Milano, 2 agosto 2016 Prot. n. 398 Gentile Socio Oggetto: Vecchi iscritti - Tassazione delle liquidazioni. Per il nostro fondo, dopo oltre venti anni di attività, per la prima volta si è provveduto alla liquidazione di una posizione individuale parte in capitale e parte in rendita vitalizia. Per la prima volta un Socio vecchio iscritto (iscritto prima del 29 aprile 1993) ha dovuto scegliere se optare per la regola generale o se usufruire della facoltà di chiedere la liquidazione del 100% in forma di capitale. Considerato che in futuro sempre più spesso ai vecchi iscritti può capitare di dover fare tale scelta, pensiamo di fare cosa utile e gradita riprendendo nell allegato documento le vigenti normative in merito alla tassazione delle liquidazioni in forma di capitale, con particolare riferimento ai Soci vecchi iscritti. Con l occasione ci sembra inoltre doveroso rammentare che lo scopo dei fondi pensione è quello di erogare delle rendite ad integrazione della pensione pubblica. La Segreteria è a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito e può essere contattata telefonicamente al numero 02.8511.4388 oppure tramite email all indirizzo fondopensionefnm@fondopensionefnm.it. Con l occasione porgo cordiali saluti Allegato: Documento sulla tassazione delle liquidazioni con riferimento ai Vecchi iscritti. BM/em Sede Legale: 20123 Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 14 - Codice Fiscale n. 97116730157 - Iscrizione all Albo n. 1165
Milano, 2 agosto 2016 Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 28 aprile 1993 Il presente documento non prende in esame tutta la casistica delle liquidazioni delle posizioni individuali dei fondi pensione, ma esamina solo gli aspetti relativi alla liquidazione delle posizioni individuali della categoria dei così detti vecchi iscritti (già iscritti alla data del 28 aprile 1993). FASE DI EROGAZIONE: regime fiscale delle prestazioni Secondo quanto previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. 252/2005 entrato in vigore l 1.1.2007) al momento del riscatto è possibile richiedere la liquidazione in capitale fino al 50% della posizione individuale e la parte rimanente in rendita (sono riportate in seguito le varie tipologie di rendita previste dalla normativa e nello specifico dallo Statuto del Fondo Pensione FNM). La posizione individuale può essere percepita interamente in capitale, qualora la rendita, calcolata sul 70% del montante finale, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale. (tale limite viene calcolato sul montante maturato dal 1.1.2007). Per i vecchi iscritti nel D.Lgs. 252/2005 è prevista una deroga che permette di optare per la liquidazione del 100% in capitale, ma in tal caso non si applica il regime fiscale entrato in vigore dal 1.1.2007 bensì quello in vigore precedentemente. La deroga è la seguente,: I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992, hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1 gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006. REGOLA GENERALE Prestazioni in capitale Per quanto riguarda la tassazione, le liquidazioni delle posizioni individuali sono soggette a tre regimi fiscali diversi: Fino al 31.12.2000 Dal 1.1.2001 al 31.12.2006 Dal 1.1.2007 Periodo fino al 31.12.2000 Nei confronti dei vecchi iscritti, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2000, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all art.17-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni che prevedono quanto segue: contributi a carico dell azienda e quote del T.F.R. saranno assoggettati a tassazione separata (aliquota T.F.R.) contributi a carico del lavoratore esenti se inferiori al 4% della retribuzione annua (è il caso di tutti i contributi versati dai lavoratori a ). rendimenti assoggettati a ritenuta a titolo d imposta del 12,5% Sede Legale: 20123 Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 14 - Codice Fiscale n. 97116730157 - Iscrizione all Albo n. 1165
Periodo dal 1.1.2001 al 31.12.2006 contributi dedotti a carico dell azienda ed a carico del lavoratore saranno assoggettati a tassazione separata (aliquota determinata con i criteri T.F.R., in base agli anni di permanenza nel Fondo) quote del T.F.R. saranno assoggettati a tassazione separata (aliquota determinata con i criteri T.F.R., in base agli anni di permanenza nel Fondo) contributi non dedotti a carico del lavoratore saranno esenti. rendimenti (sono già stati tassati anno per anno). Periodo dal 1.1.2007 contributi dedotti a carico dell azienda ed a carico del lavoratore saranno soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%) 1. quote del T.F.R. saranno assoggettati a tassazione separata (aliquota determinata con i criteri T.F.R., in base agli anni di permanenza nel Fondo) contributi non dedotti a carico del lavoratore saranno esenti. rendimenti (sono già stati tassati anno per anno). Prestazioni in forma periodica (rendite) Il vigente Statuto del prevede le seguenti tipologie di rendita: Rendita vitalizia (rendita percepita dal Socio fino al decesso) Rendita garantita 5 anni poi vitalizia (rendita percepita dal Socio o in caso di decesso prima dei 5 anni dagli eredi fino ai 5 anni; dopo i 5 anni garantiti viene erogata una rendita vitalizia al Socio per tutta l esistenza in vita fino al decesso). Rendita garantita 10 anni poi vitalizia (rendita percepita dal Socio o in caso di decesso prima dei 10 anni dagli eredi fino ai 10 anni; dopo i 10 anni garantiti viene erogata una rendita vitalizia al Socio per tutta l esistenza in vita fino al decesso). Rendita reversibile alla persona designata (rendita percepita dal Socio fino al decesso poi viene percepita dalla persona designata per tutta l esistenza in vita fino al decesso) Rendita vitalizia con controassicurazione (rendita percepita dal Socio fino al decesso, l eventuale capitale residuo al decesso viene liquidato agli eredi) Al fine di evitare inutili appesantimento e difficolta di comprensione, riteniamo preferibile omettere la tassazione delle rendite per i periodi fino al 31.12.2000 e dal 1.1.2001 al 31.12.2006. Periodo dal 1.1.2007 La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma periodica e soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%) 1. 1 Ai fini della determinazione dell aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il periodo di partecipazione viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione e anteriore al 1 gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.
Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione e applicata una imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile nella misura del 48,08 della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell aliquota del 12,50 per cento. DEROGA VECCHI ISCRITTI Per i vecchi iscritti che optano per la liquidazione del 100% in capitale (deroga prevista dal D.Lgs. 252/2005, anche se la rendita, calcolata sul 70% del montante finale, sia superiore al 50% dell'assegno sociale, tale limite viene calcolato sul montante maturato dal 1.1.2007), non si applica il regime fiscale entrato in vigore dal 1.1.2007 bensì quello in vigore precedentemente. Di seguito è riportato il regime fiscale applicato con riferimento alla sola casistica specifica. Prestazioni in capitale Per quanto riguarda la tassazione, in questo caso, le liquidazioni delle posizioni individuali sono soggette a due regimi fiscali diversi: Fino al 31.12.2000 Dal 1.1.2001 Periodo fino al 31.12.2000 Nei confronti dei vecchi iscritti, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2000, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all art.17-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni che prevedono quanto segue: contributi a carico dell azienda e quote del T.F.R. saranno assoggettati a tassazione separata (aliquota T.F.R.) contributi a carico del lavoratore esenti se inferiori al 4% della retribuzione annua (è il caso di tutti i contributi versati dai lavoratori a ). rendimenti assoggettati a ritenuta a titolo d imposta del 12,5% Periodo dal 1.1.2001 alla data cessazione Le indicazioni riportate di seguito si riferiscono al caso di liquidazione in capitale superiore al 1/3 del montante finale. contributi dedotti a carico dell azienda ed a carico del lavoratore saranno assoggettati a tassazione separata (aliquota determinata con i criteri T.F.R., in base agli anni di permanenza nel Fondo) quote del T.F.R. saranno assoggettati a tassazione separata (aliquota determinata con i criteri T.F.R., in base agli anni di permanenza nel Fondo) contributi non dedotti a carico del lavoratore saranno esenti. rendimenti (aliquota determinata con i criteri T.F.R., in base agli anni di permanenza nel Fondo).
ESEMPI Riportiamo di seguito due esempi numerici per rendere meglio comprensibile la normativa sopra riportata. Si precisa che i valori utilizzati sono puramente indicativi non sono riferibili a nessuna specifica posizione individuale. Per la posizione di ogni singolo Socio dovrà essere fatto specifico calcolo quando sarà richiesta la liquidazione della posizione. Esempio UNO Socio COGNOME_UNO Nome_uno nato il 29/04/1951 Iscritto dal 1.10.1992 - Vecchio Iscritto Montante totale maturato alla data di liquidazione (28 luglio 2016). 98.500,00 Montante maturato dal 1.1.2007. 66.000,00 70% del montante maturato dal 1.1.2007. 46.200,00 Trasformazione in rendita del 70% del montante dal 1.1.2007. 2.850,00 La rendita così determinata è inferiore al 50% dell assegno sociale. 2.912,46 Secondo quanto previsto dalla normativa il Socio può chiedere la liquidazione in capitale dell intera posizione maturata. al 31/12/2000 al 31/12/2006 dal 01/01/2007 MONTANTE TOTALE NETTO. 12.500,00. 20.000,00. 66.000,00 CONTRIBUTI VERSATI. 10.500,00. 15.000,00. 52.000,00 DI CUI A CARICO ISCRITTO. 7.000,00 RENDIMENTO. 2.000,00. 5.000,00. 14.000,00 12,50% RITENUTA EX LEGGE 482/85. 250,00 IMPOSTA SOSTITUTIVA ART.5 D.LGS. 47/2000. 270,00 RENDIMENTO NETTO. 1.750,00. 5.000,00. 13.730,00 IMPONIBILE. 3.500,00. 15.000,00. 52.000,00 ALIQUOTA IRPEF APPLICATA (tassazione separata) 23,00% 26,00% 12,30% IMPOSTA IRPEF. 805,00. 3.900,00. 6.396,00 NETTO DA LIQUIDARE. 11.445,00. 16.100,00. 59.334,00 TOTALE NETTO DA LIQUIDARE. 85.579,00
