Regione Umbria Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 133 DEL 15/02/2016 OGGETTO: D.Lgs 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015. Stato di disoccupazione. Prime indicazioni ai Centri per l impiego regionali. PRESENZE Marini Catiuscia Presidente della Giunta Presente Paparelli Fabio Vice Presidente della Giunta Presente Barberini Luca Componente della Giunta Presente Bartolini Antonio Componente della Giunta Presente Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente Chianella Giuseppe Componente della Giunta Presente Presidente: Catiuscia Marini Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli Efficace dal. 15/02/2016 Il funzionario:firmato
LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto e la conseguente proposta dell Assessore Fabio Paparelli Vista la L. 183/2014 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (c.d. Jobs Act); Visto il D.Lgs. n. 22/2015 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Visto il D.Lgs. n. 150/2015 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. ; Visto il D.Lgs. n. 151/2015 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Vista la circolare del MLPS 34 del 23 dicembre 2015; Vista la D.G.R. n. 1498/2013 Indirizzi per l attuazione nel sistema regionale dei servizi per l impiego del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i. e tutti gli atti e le norme ivi richiamate; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ; Vista la L. R. n. 10 del 2 aprile 2015 Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative. ; Vista la DGR 1380/2015 Schema di Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione Umbria ai sensi dell art. 11 del D. Lgs. 150 del 14.9.2015 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.. Integrazione alla DGR 1225 del 27/10/2015. Vista la DGR 1595/2015 Schema di Convenzione tra Regione Umbria e Province di Perugia e di Terni ai sensi dell art. 2 della Convenzione Regione Umbria e MLPS di cui all art. 11 del D. Lgs. 150 del 14.9.2015. Ulteriori determinazioni ; Vista la DGR 1595/2015 Schema di Convenzione tra Regione Umbria e Province di Perugia e di Terni ai sensi dell art. 2 della Convenzione Regione Umbria e MLPS di cui all art. 11 del D. Lgs. 150 del 14.9.2015. Ulteriori determinazioni ; Vista la DGR 1596/2015 Monitoraggio assetti organizzativi e incarichi in scadenza il 31 dicembre 2015. Determinazioni che Istituisce le due UOT a cui è affidata la gestione dei Centri per l impiego; Tenuto conto delle note del Coordinamento delle regioni che chiedono ulteriori chiarimenti al MLPS in merito all attuazione delle disposizioni sullo stato di disoccupazione; Preso atto che a partire dal mese di gennaio a seguito della circolare i Centri per l impiego della regione Umbria stanno applicando le nuove disposizioni normative consentendo di rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità solo a chi è privo di qualsiasi lavoro come previsto dal c. 1 dell art. 19 del Dlgs 150/2015; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale; d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Visto il Regolamento interno di questa Giunta; segue atto n. 133 del 15/02/2016 1
A voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell Assessore, corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 2) di prendere atto delle novità introdotte dal D.lgs 150/2015 nonché della circolare numero 34 del 23 dicembre 2015 in tema di stato di disoccupazione; 3) di stabilire che nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità (DID) continueranno ad essere rilasciate da remoto al portale regionale Lavoro per te ed in subordine presso il centro per l impiego sempre mediante il medesimo portale; 4) di prendere atto che non possono più rendere la DID i anche i soggetti che prestano un attività di lavoro subordinato o che svolgono un attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalle quali derivi un reddito non superiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione, dichiarazione che al contrario era consentita dalla precedente normativa; 5) di stabilire che nelle more dell adeguamento del SIUL ai fini del ricalcolo degli stati occupazionali e in attesa di indicazioni in merito dal MLPS e/o concordate a livello di Coordinamento delle Regioni, venga congelata la posizione dei soggetti che hanno reso la DID ai sensi della precedente normativa e che sono impegnati in attività lavorative che ai sensi della stessa consentivano il mantenimento dello stato di disoccupazione, paragonandoli