Ambiente e Sicurezza Credito Fiscale Formazione Internazionalizzazione Sindacale Previdenza / Ancos



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Anno VII N 14 14 ottobre 2014 Ambiente e Sicurezza Credito Fiscale Formazione Internazionalizzazione Sindacale Previdenza / Ancos Categorie In evidenza AMBIENTE: i modelli semplificati per i POS FISCALE: acconto TASI entro il 16 ottobre FORMAZIONE: tutte le novità sui corsi SINDACALE: come si diventa Maestri del Lavoro CATEGORIE: Servizio acqua: rimborso tariffa depurazione Polizze specifiche per le Categorie CONVENZIONI: tutte le novità per gli associati Via Rosario, 5 26100 Cremona - Tel 0372 598811 Fax 0372 598841 www.confartigianatocremona.com - email: assoart@confartigianato.cremona.it

i l S O M M A R I O Newsletter Torna al sommario pag. 2 AMBIENTE e SICUREZZA POS: i modelli semplificati per i piani di sicurezza pag. 3 Edilizia: pubblicato in Gazzetta il Decreto Sblocca Italia pag. 4 CREDITO Moratoria Abi prorogata fino al 31 dicembre 2014 pag. 5 FISCALE TASI: versamento dell acconto entro il 16 ottobre pag. 7 Le scadenze pag. 12 FORMAZIONE Addestramento alla conduzione di macchine operatrici pag. 13 La formazione obbligatoria per la sicurezza: ecco i corsi - Corso RSPP datori di lavoro pag. 15 Corso aggiornamento R.L.S. Responsabile Lavoratori Sicurezza pag. 16 Il calendario dei corsi della formazione obbligatoria pag. 17 SINDACALE Titolo di Maestro del Lavoro : cosa occorre e come si diventa pag. 18 PREVIDENZA / ANCOS Iscrizione all Ancos pag. 19 CATEGORIE Servizi agli associati: ecco tutti i nostri Sportelli pag. 21 Per tutti: servizio acqua, rimborso tariffa di depurazione pag. 23 Le nostre polizze per le categorie: Liutai, Idraulici, Elettricisti, Trasporti pag. 24 Alimentari: "Qui pane fresco": le vetrofanie in Camera di Commercio pag. 26 Install. Elettrici: convegno TUTTONORMEL pag. 27 Idraulici: imp. termici, domani 15/10 entrano in vigore le nuove disposizioni pag. 28 Autoriparazioni: 800.180.748, il Numero Verde per il soccorso stradale pag. 30 Autotrasporti: Confartigianato Trasporti: si va verso il fermo pag. 31 Autotrasporti/2: nuova immatricolazione dei veicoli per deterioramento targhe pag. 32 Autotrasporti/3: corso rinnovo C.Q.C. pag. 33 Autotrasporti/4: erogazione contributi a favore delle iniziative di formazione pag. 34 Pulitintolavanderie: Seminario di aggiornamento pag. 35 Aggiornamento convenzioni pag. 36 Consultate le ultime notizie sul web pag. 42

Torna al sommario pag. 3 AMBIENTE e SICUREZZA POS: i modelli semplificati per i piani di sicurezza Sul nostro sito il file in word da scaricare E' stato pubblicato il decreto ministeriale 9 settembre 2014 che individua i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo. Il decreto stabilisce che è facoltà dei datori di lavoro, dei coordinatori, dell'appaltatore o concessionario predisporre, rispettivamente, il POS (Piano operativo di sicurezza), il PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento) e il fascicolo dell'opera, il PSS (Piano sostitutivo di sicurezza) utilizzando i modelli semplificati allegati al decreto stesso. Il provvedimento si compone di 4 allegati. L'allegato I contiene il modello semplificato per la redazione del POS. La semplificazione consiste nel fatto che l'allegato riporta una traccia che il datore di lavoro può seguire, nella predisposizione del POS. Più articolato l'allegato II che riporta il modello semplificato per la redazionedel PSC. Anch'esso, come il precedente, fornisce, tuttavia, una validissima traccia che il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l'esecuzione (CSE), può seguire per la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento. Analoghe considerazioni valgono per l'allegato III che riporta il modello semplificato per la redazione del PSS. L'allegato IV, che riporta il modello semplificato per la redazione del fascicolo dell'opera, non differisce sostanzialmente da quanto riportato all'allegato XVI del D. Lgs. 81/08. Il decreto stabilisce, infine, che il Ministero del lavoro, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, provvederà al monitoraggio della applicazione dei modelli rielaborandone eventualmente i contenuti. Al link sotto riportato i modelli da scaricare in formato word. http://www.confartigianatocremona.com/node/240

