OBBLIGHI DELLE CASE PREPONENTI

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1 OBBLIGHI DELLE CASE PREPONENTI Quando si dà mandato ad un agente o ad un rappresentante di commercio, (che deve essere iscritto all albo professionale agenti per poter svolgere detta attività), la casa mandante ha l obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti di commercio all Enasarco e ciò deve avvenire entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell incarico. Dal 1 gennaio 2005, questa operazione deve essere effettuata on line sul sito L Ente, nel proprio sito internet, nella sezione moduli, ha messo a disposizione l intera gamma della modulistica necessaria sia per l iscrizione di agenti e rappresentanti operanti in forma individuale (persone fisiche) che per quelli che operano in forma societaria (società di persone : sas snc- società di capitale srl spa - sapa). L Enasarco pone a carico delle mandanti inadempienti una sanzione di 250,00 per ciascun agente per ogni mancata comunicazione o per iscrizione tardiva. Anche la cessazione del rapporto, indipendentemente da chi l ha proposta, deve essere fatta dalla casa preponente entro 30 giorni dalla data di cessazione. Anche in questo caso la modulistica è disponibile nel sito internet dell Ente e, per tale violazione, valgono le sanzioni come sopra riportato per le iscrizioni. Copia dei modelli utilizzati per la comunicazione di cessazione, debbono essere dati con firma e timbro in originale anche agli agenti per poter dar loro modo di sollecitare l Enasarco qualora l accredito non venga effettuato automaticamente. Una volta iscritti gli agenti e rappresentanti di commercio all Enasarco, sia che operino in forma individuale che in società di persone, la casa mandante, ha l obbligo di accantonare i contributi previdenziali Enasarco nella misura del 13,5% (6,75% a carico dell agente e il 6,75% a proprio carico), da calcolarsi su tutto ciò che è maturato nel trimestre di competenza, anche se non ancora corrisposto. Concorrono a formare il totale di quanto maturato anche eventuali rimborsi o concorsi spese o di premi. Le date di scadenza dei contributi previdenziali sono: 1 trimestre entro il 20 maggio 2 trimestre entro il 20 agosto 3 trimestre entro il 20 novembre 4 trimestre entro il 20 febbraio dell anno successivo. MASSIMALE PER PLURIMANDATARI in vigore dal 1 gennaio 2010: ,00 base imponibile delle provvigioni con versamento massimo annuo per ciascuna casa mandante (pari all 13,50% di ,00 nella misura del 6,75% + 6,75%), è di 2.134,35 se il rapporto di agenzia ha inizio o termine nel corso d anno, il massimale provvigionale non è frazionabile Il MINIMALE contributivo annuo è fissato in 396,00 a partire dal 1 gennaio 2010 MASSIMALE PER MONOMANATARI: ,00 base imponibile delle provvigioni con versamento massimo annuo (pari all 13,50% di ,00 nella misura del 6,75% + 6,75%), è di 3.735,05 se il rapporto di agenzia ha inizio o termine nel corso d anno, il massimale provvigionale non è frazionabile

2 Il MINIMALE contributivo annuo è fissato in 789,00 a partire dal 1 gennaio 2010 La monomandatarietà deve essere prevista contrattualmente non basta operare per una sola casa preponente per considerarsi tali e operare le ritenute previdenziali sul massimale come sopra evidenziato. L esclusiva che intende l Enasarco è quella di: dovrete operare esclusivamente per noi non potrete assumere incarichi per altre società anche se non in concorrenza con la nostra. Per non creare interpretazioni diverse, è meglio indicare in mandato: vi è conferito l incarico di agente monomandatario. Produttività: In base al principio di produttività il minimale contributivo è dovuto solamente se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell anno. E pertanto sufficiente la maturazione delle provvigioni anche per un solo trimestre per far scattare l obbligo di versamento del minimale anche con riferimento agli altri trimestri in cui il rapporto non ha prodotto alcuna provvigione. Se il rapporto di agenzia è rimasto improduttivo per tutto l anno, il minimale contributivo non dovuto. Frazionabilità: In base all art. 6 del nuovo Regolamento il minimale è frazionabile in trimestri. Pertanto, nell ipotesi di inizio o cessazione dell attività nel corso d anno, sarà necessario calcolare il minimale contributivo riferito al singolo trimestre ed effettuare il versamento moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò naturalmente a condizione che in almeno un trimestre sia maturato il diritto alla provvigione (principio di produttività) La differenza tra il minimale e l entità dei contributi maturati è a totale carico del preponente. SCHEMA RIEPILOGATIVO MINIMALE CONTRIBUTIVO ANNUO (frizionabile) AGENTE INDIVIDUALE AGENTE IN FORMA DI SNC O SAS MONOMANDATARIO 789,00 PLURIMANDATARIO 396,00 MONOMANDATARIO 394,50 per ciascun socio illimitatamente responsabile PLURIMANDATARIO 198,00 per ciascun socio illimitatamente responsabile

