REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

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COMUNE DI COLORNO Prroviinciia dii Parrma REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE S:\1 Settore\SEGRETERIA\REGOLAMENTI\regolamenti albo\2012\regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale dipendente.doc

Art. 1 Principi generali 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l area delle categorie dei dipendenti e per l area della dirigenza (art. 45 e 46 del C.C.N.L. Enti Locali del 14/09/2000). 2. Il Comune di Colorno, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full time e part-time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) il servizio sostitutivo di mensa aziendale. 3. Il servizio sostitutivo di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto). Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati. 4. Dopo la consegna all avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo art. 6. 5. Per poter fruire del servizio sostitutivo di mensa occorre che ricorrano i seguenti presupposti: a) il lavoratore deve essere in servizio; b) il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore; c) il pasto va consumato al di fuori dell orario di lavoro. Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa 1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle relative autorizzazioni per la vendita dei generi alimentari. Art. 3 Diritto al servizio sostitutivo di mensa 1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale e le altre figure contemplate nell art. 1, comma 2. 2. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali, compresi i rientri obbligatori), purché siano prestate nella giornata almeno 7,5 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, usufruendo dell istituto della flessibilità. 3. Il diritto spetta anche a tutti quei lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente autorizzato dal Responsabile del Settore di appartenenza o dal Segretario Comunale, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, per inversione del rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 7,5 ore di lavoro.

4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 7,5 ore complessive nella giornata e rispettano la pausa di almeno mezz ora e massimo due ore. 5. Nel caso di dipendenti soggetti a turni di lavoro che, per rilevanti esigenze organizzative sono obbligati a prestare attività lavorativa in fascia oraria distribuita in modo equilibrato attorno all orario in cui è solitamente prevista la pausa mensa (pranzo o cena) si ha diritto al buono purché la prestazione effettiva (esclusa la pausa pasto) sia almeno di 7,5 ore. 6. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura con il badge, l effettiva prestazione dell attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Responsabile del Settore di appartenenza o dal Segretario Comunale. 5. Concorrono al raggiungimento delle 7,5 ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro (es. permesso per donazione sangue, per testimonianza nell interesse dell Amministrazione, per esami prenatali) purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, attorno all orario previsto per la pausa pranzo. I permessi devono essere regolarmente concessi dal Responsabile del Settore a cui fa capo il dipendente interessato, o dal Segretario Comunale, e registrati dall incaricato al rilevamento presenze. Art. 4 Esclusione dal servizio sostitutivo di mensa 1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l intera giornata, comunque l assenza sia giustificata, o nei giorni in cui non si effettua il rientro. 2. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento per cui non va erogato il buono, tranne nell ipotesi in cui gli stessi non richiedono il rimborso spese per la fruizione del pasto e l orario di missione sia pari a 7,5 ore. Art. 5 Valore ed utilizzo del buono pasto 1. Il buono deve avere un valore nominale parametrato alla copertura dei 2/3 del costo di un pasto completo comprendente un primo, un secondo, un contorno frutta e bevande. Il rimanente terzo è a carico del lavoratore. 2. Il valore nominale del buono pasto viene fissato in Euro 7,20. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con deliberazione di Giunta Comunale, fatta salva la copertura finanziaria nel bilancio di competenza. 3. Il buono pasto: - deve essere firmato, in modo leggibile, dal dipendente al momento dell utilizzo; - non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; - può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati; - è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all I.R.A.P. per l Amministrazione per la parte eccedente 5,29.

Art. 6 Furto, smarrimento e deterioramento 1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all Amministrazione Comunale copia della relativa denuncia presentata all autorità competente contenente l indicazione specifica dei buoni a lui consegnati. 2. In caso di deterioramento dei buoni pasto l Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso. Art. 7 Procedura di erogazione dei buoni pasto 1. All erogazione dei buoni pasto provvederà l ufficio personale su richiesta del dipendente per usufruirne in corrispondenza dei giorni per i quali viene maturato il diritto ai sensi dell art. 3 Art. 8 Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa 1. A norma dell articolo 3 della legge 2 settembre 1997 n. 314 (armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l importo giornaliero ivi previsto. Art. 9 Segretario Comunale 1. Il Segretario comunale ha titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane, secondo le disposizioni vigenti in materia. L effettiva prestazione dell attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dallo stesso mediante sottoscrizione di specifica attestazione. ****** COMUNE DI COLORNO RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 292 Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio Comunale on line dal giorno 16 febbraio 2012 al giorno 2 marzo 2012 Colorno, Il Responsabile del I settore (Dott.ssa Ilaria Boselli)