Torna al sommario pag. 4 Edilizia: pubblicato in Gazzetta il Decreto Sblocca Italia Informiamo che, dopo settimane di attesa e il susseguirsi di notizie di modifiche, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 il Decreto 12 settembre 2014 n. 133, cosiddetto DL Sblocca Italia, con al suo interno anche un ampio pacchetto di misure che riguardano da vicino il settore dell edilizia. Per rilanciare l edilizia, in particolare, il decreto include alcune semplificazioni burocratiche: ad esempio, per gli interventi di manutenzione straordinaria che consistono nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, basterà la comunicazione di inizio lavori (Cil), purché non venga modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l originaria destinazione d uso. Per quanto riguarda invece gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che comportano aumento di unità immobiliari e modifiche delle superfici, questi non saranno più soggetti a permesso di costruire ma a Scia. Sono inoltre previste agevolazioni fiscali per chi acquista un alloggio e lo mette in affitto: fino al 31/12/2017 chi acquisterà un alloggio e lo metterà in affitto a canone concordato per 8 anni, potrà godere di una deduzione sull imponibile IRPEF pari al 20% del prezzo di acquisto dell immobile fino a un massimo di spesa di 300.000 euro. Infine, il provvedimento prende in considerazione alcune importanti agevolazioni per l affitto con riscatto (rent to buy): trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, l inquilino potrà riscattare l unità immobiliare. In tal modo, chi acquista potrà godere di due vantaggi: gli effetti fiscali della compravendita, sia per chi vende sia per chi acquista, scatteranno al momento del riscatto e non all inizio del contratto di locazione; inoltre, l acquirente potrà contare su 7 anni di tempo per il reperimento del fabbisogno finanziario residuo per comprare l alloggio.

Torna al sommario pag. 5 CREDITO Moratoria Abi prorogata fino al 31 dicembre 2014 L accordo tra Abi (l Associazione Bancaria Italiana), gli istituti di credito e le Associazioni di categoria prevede la sospensione della quota capitale del finanziamento e l allungamento della durata dello stesso in caso di momentanea difficoltà dell impresa a far fronte al normale decorso delle rate. La moratoria è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014. Per tutte le informazioni sulle condizioni per la richiesta, la possibilità di richiedere altre tipologie di sospensione delle rate (moratorie Extra-Abi), nonché per informazioni sulle operazioni di ristrutturazione del debito, è possibile rivolgersi all Ufficio Credito di Artigianfidi Lombardia di via Rosario, 5 a Cremona.

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Torna al sommario pag. 7 FISCALE TASI: versamento dell acconto entro il 16 ottobre Per quei Comuni che hanno inviato le delibere al Dipartimento delle Finanze entro il 10 settembre e che non sono riusciti a farlo entro il 23 maggio 1. TEMPISTICA PREVISTA dalla LEGISLAZIONE STATALE Scade il 16.10.2014 il termine per effettuare il pagamento dell acconto Tasi 2014, relativamente ai Comuni che hanno inviato le delibere al Dipartimento delle Finanze entro il 10 settembre e che non sono riusciti a farlo entro il 23 maggio. Si tratta di oltre 5.200 Comuni, quindi il secondo appuntamento della Tasi dopo l acconto di giugno riguarda la maggior parte dei contribuenti, in particolare quelli di grandi città come Milano, Roma e Firenze. Com è noto, il co. 688 della Legge di stabilità 2014 (L. 147/2014), da ultimo modificato dal D.L. 88/2014 (poi confluito nella L. 89/2014), disegna una nuova tempistica a tre tappe. La prima scadenza, quella dell acconto del 16.6.2014, ha riguardato gli immobili situati nei 2.178 Comuni che hanno deliberato a maggio. In tal caso i contribuenti hanno già pagato a giugno e dovranno effettuare il saldo entro il 16 dicembre senza pertanto considerare la tappa intermedia del 16 ottobre, riferita agli oltre 5.200 Comuni che hanno inviato le delibere al Mef entro lo scorso 10 settembre. Si dovrà invece saltare anche la seconda tappa del 16.10.2014 qualora il Comune non sia riuscito a rispettare la scadenza del 10 settembre per inviare le delibere al Dipartimento delle Finanze. In tal caso riguardante oltre 600 Comuni i contribuenti dovranno effettuare l unico versamento entro il 16 dicembre applicando agli immobili adibiti ad abitazione principale la mini aliquota dell 1 per mille. Per gli altri fabbricati scatta ugualmente l 1 per mille solo se l aliquota l Imu non supera il 9,6 per mille, quindi la Tasi non andrà pagata se la corrispondente aliquota Imu è già al massimo (10,6 per mille). Sotto tale soglia si dovrà invece effettuare il calcolo del tributo considerando il margine disponibile: ad esempio, se l aliquota Imu è al 10 per mille, si pagherà la Tasi per gli altri fabbricati sul residuo 0,6 per mille. Toccherà pertanto ai contribuenti fare i dovuti conteggi, che si complicano ulteriormente nel caso di ripartizione della quota tra possessore e occupante, quest ultima pari al 10% dell importo complessivo, misura convenzionale applicabile in mancanza della delibera comunale. VERSAMENTO TASI 2014 (D.L. 88/2014, testo confluito nella L. 89/2014) SCADENZARIO a TRE TAPPE: 1) Comuni con delibere inviate al Mef entro il 23.5.2014: acconto entro il 16 giugno in base alle aliquote deliberate dal Comune; saldo entro il 16 dicembre 2) Comuni con delibere inviate al Mef entro il 10.9.2014: acconto entro il 16 ottobre in base alle aliquote deliberate dal Comune; saldo entro il 16 dicembre 3) Comuni senza delibere: unica rata entro il 16.12.2014 con aliquota base dell 1 per mille, nel rispetto del limite massimo consentito; la quota a carico dell occupante è del 10% 2. DIVERSE REGOLE DECISE dai COMUNI Decise le aliquote e le detrazioni da parte dei Comuni, sorge la necessità di cercare la delibera del proprio Comune sul sito del Dipartimento delle Finanze (l unica fonte ufficiale) per capire innanzitutto se si dovrà pagare la Tasi e poi con quale aliquota effettuare il calcolo dell importo dovuto. Operazione non semplice, considerato il tono burocratico e la mole delle delibere, composte in molti casi da decine e decine di pagine. Poi occorre fare attenzione alle delibere a contenuto plurimo (ad esempio Tasi e Imu) e alle doppie delibere sulla Tasi, ad esempio nei

