Frodi, marchi di qualità
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- Fulvio Tonelli
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1 Frodi, marchi di qualità
2 Commerciali Sanitarie Sofisticazioni Adulterazioni Contraffazioni Alterazioni
3 Vendere un vino (di basso valore economico) per un altro vino di maggior valore; Erronee indicazioni dell annata; Aggiungere marchi di qualità ad un vino che non ne ha le caratteristiche
4 Aggiungere coloranti; Aggiungere zucchero; Aggiungere alcol; Aggiungere acqua Aggiungere sostanze antifermentative non consentite dalla legge. Sono sofisticazioni anche tutti i casi in cui si utilizzano sostanze correttive consentite, in dosi però superiori ai massimi consentiti.
5 Le adulterazioni dei vini consistono in operazioni che tendono a modificare più o meno profondamente la composizione e le caratteristiche naturali del prodotto ovvero a preparare dei veri e propri vini artificiali partendo da alcuni sottoprodotti della vinificazione. Per la preparazione dei vini artificiali le vinacce vengono fatte esaurire in acqua; a questa operazione segue l'aggiunta di zuccheri fermentescibili ed altri ingredienti in modo da conferire al liquido acquoso così ottenuto i requisiti di un mosto da trasformare in vino. Le più gravi adulterazioni dei vini possono essere svelate agevolmente con l'analisi chimica; quelle più lievi che meno incidono sull'insieme dei componenti del prodotto e sui loro rapporti caratteristici, richiedono analisi più sofisticate e, non sempre possono essere individuate.
6 DOC DOCG IGT
7 IGT DOC DOCG Vino da Tavola
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9 Questa categoria identifica gli ex "vini da tavola" con uve autorizzate, senza dover rispettare particolari disciplinari di produzione; spesso, si tratta di vini generici di qualità più modesta, che riportano sull'etichetta la ragione sociale dell'imbottigliatore; facoltativamente possono riportare l'indicazione del colore (bianco, rosato, rosso) e/o l'annata, ma non i vitigni utilizzati. Tuttavia la dicitura "vino", senza altre qualifiche, non è sempre sinonimo di "scarsa" qualità ma semplicemente di non appartenenza ad alcun disciplinare di produzione ovvero (almeno negli stati membri UE) "anonimo" rispetto alla logica delle denominazioni di origine. Spesso, anche se la legge non prevede questi termini, si indica il livello "vino" come "vino generico" o "vino comune" per identificare la categoria, ormai abolita, "vino da tavola". La categoria vino "tal quale" non ha, ovviamente, indicazione di origine, non deve assolutamente indicare le varietà di uva (vitigno utilizzato) ma facoltativamente può riportare l'annata (però a precise condizioni specificate).
10 Sino alla pubblicazione del D.LGS. 8 aprile 2010, n. 61 (ovvero dall'11 maggio 2010) la legislazione italiana in materia di vino era retta dalla storica Legge nº164 del 10/2/1992, "Nuova disciplina delle denominazioni di origine". Era questa la norma che istituì i vini da tavola, i VQPRD, etc. Il D.LGS. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) ha abolito la vecchia L. 164 e ha recepito la nuova OCM "Vino" della UE (Regolamento Ce n. 479/2008) Il vino entra nell era delle DOP. Pertanto, le vecchie tipologie "vino da tavola", VQPRD, VSQPRD, VFQPRD, VLQPRD, VSAQ PRD, sono state eliminate (naturalmente, si potranno ancora trovare etichette, precedenti alla revisione normativa, con questi termini). Anche le nuove normative europee sulla designazione ed etichettatura dei vini sono state recepite.
11 Le categorie "vino varietale" e "vino d'annata" sono due novità introdotta dalla revisione normativa. Queste due tipologie possono anche coesistere (cioè vino varietale d'annata). Il vino varietale è un vino, privo di denominazione o origine, di cui almeno l'85% delle uve appartiene alla varietà indicata in etichetta. La lista delle varietà con cui si può etichettare un vino come "vino varietale" per lo più comprende i vitigni internazionali. Il vino d'annata è un vino, privo di denominazione o origine, di cui almeno l'85% delle uve sono state prodotte in un millesimo specifico che può essere riportato in etichetta. Ambo le categorie appartengono, in termini macro, ai vini generici.
12 Indicazione Geografica Tipica. Viene attribuita ai vini da tavola che provengono da determinate aree geografiche e sono prodotti con procedure meno rigide. Sostanzialmente indica vini da tavola di qualità, con l'indicazione della zona di produzione, ne è un esempio: Nebbiolo dei colli di Limbara.
13 DOC= Denominazione di origine controllata. E' la più nota delle tre, viene attribuita ai vini prodotti da uve di zone geografiche delimitate, secondo un disciplinare, cioè delle regole che ne definiscono le caratteristiche di lavorazione e qualità. Il vino viene venduto solo dopo rigidi controlli, con il nome del vitigno di un'intera regione o di un singolo comune, per fare un esempio: Il Montepulciano d'abruzzo.
14 Vini DOC da almeno 5 anni Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Viene attribuita a vini di particolare pregio ciascuna bottiglia deve avere un sigillo rosa dello Stato, con: garanzia dell'origine garanzia della qualità numerazione delle bottiglie per esempio: Brunello di Montalcino.
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