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Transcript:

PS9559 - AZZURRA-DIFFORMITÀ CARATTERISTICHE Provvedimento n. 25196 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l articolo1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n 21 in base al quale il massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito dall articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/2014; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012, successivamente sostituito dal Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 5 giugno 2014; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Azzurra Design di De Cecco Sandra e Stocco Gianni S.n.c. (di seguito Azzurra Design), in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, con sede in via Judro 24, Corno di Rosazzo (UD), è attiva nella produzione e nella commercializzazione all ingrosso ed al dettaglio di mobili per l arredamento con relativi accessori e nella lavorazione del legno. In particolare, la società opera come produttrice di articoli di arredamento per la prima infanzia, quali lettini, bagnetti e fasciatoi. La società Azzurra Design ha realizzato nel 2013 un fatturato di circa 840.000 euro. II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista consistente nella presentazione delle caratteristiche del lettino gemellare della Collezione Gemini offerto in vendita con raffigurazioni non corrispondenti alle funzionalità reali dello stesso. 3. In particolare, secondo la segnalazione di una consumatrice pervenuta in data 12 maggio 2014, il professionista avrebbe pubblicizzato, sul proprio sito internet, al dominio azzurradesign.it, e su di un dépliant cartaceo, il su indicato lettino gemellare della Collezione Gemini con un immagine dalla quale risulterebbe, contrariamente al vero, che sia possibile rimuovere le sponde laterali del letto. 4. Da rilievi operati d ufficio dalla Direzione, ed acquisiti agli atti, inoltre, è stata rivenuta la stessa immagine anche tra le fotografie presenti nella pagina Facebook della società. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento Attività preistruttoria 5. A seguito della segnalazione pervenuta, sono stati acquisiti agli atti le stampe di alcune pagine del sito internet della Azzurra Design, nonché della pagina Facebook. Attività istruttoria 6. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 23 giugno 2014 è stato comunicato alla Parte l avvio del procedimento istruttorio n. PS9559 per possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 4, lettera a), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, per la diffusione di informazioni fuorvianti in merito alle caratteristiche del lettino gemellare della Collezione Gemini pubblicizzato, nonché per l omissione di informazioni rilevanti sulle funzionalità dello stesso. 7. In tale sede, veniva, in particolare, ipotizzata l ingannevolezza della raffigurazione del lettino gemellare della Collezione Gemini, alla luce della quale il consumatore potrebbe essere indotto a ritenere che il prodotto ivi rappresentato vanti alcune caratteristiche di cui in realtà non gode. Nella stessa sede, il professionista è stato invitato a fornire alcune informazioni in merito alle caratteristiche del prodotto, ai dati di vendita, ad eventuali reclami ricevuti ed alle modalità di commercializzazione utilizzate dalla società per vendere i propri prodotti. 8. In data 11 luglio 2014, con successiva integrazione in data 15 luglio il professionista ha presentato memorie di difesa ed ha fornito le informazioni ed i dati richiesti.