Torna al sommario pag. 8 Comuni che hanno corretto le prime delibere anche alla luce delle interpretazioni ministeriali sull aliquota supplementare dello 0,8 per mille. È peraltro possibile che il Comune abbia azzerato completamente il tributo, oppure che abbia azzerato solo l aliquota per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali, caso invece molto diffuso. Insomma appare evidente la presenza di moltissime variabili (specialmente sulle detrazioni), alle quali si aggiungono quelle introdotte dai Comuni in ordine alle scadenze da rispettare per il pagamento della Tasi. L operazione è fattibile per via dell autonomia regolamentare (art. 52, D.Lgs. 446/1997) e perché la Tasi, diversamente dall Imu, non ha il vincolo della quota statale. Ciò ha consentito ai Sindaci di scegliere date diverse rispetto a quelle fissate dal calendario nazionale, considerato peraltro che sono gli stessi enti ad attivare accertamenti e sanzioni. Il fenomeno è già emerso a giugno in sede di pagamento dell acconto, caratterizzato da diversi Comuni che hanno prorogato autonomamente i termini per il versamento della Tasi (Cremona è uno di questi). In ordine allo slittamento delle date si ricorda che il Ministero dell Economia e delle Finanze consente ai Comuni di stabilire un termine ragionevole entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti senza applicazione di sanzioni e interessi. L atteggiamento di diversi Comuni è infatti all insegna di una certa tolleranza nell accettazione dei pagamenti effettuati in autoliquidazione dai contribuenti, considerate tutte le difficoltà nel reperimento di aliquote e detrazioni Tasi oltre all esistenza di dubbi interpretativi dovuti all applicazione del nuovo tributo. I termini fissati dagli enti locali sono quindi da ritenersi decisivi al fine di verificare la correttezza degli adempimenti posti a carico dei contribuenti. È necessario visionare attentamente le delibere comunali, che potrebbero contenere specifiche indicazioni sulle scadenze o altro. I Comuni dovrebbero pertanto evidenziare tutte le particolarità al fine di consentire di effettuare i dovuti versamenti e di evitare attività postume per la correzione degli errori, che già non mancheranno per via delle numerose incertezze applicative. 3. DOPPIA SOGGETTIVITÀ PASSIVA e QUOTA dell OCCUPANTE Un altra questione che complica ulteriormente il calcolo dell importo da versare è la doppia soggettività passiva: oltre che dal proprietario la Tasi deve essere pagata anche dall inquilino. La presenza dell occupante nella struttura della Tasi, finalizzata a tassare l utilizzatore dell immobile nella logica di una service tax, è comunque foriera di alcuni dubbi applicativi. A partire dall ampio riferimento al detentore «a qualsiasi titolo», la quota per l occupante scatta anche senza un formale contratto di locazione, comodato o altro. Ad esempio nel caso della badante che accudisce l anziano (non proprietario dell immobile) si avrebbero due detentori, con la conseguenza che la quota a carico dell occupante andrebbe suddivisa tra i due soggetti. Il principale nodo da sciogliere riguarda comunque il caso dell occupante diverso dal proprietario, trattandosi di due obbligazioni tributarie autonome e non essendovi solidarietà tra i due soggetti. In particolare occorre capire quale aliquota applicare (abitazione principale o altri immobili) e quindi come suddividere il tributo tra proprietario e inquilino. La questione si risolve determinando l importo complessivo con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartirlo tra quest ultimo e l occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune. All inquilino va quindi applicata l aliquota per le «seconde case» e non quella per l abitazione principale, dal momento che la definizione contenuta nella disciplina Imu estesa alla Tasi è collegata al solo proprietario. In sostanza, a parte alcuni casi limitati (alloggi sociali, casa coniugale assegnata a seguito di separazione, ecc.), per l inquilino l abitazione non può mai essere considerata «principale», con la conseguenza che la Tasi non è dovuta nei Comuni con aliquota Imu al 10,6 per mille, essendosi esaurita la leva fiscale (salvo che il Comune non intenda utilizzare l aliquota supplementare dello 0,8 per mille). Ed è altrettanto evidente che per la Tasi l abitazione principale non è associata ad un trattamento agevolato, come avviene per l Imu, dal momento che l aliquota deliberata dai Comuni (mediamente superiore al 2 per mille) è maggiore di quella prevista per gli altri fabbricati, in moltissimi casi vicina allo zero. Appare inoltre opportuno precisare, in merito alla ripartizione del tributo tra i due soggetti passivi (proprietario e utilizzatore), che il concetto di «occupante» non va estremizzato fino a ricomprendere tutti i componenti dello