Esempio DUE Socio COGNOME_DUE Nome_due nato il 23/08/1951 Iscritto dal 1.10.1992 - Vecchio Iscritto Montante totale maturato alla data di liquidazione (28 luglio 2016). 120.500,00 Montante maturato dal 1.1.2007. 88.000,00 70% del montante maturato dal 1.1.2007. 61.600,00 Trasformazione in rendita del 70% del montante dal 1.1.2007. 3.725,00 La rendita così determinata è superiore al 50% dell assegno sociale. 2.912,46 Ipotesi A Secondo quanto previsto dalla normativa il Socio per fruire della tassazione prevista dal D.Lgs 252/2005 deve chiedere la liquidazione fino al 50% in capitale e la parte rimanente in rendita. Di seguito è riportato il calcolo della liquidazione del 50% in capitale e del 50% in rendita: al 31/12/2000 al 31/12/2006 dal 01/01/2007 MONTANTE TOTALE NETTO. 12.500,00. 20.000,00. 44.000,00 CONTRIBUTI VERSATI. 10.500,00. 15.000,00. 34.000,00 DI CUI A CARICO ISCRITTO. 7.000,00 RENDIMENTO. 2.000,00. 5.000,00. 10.000,00 12,50% RITENUTA EX LEGGE 482/85. 250,00 IMPOSTA SOSTITUTIVA ART.5 D.LGS. 47/2000. 300,00 RENDIMENTO NETTO. 1.750,00. 5.000,00. 9.700,00 IMPONIBILE. 3.500,00. 15.000,00. 34.000,00 ALIQUOTA IRPEF APPLICATA (tassazione separata) 23,00% 26,00% 12,30% IMPOSTA IRPEF. 805,00. 3.900,00. 4.182,00 NETTO DA LIQUIDARE. 11.445,00. 16.100,00. 39.518,00 TOTALE NETTO DA LIQUIDARE. 67.063,00 VALORE LORDO LIQUIDABILE 50% in rendita 44.000,00 IPOTESI DI RENDITA 50% rendita lorda rendita netta circa Rendita Vitalizia. 2.660,00. 2.250,00 Rendita certa 5 Vitalizia. 2.420,00. 2.050,00 Rendita certa 10 Vitalizia. 2.380,00. 2.020,00 Rendita con controassicurazione. 2.050,00. 1.740,00 Scegliendo questa opzione il Socio percepirà un capitale netto pari ad. 67.063,00 e la rendita prescelta. Se ad esempio scegliendo la rendita certa 10 e poi vitalizia, lui o gli eredi, in caso di decesso del Socio, percepiranno. 2.020,00 per 10 anni. Dopo i 10 anni la rendita sarà percepita solo dal Socio per tutta l esistenza in vita.
Ipotesi B Scegliendo I vecchi iscritti possono avvalersi della deroga prevista dal D.Lgs. 252/2005 che permette di optare per la liquidazione del 100% in capitale, ma in tal caso non si applica il regime fiscale entrato in vigore dal 1.1.2007 bensì quello in vigore precedentemente. Di seguito è riportato il calcolo della liquidazione del 100% in capitale: al 31/12/2000 al 31/12/2006 dal 01/01/2007 MONTANTE TOTALE NETTO. 12.500,00. 20.000,00. 88.000,00 CONTRIBUTI VERSATI. 10.500,00. 15.000,00. 68.000,00 DI CUI A CARICO ISCRITTO. 7.000,00 RENDIMENTO. 2.000,00. 5.000,00. 20.000,00 12,50% RITENUTA EX LEGGE 482/85. 250,00 IMPOSTA SOSTITUTIVA ART.5 D.LGS. 47/2000. 300,00 RENDIMENTO NETTO. 1.750,00. 5.000,00. 19.700,00 IMPONIBILE. 3.500,00. 20.000,00. 88.000,00 ALIQUOTA IRPEF APPLICATA (tassazione separata) 23,00% 38,00% 38,00% IMPOSTA IRPEF. 805,00. 7.600,00. 33.440,00 NETTO DA LIQUIDARE. 11.445,00. 12.400,00. 54.260,00 TOTALE NETTO DA LIQUIDARE. 78.105,00 Scegliendo di usufruire della deroga prevista dal D.Lgs. 252/2005 per i Vecchi Iscritti il Socio percepirà solo un capitale netto pari ad. 78.105,00 e nessuna rendita.