LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE STRANIERO

Documenti analoghi
Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

L ufficiale di stato civile. di separazione e divorzio. Made with OpenOffice.org 2

Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) Capitolo 12

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

COMUNE DI VALLEDORIA Provincia di Sassari

Non oltre la prima udienza, nel giudizio ordinario Eccezione di parte Rilevabilità d ufficio Nel procedimento monitorio

Contributo unificato: la tabella aggiornata

La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Il presente regolamento non pregiudica questioni quali la colpa dei coniugi, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali, l'obbligo

CONTRIBUTO UNIFICATO. Processo civile ordinario

l.n.151/75 riforma del diritto di famiglia

RISOLUZIONE n. 332/E QUESITO

SPECIALE SINDACALE-PREVIDENZA

Procura della Repubblica di Lecce

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Nozioni preliminari. Non universalità della giurisdizione italiana. Le nozioni di giurisdizione e di competenza. La dottrina del forum non conveniens.

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

Diritto del contenzioso d impresa

Per l istanza di divorzio presentata in via congiunta dalle parti è necessaria la presenza dell avvocato

La sentenza straniera di divorzio comporta la improcedibilità del giudizio di separazione instaurato in Italia

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012

L. N. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Processi esecutivi Esecuzione immobiliare Altri processi esecutivi valore da 0 a ,00. 18,50 valore da a 5.

TITOLO PRIMO Disposizioni generali

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 16 settembre Processo civile ordinario (1)

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Pag. V CAPITOLO I IL PROBLEMA DEL CARATTERE INTERNAZIONALE DELLE FATTISPECIE E LE POSSIBILI SOLUZIONI

L. 219/12 art. 3 comma 1, L. 219/12. D.Lvo 154/2013 art 96, comma 1, lett. c)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2000 DEL CONSIGLIO. del 29 maggio2000

PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA PROCESSO ORDINARIO TRIBUNALE

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

Comune di Castiglion Fibocchi

INDICE CAPITOLO I INTRODUZIONE. 1. Ratio normativa della fase introduttiva della causa civile... 1

La natura giuridica. Si tratta di un regolamento e non di una direttiva. Norma immediatamente applicabile nell ordinamento interno degli stati membri

L n. 151 (1) Riforma del diritto di famiglia 1... (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10).

Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2007

Compravendita internazionale di merci: questioni di giurisdizione

(2) Sostituisce l' articolo 45 del codice civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO L EUROPA COMUNITARIA: VERSO UN NUOVO DIRITTO PRIVATO COMUNE Giurisprudenza

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

Il/La sottoscritto/a (cognome).. (nome). sesso M F, nato/a a il

Introduzione... LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

CITTADINANZA. Come fare per acquistare la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano

P17 - Vorrei informazioni inerenti l'acquisto della cittadinanza italiana. Rev.3 del 27/11/13

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Diritto Internazionale privato

ALLEGATO 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Norme di coordinamento e abrogazioni

Informazione destinata ai tribunali e alle autorità amministrative. nuova regolamentazione delle comunicazioni agli uffici dello stato civile

Le disposizioni dell ordinamento civile secondo il DDL Cirinnà. Relatore: GIULIO ROLGI Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Como

RISOLUZIONE N. 266/E

Struttura e funzionamento delle norme di DIPP

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

COMUNE DI SOSPIROLO Provincia di Belluno

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969

Diritto Processuale Civile

Corso di diritto internazionale privato e processuale. Dott. Daniele Amoroso

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI

[1]. Il procedimento di separazione giudiziale è introdotto con ricorso (art. 125 c.p.c.) e deve indicare l esistenza di figli di entrambi i coniugi.

A FONDAZIONE INSIEME

LA CAPACITA MATRIMONIALE. Cittadini AUSTRALIANI Cittadini AUSTRIACI Cittadini STATUNITENSI Cittadini SVIZZERI

SEPARAZIONE DEI CONIUGI COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 10/01/2009 pag

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2013

L ultima residenza comune non individua il giudice del divorzio.txt

Competenza giurisdizionale e regolamento Bruxelles I e I bis

La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.

A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

CAUSE ESTINTIVE DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE: ART. 171 COMMA 1 C.C.

