REGOLARITA DEI VETTORI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLARITA DEI VETTORI"

Transcript

1 AUTOTRASPORTO ANALISI OPERATIVA DELLA NORMATIVA DI SETTORE A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI STABILITÀ L 190/2014 REGOLARITA DEI VETTORI Riferimenti normativi: Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, Art. 83-bis commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies Decreto Legislativo 25 novembre 2005, n. 286, Articolo 6-ter La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( Legge di Stabilità ) contiene una revisione della normativa in materia di autotrasporto. In particolare tra le modifiche apportate all Art. 83-bis DL 112/2008, vi sono una serie di disposizioni che introducono, a certe condizioni e sotto certi profili, il principio della responsabilità solidale dei committenti per i mancati adempimenti da parte dei vettori degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi. Il committente, ossia l impresa che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore (d.lgs 286/2005 Art.2) non assume gli oneri dell obbligazione solidale con il vettore, se effettua la verifica della regolarità del fornitore rispetto agli adempimenti in questione. Tale verifica si esegue, per il momento, acquisendo dal vettore, che è tenuto a fornirla, un attestazione rilasciata dagli enti previdenziali dalla quale risulti il corretto versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, ossia il D.U.R.C. Il D.U.R.C. deve essere acquisito alla stipula del contratto di trasporto e la data di emissione non deve essere anteriore a 3 mesi. Il committente che non effettua la verifica della regolarità del vettore è obbligato in solido con il vettore e con ciascuno degli eventuali sub-vettori per i mancati versamenti entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto e limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto. In caso il contratto di trasporto sia stipulato in forma non scritta, il committente che non esegue la verifica della regolarità del vettore assume anche gli oneri relativi all inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del Codice della Strada (d.lgs 285/1992) commesse nell espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

2 Inoltre, per effetto della disposizione di cui al d.lgs 286/2005 Art. 6-ter Disciplina della sub-vettura : In caso di sub-vezione il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore rispondendone direttamente. Allo stesso modo, il sub-vettore che viola il divieto di affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del secondo sub-vettore, rispondendone direttamente. Si sottolinea che, in caso di sub-vezione il committente è tenuto alla verifica della regolarità dei soli primi vettori acquisendo il loro D.U.R.C. e, quindi, non è necessario acquisire l attestazione di regolarità degli eventuali subvettori, ma richiamare nei documenti contrattuali tale adempimento in capo ai primi vettori. Le disposizioni in esame prevedono che entro 6 mesi dall entrata in vigore della Legge 190/2014 (indicativamente giugno 2015) per effetto dell adozione di una delibera del Presidente del Comitato centrale dell albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto, la verifica della regolarità dei vettori sarà assolta mediante consultazione di un apposita sezione del portale internet attivato dal Comitato centrale. Per quanto attiene al rapporto tra le imprese di spedizione e i loro clienti, si osserva quanto segue: i clienti non assumono mai la responsabilità solidale per le eventuali inadempienze retributive, previdenziali, assicurative e fiscali dell impresa di spedizione, iscritta o meno all Albo dell autotrasporto per conto terzi, pur assumendo l impresa di spedizione la veste di vettore contrattuale e, conseguentemente, la responsabilità vettoriale. La responsabilità solidale ex Art. 83-bis, è posta in capo solo al committente dell impresa di autotrasporto che materialmente esegue il servizio. Di conseguenza l impresa di spedizioni non è tenuta a fornire, ai sensi e per gli effetti dell Art. 83-bis, l attestazione relativa alla sua regolarità. Resta peraltro inteso che un impresa di spedizioni, nell ambito delle buone relazioni commerciali con i propri clienti, è libera di fornire, a semplice richiesta, documenti idonei a dimostrare la propria serietà ed affidabilità.

