REGOLAMENTO REGIONALE n Prelievo venatorio della specie cinghiale

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REGOLAMENTO REGIONALE n Prelievo venatorio della specie cinghiale Art. 1 Finalità Il presente regolamento disciplina la caccia al cinghiale al fine di regolare le presenze dei cacciatori sul territorio, il prelievo sulla specie e le modalità di svolgimento del prelievo venatorio Art. 2 Verifica della consistenza della specie 1. I Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) provvedono secondo le linee di indirizzo indicate dall'osservatorio Faunistico regionale, a stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale. 2. Le stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale devono essere trasmessi all'osservatorio Faunistico regionale entro e non oltre il 30 giugno. Art. 3 Metodi di prelievo venatorio 1. Il prelievo venatorio della specie deve avvenire in una delle seguenti modalità: a) braccata o battuta; b) singolo; c)girata; 2. Il prelievo venatorio: in braccata deve essere effettuato dalle squadre unicamente all interno dei settori ad esse assegnati e nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio; in forma singola secondo quanto previsto al successivo art.9. In forma di girata, secondo quanto previsto dal successivo art.5 bis, unicamente nel territorio a caccia programmata non settorializzato. Il prelievo della specie, in tutte le sue forme, dovrà avvenire nelle stesse giornate. 3. Tutti i capi abbattuti, in tutte le forme

previste, devono: essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria; essere marcati con le apposite fascette, prima dell allontanamento dal luogo del prelievo; essere segnalati all ATC di competenza entro 30 giorni dall abbattimento. Art. 4 Pianificazione del territorio 1. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C., provvedono a suddividere ciascun A.T.C., individuando i territori vocati ed i territori non vocati per la presenza del cinghiale. 2. Ai fini della caccia al cinghiale i Comitati di gestione degli ATC propongono all'approvazione delle Province la individuazione, mediante cartografia dei distretti e, nelle aree vocate per il cinghiale, dei settori dove consentire lo svolgimento del prelievo in braccata. L'individuazione dei distretti deve comunque garantire la copertura di almeno il settantacinque per cento dell'area vocata di ogni ATC. 3. Le Province, prima della stagione venatoria 2014-2015, approvano l'apposita cartografia che individua le zone vocate, i distretti ed i settori di cui al comma 2. Art. 5 Prelievo in braccata: registro delle squadre. 1. E' istituito presso ciascun A.T.C. il registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale in braccata. 2. L'iscrizione della squadra per la caccia in braccata al cinghiale è richiesta, per gruppi non inferiori a trentacinque cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione, dal caposquadra designato al Comitato di gestione dell'atc competente, tra il 15 aprile ed il 31 maggio di ogni anno, indicando la denominazione assunta dalla squadra stessa, l'indirizzo ed il distintivo adottato nonché l'elenco nominativo dei componenti tra i quali sono indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobraccata. La domanda indica uno o più NOTA: Per quanto riguarda il numero minimo dei partecipanti alla braccata (venti), il regolamento dovrebbe lasciare un margine di libertà decisionale agli A.T.C., in quanto nei vari distretti possono verificarsi problematiche gestionali, date soprattutto dalla notevole diminuzione di cacciatori e il conseguente calo di numero di braccate da parte delle squadre. D altra parte l accorpamento di due o più squadre in una, determina un notevole aumento di terreno assegnato penalizzando la gestione.

distretti con i relativi settori in ordine di preferenza, a cui la squadra chiede di essere ammessa per prestare la propria collaborazione alla gestione e per l'esercizio del prelievo venatorio. La qualifica di capobraccata si ottiene attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione con cadenza biennale organizzati dai Comitati di gestione dell'atc competente, sulla base di uno specifico programma. Il ruolo di capobraccata può essere esercitato esclusivamente a favore della squadra in cui si è iscritti. 3. Il caposquadra viene eletto o sostituito dalla maggioranza dei componenti la squadra. Il verbale relativo alle elezioni o alla sostituzione del caposquadra è inviato all'atc di iscrizione. Per le squadre iscritte nella precedente stagione venatoria, l'elettorato attivo spetta agli iscritti alla squadra contenuti nell'elenco depositato presso l'atc nella stagione precedente. 4. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. competenti, determinano annualmente il numero massimo di squadre ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia. I Comitati di gestione degli ATC ripartiscono per ciascun, distretto il numero complessivo di squadre ammissibili sulla base di un adeguato rapporto tra territorio vocato e squadre.. 5. L'iscrizione ai registri delle squadre prevalentemente costituite da cacciatori non residenti in Umbria può essere consentita a quelle provenienti da regioni e province con le quali sussistono accordi per l'accesso e secondo le modalità in essi previste. 6. E' comunque consentita nelle squadre umbre l'iscrizione di cacciatori non residenti anagraficamente fino ad un massimo di dieci. 7. I Comitati di gestione degli ATC provvedono ad iscrivere le squadre al registro di cui al comma 1 assegnandole, ai distretti tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità: a) residenza della squadra nel distretto richiesto; b) anzianità di iscrizione della squadra nei registri di cui al comma 1 ; c) residenza della squadra nell'atc; d) residenza della squadra in provincia; e) residenza della squadra nel territorio della

Regione Umbria. Si assume come comune di residenza della squadra quello di residenza anagrafica della maggioranza dei componenti. f) rispetto degli accordi tra Regioni, province ed ATC; 8. I Comitati di gestione degli ATC provvedono annualmente ad assegnare gruppi di settori contigui in ciascun distretto, alle squadre iscritte al medesimo nel rispetto di una graduatoria stilata mediante un punteggio assegnato secondo i seguenti criteri: a punti 10: numero di braccate effettuate nella precedente stagione: b) punti9: percentuale media di partecipazione degli iscritti alle braccate della precedente stagione venatoria: c) punti 8: numero di iscritti: d) punti 7: efficienza di prelievo calcolata in capi abbattuti/giornate cacciatore: e) punti 6: partecipazione alle attività previste dai piani di prevenzione programmati dall ATC calcolata in base al numero di interventi realizzati per squadra in percentuale a quelli richiesti. Nel caso di unione di due squadre il punteggio è sommato e diviso per due. 9. Le squadre attuano il piano annuale, di cui all' articolo 12, del distretto a cui sono state assegnate. 10. Possono esercitare la caccia al cinghiale in braccata esclusivamente le squadre che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro di cui al comma 1. 11. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra. Tutti i cacciatori iscritti alle squadre devono essere iscritti all'atc di iscrizione della squadra. 12. I Comitati di gestione degli A.T.C. assegnano ad ogni squadra un numero distintivo, un modulario per i verbali, una tabella di iscrizione riportante il numero della squadra e le fascette da apporre ai capi abbattuti. 13. Al momento del ritiro del materiale di consumo di cui al comma 12, necessario per dette forme di caccia, la squadra è tenuta a corrispondere un contributo economico

stabilito dall ATC. Art. 5 bis Prelievo in girata: registro delle squadre 1. E' istituito presso ciascun A.T.C. il registro dei gruppi composti da cacciatori abilitati ammessi a praticare la caccia al cinghiale in girata. 2. L'iscrizione del gruppo per la caccia in girata al cinghiale è richiesta, per gruppi non inferiori a tre e non superiore a sei cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione, dal caposquadra designato al Comitato di gestione dell'atc competente, tra il 15 aprile ed il 31 maggio di ogni anno, indicando la denominazione assunta dal gruppo stesso, l'indirizzo ed il distintivo adottato nonché l'elenco nominativo dei componenti tra i quali sono indicati coloro che possono svolgere il ruolo di conduttore del cane limiere. La domanda indica il comprensorio, a cui il gruppo chiede di essere ammesso per prestare la propria collaborazione alla gestione della specie. 3. Possono esercitare la caccia al cinghiale in girata esclusivamente i gruppi che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro di cui al comma 1. 4. Ogni cacciatore può iscriversi ad un solo gruppo. Tutti i cacciatori iscritti ai gruppi devono essere iscritti all'atc di iscrizione del gruppo. 5. I Comitati di gestione degli A.T.C. assegnano ad ogni gruppo un numero distintivo, un modulario per i verbali, una tabella di iscrizione riportante il nome del gruppo e le fascette da apporre ai capi abbattuti. 6. Al momento del ritiro del materiale di consumo di cui al comma 12, necessario per dette forme di caccia, il gruppo è tenuto a corrispondere un contributo economico stabilito dall ATC. Art. 6 Prelievo in braccata: modalità 1. La caccia al cinghiale in forma collettiva può essere effettuata da gruppi composti

