N. 02284/2014 REG.PROV.COLL. N. 00897/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 897 del 2013, proposto da: Fazio Rocco, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paolo Bello e Andrea Di Comite, con domicilio eletto presso Arnaldo Del Vecchio in Roma, viale Mazzini, 73 Sc B Int 2, come da procura in atti; contro Croce Rossa Italiana in persona del legale rappresentante pro tempore; Ministero dell'economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, Ministero della Salute in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento della determinazione del 22.8.2012 con cui l intimata Croce Rossa ha disposto la ricostruzione economico-giuridica della carriera dell odierno ricorrente e il conseguente recupero delle somme a suo tempo corrisposte allo stesso; Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. Con ricorso notificato il 23-24 gennaio 2013 e depositato il giorno 29 gennaio 2013, il Maresciallo Capo Rocco Fazio, sottufficiale in servizio presso la Croce Rossa Italiana, ha chiesto l annullamento dei provvedimenti in epigrafe, in forza dei quali la CRI ha provveduto, a seguito di ricostruzione della carriera militare ed all annullamento di indebiti pregressi inquadramenti, a richiedere al ricorrente la restituzione della complessiva somma di euro 8.824,58 per gli emolumenti indebitamente versatigli negli anni che vanno dal 7 aprile 1988 (data in cui il ricorrente fu arruolato nel Corpo con il grado di Caporale anziché di Milite) sino a tutta l annualità 1995. 2. Il ricorrente non contesta il nuovo e meno favorevole inquadramento, scaturito dalle risultanze di una visita ispettiva disposta dalla Ragioneria Generale dello Stato concretatasi in una relazione dei Servizi ispettivi di finanza pubblica dell 8 agosto 2008, in base alla quale il Commissario Straordinario della CRI, con ordinanza n. 483 del 17 ottobre 2011, ha dato mandato al competente Servizio interno di procedere al recupero. Egli insta, invece, per l illegittimità della procedura di recupero delle somme erogategli, che contesta per i seguenti motivi: 1) Violazione dell art. 7 L. 241\1990 per asserita violazione dell obbligo di comunicare l avvio del procedimento;
2) Violazione dell art. 97 Cost. e del principio per cui non sarebbe possibile, per la P.A., ripetere le somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, ove questi le abbiano percepite in buona fede; 3) Violazione di legge per intervenuta prescrizione quinquennale, o, in subordine, decennale della richiesta di ripetizione dell indebito; 4) Violazione dell art. 97 Cost. sotto altro profilo ed eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, in quanto l Amministrazione ha richiesto al ricorrente le somme indebitamente erogategli al lordo delle trattenute fiscali, previdenziali ed assistenziali. Sulla scorta di tali motivi il ricorrente ha chiesto l annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti impugnati, oltre alla declaratoria dell intervenuta prescrizione e che nulla è ad essa dovuto dal ricorrente, nonché la condanna della CRI alla restituzione di quanto nelle more del giudizio eventualmente trattenuto. 3. La CRI e le altre Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio senza produrre memorie difensive. Con ordinanza n. 1073\2013 è stata respinta l istanza cautelare proposta dal ricorrente; essa è poi stata accolta dal Consiglio di Stato in sede di appello con ordinanza n. 2384\2013, sulla scorta del rilevato pregiudizio a carico del ricorrente. Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2014 il ricorso è stato posto in decisione. DIRITTO 1. Con il ricorso in esame il nominato in epigrafe, sottufficiale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, chiede l annullamento dei provvedimenti con cui il Corpo di appartenenza ha proceduto al recupero coattivo di somme indebitamente erogategli dal 1983 (anno di arruolamento del ricorrente nel grado di Caporale anziché di Milite) sino al 1995.
Il ricorso è fondato, e va accolto, sotto il profilo dedotto nel terzo motivo assorbente rispetto alle altre censure, perché incidente sulla ripetibilità del credito-, con il quale il ricorrente lamenta l intervenuta prescrizione del credito da indebito oggettivo vantato dall Amministrazione. Invero, non è in alcun modo posto in dubbio dalla difesa dell Amministrazione che, come allegato e documentato dal ricorrente, la CRI ha per la prima volta provveduto a ripetere l indebito oggettivo verso il ricorrente con nota del 21 novembre 2012, pervenuta all interessato il 27 novembre 2012. Gli emolumenti oggetto di indebita corresponsione, tuttavia, erano stati versati al dipendente dalla data di arruolamento sino al 1995. 2. - Ne segue che il credito per indebito azionato dall Amministrazione risultava, al momento della ripetizione, interamente prescritto. Infatti l'azione di recupero di somme indebitamente corrisposte dal pubblico dipendente da parte della P. A. è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cons. Stato, sez. VI, 26/06/2013 n. 3503), il cui decorso si era ampiamente compiuto alla data in cui è stato notificato al ricorrente l atto con cui l Amministrazione ha proceduto alla ripetizione dell indebito. Non osta a tale conclusione l art. 3 del R. D. 295\1939, a tenore del quale, ove risulti effettuato il pagamento di somma prescritta da parte dell Amministrazione, questa non ha facoltà di rinunciare alla prescrizione ed alla relativa eccezione. La norma, infatti, si limita a prevedere l obbligo dell Amministrazione di procedere all azione di recupero anche se il suo credito da indebito verso il dipendente sia già prescritto, senza la facoltà che l art. 2937 c.c. conferisce a chi possa disporre validamente del diritto: pertanto, la disposizione del 1939 risulta coerente con la
norma codicistica appena citata, in quanto entrambe confermano l impossibilità di rinunziare a crediti di cui non si abbia la disponibilità. Tutto ciò, peraltro, non significa che al privato accipiens non sia data l eccezione di prescrizione dell indebito per cui l Amministrazione è tenuta ad agire. L art. 3, piuttosto, risulta coerente anche con la generale disposizione dell art. 2938 c.c., per cui la prescrizione non è rilevabile d ufficio: l Amministrazione non può quindi rinunziarvi, ma rimane soggetta alla facoltà dell accipiens di sollevare la relativa eccezione; ove ciò accada, e la prescrizione sia compiuta senza valide cause interruttive, il credito da indebito dovrà dichiararsi prescritto, come nel caso in esame. 3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, ed il credito da indebito dell Amministrazione verso il ricorrente deve essere dichiarato prescritto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato. In ragione di tanto, non sussistendo dubbi sulla natura indebita dei pagamenti oggetto del giudizio, le spese possono essere interamente compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie in ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione, e per l effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati: Franco Bianchi, Presidente Vincenzo Blanda, Consigliere Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/02/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)