CIRCOLARE N. 12/D. Roma, 30 aprile Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI. e, per conoscenza:

Documenti analoghi
Vs. Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI

Al Comando Generale della Guardia di Finanza Ufficio Operazioni Viale XXI Aprile, ROMA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Roma, 21 gennaio 2005

Roma,13 giugno2005. A ledirezioniregionali LORO SEDI. A ledirezionicircoscrizionali del Agenzia deledogane LORO SEDI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 17 gennaio 2017

Servizio Rapporti Internazionali e Studi Sezione Studi e Statistica

Roma, 1 ottobre CIRCOLARE n. 54/D. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI. Alle Direzioni delle Circoscrizioni doganali

Elenco Bandiere del Mondo

DIARIE ESTERE IN VIGORE FINO AL 3 LUGLIO 2006 GRUPPI DI PERSONALE PAESI VALUTA A B C D E F

Oggetto: Premi del lavoro diretto ed indiretto acquisiti dalle imprese italiane all estero e dalle società estere controllate - Anno 2005.

GLI OPERATORI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. Anno 2013

Minuti disponibili con una carta da 5 DA FISSO NV

CIRCOLARE N. 59/D. Roma, 14 ottobre Alle Direzioni regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI

LE NAZIONALITÀ PRESENTI NELLE SCUOLE DELL UMBRIA

Esportazioni di prodotti agro-alimentari italiani. Periodo: L OLIO DI OLIVA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Mortal. materna (ogni nati vivi) Media compon. per famiglia. Sper. vita F (anni) Increm. Sper. vita M (anni) Natalità Fecond. Cresc.

ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL AGENZIA DELLE DOGANE LORO SEDI ALLE DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DELL AGENZIA DELLE DOGANE LORO SEDI

Roma, 30 dicembre Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Agli Uffici Tecnici di Finanza 6214/V/AGT

Convenzione. Telefonia Fissa e Connettività IP 4. Corrispettivi e Tariffe

Questura di Torino Ufficio Immigrazione L attività dell Ufficio Immigrazione

TRATTAMENTO DI MISSIONI ALL ESTERO TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE NEI PAESI CEE

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS. Wind Telecomunicazioni S.p.A. Stato dell'offerta Aggiornamento al "05/09/2016"

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS. uropa_usa/

QUESTURA DI TORINO UFFICIO IMMIGRAZIONE

UFFICIO IMMIGRATI COMUNE DI SCANDICCI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

UFFICIO IMMIGRATI COMUNE DI SCANDICCI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

004 BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI 005 APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO 010 AEROMOBILI

L Ufficio Immigrazione

(pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione europea n. L 305 del 22 novembre 2003). LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i pensionati residenti all'estero

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali delle Dogane. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI. Alle Direzioni Centrali

Profilo Commerciale Opzione Voce Internazionale per Offerte Voip

Roma, 14 marzo Alle Direzioni regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI. Alle Direzioni Circoscrizionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 gennaio 2017 (OR. en)

Protocollo della Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi 2

Questura di Torino Ufficio Immigrazione L Ufficio Immigrazione

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici

Roma, 14 dicembre 2004

Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967

Roma, 7 settembre Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Regolamento (CE) N. 3259/94

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Esportazioni di prodotti agro-alimentari italiani. Periodo: LE ACQUE MINERALI

Questura di Torino Ufficio Immigrazione L attività dell Ufficio Immigrazione

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE ASL NAPOLI 2 NORD

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

CIRCOLARE N. 18/D. Roma, 28 marzo Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane. Alle Direzioni Circoscrizionali.

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

ALLEGATO F Pagina 1 di 5 CRONO: LISTINO STANDARD

Banca dati Ipasvi Iscritti stranieri agli Albi Ipasvi. Federazione nazionale Collegi Ipasvi

TARIFFE IN ROAMING CHIAMARE

Scambio automatico di

DECISIONI (2014/737/UE)

TARIFFA INTERNET. Servizio Assistenza 188

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

Roma, 23 marzo Alle Direzioni regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI. Alle Direzioni Circoscrizionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI

IL DIRETTORE. Protocollo: 15468

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECRETI PRESIDENZIALI

CORRISPONDENZE ELETTRICHE NEL MONDO

Questura di Torino Ufficio Immigrazione

Roma, 9 ottobre Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane 4805/V/AGT. Agli Uffici Tecnici di Finanza

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014310/03.

Circolare n 63/D. e, per conoscenza:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del

Convenzione n. 45 concernente l impiego delle donne in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria.

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

TRASPORTO VACCINAZIONE ANTIRABBICA

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2006 DEL CONSIGLIO. del 21 decembre 2006

Questura di Torino Ufficio Immigrazione

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D38040/01.

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en)

Fonte: Guritel - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Telematica Editore: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2012.