Torna al sommario pag. 9 stesso nucleo familiare, diversi dal proprietario, come la moglie e i figli oppure l amico che viene ospitato in casa. Dalla disciplina Tasi emerge infatti che la quota a carico dell occupante non scatta se l abitazione è già occupata dal titolare del diritto reale (in particolare si veda il co. 681 della Legge di stabilità 2014). In sostanza quando un immobile è utilizzato anche dal possessore, la Tasi dovuta da questi «assorbe» il tributo eventualmente ascrivibile a terzi detentori. 4. CASI PARTICOLARI e DUBBI INTERPRETATIVI Oltre agli immobili in locazione, la duplice obbligazione tributaria si verifica anche in tutti gli altri casi in cui c è un soggetto detentore diverso dal proprietario, come per le concessioni demaniali. In mancanza di una norma analoga all Imu, che pone l imposta a carico del concessionario, occorre capire se la concessione costituisca un diritto superficiario oppure se sia di tipo obbligatorio: nel primo caso l unico soggetto passivo è il concessionario (titolare del diritto reale e occupante), nel secondo caso la Tasi viene ripartita tra proprietario (Demanio) e concessionario (occupante), ovviamente sempreché la detenzione sia superiore a sei mesi. Anche per il coniuge assegnatario della casa coniugale la disciplina Tasi è diversa dall Imu. Per quest ultima scatta lo speciale diritto di abitazione introdotto dal D.L. 16/2012, quindi il soggetto passivo è solo il coniuge assegnatario, che non paga l Imu per via dell esonero ribadito dalla Legge di stabilità 2014. Per la Tasi, in assenza di regole particolari e non potendo mutuarle dalla disciplina Imu (diversamente da quanto affermato dal Mef con le Faq del 3.6.2014), l assegnatario della casa coniugale se non è proprietario dell immobile è considerato un mero detentore e quindi è tenuto a pagare il tributo in base alla quota stabilita dal Comune (al massimo del 30%). Sono sorti dubbi interpretativi anche sull applicazione della norma riguardante il detentore temporaneo dell immobile. Il co. 673 della Legge di stabilità 2014 individua l unico soggetto passivo nel proprietario dell immobile per le «detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare». Si pensi ad un contratto di locazione quadriennale decorrente dal 1 ottobre 2014 e con scadenza a settembre 2018. È possibile trattare lo spezzone di periodo dei tre mesi del 2014 come detenzione temporanea? La risposta è negativa perché un contratto di locazione quadriennale non può assolutamente rientrare nel concetto di detenzione «temporanea», a prescindere dal titolo. Occorre quindi dare prevalenza alla parte iniziale della norma («detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi») piuttosto che alla parte finale della stessa («nel corso dello stesso anno solare»). Altrimenti verrebbe meno la ratio sottesa alla norma (prevista anche per la Tari), che è quella di combattere l evasione in caso di affitti turistici o temporanei e di rendere quindi più semplice la gestione del tributo. Sul punto si segnala la Nota Ifel 1.9.2014 che, seppure in merito alla Tari, ritiene che un contratto di locazione quadriennale che inizia ad ottobre non è riconducibile ad un utilizzo inferiore ai sei mesi. Un altro caso particolare riguarda il trattamento dell abitazione principale locata parzialmente, se cioè deve pagare la Tasi anche l inquilino che la utilizza per più di sei mesi. Contrariamente a quanto affermato dal Dipartimento delle Finanze con le Faq del 3.6.2014, si ritiene che in tal caso la Tasi sia dovuta interamente dal proprietario. Non scatta invece la quota a carico dell inquilino perché la disciplina della Tasi prevede due obbligazioni tributarie autonome, rispettivamente per il proprietario e per l occupante dell immobile. Infatti il co. 681 della Legga di stabilità 2014 distingue nettamente le due posizioni, senza alcuna possibilità di collegamento o interferenza tra i due soggetti. Ne consegue che la quota Tasi del locatario si applica solo se l immobile è «totalmente» utilizzato dallo stesso. Si tratta peraltro di una soluzione in linea con le esigenze di semplificazione e perfettamente aderente alla logica del tributo. Un ulteriore questione si pone in merito alle unità immobiliari concesse in comodato, in particolare su chi è tenuto al versamento della Tasi se il Comune ha previsto l assimilazione all abitazione principale nel limite di rendita di 500 euro. Sul punto sono emersi due orientamenti: il primo prevede, nel silenzio del Legislatore e della prassi, il versamento dell intero tributo unicamente da parte del proprietario (Mef risposta n. 23 alle Faq del 3.6.2014); il secondo afferma che per individuare i soggetti passivi occorre rifarsi a quanto previsto in caso di locazione (l inquilino è tenuto al versamento dal 10% al 30% dell importo).

