LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE STRANIERO Grazia Benini Art 64 della legge 218/1995 La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario al ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell ordinamento italiano 1
Art. 3 della legge 218/1995 1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge. 2. ( ) Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio. ART. 18 DEL C.P.C. Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha la residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l attore. 2
Cass. Civ. S.U. 27.11.1998 n. 12056.la giurisdizione italiana sussiste anche in base alla regole stabilite per la competenza territoriale interna, pertanto con integrale applicazione allo straniero dell art. 18 cpc anche nella parte prevedente che un soggetto può essere convenuto dinanzi al giudice del luogo dove risiede l attore quando non abbia residenza né domicilio nel territorio della Repubblica; ne consegue che deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano nel giudizio di separazione promosso da cittadino straniero domiciliato in Italia, nei confronti del coniuge straniero domiciliato all estero,.. Cass. Civ. S.U. 3.2.2004 n.1994 La domanda di separazione personale, quando nessuno dei coniugi sia cittadino ed il matrimonio non sia stato celebrato in Italia,è devoluta alla cognizione del giudice italiano, nella disciplina dell art.3 della legge 218/1995, in relazione al successivo art. 32, non solo se il convenuto sia residente o domiciliato in Italia, ma in difetto di tale situazione, anche se la parte attrice abbia residenza ( anche di fatto) in Italia, tenendosi conto che l ultima parte del secondo comma dell art. 3, rendendo operanti ai fini della giurisdizione pure i criteri stabiliti per la competenza territoriale, 3
ART.32 DELLA LEGGE 218/1995 In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia. Dall Ambasciata d Italia in L Avana Si invia in allegato l istanza di riconoscimento della sentenza di divorzio qui fatta pervenire dall interessato per i tramiti locali. Si fa osservare al riguardo che, come dichiarato dall istante, la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata in Italia presso codesto comune di residenza. Nel caso in questione sembra pertanto ravvisarsi, a giudizio dello scrivente ufficio, il difetto di giurisdizione del giudice cubano ai sensi del disposto di cui all art.31, primo comma della legge 218/1995, conseguentemente la sentenza non sembrerebbe suscettibile di riconoscimento. 4
ART. 31 DELLA LEGGE 218/1995 1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. Cass. Civ. S.U. 17.03.2000 n. 61 - Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell art. 32 della legge 218/1995, in una causa di divorzio proposta da una cittadina italiana contro il coniuge straniero non residente in Italia, a nulla rilevando né la prevalente localizzazione della vita matrimoniale all estero ( relativa ex art. 31 al diritto applicabile) né la pendenza di analogo giudizio all estero. ( ) L eventuale applicabilità della legge straniera per essere stata la vita matrimoniale prevalentemente localizzata all estero è problema che attiene al merito e non alla giurisdizione 5
Art. 3 del Regolamento CE 2201/2003 Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: la residenza abituale dei coniugi, o l ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o la residenza abituale del convenuto, o in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o la residenza abituale dell attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o la residenza abituale dell attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell Irlanda, ha ivi il proprio«domicile»; b) di cui i due coniugi sono cittadini ART. 22 del Reg. 2201/2003 Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti: a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all ordine pubblico dello Stato membro richiesto; b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione; c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto. 6