Le esportazioni della provincia di Modena. Gennaio Settembre 2011

CIRCOLARE n. 14/D. Roma, 11 giugno Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI. e, p.c. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Esportazioni di prodotti agro-alimentari italiani Periodo:

QUESTURA di TORINO Ufficio Immigrazione

Patrimonio dell'umanità UNESCO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Percorsi partecipati. Piano d azione locale per la parità di donne e uomini - Comune di Campi Bisenzio -

Il Ministro della Salute

Milano. Settore Statistica e S.I.T. Scuole Primarie. Anno scolastico Comune di Milano. A cura di: Vittoria Carminati

Transcript:

CIRCOLARE N. 12/D Protocollo: 61337/RU Roma, 30 aprile 2009 Rif.: Allegati: 2 Vs. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI e, per conoscenza: All Area centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise, Laboratori Chimici SEDE All Area centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli utenti S E D E All Area centrale Affari Giuridici e Contenzioso S E D E Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Antidroga Via della Vite, n.13 00187 - Roma Al Ministero dei Trasporti Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo V.le dell Arte 16 00144 Al Ministero dello Sviluppo Economico Via Molise n.2 00187 Roma Commercio Internazionale Viale Boston 25 00144 All Istituto Nazionale per il Commercio Estero Via Liszt, 21 00144 - UFFICIO ANTIFRODE CENTRALE Ufficio sviluppo e coordinamento operativo 00143, Via Mario Carucci,71 Telefono +39 (0)6.5024.6573 Fax +39 (0)6.5095.7300 - e-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it

All Associazione dei Porti Italiani Corso Rinascimento, 24 00186 Fax 066876550 Alla Confederazione Generale dell Industria Italiana V.le dell Astronomia, 30 EUR Fax 065903684 Alla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo Via G. G. Belli, 2 Fax 065809425 All Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato Piazza Sallustio, 21 Fax 0678052346 Alla Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti Via Panama, 62 Fax 068415576 Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Via XX Settembre, 3 00187 - Fax 0642004628 Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri Italiani Fax 0642004628 All Assiterminal Associazione Italiana Terminalisti Portuali Via Felice Romani, 8 GENOVA Fax 0108313528 2

All Associazione Nazionale Commercio Estero (A.N.C.E.) Corso Venezia, 47/49 MILANO Fax 027750385 Alla Fedespedi Via E. Cornalia 19 MILANO Fax 0267072285 Alla Camera di Commercio Internazionale Sezione Italiana Via XX Settembre, 5 Fax 064882677 All Anasped Via Londra 7/9 SEGRATE (MI) Fax 0226929189 All Assocad Via Traversa, 3 LIVORNO Fax 0521229575 All Assologistica Via Cornalia n. 19 MILANO Fax 0266714245 OGGETTO: Precursori di droga - Regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione dell 8 aprile 2009 - Modifica dell Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005. Di seguito e con riferimento alla circolare n. 32/D, prot. n.8313 del 3 agosto 2005, emanata da questo Ufficio per la corretta applicazione della complessiva disciplina del commercio e movimentazione dei precursori di droga e dei prodotti chimici di base, si comunica che sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea del 9 aprile 2009, serie L 95, pagine 13-15, è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione dell 8 aprile 2009, che si trasmette in allegato, che modifica il Regolamento (CE) n. 1277/2005. 3

La modifica introdotta è costituita dalla sostituzione dell Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005. Tale Allegato IV, com è noto, elenca per ciascuna delle sostanze delle categorie 2 e 3 indicate nell allegato del Regolamento (CE) n.111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria una notificazione preventiva all esportazione. Ne consegue che gli elenchi di cui all Allegato IV includono paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive alle esportazioni a norma dell articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope. In pratica, nei nuovi elenchi (Allegato IV) riportati nel Regolamento (CE) n. 297/2009, rispetto a quanto riportato nell Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005, sono stati eliminati la Romania ed il Panama, mentre sono stati aggiunti il Canada, le Maldive, l Oman e la Repubblica di Corea. Nel concreto, il nuovo regolamento ha esteso l obbligo di autorizzazione singola per l esportazione di Metiletilchetone, Toluene, Acetone ed Etere etilico, inclusi nella categoria 3, per i seguenti paesi: Canada, Maldive, Oman e Repubblica di Corea. Detto obbligo è stato invece eliminato per la Romania, per quanto attiene ai precursori di tutte e tre le categorie, in quanto facente parte dell Unione europea e, per Panama, per quanto concerne la sola categoria 3. Si reputa opportuno far presente che l eliminazione dell obbligo di autorizzazione singola per l esportazione di precursori per la Romania è di fatto già in vigore dalla data di ingresso di questo paese nell Unione europea, avvenuta sin dal 1 gennaio 2007. Ne discende che le operazioni con la Romania prevedono, allo stato attuale, gli stessi obblighi in vigore per le operazioni intracomunitarie stabilite dal Regolamento (CE) n. 273/2004. Premesso quanto sopra ed in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo Regolamento (CE) n. 297/2009, si precisa che l Allegato 5 della citata circolare n. 32/D, prot. n.8313 del 3 agosto 2005, dev essere considerato sostituito con il nuovo elenco riportato nell Allegato 5 accluso alla presente. Si rende infine noto che il Regolamento (CE) n. 297/2009 è entrato in vigore il 29 aprile 2009 e che l Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha già diramato, in proposito, le opportune istruzioni agli operatori di categoria interessati in data 23 aprile 2009. Codeste Direzioni Regionali provvederanno a diramare il contenuto della presente comunicazione ai dipendenti uffici, facendo presente che restano valide tutte le altre disposizioni impartite con la predetta circolare n. 32/D. Il Direttore dell Ufficio Antifrode Centrale Dr. Giovanni Bocchi 4