Torna al sommario pag. 10 Si ritiene di dover optare per il secondo orientamento in quanto aderente alla doppia soggettività passiva che caratterizza la disciplina della Tasi, non essendoci peraltro una norma che deroghi a tale principio (come nel caso del detentore temporaneo). Pertanto, nel caso di abitazione con rendita catastale pari a 700 euro ed ipotizzando che il Comune abbia stabilito il riparto 70% proprietario e 30% inquilino, è possibile affermare che il proprietario paghi il 70% di imposta calcolata su 500 euro con aliquota «abitazione principale» e su 200 euro con aliquota «altri immobili», e che l occupante paghi il 30% di imposta calcolata su 500 euro con aliquota «abitazione principale» e su 200 euro ma con aliquota «altri immobili». Nei casi dubbi è comunque consigliabile seguire l interpretazione del Comune, che dovrà poi controllare la regolarità dei versamenti. 5. REGOLE di CALCOLO e MODALITÀ di VERSAMENTO Per effettuare il calcolo dell importo da pagare si devono seguire le stesse regole previste per l Imu. Occorre pertanto partire dalla rendita catastale rivalutata (rendita moltiplicata per 1,05) moltiplicata per gli appositi coefficienti (160 per le abitazioni, ecc.). Si ottiene così la base imponibile Tasi, alla quale va applicata l aliquota deliberata dall ente a seconda della tipologia dell immobile (abitazione principale, altri fabbricati, ecc.) ed al risultato va sottratto il valore corrispondente alla detrazione, ove deliberata dall ente. Si avrà così l importo totale del tributo dovuto su base annua, che va ripartito in base alle quote spettanti (proprietario, utilizzatore) e dimezzato al fine del pagamento dell acconto entro il 16 ottobre, nel rispetto della tempistica statale o di quella comunale (ove diversa). In ordine agli strumenti disponibili per effettuare il versamento, il D.L. 16/2014 ha eliminato la possibilità di utilizzare le modalità alternative al Modello F24, ovvero i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (Mav, Rid, Pos, ecc.). L F24 è quindi il canale esclusivo di pagamento della Tasi, analogamente all Imu, nella duplice versione del Modello F24 oppure dell apposito bollettino postale, quest ultimo utilizzabile solo in caso di versamenti relativi ad immobili situati nello stesso Comune. Nell F24 (modulo bancario o bollettino postale) vanno ovviamente indicati gli appositi codici tributo, istituiti dall Agenzia delle Entrate con la R.M. 24.4.2014, n. 46/E: 3958 per «TASI abitazione principale e relative pertinenze»; 3959 per «TASI fabbricati rurali ad uso strumentale»; 3960 per «TASI aree fabbricabili»; 3961 per «TASI altri fabbricati». Occorre infine fare attenzione all importo minimo al di sotto del quale il versamento non va effettuato, fenomeno peraltro piuttosto diffuso nella Tasi per via della «quota occupante» (tra il 10% e il 30% del tributo) che in molti casi potrebbe risultare inferiore a 12 euro oppure al diverso importo fissato dal Comune. L importo minimo è comunque riferito al tributo dovuto su base annuale, pertanto se l importo complessivo è di 20 euro e il Comune ha fissato il limite a 12 euro, il contribuente deve saltare l acconto (perché la metà è inferiore a 12 euro) ma è tenuto comunque a pagare l intero importo di 20 euro a dicembre perché la somma di acconto e saldo supera il limite minimo. Va inoltre evidenziato che nella Tasi si ha una doppia soggettività passiva (proprietario e utilizzatore) dalla quale scaturiscono due obbligazioni tributarie autonome, per cui ognuno è tenuto a pagare la sua quota senza alcun vincolo di solidarietà. Si potrebbero pertanto verificare casi in cui la quota occupante resti scoperta poiché al di sotto dell importo minimo previsto. TASI BASE IMPONIBILE Tipologia di immobili Base imponibile Fabbricati ordinari Rendita catastale rivalutata e applicazione dei coefficienti moltiplicatori Imu (si veda la tabella successiva) Fabbricati di categoria D, posseduti da Valore delle scritture contabili rivalutato con coefficienti imprese e non iscritti in catasto annuali (D.M. 19.2.2014)

Torna al sommario pag. 11 Aree fabbricabili Valore venale in comune commercio Fabbricati di interesse storico-artistico Riduzione base imponibile 50% Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili Riduzione base imponibile 50% COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI Categoria di immobili Coefficiente Categoria A (escluso A/10), C/2, C/6 e C/7 (abitazioni e pertinenze) 160 Categoria B (caserme, comunità, edifici pubblici) e Categorie C/3, C/4, C/5 (laboratori artigianali) 140 Categorie A/10 e D/5 (uffici e istituti finanziari) 80 Categoria D (edifici industriali e commerciali) escluso D/5 65 Categoria C/1 (negozi) 55 CODICI TRIBUTO Codice Categoria di immobili 3958 Tasi abitazione principale e relative pertinenze 3959 Tasi fabbricati rurali ad uso strumentale 3960 Tasi aree fabbricabili 3961 Tasi altri fabbricati

Torna al sommario pag. 12 Le scadenze Giovedì 16 ottobre UNICO E IRAP Versamento rata imposte varie a saldo 2013 e acconto 2014 soggetti con P.Iva. IVA - Versamento mese di settembre. IVA - Comunicazione dichiarazioni d intento ricevute a settembre. IVA - Versamento rata imposta dovuta da dichiarazione annuale. RITENUTE ALLA FONTE - Versamento mese di settembre dipendenti, lavoratori autonomi e provvigioni. ADDIZIONALI IRPEF - Determinazione e versamento imposta regionale e comunale per redditi lavoro dipendente e assimilati. INPS - Versamento contributi previdenziali dipendenti mese di settembre; versamento contributo dipendenti e collaboratori iscritti gestione separata. Lunedì 27 ottobre INTRASTAT - Presentazione elenchi mensili e terzo trimestre 2014. Venerdì 31 ottobre UNICO Versamento rata imposte varie e dell Iva per non titolari di P.Iva. IVA - Presentazione elenchi operazioni paesi black list mensili e trimestrali.