3 DOMANDE & RISPOSTE Chi è tenuto alla verifica della regolarità dei vettori? Il committente è tenuto a verificare la regolarità del vettore in ordine all adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi. Il committente è l impresa che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore. Le imprese di spedizioni nella loro veste di committenti delle imprese di autotrasporto sono tenute - e ne hanno tutto l interesse - a verificare la regolarità dei propri vettori con i quali stipulano contratti di trasporto. Come si effettua la verifica della regolarità dei vettori? Il committente esegue la verifica della regolarità del vettore acquisendo dallo stesso un attestazione, rilasciata dagli enti previdenziali, dalla quale risulti il regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Tale attestazione corrisponde nei fatti al D.U.R.C, documento unico regolarità contributiva, che deve avere data non anteriore a 3 mesi alla stipula del contratto. Quando deve essere svolta la verifica della regolarità dei vettori? La verifica della regolarità del vettore deve essere svolta preliminarmente alla stipula del contratto. In caso di contratti di durata ad esempio di un anno, in attesa dell adozione della delibera di cui al comma 4- quater è consigliabile acquisire con regolarità il D.U.R.C. secondo il periodo di validità (ogni 3 mesi). Quali sono i rischi della mancata verifica della regolarità dei vettori? Il committente che non esegue la verifica della regolarità del vettore è obbligato in solido con lo stesso e con gli eventuali sub-vettori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e agli enti competenti i contributi previdenziali e i premi assicurativi. Inoltre, in caso di contratto verbale, la responsabilità solidale si applica anche per le inadempienze fiscali e per le violazioni al codice della strada commesse dal vettore. L obbligazione solidale decade, decorso un anno dalla cessazione del contratto di trasporto. Il committente è obbligato in solido per i mancati adempimenti dei vettori (e degli eventuali sub-vettori) dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto.

4 L impresa di spedizioni è tenuta a fornire il DURC ai propri clienti? L impresa di spedizioni non è tenuta a fornire ai propri clienti il D.U.R.C. ai fini e per gli effetti di cui all Articolo 83-bis. Infatti, l impresa di spedizioni, stipulando contratti di trasporto con i vettori, riveste il ruolo di committente sul quale ricadono gli oneri e le responsabilità conseguenti alla mancata verifica della regolarità dei vettori. In questo l impresa di spedizioni, per effetto stesso delle disposizioni normative, tutela i propri clienti dagli effetti delle disposizioni in oggetto. L impresa di spedizioni è tenuta a fornire ai propri clienti l attestazione relativa alla propria regolarità solo nel caso stipuli con i propri clienti contratti che hanno ad oggetto esclusivamente prestazioni di trasporto su strada, rivestendo nel caso la veste di autotrasportatore e dovendo dunque essere iscritta all Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto terzi avendo il possesso di un parco veicolare. Resta per altro inteso che un impresa di spedizioni, nell ambito delle buone relazioni commerciali con i propri clienti, è sempre libera di fornire, a semplice richiesta, documenti idonei a dimostrare la propria serietà ed affidabilità. La risposta da fornire al cliente può essere del seguente tenore: Con riferimento alla Vostra richiesta di fornirvi il DURC per adempiere a quanto previsto dalla nuova normativa in materia di autotrasporto 1, precisiamo che la normativa di cui trattasi non riguarda la fattispecie del nostro rapporto, in quanto i servizi a Voi prestati non sono di mero autotrasporto, ma rientrano nella più ampia categoria dei servizi logistici. Vi assicuriamo pertanto che per effetto dei nostri rapporti la Vostra azienda non potrà essere in alcun modo chiamata a rispondere a titolo di solidarietà per eventuali mancati versamenti previdenziali, assicurativi e fiscali. 1 a versione - Chiarito che nessuna norma impone a Voi di chiedere il DURC ed a noi di inviarvelo, restiamo comunque a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento. 2 a versione Chiarito che nessuna norma impone a Voi di chiedere il DURC e a noi di inviarvelo, provvediamo comunque a inviarvi il nostro DURC che attesta la nostra assoluta regolarità. 1 Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1 commi di modifica del D.Lgvo 21 novembre 2005, n.286 e dell articolo 83 bis del D.L. n.112/2008 convertito dalla Legge n.133/2008 e succ.mod.

