Convegno Vino e Diritto. Vincoli e riferimenti per la produzione IGT VERONA

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1 Convegno Vino e Diritto Vincoli e riferimenti per la produzione IGT VERONA Negrar Dr. BiagioMorana 1

2 Aspetti trattati 1. IGP Verona, Caratteristiche del disciplinare; 2. Riferimenti sull origine geografica; 3. Riferimenti alle menzioni tradizionali; 4. Aspetti sanzionatori; 2

3 Disciplinare IGP Verona Articolo 1 L indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati. 3

4 Articolo 2 L indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. (non sono previste le tipologie passito, liquoroso) I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» [ ] bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più' vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Verona 4

5 Art.4 La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 25, ad eccezione dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Goldtraminer, Gosen, Sennen, Oseleta, Carmenere, Rebo, Rossignola e Petit Verdot, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah a 15 tonnellate. 5

6 Art.5 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino. Le operazioni di vinificazione delle uve [ ] devono essere effettuate all interno della zona di produzione 6

7 Art.6 caratteristiche al consumo bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno) titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.; acidità totale minima: 3.5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13.0 g/l. rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno) titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.; acidità totale minima: 3.5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l. rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno) titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l. novello (anche con riferimento al nome di vitigno) titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l. 7

8 Art.7 Alla indicazione geografica tipica «Verona» «Provincia di Verona» o «Veronese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai vini ad IGT«Verona» [ ] è consentito utilizzare in etichettatura la menzione «vivace». 8

9 Art.8 b Specificità del prodotto I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» [ ] d annata rossi, sono vini giovani, fini, dal colore rosso rubino, dal profumo vinoso, sottile, con toni fruttati talvolta di ciliegia e rosa, dal sapore fresco, da secco o amabile e morbido, piacevolmente tannico, talvolta con sentori amarognoli e vivace. I vini bianchi si caratterizzano per la complessità dei profumi e presentano un colore dal giallo paglierino a volte con riflessi verdognoli, al giallo carico a seconda del vitigno. Questi vini presentano una buona struttura accompagnata da un eccellente sapidità con un finale fresco e vivace. I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all ambiente geografico. 9

10 Art.67 Reg.CE 607/2009 C.1 [ ] il nome di un unità geografica e i riferimenti a una zona geografica possono figurare soltanto sulle etichette dei vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o indicazione geografica di un paese terzo. C.2 Per l impiego del nome di un unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell indicazione geografica, la zona dell unità geografica in questione è delimitata con precisione. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull uso di queste unità geografiche. 10

11 Art.4 c.2: D. Lgs. 61/2010 Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere [ ] espressamente [ ] sottozone, che devono avere peculiarita' ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome [ ], devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere piu rigidamente disciplinate. Art.4 c.4: La possibilita' di utilizzare nomi geografici corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrative definite, localizzate all'interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, è consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il prodotto cosi' rivendicato sia vinificato separatamente. Tale possibilita' non e' ammessa nei disciplinari che prevedono una o più sottozone, fatti salvi i casi previsti dalla preesistente normativa. 11

12 Art.6 D.Lgs. 61/ Le menzioni «passito» o «vino passito», sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, DOC e IGT tranquilli, ivi compresi i «vini da uve stramature» e i «vini da uve passite», ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. La menzione «vino passito liquoroso» e attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatto salvo per le denominazioni preesistenti [solo se previsto espressamente dal disciplinare c.11 art.6]. 8. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale puo' essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purche' sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/

13 Art.6 D.Lgs. 61/ I vini a denominazioni di origine e i vini a indicazione geografica possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. 11. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la menzione vigna, devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione, nonche parametri maggiormente restrittivi [ ]. 13

14 Art. 11 c.2 del D.M Per i prodotti vitivinicoli DOP e IGP eventuali ulteriori indicazioni [facoltative], oltre a quelle disciplinate dall art. 66 del Reg. Ce 607/2009 [es. fermentato in bottiglia, invecchiato in barrique..], relative al modo di ottenimento o di elaborazione ed alle loro condizioni di utilizzazione, sono previste nei disciplinari di produzione degli specifici prodotti DOP o IGP. 14

