioni suddette, dovrà comparire, accanto all indicazione vino da tavola, anche l indicazione IGT. Per i vini di qualità, oltre alle indicazioni obbligatorie previste per i vini da tavola, nell etichetta verrà indicata la sigla a seconda che si tratti di vino DOC, DOCG., V.Q.P.R.D., superiore o riserva, novelli, per i quali oltre ad aggiungere l indicazione della zona geografica che corrisponde al vino è obbligatorio indicare l annata. Per i vini spumante di qualità prodotti in una data regione, occorre indicare:. 1. vino spumante o vino spumante di qualità prodotto in una data regione (seguito dal nome della regione). 2. vino spumante aromatico di qualità ( aggiungere il nome del vitigno) nome e ragione sociale dell elaboratore o venditore o distributore e relativa sede 3. volume nominale del prodotto grado alcolico effettivo 4. tipo di prodotto in base al contenuto zuccherino 5. qualsiasi menzione purchè veritiera ed espressamente non vietata 2 / 7

3 Costituiscono cibi della marchio gradazione precisazione indicazioni alcolica se facoltative si tratta potenziale l aggiunta: Per adatti dell indicazione degli nome eventuali una luogo consigli del o due colore imbottigliamento varietà per (es. una verdolino, buona vite bianco, conservazione (fattoria, dorato rosso, cascina) ecc) rosè i vini dell annata dell informazione delle modo numero nome qualità, informazioni precisazioni indicazioni eventuali della elaborazione della zona tra recipiente distinzioni le vendemmia della relative geografica indicazioni varie sulle storia del come condizioni a attribuite vino usi del facoltative vino dietetici naturali da passito, organismi si può o tecniche vin inoltre ufficiali santo o della aggiungere: per ecc. (premi, servirlo viticoltura medaglie o per consumarlo ecc.) con Le del SANZIONI La amministrativa gravi, produttore etichette commercializzazione 2006, gli fotografie l indicazione la il anche ph quantità appellativi possono e che la il altre sequestro da conseguente hanno indicazioni castelli, della contenere: anidride quali 516,00 aderito quantità riserva, amministrativo ville vini a solforosa perdita veritiere alle con e 5.164,00, vigneti riserva normative etichette acidi e (che credibilità documentabili delle e speciale, prevista dei era prodotto, irregolari, proprietà del pigmenti già nei regolamento dal obbligatoria superiore, confronti D.Lgs. oltre rappresentate coloranti aumento all applicazione n. scelto, del per 260/2000, consumatore i di vini ecc. ulteriori e esportati successive comporta della costi sanzione negli per nei modifiche USA) ilcasi più I MARCHI DEI VINI 3 / 7

4 VINI I.G.T. Tale denominazione è usata per indicare i migliori vini da tavola ottenuti da aree di produzione più ampie rispetto ai vini DOC e DOCG, ottenuti da uve determinate, provenienti da territori ben definiti che a volte interessano più Regioni. Tale denominazione dunque è utile al consumatore per conoscere la zona di produzione della bevanda. La denominazione IGT può anche essere sostituita dalla menzione vin de pays per i vini prodotti in Val D Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione Landweine, purchè si tratti di vini prodotti in Provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco. Al nome designato si può aggiungere il colore dei vini ed il nome dei vitigni. L'IGT non può utilizzare il nome di Regioni o zone utilizzate per le DOCG. o le DOC Il vitigno può essere menzionato unicamente quando la zona vitivinicola è di dimensioni significative. I vini da tavola possono derivare anche da "tagli" fatti miscelando svariati vini di qualunque zona. In tali casi non saranno riconosciuti vini IGT e potranno essere venduti anche con nomi di fantasia o con il marchio del produttore. E vietato, su tutto il territorio italiano, impiegare le uve da tavola per ottenere vini a denominazione di origine o a indicazione geografica tipica. Le IGT decadono se non vengono attivate entro tre anni dal loro riconoscimento e quando per 5 anni consecutivi i produttori iscritti all albo dei vigneti non abbiano presentato denunce o quando, per 3 anni consecutivi, in più del 50% dei vigneti non sono rispettati i disciplinari. VINI DO.C. La denominazione D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata), è attribuita ai vini prodotti in zone di piccole o medie dimensioni, come prevedono i disciplinari di produzione, e che per la legislazione UE in vigore, e come già anticipato, possono farsi rientrare nella categoria più ampia dei V.Q.P.R.D. Tali vini sono disciplinati anche dal Reg. CEE 823/87 e dal D.P.R. n. 348/94. Alcuni vini DOC possono riportare in etichetta alcune indicazioni aggiuntive: - indicazione "classico", per i vini prodotti nella zona di più antica tradizione (nell'ambito del territorio delimitato dal disciplinare) - indicazione "riserva", per alcuni vini sottoposti ad un invecchiamento più lungo del normale - indicazione "superiore", per vini con caratteristiche migliori (grazie al buon andamento climatico dell'annata che ha permesso di raggiungere una concentrazione zuccherina più alta e quindi una maggiore gradazione alcolica) 4 / 7