9. In data 21 luglio 2014 è stata inviata al professionista una richiesta di informazioni supplementari in ordine alla durata ed alle modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari e del catalogo dei prodotti, nonché copia degli stessi, in risposta alla quale, in data 4 agosto, la società ha fornito solo alcuni degli elementi richiesti. In data 7 agosto, pertanto, è stato chiesto alla società di fornire le informazioni complete, queste ultime sono pervenute in data 8 agosto 2014. 10. In data 1 settembre 2014 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 2) Le evidenze acquisite 11. Azzurra Design, società produttrice di arredamento per l infanzia, produce, tra gli altri, un lettino gemellare della Collezione Gemini, caratterizzato dalla possibilità, mediante apposito kit, di essere diviso in due lettini singoli. La Parte ha diffuso attraverso il proprio sito www.azzurradesign.it e la propria pagina Facebook, nonché attraverso un catalogo dei prodotti in formato cartaceo, un immagine pubblicitaria del suddetto lettino gemellare dalla quale si evince che è possibile rimuovere le sponde laterali dello stesso 1. Secondo la segnalazione di una consumatrice, invece, la rimozione delle sponde laterali del lettino non sarebbe possibile. 12. La Parte ha precisato che l immagine in cui il lettino è privo di sponde è stata diffusa a partire dalla fine del mese di maggio 2012, e replicata successivamente con quattro diversi post, mediante il social network Facebook 2, mentre è presente dal mese di giugno 2012 sul sito internet della società. Il catalogo cartaceo per la collezione 2013, invece, è stato diffuso a partire dal mese di settembre 2012 (e successivamente dal mese di settembre 2013 per la collezione 2014) 3. La Parte ha altresì precisato come non siano previste campagne promozionali specifiche aventi per oggetto il lettino in esame. 13. Azzurra Design ha fatto presente di aver venduto, nel periodo 1 gennaio 2013 31 maggio 2014, 59 lettini del modello in esame, di cui una parte in Germania ed una parte in Cina 4. 14. Nel periodo di riferimento, la società, oltre alla richiesta di chiarimenti circa la regolazione delle sponde da parte della segnalante, ha riferito di non aver ricevuto alcun reclamo, ad eccezione di una email di suggerimenti inviata da un cliente 5. 15. Il Professionista, infine, ha dichiarato che la raffigurazione delle immagini dei lettini senza sponda è funzionale ad illustrare la resa del corredo tessile senza «l interferenza visiva» costituita dalle sbarre 6. 3) Le argomentazioni difensive della Parte 16. La Parte riferisce che i mezzi di comunicazione attraverso i quali è diffusa l immagine in esame avrebbero solamente una valenza pubblicitaria, illustrando al consumatore «le caratteristiche e le funzionalità principali» del prodotto, che, nel caso di specie, «sono evidentemente costituite dal fatto di trattarsi di un lettino doppio e trasformabile, mediante apposito kit, in due letti singoli non trattandosi di documentazione tecnica di prodotto». Sul punto, la società precisa altresì che nel catalogo è riportata la dicitura «L azienda si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche necessarie o migliorative dei prodotti interessati», a sottolineare il mero carattere informativo dell immagine in esame 7. 17. La società mette poi in luce come in nessun documento o materiale pubblicitario fornito dalla stessa risultino indicazioni circa la possibilità di rimuovere le sponde laterali del letto 8. 18. La Parte, inoltre, riferisce che l immagine in esame sarebbe: «comunemente e diffusamente adottata dai produttori di arredamento per l infanzia al solo scopo di illustrare il corredo tessile proposto in abbinamento al lettino», in modo da eliminare «l interferenza visiva rappresentate dalle sbarre della sponda». A sostegno di tale affermazione, la società ha inviato copia dei cataloghi di alcuni produttori italiani di arredamento per l infanzia, nonché di alcuni produttori esteri 9. 1 [Cfr. doc. n. 2 e allegati docc. n. 3, 10 e 14. 12. Si fa presente che nel catalogo dei prodotti in formato cartaceo il lettino viene raffigurato anche con le sponde, mentre su internet e su Facebook viene raffigurato solo privo delle stesse.] 2 [L immagine è stata postata per quattro volte dal 28 maggio 2012 al 17 novembre 2013 (vedi doc. n. 12).] 3 [Cfr. doc. n. 12.] 4 [Cfr. doc. n. 6.] 5 [Cfr. allegato doc. n. 6.] 6 [Cfr. doc. n. 6 e relativi allegati.] 7 [Cfr. doc. n. 6.] 8 [A riguardo, nel doc. n. 6, la società evidenzia che: «il lettino dotato di sponde viene comunemente utilizzato fino a quando il bambino (indicativamente all età di due/tre anni) è in grado di salire/scendere autonomamente dal letto e fino a tale età, è vivamente sconsigliato rimuovere le sponde laterali, pena la sicurezza del bambino».] 9 [Cfr. allegati del doc. n. 6.]