15 Art.40 c. 2 Reg. CE 607/2009 Mod. da Reg. 538/2011 Le menzioni tradizionali [metodo di produzione, qualità, colore, [ ] es. Amarone, Recioto, riserva, Passito, vino passito, vendemmia tardiva, vivace, novello, rubino, stravecchio, ] elencate nella banca dati elettronica «E-Bacchus» sono protette [ ] : contro qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo»,«metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili; contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, usata sulla confezione o sull imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi; contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta. 15

16 Art. 41 Reg.CE 607/2009 mod. da Reg.538/2011 Relazione con i marchi commerciali 1. Se una menzione tradizionale è protetta [ ], la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall articolo 40 [..che possano indurre in errore il consumatore.. ] è respinta se la domanda di registrazione del marchio non riguarda un vino che ha diritto all uso di tale menzione tradizionale ed è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della menzione tradizionale alla Commissione e se tale menzione ottiene successivamente la protezione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono dichiarati nulli, su richiesta [ ]. 2. Se una menzione tradizionale è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l articolo 40, paragrafo 2, è valutata a norma della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio [ ]. 16

17 Art.13 c. 2 D.M Disposizioni sulle menzioni tradizionali Conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 29 a 48 del Reg. CE 607/2009, le menzioni tradizionali italiane protette figuranti nell elenco inserito nella banca dati elettronica E-Bacchus, sono riservate alle categorie di prodotti vitivinicoli DOP e IGP, alle specifiche DOP o IGP ed alle condizioni descritte in sintesi nella predetta banca dati E-Bacchus [ ] 17

18 Sito banca dati e-bacchus: event=pwelcome&language=it Paese: Italia Menzione tradizionale: Description of product characteristic Native: Italian Traditional term name: Passito Quality specification: - Vino a denominazione d origine protetta (DOP) - Vino a indicazione geografica protetta (IGP) Categoria o categorie di prodotti vitivinicoli interessate dalla protezione: - Wine of overripe grapes - Wine - Wine from raisined grapes - Liqueur wine Sintesi della definizione / delle condizioni d uso: Menzione che: fa riferimento al tipo di prodotto e al metodo di produzione usato per ottenerlo. Le menzioni "Passito" o "Vino passito" sono riservate ai vini DOP e IGP ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o forzato, a seconda delle norme del disciplinare di produzione. Fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti, la menzione "Vino Passito liquoroso" è attribuita soltanto ai vini IGP. Publication: - Member State or Third Country law: Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n.61 - Member state or third country Publication: 26/04/

19 Art. 14 c.1,2 D.M Conformemente alle disposizioni di cui all arti. 118-quinvicies del reg. CE n. 1234/2007 (1/B) e all art. 49 del Reg. CE 607/2009, altre indicazioni veritiere e documentabili, rispetto a quelle espressamente disciplinate dallo stesso reg. CE n. 1234/2007 e dal regolamento, possono figurare nell etichettatura e presentazione dei vini, a condizione che non siano tali da creare un rischio di confusione nello spirito delle persone a cui sono destinate tali informazioni, segnatamente per quanto concerne i nomi delle DOP e IGP protette ai sensi degli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del reg. CE n. 1234/2007 e i nomi delle menzioni tradizionali protette ai sensi della sottosezione II del Reg. CE n. 1234/ Limitatamente all etichettatura e presentazione di talune indicazioni veritiere e documentabili, espressamente descritte negli specifici disciplinari DOP o IGP, il rischio di confusione di cui al comma 1 è da intendersi evitato, a condizione che le indicazioni in questione: non siano costituite o non contengano i nomi delle DOP o IGP protette ai sensi degli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del reg. CE n. 1234/2007, tenuto conto che ai sensi dell art. 19, paragrafo 3, del regolamento Reg.Ce 607/2009 la predetta protezione si applica all intera denominazione o ai suoi elementi costitutivi, purché distintivi; siano riportate nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie; [ ] 19

20 Art.22 d. lgs. 61/ Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazioni di origine protette o con indicazioni geografiche protette, con la dicitura «denominazioni protette» o «denominazioni di origine», che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a ventimila euro. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarita' superiore a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio su due giornali tra i piu' diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico. 20

21 Art.23 d. lgs. 61/ Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata, [ ] o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro. 4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali. 6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicita', nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualita' essenziali dei prodotti o utilizza recipienti o indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonche' impiega recipienti che possono indurre in errore sull'origine, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro. 7. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro. 21

22 Grazie per l attenzione Dr. Biagio Morana 22

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