5 L'uso delle DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra i raccomandati e gli autorizzati o che derivino da ibridi interspecifici tra la vitis vinifera ed altre specie americane od asiatiche. Le DOC decadono se non vengono attivate entro tre anni dal loro riconoscimento e quando per 5 anni consecutivi i produttori iscritti all albo dei vigneti non abbiano presentato denunce o, ancora, quando la denominazione è stata utilizzata per meno del 15%, o quando, per 3 anni consecutivi, in più del 50% dei vigneti non sono rispettati i disciplinari. VINI D.O.C.G. La denominazione DOCG. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) viene attribuita ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni, che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche. Il riconoscimento di DOCG. deve prevedere una disciplina viticola ed enologica di norma più restrittiva. Anche questi vini possono farsi rientrare, per la legislazione UE, nella categoria più ampia dei V.Q.P.R.D. L'uso delle DOCG non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra i raccomandati e gli autorizzati o che derivino da ibridi interspecifici tra la vitis vinifera ed altre specie americane od asiatiche. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono quando il relativo vino è addizionato all'estero da altro vino in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato. Le DOCG. decadono se non vengono attivate entro tre anni dal loro riconoscimento e quando per 5 anni consecutivi i produttori iscritti all albo dei vigneti non abbiano presentato denunce o, ancora, quando la denominazione è stata utilizzata per meno del 35% della superficie iscritta all albo per le DOCG. o quando, per 3 anni consecutivi, in più del 50% dei vigneti non sono rispettati i disciplinari. Per le DOCG. è prevista una produzione unitaria di uva più bassa rispetto alle DOC e una gradazione zuccherina ( o naturale) delle uve più elevata;è prevista una densità dell impianto minima che varia da 2900 a 4000 ceppi per ettaro. VINI V.Q.P.R.D. La detta normativa fa rientrare nella categoria dei v.q.p.r.d. i seguenti vini: - i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate ("v.l.q.p.r.d."), rispondenti alla definizione di vino liquoroso - i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate ("v.s.q.p.r.d."), rispondenti alla definizione di vino spumante, compresi i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico - i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate ("v.f.q.p.r.d."), rispondenti alla definizione di vino frizzante - i v.q.p.r.d. diversi dai precedenti 5 / 7

6 Sono prodotti atti a diventare v.q.p.r.d.: - uve fresche - mosti di uve - mosti di uve parzialmente fermentati - vini nuovi ancora in fermentazione - vino La normativa, all art. 55, stabilisce che le disposizioni che disciplinano la produzione dei v.q.p.r.d. sono basate sugli elementi seguenti: - delimitazione della zona di produzione - tipo di vitigno - pratiche colturali - metodi di vinificazione - titolo alcolometrico volumico naturale minimo - resa per ettaro - analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche La normativa prevede che gli stati Membri possono decidere le regole secondo cui un produttore può chiedere la classificazione come v.q.p.r.d. di un prodotto o declassare un v.q.p.r.d. a vino da tavola (art. 56), oltre a stabilire le condizioni di produzione e le caratteristiche complementari alle quali devono rispondere i v.q.p.r.d.(art. 57). Declassamento di un V.Q.P.R.D. in vino da tavola Il declassamento di un v.q.p.r.d. può verificarsi: - quando nel corso del magazzinaggio o del trasporto il vino ha subito un cambiamento che ha provocato un deterioramento o un'alterazione delle caratteristiche del v.q.p.r.d. in questione - quando il vino è stato sottoposto a trattamenti vietati - quando non è designato a norma di legge come vqprd. 6 / 7

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