19. Infine, Azzurra Design riferisce che: «la normativa comunitaria EN 716 2008-2011 impone ai produttori di lettini per l infanzia di rispettare un altezza minima delle sbarre, per cui la commercializzazione di lettini che potessero essere utilizzati senza sponde di fatto violerebbero i parametri di sicurezza previsti» 10. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 20. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso internet, in data 15 settembre 2014 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 21. Con parere pervenuto in data 10 ottobre 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta ingannevole ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b) e 22, comma 1 e comma 4, lettera a) del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. In particolare, la rappresentazione del lettino per bambini con le sponde amovibili può indurre il consumatore a ritenere il lettino più comodo e funzionale rispetto ad un modello di lettino con le sponde fisse, pertanto l omessa informazione in merito alla non amovibilià delle sponde del lettino è tale da indurre in errore i destinatari in merito alle effettive caratteristiche ed alla natura del prodotto pubblicizzato. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 22. Oggetto di valutazione del presente procedimento è la presentazione pubblicitaria, da parte del professionista, del lettino gemellare per bambini della Collezione Gemini attraverso una raffigurazione non corretta di una delle caratteristiche rilevanti del prodotto, tale da falsare le attese del consumatore medio rispetto alle funzionalità reali dello stesso. Il lettino, infatti, viene reclamizzato con un immagine nella quale non è presente la sponda laterale, inducendo così il consumatore medio a ritenere, contrariamente al vero, che le sponde laterali siano amovibili. 23. Sul punto, va premesso che la possibilità di rimuovere le sponde di un lettino per bambini è da ritenersi una caratteristica essenziale del prodotto, in quanto denota una maggiore funzionalità dello stesso sia in termini di utilizzo, potendo essere impiegato in fasi diverse della crescita dei bambini, sia in termini di praticità per i genitori, nella misura in cui diventa più facile accudire il bambino e rifare il lettino stesso. Risulta ingannevole, pertanto, presentare il prodotto senza le sbarre, inducendo così il consumatore a credere che sia dotato di una sì tale caratteristica di cui invece non gode. 24. Ciò posto, in ordine all eccezione sollevata dall operatore nelle difese in merito alla circostanza che le immagini del lettino senza la sponda sarebbero dirette a far «.. meglio apprezzare la resa del corredo tessile, senza l interferenza visiva rappresentata dalle sbarre della sponda stessa» 11, la stessa non è accoglibile. Sul punto rileva la circostanza che nel messaggio non vi è alcuna avvertenza in ordine al fatto che la rappresentazione è funzionale a far apprezzare il corredo del lettino stesso e, in ogni caso, la raffigurazione di una caratteristica non posseduta da un prodotto che si pubblicizza può risultare idonea ad indurre in errore anche in presenza di specificazioni ulteriori, salvo il caso in cui si chiarisca che il lettino è dotato di sponde fisse e che la raffigurazione è funzionale a pubblicizzare un diverso prodotto, ossia il corredo del lettino. 25. L ingannevolezza, infatti, scaturisce dalla rappresentazione di per sé non veritiera di una caratteristica essenziale del prodotto e dall induzione all errore che può derivarne per il consumatore medio in merito alle funzionalità dello stesso. 26. Allo stesso modo, sempre sul punto, non rileva neanche la circostanza, come affermato dal professionista nelle difese, che sarebbe una «prassi comune del settore» 12 rappresentare i lettini per bambini con le sponde abbassate al solo scopo di rendere visibile in modo migliore il corredo indipendentemente dalla reale possibilità di rimuovere e/o abbassare le sponde del lettino di riferimento. 27. Ciò premesso, quanto sostenuto dal professionista in ordine alla circostanza che l immagine di cui trattasi ha «il solo scopo di pubblicizzare il prodotto, illustrando al consumatore le caratteristiche e le funzionalità principali dello stesso non trattandosi di documentazione tecnica di prodotto, nella quale poter apprezzare le specifiche componenti tecnico-funzionali dello stesso» 13 depone nel senso che l immagine legittima i destinatari a ritenere che le caratteristiche principali siano rappresentate, illustrando al consumatore le caratteristiche e le funzionalità principali dello stesso, mentre in realtà una delle principali caratteristiche raffigurate, ossia la possibilità di rimuovere le sponde del lettino, che dovrebbe trovare conferma nella documentazione tecnica di prodotto, nella quale poter apprezzare le specifiche componenti tecnico-funzionali dello stesso, risulta smentita dalle reali caratteristiche del prodotto. 28. Appare, infine, privo di pregio l argomento difensivo secondo il quale l indicazione: «L azienda si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche necessarie o migliorative dei prodotti interessati», 10 [Cfr. doc. n. 12.] 11 [Cfr. doc. n. 6.] 12 [Cfr. doc. n. 6 e allegati.] 13 [Cfr. doc. n. 6.]