5 L impresa di spedizioni è tenuta a fornire ai clienti il DURC dei vettori di cui si avvale? L impresa di spedizioni non è tenuta a fornire ai clienti il D.U.R.C. dei vettori di cui si avvale in quanto nei confronti dei clienti non scatta alcuna responsabilità solidale per le inadempienze degli autotrasportatori che eseguono materialmente il servizio. Il vettore è obbligato a fornire il DURC degli eventuali sub-vettori? Parimenti, il primo vettore non è obbligato a fornire al suo committente il D.U.R.C. dell eventuale sub-vettore in quanto in caso di subvezione la responsabilità solidale per le eventuali inadempienze del sub-vettore ricade solo sul primo vettore. Il committente deve eseguire anche la verifica della regolarità dei vettori stranieri? Ai sensi per gli effetti delle disposizioni normative in esame il committente non è tenuto ad eseguire la verifica della regolarità dei vettori stranieri. Si ritiene che la normativa non si possa applicare che agli autotrasportatori iscritti all Albo e dunque nazionali; questo sarà evidente in particolare quando la verifica avverrà consultando direttamente il sito web dell Albo stesso. Inoltre, né il Ministero dell Interno, in relazione ai controlli su strada, né il Ministero dei Trasporti hanno fornito disposizioni in merito alla eventuale documentazione da richiedere agli autotrasportatori stranieri.

OGGETTO: Novità in tema di autotrasporto merci

OGGETTO: Novità in tema di autotrasporto merci Informativa per la clientela di studio N. 17 del 28.01.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Novità in tema di autotrasporto merci La Legge di Stabilità è intervenuta nel settore dell autotrasporto

Dettagli

A tutti i sigg.ri Clienti Loro sedi. Reggio Emilia, lì 17 dicembre 2014 CIRCOLARE N. 51/2014

A tutti i sigg.ri Clienti Loro sedi. Reggio Emilia, lì 17 dicembre 2014 CIRCOLARE N. 51/2014 Dott. Sandro Guarnieri Dott. Marco Guarnieri Dott. Corrado Baldini Dott. Cristian Ficarelli Dott.ssa Elisabetta Macchioni Dott.ssa Sara Saccani Dott.ssa Monica Pazzini Reggio Emilia, lì 17 dicembre 2014

Dettagli

Al Comitato di Presidenza Al Consiglio Direttivo Alla Commissione Legale Alla Commissione Sindacale Alle Associazioni Territoriali

Al Comitato di Presidenza Al Consiglio Direttivo Alla Commissione Legale Alla Commissione Sindacale Alle Associazioni Territoriali Roma, 17 dicembre 2015 Al Comitato di Presidenza Al Consiglio Direttivo Alla Commissione Legale Alla Commissione Sindacale Alle Associazioni Territoriali Circolare n. 160/2015 Oggetto: Verifica della regolarità

Dettagli

Responsabilità solidale dell appaltatore: le modifiche del DL n. 83/2012 (art. 13 ter DL n. 83/2012, Legge n. 134/2012)

Responsabilità solidale dell appaltatore: le modifiche del DL n. 83/2012 (art. 13 ter DL n. 83/2012, Legge n. 134/2012) Responsabilità solidale dell appaltatore: le modifiche del DL n. 83/2012 (art. 13 ter DL n. 83/2012, Legge n. 134/2012) Con il DL n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012 il legislatore ha introdotto

Dettagli

Novità del DL 133/2014 convertito L. 164/2014 (c.d. Sblocca Italia ) Autotrasporto

Novità del DL 133/2014 convertito L. 164/2014 (c.d. Sblocca Italia ) Autotrasporto 24.2014 Dicembre Novità del DL 133/2014 convertito L. 164/2014 (c.d. Sblocca Italia ) Autotrasporto Sommario 1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO... 2 1.1 Contributi alle imprese di autotrasporto...

Dettagli

Autotrasporto Legge di stabilità 2015 Nuove normative in materia di autotrasporto

Autotrasporto Legge di stabilità 2015 Nuove normative in materia di autotrasporto Autotrasporto Legge di stabilità 2015 Nuove normative in materia di autotrasporto AVV. UMBERTO GIUSTI 1 Analisi legge di stabilità Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Comma 150-151 Fondi autotrasporto Comma

Dettagli

APPROFONDIMENTO. Documento Unico di Regolarità Contributiva

APPROFONDIMENTO. Documento Unico di Regolarità Contributiva Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DURC: Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010 Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010 Indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Dettagli

APPALTI. Regimi di solidarietà

APPALTI. Regimi di solidarietà APPALTI Regimi di solidarietà Viste le recenti e numerose modifiche che regolano la solidarietà negli appalti, di seguito forniamo un riepilogo delle normative che regolano tale responsabilità del committente