di fatto ai sospesi dalla disoccupazione di cui al. C. 3 dell art 19 del Dlgs 150/2015, categoria a cui potrebbero appartenere; 6) di dare atto che l accesso dei soggetti di cui al precedente punto a misure di politica attiva destinate ai target di cui all art. 18 del D.Lgs. n. 150/2015, non è al momento consentito fermo restando l accesso ai servizi per l impiego nelle previsioni di cui al c. 7 dell art. 19 relativamente ai non occupati; 7) di prendere atto che per l accesso a prestazioni di carattere sociale il c.7 dell art. 19 del Dlgs 150/2015 e la circolare numero 34 stabiliscono che sia sufficiente l autocertificazione dello stato di non occupazione senza ricorrere alla dichiarazione di immediata disponibilità di cui al c. 1 del medesimo articolo; 8) di considerare non più applicabili gli Indirizzi per l attuazione nel sistema regionale dei servizi per l impiego del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i. di cui alla D.G.R. n. 1498/2013 nelle parti non compatibili con le novità introdotte dai decreti attuativi di cui alla L. n. 183/2014; 9) di ribadire che ogni precedente atto in tema di disoccupazione e di servizi per l impiego riferito alle Province è da intendersi ai servizi regionali cui è affidata la gestione dei Centri per l'impiego; 10) di dare immediata attuazione alle disposizioni contenute in questo atto e di diffonderlo a tutti i soggetti interessati. IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE f.to Catia Bertinelli f.to Catiuscia Marini segue atto n. 133 del 15/02/2016 2
DOCUMENTO ISTRUTTORIO Oggetto: D.Lgs 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015. Stato di disoccupazione. Prime indicazioni ai Centri per l impiego regionali. Le novità introdotte dai decreti attuativi della L. 183/2014 (c.d. Jobs Act), ed in particolare dal D.Lgs. n. 150/2015 in tema di servizi per l impiego e stato di disoccupazione, dal D.Lgs. n. 22/2015 in tema di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e dal D.Lgs. n. 151/2015 in tema di collocamento mirato, sono notevoli e superano quanto disposto dagli Indirizzi per l attuazione nel sistema regionale dei servizi per l impiego del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i. di cui alla D.G.R. n. 1498/2013. Detti indirizzi vengono pertanto considerati non più applicabili nelle parti non compatibili con le novità introdotte dai decreti attuativi di cui alla L. n. 183/2014. La Circolare del MLPS n. 34/2015 chiarisce alcuni aspetti rendendoli immediatamente applicabili mentre per l attuazione di altri è necessario l emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall art. 2, del D.Lgs. n. 150/2015 e della piena operatività di ANPAL. L art. 19, del D.Lgs. n. 150/2015 stabilisce che sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l impiego. I riferimenti contenuti nelle varie norme allo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera c), del D.Lgs. n. 181/2000, così come previsto all art. 19, c. 2, del D.Lgs. 150/2015, si intendono riferiti alla definizione sopra riportata. Lo stato di disoccupazione viene sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei. Nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità (DID) continueranno ad essere rilasciate da remoto al portale regionale Lavoro per te ed in subordine presso il centro per l impiego sempre mediante il medesimo portale. La domanda di NASpI, DIS-COLL e indennità di mobilità, resa dall interessato all INPS, equivale, secondo quanto previsto dall art. 21, del D.Lgs. n. 150/2015 a dichiarazione di immediata disponibilità e sarà messa a disposizione dei sistemi regionali dall INPS attraverso il canale di cooperazione applicativa. Possono rendere la DID anche i lavoratori dipendenti dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso, in quanto lavoratori "a rischio di disoccupazione". A tal fine il SIUL sarà modificato per registrare la DID resa da tali soggetti. A seguito delle novità introdotte dall art. 19, c.1, del D.Lgs. n. 150/2015, non possono più rendere la DID i anche i soggetti che prestano un attività di lavoro subordinato o che svolgono un attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalle quali derivi un reddito non superiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione, dichiarazione che al contrario era consentita dalla precedente normativa. Lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario per avere accesso alla NASPI e all ASDI (articoli 3 e 16, del D.Lgs. n. 22/2015), alla DIS COLL (art. 15, del D.Lgs. n. 22/2015), oltre che per segue atto n. 133 del 15/02/2016 3
