AUTOTRASPORTO MERCI: RESPONSABILITA, SICUREZZA E CONTROLLI

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AUTOTRASPORTO MERCI: RESPONSABILITA, SICUREZZA E CONTROLLI Le recenti modifiche alla normativa dell autotrasporto merci hanno riguardato, oltre ai costi minimi di esercizio, agli accordi di settore e ai tempi di pagamento, anche l ambito della responsabilità dei soggetti coinvolti nell attività di autotrasporto e dei relativi controlli da parte della Polizia Stradale, con l introduzione di correttivi necessari a garantire il rispetto della sicurezza stradale. Premessa Il D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito nella Legge 4 agosto 2010, n. 127 1, ha introdotto numerose ed importanti modifiche alla disciplina dell autotrasporto merci. Dopo aver analizzato le disposizioni relative ai costi minimi di esercizio, ai tempi di pagamento, alla regolarità contributiva dei vettori e alla tempistica del carico e scarico delle merci 2, si prosegue nell approfondimento delle novità per il settore, che hanno investito anche la materia dei controlli. Le istruzioni di trasporto La legge n. 127/2010 è intervenuta con la modifica dei commi 4 e 5 dell art. 7 del D.lgs. n. 286/2005 che ineriscono alla responsabilità del vettore, del committente e del proprietario della merce. In particolare, si sono presi in considerazione i contratti conclusi in forma non scritta: quando gli organi di polizia stradale hanno accertato da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto: la violazione di limiti di velocità; la mancata osservanza dei tempi di guida; la mancata osservanza dei tempi di riposo sono tenuti a verificare la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore in merito all esecuzione di quella specifica operazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Se le istruzioni: 1. non sono a bordo del veicolo; 2. oppure sono incompatibili con il rispetto delle norme relative alla velocità o a quelle concernenti i tempi di guida o di riposo si applicano al vettore e al committente le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni contestate al conducente. 1 G.U. 11 agosto 2010, n. 186. 2 S. Agostini, La riforma dell Autotrasporto: tutte le novità per il settore, in questa Rivista n. 10/2010.

Le istruzioni possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente o allegate alla documentazione equipollente 3. Giova appena ricordare che la scheda di trasporto è stata istituita con il D.Lgs. n. 214 del 22 dicembre 2008 che ne ha delineato finalità, contenuti e soggetti coinvolti nella sua strutturazione. Attraverso la creazione di questo nuovo documento, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo da parte del vettore, si è inteso raggiungere le seguenti finalità: 1. conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale; 2. favorire le verifiche sul corretto esercizio dell attività di autotrasporto di merci per conto terzi in ambito nazionale. È dunque obbligatorio tenere a bordo del mezzo di trasporto la scheda che contiene le principali informazioni sul trasporto che si sta effettuando con lo scopo di accertare le responsabilità condivise su eventuali gravi infrazioni stradali; tale documento, infatti, permette di risalire in modo certo ai diversi soggetti della filiera del trasporto, cui sono imputabili le responsabilità condivise per la corretta esecuzione del servizio. 4 LIMITI DI VELOCITA CONDUCENTE violazione TEMPI DI GUIDA VETTORE COMMITTENTE TEMPI DI RIPOSO Se le istruzioni relative al viaggio fornite dal vettore non sono presenti a bordo del veicolo o non sono compatibili con il rispetto delle norme contestate al conducente, al vettore e al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Figura 1 3 Per la definizione dei documenti equivalenti e per quelli equipollenti, si consultino le circolari del Ministero dei Trasporti e dell Interno n. 71914 del 17.07.2009, n. 78384 del 06.08.2009 e n. 104497 del 03.12.2009. 4 S. Agostini, La scheda di trasporto, L Informatore, n. 31 del 03.08.2009, pag. 63.