Dettagli

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N. 13 del IL REGIME DI SOLIDARIETA NEGLI APPALTI

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N. 13 del IL REGIME DI SOLIDARIETA NEGLI APPALTI Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro N. 13 del 16.10.2013 IL REGIME DI SOLIDARIETA NEGLI APPALTI PREMESSA Il regime di solidarietà negli appalti è stato interessato negli ultimi mesi

Dettagli

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA: I SOGGETTI OBBLIGATI, LE MODALITA DI RICHIESTA, I REQUISITI E LE FORME DEL DURC

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA: I SOGGETTI OBBLIGATI, LE MODALITA DI RICHIESTA, I REQUISITI E LE FORME DEL DURC DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA: I SOGGETTI OBBLIGATI, LE MODALITA DI RICHIESTA, I REQUISITI E LE FORME DEL DURC NORMATIVA Legge N. 266/2002 Decreto Legislativo N. 273/2003 Convenzione 15 aprile

Dettagli

Fiscal News N. 22. Appalti: abrogata la responsabilità solidale. La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News N. 22. Appalti: abrogata la responsabilità solidale. La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 22 23.01.2015 Appalti: abrogata la responsabilità solidale Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 Con l articolo 28, commi da 1 a 3 del Decreto

Dettagli

STUDIO ASSOCIATO PIROLI

STUDIO ASSOCIATO PIROLI STUDIO ASSOCIATO PIROLI Commercialisti - Avvocato Mediatori - Revisori Contabili P.za Caduti di Via Fani, 31 03100 FROSINONE Tel. e Fax +39 0775/855781--0775/859337-0775/210264 e-mail info@piroli Partita

Dettagli

Oggetto: Responsabilità solidale negli appalti.

Oggetto: Responsabilità solidale negli appalti. Bologna, 05/03/2013 Circolare n. 4/2013 Oggetto: Responsabilità solidale negli appalti. A seguito della circolare n. 2/E dell 1 marzo 2013 dell Agenzia delle Entrate, che ha precisato e risposto ad alcune

Dettagli

CIRCOLARE n. 19/2012

CIRCOLARE n. 19/2012 CIRCOLARE n. 19/2012 RESPONSABILITA DEL COMMITENTE E DELL APPALTATORE PER DEBITI FISCALI -LA NUOVA DISCIPLINA- I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (Circ. 08/10/2012 n. 40) 1.PREMESSA 3 2. AMBITO DI

Dettagli

Circolare numero 145 del 17/11/2010

Circolare numero 145 del 17/11/2010 1 di 5 18/11/2010 10:30 Versione Testuale Circolare numero 145 del 17/11/2010 Direzione centrale Entrate Dirigenti centrali e periferici Direttori delle Agenzie Coordinatori generali, centrali e Roma,

Dettagli

NOVITA IN MATERIA DI RESPONSABILITA SOLIDALE TRA APPALTANTE, APPALTATORE E SUBAPPALTATORE. 01/07/2008 www.studiolaplaca.it

NOVITA IN MATERIA DI RESPONSABILITA SOLIDALE TRA APPALTANTE, APPALTATORE E SUBAPPALTATORE. 01/07/2008 www.studiolaplaca.it NOVITA IN MATERIA DI RESPONSABILITA SOLIDALE TRA APPALTANTE, APPALTATORE E SUBAPPALTATORE A.1 Solidarietà passiva dei debitori attiva dei creditori A.2 Solidarietà passiva debitori soggetti plurimi medesima

Dettagli

2) E nel caso in cui non sia obbligatorio presentare il DURC, i lavoratori autonomi come dimostrano la loro regolarità contributiva?

2) E nel caso in cui non sia obbligatorio presentare il DURC, i lavoratori autonomi come dimostrano la loro regolarità contributiva? 1) Nel caso di Lavori Pubblici, da svolgersi ad opera di lavoratori autonomi (con o senza dipendenti), è la Stazione Appaltante a dover richiedere il DURC, visto che il Dlgs 494/96 e s.m.i. art. 3 comma

Dettagli

STATO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE AL 24 GIUGNO 2008 IN MATERIA DI RESPONSABILITA TRA GLI OPERATORI ECONOMICI