3 MASSIMALI PROVVIGIONALI I massimali provvigionali, previsti esclusivamente per gli agenti che operano in forma di ditta individuale o di società di persone sono pari a: MASSIMALE AGENTE PROVVIGIONALE MONOMANDATARIO (agenti di commercio impegnati per atto scritto ad esercitare euro ,00 l'attività per una' sola casa mandate) PLURIMANDATARIO euro ,00 Se il rapporto di agenzia ha inizio o termine in corso anno, il massimale provvigionale non è frizionabile. Per le società di capitali (srl spa - sapa), non si operano ritenute ai fini previdenziali ma, è posto interamente a carico della casa mandante, un contributo assistenziale da calcolarsi su tutto ciò che è maturato nei trimestri considerati. le aziende dovranno determinare il contributo al Fondo di Assistenza Enasarco come indicato nello specchietto qui sotto riportato: SCAGLIONI DEGLI IMPORTI PROVVIGIONALI ANNUI % CONTRIBUTIVA Fino a euro 2 Da a Da a ,5 Oltre ,1 I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1 trimestre entro il 20 maggio 2 trimestre entro il 20 agosto 3 trimestre entro il 20 novembre 4 trimestre entro il 20 febbraio dell anno successivo * * * * * * E altresì interamente a carico delle case mandanti il F.I.R.R. (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) che si versa all Enasarco entro il 31 marzo di ogni anno e va calcolato su tutto ciò che è stato corrisposto a favore dell agente nell anno solare (da gennaio a dicembre) da calcolare sulla base imponibile delle fatture emesse dall agente con i seguenti scaglioni: AGENTI PLURIMANDATARI (sia individuali che società di persone o di capitale) Da 0 a 6.200,00 4% Da 6.200,01 a 9.300,00 2% Oltre a 9.300,01 1%

4 AGENTI MONOMANDATARI (sia individuali che società di persone o di capitale) DA 0 A ,00 4% Da ,01 a ,00 2% Oltre a ,01 1% Le ditte che accantonano il F.I.R.R. all Enasarco entro il 31 marzo di ogni anno, non devono stipulare alcuna polizza di assicurazione a favore dei propri agenti e rappresentanti in quanto se ne fa carico l Ente stesso che, come in passato, continuerà a calcolare gli interessi sul F.I.R.R. versato e con questi paga il premio ad una propria compagnia di assicurazione in sostituzione della casa mandante. Chi però non provvede a questo accantonamento, ha l obbligo di stipulare una polizza di assicurazione a favore dei propri agenti pagando il premio in proporzione al numero delle mandanti da questo rappresentate. Al termine del loro rapporto, il F.I.R.R. relativo a tutta la durata dell incarico sarà versato direttamente all agente. Solo il F.I.R..R relativo all anno di cessazione non va versato all Enasarco ma direttamente all agente applicando la ritenuta d acconto del 20% se erogato a persona fisica e a società di persone, mentre le società di capitale non sono soggette a nessuna ritenuta. Nel primo caso al ricevimento dell importo l agente emetterà ricevuta quietanza con marca da bolla da 1,81 se l importo ricevuto è superiore a 77,50, nel secondo caso (società di persone) fattura non soggetta ad Iva ma con ritenuta d acconto del 20% (sempre con marca da bollo da 1,81 se l importo fatturato è superiore a 77,50) nel terzo caso (società di capitale) fattura non soggetta ad IVA. Schema Riepilogativo CONTRIBUZIONE ANNUALE Agente in forma di ditta individuale / snc o sas Monomandatari Plurimandatari Agente in forma di spa o srl Monomandatario / Plurimandatario Scaglioni provvigioni Percentuale contributiva fino a ,00 2% Aliquota contributiva 13,50% da ,01 a ,00 da ,01 a ,00 1% 0,5% Massimale provvigionale Minimale contributivo , , (*) 396 (*) oltre ,01 0,1% NON SONO PREVISTI NÈ MASSIMALI NÈ MINIMALI (*) per le società di persone, in presenza di due o più soci illimitatamente responsabili, l importo del contributo minimo è ridotto alla metà per ciascuno di essi. MODALITÀ DI VERSAMENTO ED INVIO DELLA DISTINTA SOGGETTI INTERESSATI Il nuovo Regolamento ENASARCO ha altresì modificato le modalità di versamento ed invio della distinta alla Fondazione. Le nuove modalità interessano tutte le case mandanti, indipendentemente dalla tipologia di agenti con cui collaborano.

5 INVIO DELLA DISTINTA Il versamento dei contributi dovuti alla Fondazione ENASARCO è preceduto dall'invio di un'apposita distinta. Dal 2005 è previsto l'obbligo di trasmissione della distinta esclusivamente per via telematica.. Contestualmente non è più ammesso l'utilizzo del bollettino postale per il versamento dei contributi dovuti. Le modalità per l'invio telematico delle distinte sono differenziate a seconda che la casa mandante presenti più o meno di 100 agenti. L invio telematico va effettuato tramite il sito internet della Fondazione ENASARCO ( A tal fine la casa mandante deve registrarsi e richiedere l abilitazione ai servizi telematici. Per l invio della distinta da parte delle case mandanti con più di 100 agenti è stato istituito il Protocollo grandi ditte. INVIO DISTINTA MODALITÀ TELEMATICA TRAMITE SITO INTERNET ENASARCO TRAMITE SITO INTERNET ENASARCO PROTOCOLLO GRANDI DITTE MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO Modalità di versamento Dal 2005 il versamento dei contributi va effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente bancario della casa mandante tramite procedura RID (Rapporti Interbancari Diretti) e non più utilizzando il bollettino postale inviato dalla Fondazione. Per usufruire dell addebito automatico è necessaria la sottoscrizione permanente di addebito sul proprio conto corrente bancario. Tale operazione è svolta on line sul sito internet della Fondazione. Termini di versamento I termini entro cui devono essere effettuati i versamenti dei contributi (versamenti trimestrali e FIRR) non sono stati modificati e pertanto gli stessi vanno effettuati entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. Le scadenze sono le seguenti: Trimestre di riferimento Scadenza Primo trimestre 20 Maggio Secondo trimestre 20 Agosto Terzo trimestre 20 Settembre Quarto trimestre 20 Febbraio dell'anno successivo Il versamento del FIRR dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.

6 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENASARCO AGENTI E RAPPRESENTANTI IMPEGNATI AD ESERCITARE LA PROPRIA ATTIVITA' Per un solo Preponente Massimale annuo delle provvigioni Minimale annuo dei contributi Per due o più Preponenti Massimale annuo delle provvigioni Minimale annuo dei contributi Contributo da calcolare nei limiti dei massimali delle provvigioni e con il rispetto dei minimali contributivi Dal 1/1/1973 L. 2/2/1973, n.12, art.6 (G.U. 23/2/1973, n. 50) % + 3% Dal 1/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978,n. 231) % + 4% Dal 1/7/1983 D.P.R.31/3/1983, n. 277 (G.U.9/6/1983, n. 157) % + 5% Dal 1/1/1988 D.P.R.11/12/1987 (G.U.1/4/1988, n.77) % + 5% Dal 1/1/1989 D.P.R.11/12/1987 (G.U.1/4/1988, n % + 5% Dal 01/07/ /10/ ,75% + 5,75% Dal 01/01/ /10/ ,00 247, ,00 123,95 6,25% + 6,25% Dal 01/01/2005 Regolamento di Previdenxa 31/10/ ,00 700, ,00 350,00 6,50% + 6,50% Dal 01/01/ /10/ ,00 727, ,00 364,00 6,75% + 6,75% Dal 01/01/ /10/ ,00 727, ,00 364,00 6,75% + 6,75% Dal 01/01/2008 Art. 4, Comma 5 del 31/10/ ,00 759, ,00 381,00 6,75% + 6,75% Dal 01/01/2009 Art. 4, Comma 5 del 31/10/ ,00 759, ,00 381,00 6,75% + 6,75% Dal 01/01/2010 Art. 4, Comma 5 del 31/10/ ,00 789, ,00 396,00 6,75% + 6,75%

7 SAGGIO DEGLI INTERESSI DA APPLICARE NEI CASI DI RITARDO NEI PAGAMENTI NELLE TRANSIZIONE COMMERCIALI AI SENSI DELL ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS 9 OTTOBRE 2002, N. 231 Dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre ,35% + 7 = 10,35% Dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno ,85% + 7 = 9,85% Dal 1 luglio 2003 al 31 dicembre ,10% + 7 = 9,10% Dal 1 gennaio 2004 al 30 giugno ,02% + 7 = 9,02% Dal 1 luglio 2004 al 31 dicembre ,01% + 7 = 9,01% Dal 1 gennaio 2005 al 30 giugno ,09% + 7 = 9,09% Dal 1 luglio 2005 al 31 dicembre ,05% + 7 = 9,05% Dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno ,25% + 7 = 9,25% Dal 1 luglio 2006 al 31 dicembre ,83% + 7 = 9,83% Dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno ,58% + 7 = 10,58% Dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre ,07% + 7 = 11,07% Dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno ,20% + 7 = 11,20% Dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre ,10% + 7 = 11,10% Dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno ,50% + 7 = 9,50% Dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre ,00% + 7 = 8,00% Dal 1 gennaio 2010 al 30 giugno ,00% + 7 = 8,00%

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