Sempre nel caso di contratto stipulato in forma non scritta, il novellato comma 5 dell art. 7 del D.lgs. n. 286/2005, stabilisce che, per esigenze di tutela della sicurezza sociale, il committente 5 deve: 1. riportare sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente il numero di iscrizione del vettore all Albo nazionale degli autotrasportatori 6 ; 2. allegare alla documentazione equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione o altri documenti da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all Albo nazionale degli autotrasportatori Ulteriore e conseguente novità è che il numero dell Albo deve figurare, d ora in poi, tra le indicazioni relative al vettore presenti obbligatoriamente nella scheda di trasporto. Le sanzioni riguardanti la mancata o incompleta o errata compilazione dei documenti equipollenti la scheda di trasporto e quella relativa alla mancata presenza a bordo del veicolo dei suddetti documenti, in base al nuovo comma 6 dell art. 7 bis del D.lgs. n. 286/2005, si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio 7. Tabella 1 NUOVO CODICE DELLA STRADA Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 8 NORMA COMPORTAMENTO VIETATO SANZIONE PUNTI PATENTE comma 7. Superamento di non oltre 10 km/h dei limiti massimi di velocità euro 38 a euro 155. comma 8. Superamento di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità euro 155 a euro 624. 3 comma 9. Superamento di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità euro 500 a euro 2.000 e sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. 6 comma 9 bis Superamento di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità euro 779 a euro 3.119 e sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi. 10 Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) 9 le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. 5 Oppure un delegato del committente alla compilazione della scheda. 6 Per informazioni sull Albo dell autotrasporto si può consultare il sito ufficiale http://www.alboautotrasporto.it/ 7 Ciò è essenzialmente dovuto all aumento della concorrenza da parte di vettori stranieri che non sempre è agevole ispezionare da parte delle Forze dell Ordine, a scapito di tutte quelle imprese che agiscono con correttezza e, soprattutto, della sicurezza stradale. 8 G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O. Testo coordinato ed aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni.

comma 4. Superamento della durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE n. 561/2006. euro 38 a euro 152. -- comma 5. Superamento della durata dei periodi di guida di oltre il 10% rispetto al limite massimo previsto dal Regolamento CE n. 561/2006. Pagamenti di una somma da euro 300 a euro 1.200 2 comma 4. Non osservanza delle disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero prescritte dal Regolamento CE n. 561/2006 euro 200 a euro 800. -- comma 5. Non osservanza delle disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero prescritte dal Regolamento CE n. 561/2006 di oltre il 10% del limite minimo previsto. euro 350 a euro 1.400 5 comma 6 Conducente che supera di oltre il 20% il periodo massimo di guida giornaliero o non osserva di oltre il 20% il limite minimo di riposo previsti dal Regolamento CE n. 561/2006. euro 400 a euro 1.600. 10 comma 7, primo periodo. Conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal Regolamento CE n. 561/2006. euro 250 a euro 1.000. 1 comma 7, secondo periodo. Conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal Regolamento CE n. 561/2006. euro 350 a euro 1.400 3 comma 7, terzo periodo. Conducente che non rispetta per oltre il 20% il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale o che non rispetta per oltre il 20% il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal Regolamento CE n. 561/2006. euro 400 a euro 1.600. 2 punti per la violazione dei tempi di guida 5 punti per la violazione dei tempi di riposo comma 8. Conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al Regolamento CE n. 561/2006. euro 155 a euro 620. 2 9 Lett. b): autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1; lett. e): treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio; lett. f): autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t; lett. g): autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t; lett. h): autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t; lett. i): autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone; lett. l): mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico.