STATO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE AL 24 GIUGNO 2008 IN MATERIA DI RESPONSABILITA TRA GLI OPERATORI ECONOMICI STATO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE AL 24 GIUGNO 2008 IN MATERIA DI RESPONSABILITA TRA GLI OPERATORI ECONOMICI IMPIEGATI NELL ESECUZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO E/O SUB APPALTO DI LAVORI PUBBLICI E PRIVATI

Dettagli

Anno 2013 N. RF233. La Nuova Redazione Fiscale RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER I DEBITI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI

Anno 2013 N. RF233. La Nuova Redazione Fiscale RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER I DEBITI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI Anno 2013 N. RF233 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER I DEBITI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RIFERIMENTI DL 76/2013 CONV. IN L. 99/2013;

Dettagli

VERIFICA DELL IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE

VERIFICA DELL IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE VERIFICA DELL IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE DEFINIZIONI art. 89 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità ibilità di forza lavoro,

Dettagli

CIRC. L DURC e responsabilità solidale tra le imprese

CIRC. L DURC e responsabilità solidale tra le imprese CIRC. L.149 - DURC e responsabilità solidale tra le imprese Eventuali denunce contributive non veritiere da parte delle imprese non influenzano il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

Dettagli

ANNO REPERTORIO N. CONTRATTO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI.. - REPUBBLICA ITALIANA

ANNO REPERTORIO N. CONTRATTO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI.. - REPUBBLICA ITALIANA ANNO REPERTORIO N. AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE-CUNEO CONTRATTO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI.. - C.I.G. :..C.U.P.:... REPUBBLICA ITALIANA L anno 201X (duemila.) addì XX (.) del mese

Dettagli

Appalto, debiti tributari e responsabili solidale

Appalto, debiti tributari e responsabili solidale RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall articolo 13-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134) Comma 28 e 28-ter, art. 35, D.L.

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa Relazione illustrativa 1 La disciplina introdotta dai commi da 28 a 34 dell articolo 35 decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha la finalità di coinvolgere

Dettagli

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE.

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. PREMESSA Per effetto della nuova disciplina in ambito di

Dettagli

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00162 Roma Piazza M. Armellini, 9/A Tel (06) 441881 Fax (06) 44249506 E Mail : fita@cna.

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00162 Roma Piazza M. Armellini, 9/A Tel (06) 441881 Fax (06) 44249506 E Mail : fita@cna. FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00162 Roma Piazza M. Armellini, 9/A Tel (06) 441881 Fax (06) 44249506 E Mail : [email protected] Sede di Bruxelles ISB 36-38, Rue Joseph II 1000 Bruxelles

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NELL APPALTO E NEL SUBAPPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NELL APPALTO E NEL SUBAPPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NELL APPALTO E NEL SUBAPPALTO A CURA U.O. CONTRATTUALISTICA E FISCALITA 9 GIUGNO 2008 NOZIONE DI RESPONSABILITA SOLIDALE Con la responsabilità solidale: più soggetti sono ugualmente

Dettagli

RESPONSABILITA IN SOLIDO DELL APPALTATORE A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008

RESPONSABILITA IN SOLIDO DELL APPALTATORE A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 RESPONSABILITA IN SOLIDO DELL APPALTATORE A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 LE NORME L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute

Dettagli

LA RIFORMA DELL AUTOTRASPORTO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014)

LA RIFORMA DELL AUTOTRASPORTO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014) LA RIFORMA DELL AUTOTRASPORTO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014) Mercoledì 4 marzo 2015 Bologna Prof. Avv. Stefano Zunarelli [email protected] La Legge 190/2014 (Legge

Dettagli

Circolare n. 11. del 08 marzo 2013 INDICE

Circolare n. 11. del 08 marzo 2013 INDICE Circolare n. 11 del 08 marzo 2013 Responsabilità del committente e dell appaltatore per i debiti fiscali - Nuova disciplina - Ulteriori chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE 1 Premessa... 3 2 Ambito

Dettagli

OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE LOCALI EX BIBLIOTECA PIANO TERRA MUNICIPIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOSSETTI

OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE LOCALI EX BIBLIOTECA PIANO TERRA MUNICIPIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOSSETTI REP. N. CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE LOCALI EX BIBLIOTECA PIANO TERRA MUNICIPIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOSSETTI COSTRUZIONI S.R.L. - L'anno duemilaquattordici, e

Dettagli