CORSO DI LAUREA: 8515 Chimica e Tecnologie per l'ambiente e per i Materiali

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Scuola di Scienze CORSO DI LAUREA: 8515 Chimica e Tecnologie per l'ambiente e per i Materiali CLASSE: L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica, disciplina i criteri di funzionamento del corso di laurea in Chimica e Tecnologie per l'ambiente e per i Materiali della Scuola di Scienze dell'università di Bologna nel quadro del Regolamento Didattico di Ateneo, al quale rinvia per quanto non definito in questa sede. Art. 1. Requisiti per l'accesso Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato. E' necessario altresì il possesso delle seguenti conoscenze e competenze: una buona capacità di ragionamento logico e una buona capacità di utilizzare i principali metodi della matematica elementare anche applicata a situazioni comuni nel campo delle scienze sperimentali. La verifica delle conoscenze e competenze richieste avverrà attraverso un test scritto sugli argomenti sopra definiti. La prova tenderà a verificare le capacità e le abilità essenziali acquisite nel corso degli studi pregressi. I quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità. Il test verrà proposto nei periodi deliberati dalla Scuola di Scienze. L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) eventualmente contratto verrà considerato soddisfatto a. con il superamento del test di accesso riproposto oppure b. con il superamento delle prove previste al termine delle attività di tutorato di Matematica, se previste nell'a.a. di iscrizione, oppure c. con il superamento dell'esame di Matematica con Esercitazioni o di Chimica Generale e Inorganica con Laboratorio, secondo quanto indicato dal Consiglio di Corso di Studio in relazione allo specifico obbligo formativo aggiuntivo. A richiesta dello studente e con delibera della Commissione Paritetica docenti-studenti della Scuola, che ne valuta la congruità, l'ofa potrà considerarsi assolto utilizzando crediti formativi (in misura non inferiore a 2 CFU) eventualmente acquisiti dallo studente che abbia svolto attività nell'ambito del Piano/Programma Lauree Scientifiche del MIUR o di altre attività formative strutturate equiparabili, prima dell'iscrizione al Corso di Studio. Gli studenti che non supereranno l'obbligo formativo entro il primo anno di corso, nei termini fissati dagli Organi Accademici, saranno iscritti all'a.a. successivo come ripetenti al 1 anno di corso; e, entro tale anno, dovranno ripetere la procedura prevista per il superamento degli OFA. Gli studenti già immatricolati in anni accademici precedenti nell'ateneo di Bologna o in altro Ateneo, potranno passare o trasferirsi al corso di laurea in Chimica e Tecnologie per l'ambiente e

per i Materiali senza sottoporsi alla prova di verifica delle conoscenze qualora abbiano già conseguito almeno un assegnato numero di CFU, congruenti con il Corso di Studio, determinato dal Consiglio di Corso di Studio. Le conoscenze e competenze richieste verranno periodicamente rideterminate sulla base dell'esperienza acquisita attraverso l'osservazione dei risultati didattici relativi al primo anno di corso nei precedenti A.A. e attraverso l'analisi dei risultati ottenuti nelle verifiche programmate e nelle attività di tutoraggio previste. Le conoscenze richieste verranno pubblicizzate nel Piano degli Studi sul Portale di Ateneo. Art. 2. Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali. La scelta del curriculum di cui all'articolo 14 - Materiali Tradizionali e Innovativi con sede delle lezioni a Faenza e Ambiente, Energia, Rifiuti con sede delle lezioni a Rimini - è effettuata dallo studente al momento dell'immatricolazione. La presentazione di Piani di studio individuali e il passaggio tra i curricula previsti è concessa agli studenti del 2 e 3 anno, è esclusa per gli studenti iscritti al 1 anno. La presentazione deve avvenire entro i termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Il Consiglio di Corso di Studio valuta i piani di studio presentati sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico e con gli obiettivi formativi del corso e verifica che il numero crediti formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale. Sulla base dei medesimi criteri il consiglio di corso di studio valuta altresì le richieste di passaggio tra curricula. Art. 3. Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni o di laboratorio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nella Guida dello Studente. Art. 4. Frequenza e propedeuticità L'obbligo di frequenza alle attività didattica è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente. Art. 5. Prove di verifica delle attività formative Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Art. 6. Attività formative autonomamente scelte dallo studente. Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente uno o più insegnamenti tra quelli individuati dal Corso di Studio e previsti nell'allegato piano didattico. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente. Art. 7. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in altri corsi di studio della stessa classe I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 8. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri: analisi del programma svolto valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 9. Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi: 1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; 2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta. Art. 10. Attività di tirocinio I tirocini curriculari (stages) sono di preferenza effettuati presso Ditte e/o Enti esterni, anche se lo studente può richiedere motivatamente di svolgerli presso Dipartimenti della Scuola e/o dell'ateneo. Per poter presentare la domanda lo studente deve aver già conseguito 100 CFU. Le modalità di presentazione della domanda e di svolgimento dell'attività devono essere conformi a quanto stabilito nel regolamento del tirocinio pratico applicativo approvato dalla Scuola. L'attività svolta durante il tirocinio può essere l'oggetto dell'elaborato finale. Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale La prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto su un argomento, anche svolto mediante attività sperimentali, riguardante le tematiche caratterizzanti la laurea e in una esposizione orale in seduta pubblica davanti alla Commissione di Laurea. Lo studente sceglie l'argomento dell'elaborato finale sotto la guida di un relatore scelto tra i docenti ed i ricercatori del Corso di Laurea, in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico del corso di studio. Il rispetto dei termini e modalità di attribuzione dell'elaborato finale è affidato al controllo diretto ed esclusivo del docente Relatore. Oggetto dell'elaborato finale può essere l'attività svolta durante il tirocinio curriculare. Lo studente deve presentare la domanda per l'attribuzione dell'elaborato finale e del relatore avendo maturato almeno 120 crediti. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del corso, ad eccezione di quelli riservati alla prova finale. L'esposizione orale avviene in una delle tre sessioni di laurea stabilite per ogni anno accademico. Il Consiglio di Corso di Studio nomina le Commissioni ed i loro Presidenti, per la prova finale, garantendo un'equa distribuzione delle diverse competenze disciplinari dei commissari. Le Commissioni per la prova finale di Laurea sono composte da almeno 3 membri e dal relatore dell'elaborato finale in discussione. La Commissione della prova finale in via preliminare deve deliberare sull'ammissibilità del candidato a tale prova. La Commissione valuta il candidato avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale. Il Consiglio di Corso di Studio determina i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o l'elaborato può essere redatto in lingua straniera, ovvero, i casi in cui la prova finale può essere svolta con modalità telematica. Art. 12. Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 4 Marzo 2011 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04. Art. 13. Organizzazione del Corso di Laurea: Curricula

L'attività didattica, articolata in semestri, prevede la scelta tra due curricula: Materiali Tradizionali e Innovativi: didattica presso la Sede di Faenza Ambiente, Energia, Rifiuti: didattica presso la Sede di Rimini I due curricula fanno capo a tutti gli effetti rispettivamente alle Sedi Amministrative di Ravenna e Rimini, presso le quali avviene l'immatricolazione. Il curriculum e la corrispondente Sede Didattica sono prescelti dallo studente al momento dell'immatricolazione.