Torna al sommario pag. 13 FORMAZIONE Corsi per addestramento alla conduzione di macchine operatrici Il 22 Febbraio 2012 la Conferenza Stato Regioni ha approvato un accordo che prevede l effettuazione di un particolare addestramento da parte dei conduttori di determinate macchine operatrici. I lavoratori che utilizzano una delle macchine operatrici elencate di seguito devono frequentare, accanto al corso di base di sicurezza sul lavoro di cui all accordo del 21 Dicembre 2011, un ulteriore corso specifico di addestramento. Trattandosi di un addestramento particolare, relativo alla conduzione di specifiche apparecchiature, questo corso deve essere seguito anche da collaboratori di aziende familiari, lavoratori autonomi e soci di società. Macchine operatrici e durata dei corsi L addestramento degli operatori dei macchinari di cui sopra si suddivide in una parte teorica ed una pratica. La durata e i contenuti dei singoli moduli sono stati fissati nell accordo. Attrezzatura: Piattaforma di lavoro mobili elevabili (PLE) Modulo teorico (ore): 4 giovedì 27 novembre - ore 17 / 21 Modulo pratico (ore): sabato 29 novembre - ore 8 / 14 4 (PLE con stabilizzatori) 4 (PLE senza stabilizzatori) 6 (PLE con e senza stabilizzatori) Attrezzatura: Gru per autocarro Modulo teorico (ore): 4 Modulo pratico (ore): 8 nuovo corso nel mese di dicembre Attrezzatura: Gru a torre Modulo teorico (ore): 8 giovedì 20 novembre - ore 17 / 21 Modulo pratico (ore): sabato 22 novembre - ore 8 / 16 4 (gru a rotazione in basso) 4 (gru a rotazione in alto) 6 (gru a rotazione in basso e in alto) Attrezzatura: Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo Modulo teorico (ore): 8 nuovo corso nel mese di novembre Modulo pratico (ore): 4 (carrelli industriali semoventi) 4 (carrelli semoventi a braccio telescopico) 4 (carrelli elevatori telescopici rotativi) 8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi) Attrezzatura: Conduzione gru mobili (corso base) Modulo teorico (ore): 7 Modulo pratico (ore): 7

Torna al sommario pag. 14 Attrezzatura: Conduzione gru mobili (modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile) Modulo teorico (ore): 4 Modulo pratico (ore): 4 Attrezzatura: Trattori agricoli o forestali Modulo teorico (ore): 3 Modulo pratico (ore): 5 per trattori a ruote 5 per trattori a cingoli Attrezzatura: Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli Modulo teorico (ore): 4 giovedì 16 ottobre - ore 17 / 21 Modulo pratico (ore): sabato 18 ottobre - ore 8 / 14 6 per escavatori idraulici 6 per escavatori a fune 6 per caricatori frontali 6 per terne 6 per autoribaltabili a cingoli 12 per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne Attrezzatura: Pompe per calcestruzzo Modulo teorico (ore): 7 Modulo pratico (ore): 7 Operatori che hanno già frequentato un corso specifico Nell accordo vengono descritte tre diverse situazioni, delle quali si dovrà tener conto: 1. gli operatori che hanno già frequentato un corso specifico di durata e contenuti teorici e pratici corrispondenti a quelli dell accordo e che hanno superato la relativa verifica finale devono frequentare entro 5 anni un corso di aggiornamento; 2. gli operatori che hanno già frequentato un corso specifico costituito da una parte teorica e una parte pratica e concludentesi con la relativa verifica finale ma di durata inferiore a quella prevista dall accordo devono frequentare entro 24 mesi un corso di aggiornamento; 3. gli operatori che hanno già frequentato un corso specifico non concludentesi con la relativa verifica finale devono, indipendentemente dalla durata dello stesso, frequentare entro 24 mesi un corso di aggiornamento con verifica finale. Validità dell addestramento specifico e dei corsi di aggiornamento L accordo prevede che l addestramento specifico abbia una validità di 5 anni. Per protrarre l abilitazione alla conduzione delle macchine operatrici anche in seguito, ogni 5 anni a far data dal giorno di rilascio del diploma l operatore deve frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore. Disposizioni transitorie Questo accordo è entrato in vigore il 12 Marzo 2013. A partire da quel momento tutti gli operatori incaricati della conduzione delle macchine operatrici di cui sopra devono frequentare entro 24 mesi i corsi specifici di conduzione delle macchine stesse. Per informazioni e una prima presa di contatto sui corsi in programmazione potete contattare gli Uffici della nostra Associazione (tel. 0372 598811).