riportata sul catalogo, sarebbe idonea a consentire ai destinatari del messaggio di comprendere che l immagine del lettino con le sponde amovibili è semplicemente indicativa e non legittima alcuna aspettativa in ordine a tale caratteristica del prodotto, in quanto «trattasi di immagini che hanno solo funzione illustrativa del prodotto». 29. A ciò si aggiunga che anche la circostanza sostenuta nelle difese, secondo la quale «in nessun documento o materiale pubblicitario fornito dall azienda risulta l indicazione sulla possibilità di utilizzare il prodotto rimuovendo le sponde laterali del letto», consentirebbe di comprendere che tale funzionalità non è prevista nel lettino di cui trattasi, poiché non solo non prova che l immagine non è idonea ad ingenerare aspettative in ordine alla caratteristica relativa alla possibilità di togliere le sponde del lettino ma, al contrario, legittima l esistenza dell indicata caratteristica che, in quanto rappresentata con le immagini, non necessita di ulteriori specificazioni. 30. Da ultimo, non può essere accolto neanche l argomento difensivo secondo il quale «la normativa comunitaria EN 716 2008-2011 impone ai produttori di lettini per l infanzia di rispettare un altezza minima delle sbarre, per cui la commercializzazione di lettini che potessero essere utilizzati senza sponde di fatto violerebbero i parametri di sicurezza previsti dalla predetta normativa» 14, poiché è compito del produttore presentare le caratteristiche del prodotto in modo corretto e tale da non indurre in errore il consumatore, che non è tenuto alla conoscenza della suddetta normativa. 31. La condotta dei professionisti va ritenuta, inoltre, non rispondente alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile, considerato che per promuovere il prodotto di cui trattasi, si basa sulla divulgazione di immagini contenenti informazioni fuorvianti sulle effettive caratteristiche dello stesso, ed idonee a falsare il comportamento economico dei consumatori. 32. Alla luce di quanto sopra esposto, la pratica commerciale in considerazione deve ritenersi ingannevole ai sensi degli articoli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea ad indurre in errore il consumatore medio e ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso a causa della diffusione di informazioni fuorvianti in merito alle caratteristiche del prodotto. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 33. Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 34. Sulla base degli elementi su indicati, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Azzurra Design nella misura di 5.000 (cinquemila euro); RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta ingannevole ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di informazioni non vere, nonché l omissione di informazioni ritenute rilevanti, in merito alle caratteristiche del prodotto, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori in relazione al prodotto pubblicizzato dal professionista; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Azzurra Design di De Cecco Sandra e Stocco Gianni S.n.c., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Azzurra Design di De Cecco Sandra e Stocco Gianni S.n.c. una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 (cinquemila euro); c) che il professionista comunichi all Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 14 [Cfr. doc. n. 12.]

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella