REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

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COMUNE DI CASAGIOVE Provincia di Caserta REGOLAMENTO PASSI CARRABILI REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, PER LA COSTRUZIONE E LA REGOLARIZZAZIONE DI PASSI CARRABILI GIA'ESISTENTI Esaminato dalla Commissione Economia in data 20.01.2003 Approvato con atto consiliare n. 14 del 25.03.2003 ESECUTIVO IL 14.04.2003 Pubblicato all'albo Pretorio in data 03.04.2003 Trasmesso al Difensore Civico in data 04.04.2003 Esaminato senza rilievi dal Difensore Civico in data 04.04.2003 Ripubblicato all'albo Pretorio al 18.04.2003 al 03.05.2003 Modificato con delibera consiliare n. 73 del 28.11.2003 esecutiva il 19.12.2003 Pubblicato all'albo Pretorio in data 09.12.2003 Trasmesso al Difensore Civico in data 09.12.2003 Esaminato senza rilievi dal Difensore Civico in data 12.12.2003 Ripubblicato all'albo Pretorio in data

Art.1 Contenuto del regolamento II presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e la regolarizzazione di passi carrabili già esistenti, ad integrazione ed esecuzione della normativa prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Art.2 Definizione di passo carrabile Si intende per passo carrabile 1' apposito intervallo lasciato nei marciapiedi, sulla strada o sulle sue pertinenze o, comunque una qualsiasi modifica od apertura del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Nella zona antistante lo stesso accesso vige il divieto di sosta indicato con apposito segnale di cui ah'art.22, terzo comma, del Codice della Strada. Art.3 Autorizzazione alla costruzione Sulle strade ad uso pubblico, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere realizzate opere per l'apertura di nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti; nel caso però di variazioni riguardanti la larghezza del passo carrabile, che non comportino la realizzazione di opere, il titolare deve darne comunicazione agli uffici comunali competenti, i quali dopo le opportune verifiche del caso, daranno l'autorizzazione alla variazione e provvederanno all'applicazione della tassa. Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazoni dalle strade ai fondi ed ai fabbricati laterali e nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato.. Nella realizzazione dell'accesso e sistemazione del marciapiede, deve essere garantito il superamento I delle barriere architettoniche a vantaggio dei portatori di handicap. ' Non deve essere modificato ed ostacolato il naturale deflusso delle acque meteoriche. Non devono essere abbattute o danneggiate le eventuali alberature esistenti. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione. Per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere degli competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, letta) delpart.46 del predetto Regolamento di esecuzione.

Ufficio Art.4 comunale competente Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.3 è l'ufficio Tecnico Comunale, che vi provvede sentito il parere dell' Ufficio di Polizia Municipale e previo nulla osta dell'ente proprietario della strada, per le strade non comunali. Il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata è fissato in un (1) mese; detto termine può essere prorogato di altro mese qualora vengano richiesti, da parte dell'ufficio, chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta. Art.5 Spese e cauzione La domanda di concessione deve essere presentata su apposito modello posto a disposizione dell'ufficio Competente con l'indicazione della larghezza, lunghezza e dell'ubicazione ex DPR 445/2000 attraverso autocertificazione. Il competente U.T.C, ha facoltà di richiedere di volta in volta, motivandolo, altra documentazione per la specifica istruttoria. Per ogni domanda di cui ali'art.4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per stampati, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Municipale da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce altresì le modalità di versamento della tassa e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato. Art.6 Formalità del provvedimento di autorizzazione II provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo di cui al successivo art.7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo. Il titolare dell'autorizzazione dovrà ripristinare, a regola d'arte, a proprie cure e spese, il suolo ed il sottofondo manomessi o quant'altro danneggiato dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi autorizzati e dovrà pure, sempre a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione dell'opera. L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed il titolare è tenuto a risarcire l'amministrazione ed i terzi di tutti i danni che eventualmente potessero arrecarsi alle persone e alle cose per causa dell'opera e dei lavori stessi, sollevando, nel contempo, da ogni responsabilità l'amministrazione comunale. Lo stesso titolare dovrà eseguire, a tutte sue spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie alle opere formanti oggetto della presente autorizzazione, in occasione di lavori che l'amministrazione facesse eseguire nella strada, via o piazza a cui si riferisce l'autorizzazione medesima.

j In caso di revoca, di scadenza o decadenza dell'autorizzazione, sarà obbligo del titolare di rimettere in! pristino stato ogni cosa, nel termine che gli sarà assegnato, pena l'esecuzione dei lavori di ufficio a sue spese, senza che possa pretendere indennità di sorta. Art.7 Tassa ed altri oneri Ogni passo carraio è assoggettato al pagamento del relativo canone e di quanto altro dovuto così come risultante dal tariffario allegato al Regolamento Comunale Tributi, secondo le normative vigenti in materia. La superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare <convenzionale>. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale"^ in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renat^o^fètàt^c^ùpahóìst^eftarlà" superficie sottratta all'uso pubblico. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento. Pertanto il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi privi di apposite opere vige a condizione che i proprietari abbiano richiesto l'occupazione del suolo pubblico corrispondente e posizionato l'apposito segnale fornito dal Comune e dallo stesso numerato e contrassegnato. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta _fino al 30 per cento.! La durata dell'autorizzazione è fissata in anni 20. Allo scadere del provvedimento il titolare è tenuto alla presentazione di nuova istanza al fine di ottenere il rinnovo del provvedimento stesso. : Ogni eventuale variazione che potrà intervenire successivamente circa l'ammontare della somma in questione sarà automaticamente estesa alla presente autorizzazione. La tassa può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. Ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. Art.8 Riconoscimento del passo carraio Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale di cui all'art.120, primo comma, lettera e) (figura II, 78) del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

' Il / II segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio / dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese da determinarsi con atto / della Giunta Municipale. f f,' Art.9 Passo carraio accesso a più proprietà Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dall'amministratore del condominio o in mancanza da un rappresentante dei condomini o in ogni caso dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi. Art.10 Passi carrabili non autorizzabili Non sono autorizzabili quei passi carrabili posti al servizio di locali od aree ove non è possibile accedere con autoveicoli, perché materialmente non utilizzabili a tal scopo. Quanto previsto dal presente articolo avrà efficacia retroattiva per quanto riguarda eventuali provvedimenti già rilasciati. Art.ll Esenzioni Sono esenti dal pagamento della tassa: - gli accessi carrabili destinati a soggetti invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; - gli accessi carrabili posti a servizio di quei fondi di terreno che sono o possono essere utilizzati esclusivamente per la coltivazione e sui quali non siano presenti immobili ad uso abitativo a qualsiasi titolo posseduti, con esclusione di tutti quei fabbricati aventi specifiche caratteristiche per essere utilizzati nelle attività connesse all'agricoltura. Art.12 Sanzioni Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli artt.106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni. Art.13 Entrata in vigore

I Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di // COMUNE DI CASAGIOVE P'ROViWCA p; CASERTA Pubblicato all'albo cj.1 D IIC. 2003 6enza opposizioni.. Casagiove, addì IL MESSO COMUNALE Sig. NaxA* Oreste