ALLEGATO 5 (*) PRECURSORI DI DROGA DI CATEGORIA 3 Destinazioni verso le quali occorre la preventiva autorizzazione di esportazione dell autorità competente (in Italia: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Settore Salute - Ufficio Centrale Stupefacenti) Sostanza Metiletilchetone (MEK) 1) Toluene 1) Acetone 1) Etere etilico 1) Cloruro di idrogeno (acido cloridrico) Acido solforico Antigua e Barbuda Argentina Benin Brasile Canada Isole Cayman Costa Rica Repubblica Dominicana Egitto El Salvador Etiopia Guatemala Haiti Honduras India Giordania Kazakistan Destinazione 1) I sali di tali sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali. Libano Madagascar Malaysia Maldive Messico Nigeria Oman Pakistan Paraguay Filippine Repubblica di Moldavia Repubblica di Corea Federazione russa Arabia Saudita Tagikistan Emirati arabi uniti Repubblica unita di Tanzania Uruguay (*) Sostituisce l Allegato 5 riportato nella circolare n. 32/D, prot. n.8313 del 3 agosto 2005. 5

IT 9.4.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/13 REGOLAMENTO (CE) N. 297/2009 DELLA COMMISSIONE dell 8 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1277/2005 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi ( 1 ), in particolare l articolo 11, paragrafo 1 e l articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione ( 2 ) stabilisce i paesi terzi destinatari che richiedono misure specifiche di monitoraggio sull esportazione di precursori di droghe dalla Comunità. L allegato IV del suddetto regolamento elenca per ciascuna delle sostanze delle categorie 2 e 3 dell allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria una notificazione preventiva all esportazione. Gli elenchi includono paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive alle esportazioni, a norma dell articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope. (2) La Romania rientra nell elenco di cui all allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005. Poiché la Romania è diventata uno Stato membro, è necessario eliminarla dagli elenchi. (3) L allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 non elenca tutti i paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all esportazione dall entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1277/2005. Dal 2005, Canada, Maldive, Oman e Repubblica di Corea hanno effettuato tali richieste e perciò devono essere aggiunti. (4) Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1277/2005 dev essere modificato. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 è sostituito dal testo riportato nell allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l 8 aprile 2009. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1. ( 2 ) GU L 202 del 3.8.2005, pag. 7.

IT L 95/14 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 9.4.2009 ALLEGATO «ALLEGATO IV 1. Elenco dei paesi di cui all'articolo 20, per i quali una notificazione preventiva è prevista per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 2, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 Sostanza Destinazione Anidride acetica Permanganato di potassio Acido antronilico Acido fenilacetico Piperidine Qualsiasi paese terzo Antigua e Barbuda Benin Brasile Canada Isole Cayman Costa Rica Repubblica Dominicana Etiopia Haiti India Indonesia Giordania Kazakistan Libano Madagascar Antigua e Barbuda Benin Brasile Canada Isole Cayman Costa Rica Repubblica Dominicana Etiopia Haiti India Indonesia Giordania Kazakistan Libano Madagascar Malaysia Maldive Messico Nigeria Oman Paraguay Filippine Repubblica di Moldavia Federazione Russa Arabia Saudita Sudafrica Tagikistan Emirati arabi uniti Repubblica Unita di Tanzania Malaysia Maldive Messico Nigeria Oman Paraguay Filippine Repubblica di Moldavia Federazione Russa Arabia Saudita Tagikistan Emirati arabi uniti Repubblica unita di Tanzania Stati Uniti d'america

IT 9.4.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/15 2. Elenco dei paesi di cui agli articoli 20 e 22 per i quali una notificazione preventiva e un'autorizzazione all'esportazione è richiesta per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 3 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 Sostanza Destinazione Metiletilchetone (MEK) ( 1 ) Toluene ( 1 ) Acetone ( 1 ) Etere etilico ( 1 ) Cloruro di idrogeno Acido solforico Antigua e Barbuda Argentina Benin Brasile Canada Isole Cayman Costa Rica Repubblica Dominicana Egitto El Salvador Etiopia Guatemala Haiti Honduras India Giordania Kazakistan Libano Madagascar Malaysia Maldive Messico Nigeria Oman Pakistan Paraguay Filippine Repubblica di Moldavia Repubblica di Corea Federazione Russa Arabia Saudita Tagikistan Emirati arabi uniti Repubblica unita di Tanzania Uruguay ( 1 ) Ciò include i sali di queste sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.»