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005 n. 286 NORMA COMPORTAMENTO VIETATO SANZIONE Art. 7, comma 4. Art. 7, comma 5. Vettore e committente che non compilano le istruzioni o rilasciano istruzioni non compatibili con il rispetto degli artt. 142 e 174 del D.lgs. n. 285/1992. Mancata inserimento da parte del committente del numero d iscrizione all Albo degli Autotrasportatori nella scheda di trasporto. Stesse sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 142 e 174 del D.lgs. n. 285/1992 per il conducente. euro 600 a euro 1.800. Art. 7 bis, comma 6. Conducente di veicoli immatricolati all estero che effettuano trasporti internazionali o di cabotaggio e non hanno compilato in modo corretto, completo e veritiero i documenti equipollenti. Art. 7 bis, comma 6. Conducente di veicoli immatricolati all estero che effettuano trasporti internazionali o di cabotaggio e non hanno a bordo i documenti equipollenti. euro 600 a euro 1.800. euro 40 a euro 120 e fermo del veicolo. Accertamento delle responsabilità L art. 8 del D.lgs. n. 286/2005 è stato riformulato per rendere maggiormente incisive le procedure di accertamento delle responsabilità 10 nei confronti del vettore, committente, caricatore ed il proprietario della merce oggetto del trasporto. L accertamento delle responsabilità viene effettuato direttamente su strada da parte dell Organo preposto che ha contestato le violazioni al conducente, mediante un esame del contratto di trasporto, di ogni altra documentazione di accompagnamento e della scheda di trasporto. Solo in caso di mancata esibizione del contratto scritto di trasporto da parte del conducente all atto del controllo e qualora a bordo del veicolo fermato vi sia una dichiarazione sottoscritta da committente o vettore che ne attesti l esistenza, si osserva la seguente procedura: 1. entro 15 giorni l Autorità competente richiede ai soggetti interessati di presentare copia del contratto scritto; 2. entro 30 giorni dalla notifica della richiesta da parte dell Autorità competente i soggetti interessati devono presentare copia del contratto scritto; 3. entro 30 giorni successivi alla recezione del contratto scritto, qualora l Autorità competente ritenga che vi sia la responsabilità dei soggetti coinvolti ai sensi del D.lgs. n. 286/2005, applica le sanzioni previste. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della copia del contratto scritto. 10 Si sottolinea come gli articoli sui controlli siano stati concordati tra le Associazioni dell Autotrasporto e della committenza con gli Organi della Polizia stradale, in occasione del Tavolo di confronto con i rappresentanti del Ministero, coordinati dal Sottosegretario Bartolomeo Giachino; dopo un lungo e articolato lavoro di approfondimento, il 16 giugno 2010, è scaturito l accordo che ha portato, poi, il Parlamento ad approvare della legge n. 127/2010.

L azione diretta La legge n. 127/2010 ha preso in precisa considerazione la filiera del settore ovvero il caso in cui più soggetti si sono alternati per la realizzazione di un singolo trasporto e ha inserito l art. 7 ter al D.lgs. n. 286/2005. Con tale norma si intende garantire al sub-vettore 11, attribuendogli l azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali: 1. sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita; 2. possono proporre azione di rivalsa nei confronti della propria controparte contrattuale. Ogni diversa pattuizione è esclusa, tranne nel caso in cui si basi su accordi volontari di settore. Si annota come questa disposizione entrerà in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 127/2010. Imballaggi e unità di movimentazione Uno dei costi sostenuti dagli autotrasportatori che, in vari casi, alimenta un mercato privo di regolamentazioni, è quello degli imballaggi della merce o gli stivaggi in apposte unità di movimentazioni. 12 La legge n. 127/2010 ha inserito un nuovo articolo 11 bis al D.lgs. n. 286/2005, prevedendo che il vettore, al termine delle operazioni di trasporto, nel caso siano necessari gli imballaggi della merce o unità di movimentazione: - non abbia alcun obbligo di gestione; - non è tenuto alla loro restituzione; - non ha obblighi verso il committente che si sia accordato con il destinatario della merce per la restituzione dei pallets e ciò non sia avvenuto o siano stati restituiti unità di movimentazioni in numero o quantità inferiore; - ha diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria. Per evitare, inoltre, la diffusione di un mercato illegale degli imballaggi, è stato stabilito che l attività di commercio dei pallets è consentito: - sulla base di una apposita licenza rilasciata dalla Questura competente; - il titolare della licenza deve annotare giornalmente su un registro vidimato e rilasciato dalla Questura quantità e tipologia dei pallets ceduti o acquistati, nonché i cedenti e i cessionari. Conclusioni Le novità normative concernenti l autotrasporto merci in conto terzi risultano importanti non solo per le cooperative e i consorzi che realizzano questo tipo di attività, ma anche per coloro che usufruiscono dei 11 Colui che ha svolto il servizio di trasporto su incarico di un altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di un contratto stipulato con un precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna. 12 Si tratta della gestione dei c.d. pallets.

servizi di trasporto, per quanto attiene le istruzioni fornite, l accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella filiera e le relative sanzioni. Ecco perché, ormai da tempo, non si parla più solo di autotrasporto, ma di logistica ovvero un sistema integrato di movimentazione delle merci in cui tutti gli operatori sono sempre più legati tra loro. In tale campo le cooperative possono essere protagoniste, in quanto imprese naturalmente capaci di fare rete e di costruire forme aggregative efficaci e sviluppare servizi sempre più efficienti. D.ssa Sara Agostini http://saraagostini.postilla.it/