SENTENZA N. 17 ANNO 1982

riconoscimento all'estero della competenza e delle decisioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale ed alla potestà dei genitori sui

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

INDICE. Schemi. Prefazione...

Il pubblico ministero

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Problematiche applicative di diritto internazionale privato per l ufficiale di stato civile. XXVIII Convegno ANUSCA novembre 2008

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO

Matrimonio in Egitto tra un cittadino/a italiano/a ed un cittadino/a egiziano/a. 1) Per contrarre matrimonio in Egitto presso le locali Autorita

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I. ha pronunciato la seguente

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

Tabella Contributo Unificato Indice Tabella

LO A. _L_ sottoscritt_(cognome) sesso (M/F) nat_ il / / a (città) cittadin (indicare la cittadinanza o la condizione di apolidia)

Ricorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALL UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

Richiesta di CITTADINANZA ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE:

INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA CAPITOLO PRIMO

Transcript:

LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE STRANIERO Grazia Benini Art 64 della legge 218/1995 La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario al ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell ordinamento italiano 1

Art. 3 della legge 218/1995 1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge. 2. ( ) Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio. ART. 18 DEL C.P.C. Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha la residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l attore. 2

Cass. Civ. S.U. 27.11.1998 n. 12056.la giurisdizione italiana sussiste anche in base alla regole stabilite per la competenza territoriale interna, pertanto con integrale applicazione allo straniero dell art. 18 cpc anche nella parte prevedente che un soggetto può essere convenuto dinanzi al giudice del luogo dove risiede l attore quando non abbia residenza né domicilio nel territorio della Repubblica; ne consegue che deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano nel giudizio di separazione promosso da cittadino straniero domiciliato in Italia, nei confronti del coniuge straniero domiciliato all estero,.. Cass. Civ. S.U. 3.2.2004 n.1994 La domanda di separazione personale, quando nessuno dei coniugi sia cittadino ed il matrimonio non sia stato celebrato in Italia,è devoluta alla cognizione del giudice italiano, nella disciplina dell art.3 della legge 218/1995, in relazione al successivo art. 32, non solo se il convenuto sia residente o domiciliato in Italia, ma in difetto di tale situazione, anche se la parte attrice abbia residenza ( anche di fatto) in Italia, tenendosi conto che l ultima parte del secondo comma dell art. 3, rendendo operanti ai fini della giurisdizione pure i criteri stabiliti per la competenza territoriale, 3

ART.32 DELLA LEGGE 218/1995 In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia. Dall Ambasciata d Italia in L Avana Si invia in allegato l istanza di riconoscimento della sentenza di divorzio qui fatta pervenire dall interessato per i tramiti locali. Si fa osservare al riguardo che, come dichiarato dall istante, la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata in Italia presso codesto comune di residenza. Nel caso in questione sembra pertanto ravvisarsi, a giudizio dello scrivente ufficio, il difetto di giurisdizione del giudice cubano ai sensi del disposto di cui all art.31, primo comma della legge 218/1995, conseguentemente la sentenza non sembrerebbe suscettibile di riconoscimento. 4

ART. 31 DELLA LEGGE 218/1995 1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. Cass. Civ. S.U. 17.03.2000 n. 61 - Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell art. 32 della legge 218/1995, in una causa di divorzio proposta da una cittadina italiana contro il coniuge straniero non residente in Italia, a nulla rilevando né la prevalente localizzazione della vita matrimoniale all estero ( relativa ex art. 31 al diritto applicabile) né la pendenza di analogo giudizio all estero. ( ) L eventuale applicabilità della legge straniera per essere stata la vita matrimoniale prevalentemente localizzata all estero è problema che attiene al merito e non alla giurisdizione 5

Art. 3 del Regolamento CE 2201/2003 Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: la residenza abituale dei coniugi, o l ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o la residenza abituale del convenuto, o in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o la residenza abituale dell attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o la residenza abituale dell attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell Irlanda, ha ivi il proprio«domicile»; b) di cui i due coniugi sono cittadini ART. 22 del Reg. 2201/2003 Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti: a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all ordine pubblico dello Stato membro richiesto; b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione; c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto. 6