Torna al sommario pag. 15 Sicurezza del lavoro - Accordo Stato/Regioni del 21/12/11 Formazione obbligatoria per tutti i dipendenti Com è noto, la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi che prevedono importanti novità in materia di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. L Accordo, in vigore dal 26 gennaio 2012, prevede che tutti i lavoratori dovranno seguire corsi specifici di formazione sui rischi aziendali legati all attività svolta, con durata variabile in base al livello di rischio (attraverso la classificazione dei settori di cui allegato 2 dell Accordo Individuazione Macrocategorie di rischio e corrispondenze codice attività ATECO 2002-2007). Segnaliamo che il nuovo Accordo contiene anche una serie di altre disposizioni riguardanti ad es. i lavoratori stagionali, la collaborazione con gli enti bilaterali e gli organismi paritetici nella realizzazione dei corsi, la formazione obbligatoria in caso di somministrazione lavoro, la ripetizione della formazione in caso di trasferimento o cambiamento di mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze ed in particolare la formazione obbligatoria da dare ai lavoratori nuovi assunti entro 60 giorni dalla data di assunzione. Confartigianato Cremona si mette a disposizione delle imprese per poter ottimizzare i suddetti adempimenti cercando di agevolare nel miglior modo la partecipazione degli associati grazie a tariffe ridotte e completezza dell offerta formativa organizzata nelle Sedi dell Associazione in tutta la Provincia di Cremona. I corsi saranno suddivisi in base al livello di rischio del settore di appartenenza dell azienda e richiederanno un aggiornamento ogni 5 anni. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato regolare attestato di frequenza. Qui di seguito lo schema di articolazione della formazione per i prossimi mesi: A CREMONA - via Rosario, 5 Lunedì 19 gennaio dalle 14 alle 18 Lunedì 26 gennaio dalle 14 alle 18 Lunedì 2 febbraio dalle 14 alle 18 Lunedì 9 febbraio dalle 14 alle 18 Scarica qui la scheda di iscrizione ai corsi sulla sicurezza Per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 Corso RSPP sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Il corso è rivolto ai datori di lavoro che intendono assumersi l incarico di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e viene effettuato in ottemperanza a quanto previsto dall'attuale normativa di riferimento (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011). Qui le date del corso: (ATTENZIONE IL CORSO E INIZIATO MA E ANCORA POSSIBILE L ISCRIZIONE) Martedì 7 ottobre dalle 17 alle 21 Martedì 14 ottobre dalle 17 alle 21 Martedì 21 ottobre dalle 17 alle 21 Martedì 28 ottobre dalle 17 alle 21 Tra gli argomenti trattati, il D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la valutazione del rischio, la tipologia dei rischi di gestione della sicurezza in azienda e la prevenzione degli incendi. Inoltre verranno approfondite le tematiche sul rapporto con il personale, gli infortuni sul lavoro ed il ruolo dell'inail, la sorveglianza sanitaria e la gestione delle emergenze. Il percorso formativo viene articolato in moduli associati ai tre livelli di rischio, basso, medio e alto (della durata di 16/32/48 ore), previsti per le aziende a seconda il tipo di attività svolta, come da codice attività ATECO 2002_2007.

Torna al sommario pag. 16 CORSO AGGIORNAMENTO R.L.S. Responsabile Lavoratori Sicurezza: solo per chi l ha nominato in azienda Mercoledì 5 novembre dalle 14.00 alle 18.00 (4 ore) Mercoledì 12 novembre dalle 14.00 alle 18.00 (4 ore) Costo del corso: 4 ore / 50,00 Iva compresa (solo 12 novembre) 8 ore / 100,00 Iva compresa (5 e 12 novembre) Docenti: Racchi Alberto / Maderi Gianpaolo Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è obbligatorio nelle aziende al di sopra dei 15 dipendenti, ma può essere nominato anche in quelle sotto i 15 dipendenti, così recita il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all'art 47 comma 2 sancendo in questo modo l'importanza di tale figura nel sistema prevenzionale aziendale. Laddove il RLS venga scelto internamente dai lavoratori è comunque compito del datore di lavoro fornire a questo soggetto la formazione e l'aggiornamento che la legge obbligatoriamente prevede. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici (OPTA), ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l attività del datore di lavoro, durante l orario di lavoro. L aggiornamento per gli RLS è previsto ANNUALMENTE. Per gli RLS di imprese fino a 50 dipendenti l aggiornamento annuale è di 4 ore. Per gli RLS di imprese oltre i 50 dipendenti l aggiornamento annuale è di 8 ore. Qualora non fosse ancora avvenuto, siete pregati di comunicare i nominativi dei partecipanti rispondendo all indirizzo mail formazione@confartigianato.cremona.it oppure via FAX al numero 0372 598841, indicando il nome ed il cognome, luogo e data di nascita del partecipante od inviandoci la scheda di iscrizione che potete scaricare dal nostro sito. Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di frequenza in originale da tenere in azienda per eventuali controlli da parte degli organismi deputati (ASL, Ispettorato... etc.). Pagamento a mezzo bonifico bancario prima dell'inizio del corso a favore di: Confartigianato Servizi Srl IBAN: IT42X0845411401000000087688 Causale: Iscrizione Corso R.L.S. Per iscrizioni o ulteriori informazioni contattare l Ufficio Formazione tel. 0372 598814-30.

Torna al sommario pag. 17 Il calendario dei nostri corsi CORSO DI FORMAZIONE PONTEGGI Nel mese di Novembre Confartigianato Cremona comunica che sono aperte le iscrizioni al corso di formazione rivolto ai dipendenti e titolari di azienda addetti alle attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi metallici. Tale formazione obbligatoria è prevista dal D.Lgs. 81/08 (che ha recepito il D.Lgs. 235/2003 entrato in vigore in data 19/07/2005). Tutti coloro che sono adibiti al montaggio smontaggio e trasformazione dei ponteggi devono essere in possesso dell attestato di formazione. Sede: campo autorizzato di San Giovanni in Croce Va Delmoncello, 32 - Zona Artigianale dietro Factory Outlet CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL MONTAGGIO PONTEGGI Sabato 25 ottobre dalle 8 alle 16 (D.lgs 235/03 D.lgs 81/08 art. 116-136-allegato XXI p.6) I lavoratori che hanno conseguito l idoneità formativa per svolgere le mansioni di addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi hanno l obbligo per legge, di svolgere ogni 4 anni un corso di formazione tecnicopratico della durata minima di 4 ore di cui tre ore di contenuti tecnico/pratici. La mancata frequenza del corso di aggiornamento non consente lo svolgimento dell attività di montaggio/smontaggio trasformazione dei ponteggi. CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO (Obbligatorio ogni 3 anni) Corso pre-serale della durata complessiva di 8 ore (2 lezioni) lunedì 20 e martedì 21 ottobre dalle 14.30 alle 18.00 Il corso di Aggiornamento Primo Soccorso triennale rientra negli obblighi formativi del D.Lgs. 81/08 a carico delle aziende artigiane con soci, dipendenti o coadiuvanti; l aggiornamento della formazione di Primo Soccorso è prevista ogni tre anni dal rilascio dell attesto di formazione di base. Presso: Sede Confartigianato Cremona Via Rosario, 5 CORSO DI ANTINCENDIO BASSO e MEDIO RISCHIO Corso Medio (serale + pratica sabato) giovedì 6 novembre dalle 17 alle 21 sabato 8 novembre dalle 8.30 alle 12.30 Il corso per Addetti all Antincendio, ai sensi dei D.Lgs. 626/94 e D.M. del 10 marzo 1998, è uno degli obblighi formativi per le società e le aziende individuali con dipendenti o coadiuvanti. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con profitto. Gli interessati possono richiedere informazioni e la scheda di partecipazione contattando l Ufficio Formazione, telefono: 0372 598811-14 - 30 / Email: formazione@confartigianato.cremona.it

Torna al sommario pag. 18 SINDACALE Titolo di Maestro del Lavoro : cosa occorre e come si diventa Maestro del Lavoro è il titolo onorifico concesso alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche e private, enti e associazioni ai quali sia stata conferita la Stella al Merito del Lavoro con decreto a firma del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero del Lavoro. La decorazione viene concessa ai lavoratori che siano cittadini italiani, abbiano compiuto 50 anni di età, un anzianità di lavoro di almeno 25 anni, anche in aziende diverse, e almeno uno dei seguenti requisiti: si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale; abbiano migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo; abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale. L azienda che intende candidare un proprio dipendente deve inoltrare entro il 31 ottobre di ogni anno, apposita domanda su specifica modulistica alla Direzione Regionale del Lavoro via Mauro Macchi, 9-20124 Milano, anche per il tramite della Direzione Territoriale; la proposta va corredata dei seguenti documenti in carta semplice: 1. Autocertificazione di nascita e di cittadinanza italiana (L. 15/5/1997, n. 127); 2. Attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento; 3. Attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda; 4. Curriculum vitae; 5. Autorizzazione da parte dell'interessato al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003); 6. Fotocopia della carta d identità; 7. Residenza, codice di avviamento postale, recapito telefonico ed e-mail ove possibile. Le attestazioni di cui ai punti 2) e 3) ed eventualmente il curriculum vitae di cui al punto 4) possono anche essere contenute in un documento unico rilasciato dalla Ditta presso cui il lavoratore presta servizio (in tal caso, se l'interessato ha prestato servizio presso più aziende, occorre allegare gli attestati dei servizi precedenti). Il Consolato Provinciale del Lavoro di Cremona è a disposizione per chiarimenti ogni mercoledì dalle ore 9 alle ore 11 presso la sede dell Associazione Industriali Tel. 0372 417343. L Ufficio Paghe della nostra Associazione è a disposizione per raccogliere le richieste.

Torna al sommario pag. 19 PREVIDENZA / ANCOS L'A.N.Co.S. - Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, è la possibilità concreta di svolgere attività ricreativa, turistica, di solidarietà e impiego intelligente del tempo libero. L'Ancos è un ente di promozione sociale riconosciuto dal Mistero per la Solidarietà Sociale e dal Ministero degli interni che vuole, tramite le esperienze associative come la nostra, rispondere ai bisogni di socialità e relazionalità che provengono dalla gente e per questo è abilitata anche alla raccolta del 5x1000. Ancos è anche un momento di aggregazione e di socializzazione, valorizzando il tempo libero con iniziative di volontariato e solidarietà, offrendovi opportunità culturali, attività sportive, occasioni di viaggio, eventi, momenti, di confronto e comunicazione, corsi di formazione. Ancos ti da una mano a vivere meglio, ti assiste in varie necessità rendendo più semplice e allegra la tua vita. Cosa aspetti a diventare socio? - ISCRIVITI ANCHE TU AD ANCOS - Il Consiglio Direttivo dell Ancos ha deliberato il costo annuale della tessera associativa che da diritto di partecipare alle varie iniziative promosse da Ancos. Per l anno 2014 è stata deliberata la quota di 10,00 a persona e per soggetto famigliare. La tessera scade al 31/12/2014. I soci ANAP sono automaticamente soci Ancos e non devono versare la quota. Il rinnovo o la sottocrizione si effetta presso la Sede di via Rosario, 5 a Cremona. Per informazioni e iscrizioni contattare la sede ANCOS di Cremona - via Rosario, 5 - tel. 0372 598811.

Torna al sommario pag. 20 CATEGORIE Nessun aumento anche nel 2014 E TEMPO DI TESSERAMENTO ti aspettiamo in Associazione! oppure vai nel sito www.confartigianatocremona.com Sezione tesseramento e trovi le quote e il nostro IBAN