l iscrizione nell elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art. 8, L. n. 68/1999, cosi come modificata dal D.Lgs. n. 151/2015). Al fine di favorire l inserimento lavorativo delle persone disoccupate evitando, in particolare, i disincentivi legati alla perdita immediata dei benefici connessi allo stato di disoccupazione, l art. 9, c. 2 del D.Lgs. n. 22/2015, prevede che il lavoratore il quale durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione. Con specifico riguardo allo stato di disoccupazione anche il percettore di NASpI verrà sospeso dallo stato di disoccupazione in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei o perderà il medesimo in caso di rapporto di lavoro superiore ai sei. Lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario anche per l iscrizione nell elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art. 8, L. n. 68/1999, cosi come modificata dal D.Lgs. n. 151/2015). L art. 18, c. 3, del D.Lgs. n. 150/2015 prevede che le norme del Capo II si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla L. n. 68/1999, in quanto compatibili la persona priva di impiego, che dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, si iscrive nell elenco del collocamento mirato dove ha la residenza; può, comunque, successivamente iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. La Circolare del MLPS, n. 34/2015 ha previsto, in analogia a quanto stabilito per i percettori di NASpI dal Dlgs 22/2015, la permanenza nell elenco del collocamento mirato in caso di: instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (euro 8.000); svolgimento di un attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell articolo 13, del Testo unico delle imposte sui redditi (euro 4.800). L instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione e la cui durata sia inferiore a sei determina la sospensione dell iscrizione all elenco del collocamento mirato per tutta la durata del rapporto di lavoro; nell ipotesi in cui tale rapporto ecceda i 6 ne comporta la cancellazione da tale lista. Il SIUL verrà adeguato recependo tali modifiche per la gestione degli stati di disoccupazione ed iscrizione nell elenco del collocamento mirato anche ai fini del ricalcolo degli stati occupazionali verificando quanti dei soggetti che risultano iscritti e si trovano in tale condizione e hanno in essere un contrato la cui durata non ecceda i 6 per i quali lo stato di disoccupazione ai sensi dell art. 19, del D.Lgs. n. 150/2015 viene sospeso e quanti invece non rientrerebbero in tale casistica e, avendo in essere un contratto di durata superiore a 6, vengono cancellati. Chi invece ha reso la DID ai sensi della precedente normativa e risulta privo di attività lavorativa, subordinata, autonoma o parasubordinata, mantiene lo stato di disoccupazione anche ai sensi dell art. 19 c.1 del Dlgs 150/2015. Nelle more dell adeguamento del SIUL ai fini del ricalcolo degli stati occupazionali e in attesa di indicazioni in merito dal MLPS e/o concordate a livello di Coordinamento delle Regioni, viene congelata la posizione dei soggetti che hanno reso la DID ai sensi della precedente normativa e che sono impegnati in attività lavorative che ai sensi della stessa consentivano il mantenimento dello stato di disoccupazione, paragonandoli di fatto ai sospesi dalla disoccupazione, categoria a segue atto n. 133 del 15/02/2016 4
cui potrebbero appartenere. Il loro accesso ai servizi per l impiego è comunque garantito così come esplicitamente indicato dalla Circolare 34/2015 in riferimento ai soggetti di cui al c. 7 dell art. 19; la loro ammissione a misure di politica attiva destinate ai target di cui all art. 18 del D.Lgs. n. 150/2015, non è al momento consentita. Al c. 7, dell art 19, il D.Lgs. n. 150/2015 prevede che allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa e norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. La Circolare MLPS n. 34/2015 chiarisce che la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800. Tale dichiarazione va resa dall utente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 all Amministrazione interessata e non al CPI che in tal caso non rilascia alcuna documentazione - fermi restando gli idonei controlli che le amministrazioni sono tenute ad effettuare, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni. Lo stato di disoccupazione può essere considerato come requisito per la partecipazione a specifici programmi di inserimento lavorativo o concorrere alla definizione del requisito di partecipazione da verificare al momento della registrazione al Programma e al momento dell inizio del servizio o della misura di politica attiva. La Circolare n. 34/2015 chiarisce che a nulla, invece, rileverà se la condizione di disoccupazione sia stata perduta in momenti intermedi tra la registrazione e l inizio del servizio o della misura di politica attiva. L assegno di ricollocazione di cui all art. 23, del D.Lgs. n. 150/2015 sarà riconosciuto, con le modalità definite dall ANPAL, solo ai disoccupati percettori della NASPI, la cui durata di disoccupazione ecceda i quattro. Ai fini dell accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro, tuttavia, lo stato di disoccupazione rappresenta un elemento di priorità ma non un requisito esclusivo. La Circolare n. 34/2015 chiarisce che oltre ai soggetti espressamente individuati dall art. 18, del D.Lgs. n. 150/2015 (disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio disoccupazione), in un ottica di servizio nei confronti degli utenti, un assistenza nella ricerca di occupazione e nell orientamento verso percorsi di riqualificazione, va effettuata anche nei confronti di tutti i lavoratori che la richiedano, perché impegnati in attività lavorative non a tempo pieno, o scarsamente remunerative, o non confacenti al proprio livello professionale o semplicemente perché alla ricerca di una occupazione più confacente alle proprie aspettative. Al fine di erogare i servizi del lavoro anche a tali soggetti, il SIUL sarà aggiornato prevedendo un patto di servizio da sottoscrivere loro dedicato che, pur non impattando sullo stato di disoccupazione, delinea il percorso di politica attiva concordato con l utente che ne ha fatto richiesta. L art. 20, del D.Lgs. n. 150/2015 prevede che allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i Centri per l'impiego (CPI) entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di immediata disponibilità, periodo ridotto a 15 giorni se trattasi di percettori di NASPI, DIS-COLL e indennità di mobilità, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato. Lo stesso articolo prevede che sia il sistema regionale a determinare le modalità di contatto; al tal fine segue atto n. 133 del 15/02/2016 5
viene reso disponibile il portale lavoro per te nel quale viene data la possibilità di fissare un appuntamento con il CPI prescelto ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, sono convocati dai CPI, entro il termine stabilito dall'art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 150/2015. Il patto di servizio personalizzato fino ad ulteriori indicazioni del MLPS o dell ANPAL è quello attualmente presente nel SIUL, opportunamente adeguato ai sensi delle novità normative. Così come previsto dal D.Lgs. n. 150/2015 il patto di servizio personalizzato da parte dei soggetti percettori di NASPI, ASDI, DIS-COLL e indennità di mobilità, va sottoscritto presso il CPI di residenza, mentre gli altri utenti possono scegliere il CPI a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza (articolo 11, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2015) stante il principio secondo cui i servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono disponibili a tutti i residenti sul territorio nazionale. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata che verrà predisposta dall ANPAL. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio. Il patto di servizio deve contenere anche gli elementi previsti ai commi 2 e 3, dell art. 20, del D.Lgs. n. 150/2015 tra cui la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività; fino ad ulteriori indicazioni ministeriali o dell ANPAL, così come da D.G.R. n. 1498/2013 e s.m.i., il patto di servizio ha validità di un anno dalla sua stipula, ovvero dall ultimo colloquio/attività di politica attiva erogata in esso riportata, e alla scadenza deve essere rinnovato entro 30 giorni pena la decadenza della DID. Il Patto di servizio prevede per il disoccupato/inoccupato firmatario contatti periodici con i servizi competenti con verifica delle attività previste dallo stesso e conferma del proprio status, pena la chiusura del patto stesso e la decadenza dalla DID ovvero le decurtazioni previste per i percettori dagli art. 21 e 22 del Dlgs. 150/2015. Tale verifica avviene mediante un colloquio nel quale si provvede all aggiornamento del proprio patto di servizio; per i soggetti per i quali il patto di servizio non prevede ulteriori colloqui, la conferma può avvenire per via telematica, mediante i servizi resi disponibili dalla Regione, e proroga automaticamente il patto. Nel caso dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito - siano essi in condizione di disoccupazione o in costanza di rapporto di lavoro con sospensione o riduzione dell attività lavorativa superiore al 50% nell arco di dodici il patto di servizio tiene conto di quanto previsto dagli artt. 21 26, del DLgs. 150/2015 il cui mancato rispetto determina la perdita dell ammortizzatore percepito e, là dove previsto, dello stato di disoccupazione. La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è anch essa tenuta alla stipula del patto di servizio personalizzato di cui all art. 20, del D.Lgs. n. 150/2015. In merito ai contenuti, la Circolare MLPS n. 34/2015 evidenzia che si dovrà tener conto di quanto annotato nella scheda dal Comitato tecnico, ovvero delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della disabilità. Alla persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato risulta applicabile la disciplina prevista dall art. 21, del D.Lgs. n. 150/2015 recante rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito. In particolare, quanto alle sanzioni, in luogo dell art. 10, c. 6, della L. n. 68/1999, riferito all'indennità di disoccupazione ordinaria, trovano applicazione i commi 7, 8 e 9 dell art. 21, del D.Lgs. n. 150/2015. segue atto n. 133 del 15/02/2016 6
L art. 23, del D.Lgs. n. 150/2015, relativo all assegno di ricollocazione spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro, è applicabile anche alla persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato, con le modalità che saranno definite dall ANPAL. La medesima Circolare MLPS n. 34/2015 prevede in merito all art. 25, del D.Lgs. n. 150/2015, ed in particolare ai principi ivi indicati ai fini della definizione di offerta di lavoro congrua, il posto di lavoro offerto deve essere corrispondente ai requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all atto della iscrizione. Con riferimento alle attività di pubblica utilità a beneficio della comunità, resta fermo il principio generale secondo cui al lavoratore con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione non compatibile con le sue minorazioni (vd. Art. 10, c. 2 della L. n. 68/1999). Infine, si evidenzia che al fine di garantire livelli essenziali delle prestazioni (LEP) su tutto il territorio nazionale e di rendere meno onerosi gli adempimenti in merito al collocamento mirato da parte dei datori di lavoro, le regioni devono individuare almeno un ufficio, su base territoriale provinciale, deputato agli interventi volti a favorire l inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità. A tal fine si ritiene utile operare per la creazione di una rete stabile con ASL e SAL-Uffici di cittadinanza dei Comuni al fine di garantire l accesso ai servizi a tale target, e più in generale ai vari soggetti appartenenti alle fasce deboli. La tavola sottostante riassume l impatto della nuova normativa sullo stato di disoccupazione. Nuova iscrizione Rendere la did Già iscritto: Conservazione stato disoccupazione Già iscritto: Sospensione stato disoccupazione Percettori NASpI Non lavora Dlgs Dlgs Dlgs Dlgs 181/2000 150/2015 181/2000 150/2015 SI SI SI SI Dlgs 181/2000 Dlgs 150/2015 Disabili reddito < no tax area durata <6 reddito < no tax area durata > 6 reddito > no tax area durata < 6 reddito > no tax area durata > 6 Non lavora reddito < no tax area durata <6 reddito < no tax area durata > 6 reddito > no tax area durata < 6 SI NO SI NO (Sospeso - mantiene solo indennità) SI SI NO SI NO (mantiene solo indennità) NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO SI NO (Sospeso - mantiene iscrizione lista L.68/99) SI SI NO SI NO (mantiene iscrizione lista L.68/99) NO NO NO NO SI SI segue atto n. 133 del 15/02/2016 7
Disoccupati/ Inoccupati privi di impiego non percettori e non iscritti alle liste di cui alla L. n. 68/1999 reddito > no tax area durata > 6 Non lavora A rischio di occupazione reddito < no tax area durata <6 reddito < no tax area durata > 6 reddito > no tax area durata < 6 reddito > no tax area durata > 6 NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI NO SI NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI La cancellazione di soggetti che ai sensi della precedente normativa erano in stato di conservazione viene al momento congelata fino alla piena operatività del SIUL e /o decisioni prese a livello nazionale. Tutto ciò premesso si propone alla Giunta: 1) di prendere atto delle novità introdotte dal D.lgs 150/2015 nonché della circolare numero 34 del 23 dicembre 2015 in tema di stato di disoccupazione; 2) di stabilire che nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità (DID) continueranno ad essere rilasciate da remoto al portale regionale Lavoro per te ed in subordine presso il centro per l impiego sempre mediante il medesimo portale; 3) di prendere atto che non possono più rendere la DID i anche i soggetti che prestano un attività di lavoro subordinato o che svolgono un attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalle quali derivi un reddito non superiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione, dichiarazione che al contrario era consentita dalla precedente normativa; 4) di stabilire che nelle more dell adeguamento del SIUL ai fini del ricalcolo degli stati occupazionali e in attesa di indicazioni in merito dal MLPS e/o concordate a livello di Coordinamento delle Regioni, venga congelata la posizione dei soggetti che hanno reso la DID ai sensi della precedente normativa e che sono impegnati in attività lavorative che ai sensi della stessa consentivano il mantenimento dello stato di disoccupazione, paragonandoli di fatto ai sospesi dalla disoccupazione di cui al. C. 3 dell art 19 del Dlgs 150/2015, categoria a cui potrebbero appartenere; 5) di dare atto che l accesso dei soggetti di cui al precedente punto a misure di politica attiva destinate ai target di cui all art. 18 del D.Lgs. n. 150/2015, non è al momento consentito fermo restando l accesso ai servizi per l impiego nelle previsioni di cui al c. 7 dell art. 19 relativamente ai non occupati; 6) di prendere atto che per l accesso a prestazioni di carattere sociale il c.7 dell art. 19 del Dlgs 150/2015 e la circolare numero 34 stabiliscono che sia sufficiente l autocertificazione dello stato di non occupazione senza ricorrere alla dichiarazione di immediata disponibilità di cui al c. 1 del medesimo articolo; 7) di considerare non più applicabili gli Indirizzi per l attuazione nel sistema regionale dei segue atto n. 133 del 15/02/2016 8
servizi per l impiego del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i. di cui alla D.G.R. n. 1498/2013 nelle parti non compatibili con le novità introdotte dai decreti attuativi di cui alla L. n. 183/2014; 8) di ribadire che ogni precedente atto in tema di disoccupazione e di servizi per l impiego riferito alle Province è da intendersi ai servizi regionali cui è affidata la gestione dei Centri per l'impiego; 9) di dare immediata attuazione alle disposizioni contenute in questo atto e di diffonderlo a tutti i soggetti interessati. Perugia, lì 12/02/2016 L'istruttore Paolo Sereni FIRMATO PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza. Perugia, lì 12/02/2016 Il responsabile del procedimento Paolo Sereni FIRMATO PARERE DI LEGITTIMITÀ Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; Visto il documento istruttorio; Atteso che sull atto è stato espresso: - il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell atto e si dichiara che l atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale; Perugia lì 12/02/2016 Il dirigente di Servizio Vicario Dr. Giuseppe Merli FIRMATO segue atto n. 133 del 15/02/2016 9
MODULO SD Regione Umbria Giunta Regionale DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' DELL'UMBRIA OGGETTO: D.Lgs 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015. Stato di disoccupazione. Prime indicazioni ai Centri per l impiego regionali. PARERE DEL DIRETTORE Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: - riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, - verificata la coerenza dell atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione. Perugia, lì 12/02/2016 IL DIRETTORE vicario DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI FIRMATO segue atto n. 133 del 15/02/2016 10
MODULO SA Regione Umbria Giunta Regionale Assessorato alla competitività delle imprese, innovazione sistema produttivo,lavoro e formazione OGGETTO: D.Lgs 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015. Stato di disoccupazione. Prime indicazioni ai Centri per l impiego regionali. PROPOSTA ASSESSORE L Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale, propone alla Giunta regionale l adozione del presente atto Perugia, lì 12/02/2016 Assessore Fabio Paparelli FIRMATO Si dichiara il presente atto urgente Perugia, lì L Assessore segue atto n. 133 del 15/02/2016 11