ciascuno da non più di settanta e non meno di venti cacciatori, battitori, bracchieri e conduttori con l'ausilio di non più di quaranta cani. 2. In ciascuna cacciata se il gruppo dei cacciatori è inferiore a 20, possono essere inseriti massimo 5 (cinque) partecipanti non appartenenti alla squadra, se superiore a 20 il numero dei partecipanti non appartenenti alla squadra non può essere superiore al 20%. A tali partecipanti è richiesta l'iscrizione all'ambito territoriale di caccia in cui si svolge la braccata. 3. Le squadre non possono effettuare congiuntamente l'esercizio venatorio. 4. I partecipanti alla braccata devono marcare sul tesserino venatorio l apposita casella specificando braccata o battuta e nella medesima giornata non possono esercitare altre forme di caccia. Art.6 bis Prelievo in girata: modalità 1. La caccia al cinghiale in girata può essere effettuata da gruppi composti ciascuno da non meno di tre e non più di sei cacciatori partecipanti, compreso il conduttore e con l ausilio di un solo cane limiere che può essere coadiuvato da un solo altro cane in fase istruttiva. 2. I gruppi non possono effettuare congiuntamente l'esercizio venatorio e rispettare distanze da altri gruppi di almeno cinquecento metri. 3. I partecipanti alla girata devono marcare sul tesserino venatorio l apposita casella, specificando girata e nella medesima giornata non possono esercitare altre forme di caccia. 4. Il gruppo può usufruire al massimo di due ospiti per giornata, purché iscritti all apposito registro e comunque nel limite dei sei partecipanti totali. 5. Il territorio interessato dalla girata e la conseguente tabellazione di cui all art.8bis, non potrà comunque superare i tre ettari di terreno.

Art. 7 Prelievo in braccata: responsabile della cacciata 1. Per ogni cacciata è designato un capobraccata tra quelli indicati nell'elenco nominativo dei componenti la squadra di cui al comma 2 dell'articolo 5. Il verbale di braccata, contenente a fianco dei nominativi dei partecipanti alla battuta la firma di ciascuno, nella parte relativa a luogo, data ed elenco dei partecipanti è compilato e sottoscritto dal capobraccata prima dell'inizio della stessa ed esibito su richiesta degli organi di vigilanza, al controllo presso il punto di presa di possesso del settore. 2. Il capobraccata organizza e dirige il prelievo in forma collettiva ed è direttamente responsabile: a) della redazione del verbale di cacciata e delle relative schede allegate; b) del controllo del numero e dell'elenco dei partecipanti; c) dell'apposizione e rimozione delle prescritte segnalazioni; d) del rispetto delle distanze di cui all' art. 4 ; e) della comunicazione prevista dall' art. 12 relativa ai capi abbattuti; f) del controllo sanitario dei capi abbattuti ; g) dell'apposizione ad ogni capo abbattuto, alla fine della cacciata, delle fascette inamovibili assegnate ad ogni squadra; Art. 8 Prelievo in braccata: appostamento e segnalazioni. 1. La squadra prende possesso del settore esponendo, sul luogo previsto dalla cartografia, la tabella di iscrizione fornita dal Comitato di gestione degli A.T.C. All interno del settore, lungo le vie di accesso del territorio dove si svolgerà la braccata devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili, indicanti anche la denominazione della squadra. I cartelli devono essere apposti almeno un ora prima dell inizio della braccata. 2. I cartelli di segnalazione devono essere

rimossi al termine della stessa. 3. Ciascuna squadra non può prendere possesso di più di un settore contemporaneamente, né di più di due settori al giorno. 4. Ciascun partecipante alla braccata deve indossare giacchetti di colore arancione o rosso ad alta visibilità nonché il distintivo della squadra che l'ha organizzata. 5. L'inizio della battuta deve essere segnalato con avviso acustico udibile in tutta la zona occupata. 6. Nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia ed al fine di garantire sicurezza e tempestività di comunicazione, è consentito durante la caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente regolamento, l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti. Art. 8 bis Prelievo in girata: appostamento e segnalazioni. 1. Il gruppo prende possesso della zona individuata per l esercizio dell attività venatoria esponendo, in un punto ben visibile, la tabella di iscrizione fornita dal Comitato di gestione degli A.T.C. Delimitare la zona con apposti cartelli di avviso ben visibili, indicanti la denominazione del gruppo. I cartelli devono essere apposti: a) prima dell inizio della caccia nei giorni previsti dal Calendario venatorio, previo accertamento che il territorio che si intende battere sia libero da altri cacciatori. 2. I cartelli di segnalazione devono essere rimossi al termine della stessa. 3. Ciascun partecipante alla girata deve indossare giacchetti di colore arancione o rosso ad alta visibilità nonché il distintivo del gruppo che l'ha organizzata. 5. Nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia ed al fine di garantire sicurezza e tempestività di comunicazione, è consentito durante la caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente regolamento, l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti. Art. 9 Prelievo singolo: modalità

1. La caccia al cinghiale in forma individuale è consentita a tutti i cacciatori abilitati ed iscritti ad apposito registro: a) la stessa si può effettuare esclusivamente all aspetto, con canna rigata munita di ottica di puntamento ed esclusivamente nel territorio a caccia programmata non settorializzato. b) la caccia al cinghiale in forma individuale all aspetto può essere praticata anche con l arco (di potenza non inferiore alle 50 libbre), ed esclusivamente in questa modalità può essere praticata in tutto il territorio a caccia programmata all infuori dei settori occupati dalle squadre. c) la caccia al cinghiale in forma individuale può essere praticata solo nei giorni previsti dal calendario venatorio per la caccia al cinghiale. In detti giorni, il cacciatore che pratica il prelievo in forma individuale, deve marcare sul tesserino venatorio l apposita casella specificando individuale. 2. Per l esercizio del prelievo venatorio in forma individuale devono essere ritirate presso l ATC di competenza, dietro versamento di apposito contributo economico stabilito dall ATC., le apposite fascette da apporre al capo abbattuto. Art. 10 Mezzi di caccia 1. La caccia al cinghiale è consentita con i mezzi previsti dall' art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Nel prelievo in forma collettiva (braccata e girata) per accedere alle poste o alle località ove liberare i cani i partecipanti devono tenere l'arma scarica. 3. Sono vietati: a) l'uso di sostanze repellenti o altri materiali comunque inquinanti; b) l'accensione di fuochi al di fuori dei luoghi di presa di possesso dei settori c) l'uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata.

Art. 11 Abbattimenti ed interventi di contenimento 1. Il Comitato di gestione dell'atc può proporre alla provincia competente: la realizzazione di interventi di contenimento della specie nel territorio a caccia programmata da effettuarsi con le modalità praviste dall I.S.P.R.A. utilizzando le squadre iscritte nel distretto, i gruppi iscritti nel comprensorio dove sono proposti gli interventi e i cacciatori individuali abilitati. 2. L'abbattimento del cinghiale, avvenuto durante l intervento di contenimento in forma collettiva o individuale dovrà essere segnalato entro trenta giorni al Comitato di gestione dell'a.t.c. competente per territorio, indicando la data, la località, nonché il peso e l'età presunta del capo abbattuto. 3. Le squadre, i gruppi e i cacciatori individuali, collaborano con l'osservatorio faunistico regionale, con le province e con i Comitati di gestione degli ATC ai programmi di ricerca sulla specie cinghiale anche attraverso la fornitura di campioni di sangue o di organi di capi abbattuti, la compilazione di schede di rilevamento dati morfometrici e la partecipazione ad attività di monitoraggio e censimento. 4. I concessionari di aziende faunisticovenatorie (AFV), aziende agrituristicovenatorie (AATV) e Centri privati di riproduzione fauna selvatica sono tenuti a collaborare con le province al contenimento della specie. Art. 12 Piano di gestione della specie. 1. Il Comitato di gestione degli ATC adotta, per ogni distretto, il piano annuale di gestione della specie finalizzato al raggiungimento e al mantenimento di una presenza delle popolazioni di cinghiale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna. 2. Il piano annuale di gestione comprende: a) densità obiettivo della specie; b) calendario dei censimenti;

