Dlgs 81/2008 qualche domanda e risposta A cura dello Studio Commercialista Di Michele di Roma e Milano Quale documentazione occorre per essere in regola con il D.lgs. 81/08? Occorre l organigramma della sicurezza con le nomine di RSPP,SPP,NGE,RLS e Medico competente (dove necessario) con i relativi verbali e attestati degli addetti al primo soccorso e all antincendio; documento di avvenuta formazione e informazione dei lavoratori;verbale di avvenuta consegna dei presidi di sicurezza; documenti tecnici relativi alla sede di attività e Valutazione dei Rischi completa (VDR) A chi si rivolge il D.lgs. 81/08? Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio." art.3, comma 1 Art 3 comma 4 il presente decreto legislativo si applica tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati Chi può essere nominato RSPP? Sono tre i casi di nomina di RSPP: - il legale rappresentante - un dipendente - un consulente esterno Chi è l RLS? Che compiti ha? Art.2 comma 1 lettera I : Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza (Art 47/48) Art. 50 1. Il rappresentante per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35; m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. 3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 art 50 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 1. Il rappresentante per la sicurezza su richiesta e per l espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui art 17 comma 1 lettera A ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o). 2. L esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione Che cos è il DUVRI? Entro gennaio 2009, la Valutazione dei Rischi nei luoghi di lavoro dovrà essere eseguita alla luce di quanto previsto dal nuovo testo unico per la sicurezza. La legge relativa alla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro (D. lgs.81/08), si applica a tutte le attività dove c'è almeno un lavoratore (portiere) e/o dove operano manutentori in genere (elettricista, giardiniere, ditta delle pulizie ecc.), quindi anche nei condomini. Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione L amministratore, in caso di affidamento dei lavori all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della proprio condominio: a) verifica l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità 3) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il datore di lavoro committente (amministratore), promuove la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi(d.u.v.r.i) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera dove devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza. Per mancata applicazione della legge, l amministratore è responsabile e le sanzioni, a suo carico, sia in ambito civile che penale e sono così riportate - l arresto da quattro a otto mesi - l ammenda da 1.500 a 6.000 Inoltre nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro, per mancata applicazione della legge, l amministratore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell articolo 26, comma 8. Come ci si comporta davanti a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi? Art.26 : Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l imprenditore committente risponde in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto. 8. Nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. Sono obbligatori i corsi di primo soccorso e antincendio?quanto durano?
E obbligatoria la nomina di addetti al primo soccorso e all antincendio; tali addetti devono frequentare, per quanto riguarda il primo soccorso ha una durata di 12/16 ore ed è da aggiornare ogni tre anni; parlando di antincendio,invece, ci sono corsi di 4, 8, 16 ore in base alla classe di rischio rilevata dal legale rappresentante e dall ente preposto al controllo. Che cos è e a chi compete la formazione e informazione dei lavoratori? Art. 36 : 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all articolo 3, comma 9. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Art. 37 comma 4 : La formazione e ove previsto l addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) dell'assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. La nomina del medico competente è obbligatoria? La nomina diviene obbligatoria solo nel caso in cui la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori lo richieda. Dopo che il medico competente in medicina del lavoro certifica l idoneità o la parziale idoneità del lavoratore provvederà a segnalare la frequenza della sorveglianza sanitaria. Cosa succede a chi non si adegua alla normativa di legge? SANZIONI Sospensione attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tra cui rientra anche la mancata formazione ed addestramento (All. I). Oltre alle sanzioni della Legge n. 123/07, viene introdotta una somma aggiuntiva unica pari a 2.500. Vengono confermate o introdotte sanzioni penali e amministrative, a seconda dei casi incrementate o ridotte. _ SANZIONI Per il DL da 5.000 a 15.000 : mancata VDR, mancata nomina del RSPP da 3.000 a 9.000 : VDR non elaborato secondo i dettami dell articolo 29 c. 1, 2 e 3 (partecipazione del RSPP, RLS e rielaborazione periodica) mancata indicazione nel DVR dei nominativi del RSPP, RLS, MC mancata presenza nel DVR del programma degli interventi migliorativi da 800 a 3.000 :
designazione addetti squadra antincendio e primo soccorso consegna di copia del DVR al RLS elaborazione del DUVRI aggiornamento quinquennale dei DL che ricoprono ruolo di RSPP mancata informazione dei lavoratori (art.36) da 2.000 a 5.000 : mancata fornitura DPI mancata convocazione riunione periodica aziende con oltre 15 addetti da 1.500 a 6.000 : mancata partecipazione al coordinamento fra imprese in caso di subappalto mancata frequenza del corso di formazione per DL che svolge ruolo di RSPP da 2.000 a 4.000 : mancata informazione, formazione addestramento Artt. 36 e 37 da 3.000 a 10.000 : mancata nomina del MC nei casi previsti dalla normativa da 2.500 a 10.000 : fornitura ai lavoratori del tesserino di riconoscimento nel caso di lavorazioni in appalto o subappalto mancata conservazione del DVR sul posto di lavoro a cui il DVR su riferisce da 2.500 a 7.500 : mancata comunicazione all INAIL degli infortuni _ SANZIONI Per il Preposto da 500 a 2.000 mancata vigilanza sulle disposizioni aziendali e normative da parte dei lavoratori e segnalazione al DL di inadempienze dei lavoratori mancata segnalazione al DL di deficienze di dispositivi di protezione macchine, impianti, DPI e in genere di ogni situazione di pericolo da 300 a 900 per: mancata frequenza dei previsti corsi di aggiornamento _ SANZIONI Per il Lavoratore da 200 a 600 : mancata osservazione di norme e disposizioni aziendali in materia di prevenzione e sicurezza corretto utilizzo di attrezzature di lavoro mancato o scorretto utilizzo dei DPI mancata partecipazione ai programmi di FIA rifiuto di sottoporsi a sorveglianza sanitaria