c) piano di colture a perdere; d) piano di prevenzione dei danni di cui all art.4 comma 1 del R.R. 5/2010; e) dati degli abbattimenti della precedente stagione venatoria; f) piano di abbattimento per la stagione venatoria; 3. Il piano annuale di gestione deve essere inviato al Servizio Caccia e pesca della regione per l approvazione entro il 28 febbraio ad esclusione di quanto previsto dalla lett. f) che dovrà essere inviato entro il 30 giugno. Art. 13 Sanzioni 1. Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dall' art. 39 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14. 2. Il comitato di gestione dell'atc competente deve rifiutare l'iscrizione di una squadra, di un gruppo e di un cacciatore individuale ai registri, per due anni, se nella stagione precedente: a) non ha effettuato alcuna giornata di caccia; b) non ha abbattuto alcun capo; (escluso il cacciatore individuale) c) sia stato accertato da parte degli organi di vigilanza competenti, l'abbattimento di ungulati non appartenenti alla specie cinghiale, durante lo svolgimento della caccia o la mancata apposizione ai capi abbattuti delle previste fascette inamovibili. 3. Il Comitato di gestione dell'atc competente, previa diffida, provvede alla sospensione fino al termine della stagione venatoria nel caso che: a) non sono state rispettate le direttive emanate dalle province, d'intesa con i Comitati di gestione degli ATC competenti per territorio, ai fini della gestione e del contenimento della specie cinghiale; 4. Il Comitato di gestione dell'atc competente, previa diffida, decide di rifiutare l'iscrizione di una squadra, di un gruppo e di

un cacciatore individuale ai registri, per anni uno, se: b) sono state rilevate gravi e ripetute inosservanze degli obblighi previsti; c) non sono state osservate le norme di sicurezza previste dal presente regolamento. 5. Ogni cacciatore iscritto alle squadre o ai gruppi, deve partecipare per ogni stagione venatoria ad almeno cinque delle cacciate effettuate dalla propria squadra o gruppo, qualora la stessa effettui un numero di cacciate superiore a cinque, pena la non iscrizione alle squadre o ai gruppi ammessi a praticare la caccia al cinghiale nell'anno successivo, fatti salvi comprovati impedimenti. Art. 14 Norme finali 1. E' abrogato il Regolamento Regionale 30 novembre 1999 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il presente regolamento entra in vigore alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione delle norme contenute nell' art e nell' art. xxxxxxxxxxx che entrano in vigore per la stagione venatoria 2014-2015. NOTA PER L ARTICOLO 9: Sembrano inapplicabili le limitazioni previste dalla lettera h del calendario venatorio regionale, che prevede l esclusività nella giornata venatoria per la caccia al cinghiale, in quanto la caccia in forma singola, praticata solo all aspetto, tecnicamente è da considerarsi caccia crepuscolare, quindi sarebbe troppo limitante non permettere altre forme di caccia durante la stessa giornata, anche rispetto a tutte le altre forme di caccia al cinghiale che permettono tecnicamente lo svolgimento dell attività venatoria per tutto il corso della giornata. Sarebbe logico e tecnicamente più produttivo che questa forma di caccia abbia lo spazio di orari previsto per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi (un ora prima dell alba e un ora dopo il tramonto). Altresì la caccia individuale con l arco è da considerarsi poco competitiva e già di per se molto limitante da poter essere effettuata in tutto il territorio a caccia programmata, naturalmente all infuori dei settori occupati dalle squadre in quel momento.