Regolamento di utilizzo dei servizi di posta elettronica

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Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso del servizio di posta elettronica fornito dal Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste quale strumento di semplificazione, utile in funzione della didattica, della produzione artistica, della ricerca, dell amministrazione, dei servizi agli studenti e di altre attività strumentali o correlate ai fini istituzionali del Conservatorio. 2. La posta elettronica costituisce modalità normale di trasmissione delle comunicazioni ufficiali del Conservatorio, quali circolari e convocazioni di organi e commissioni, che si considerano acquisite, ai fini interni, dal momento dell avvenuto regolare invio. 3. Gli utenti manifestano liberamente il loro pensiero nel rispetto dei diritti degli altri utenti e dei terzi. Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, gli utenti si impegnano a non commettere violazioni alle norme generali e speciali civili, penali ed amministrative, nonché al presente regolamento, aderendo ad un principio di autodisciplina. 4. Nel presente regolamento i termini di seguito elencati hanno il significato ai medesimi associato: - Conservatorio: Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste - Amministratore di sistema: l amministratore della rete interna del Conservatorio - Amministratore di posta: l amministratore del servizio di posta elettronica del Conservatorio - Servizio: servizio di posta elettronica con casella messa a disposizione dal Conservatorio - Account di posta elettronica: è costituito da username, password ed indirizzo di posta - Fornitore: ditta che fornisce il servizio di posta elettronica - Utenti: Tutti coloro che hanno accesso al servizio di posta elettronica attuato dal fornitore e messo a disposizione dal Conservatorio alla luce del presente regolamento. - Garr: Gruppo Armonizzazione Reti per la Ricerca creato nel 1988 che opera sotto la direzione del Ministero dell'università e della Ricerca (MiUR). - Rete: la rete interna del Conservatorio e la rete italiana della ricerca, attualmente gestita dal Consortium GARR (Cnr, Enea, INFN, CRUI, etc.). - Abuso: qualsivoglia violazione del presente regolamento o di altre discipline civili, penali e amministrative che disciplinano le attività e i servizi svolti sulla rete. Art. 2 Soggetti che possono avere accesso al servizio di posta elettronica 1. La casella viene assegnata a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro, professori e personale amministrativo e tecnico, di adeguata durata con il Conservatorio e viene ritirata alla cessazione dello stesso. Hanno inoltre diritto ad accedere al servizio i componenti degli organi del Conservatorio, ancorché non dipendenti, per il periodo di durata della carica. 2. Possono essere assegnate ulteriori caselle, in relazione alle necessità, alle seguenti categorie: i Professori a contratto, i docenti ospiti, i borsisti, i collaboratori esterni impegnati nelle attività istituzionali, altri utenti per i quali si disporrà di volta in volta per il tempo necessario o di svolgimento dell incarico. 3. L accesso al servizio è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle risorse. 4. L accesso di determinate categorie può essere regolamentato anche per motivi tecnici e per il tempo strettamente necessario alle attività da svolgere. 1

Art. 3 Tipologie di caselle 1. In prima applicazione vengono attivate due diverse tipologie di caselle, una personale ed una funzionale. 2. L account personale è fornito gratuitamente a tutte le categorie di utenze di cui all art. 2. L indirizzo è del tipo nome.cognome@conts.it con eccezioni previste per casi di omonimia. 3. L account funzionale è fornito gratuitamente ed è riservato agli organi, agli uffici, a specifiche deleghe direttoriali, ad altre categorie ritenute utili per i fini istituzionali. In questo caso l indirizzo è del tipo funzione@conservatorio.trieste.it 4. L account funzionale può essere utilizzato da qualsiasi dipendente inquadrato nella medesima funzione e dal personale con funzioni direttoriali; in caso di assenza, può essere utilizzato da chi legittimamente lo sostituisca. L'indirizzo funzione@conservatorio.trieste.it si riferisce infatti ad una casella di posta elettronica istituzionale e le comunicazioni inviate a tale indirizzo sono conoscibili da tutti gli appartenenti a tale funzione e, se giuridicamente rilevanti, verranno registrate nel protocollo ufficiale del Conservatorio. 5. Ogni casella di posta elettronica viene fornita insieme ad uno spazio disco limitato. 6. L amministratore di posta, tenuto conto delle risorse tecniche a disposizione, può limitare momentaneamente il numero di account per categorie di utenti ed incrementarlo con gradualità. 7. L attivazione dell account avverrà dopo la verifica dei requisiti richiesti. 8. È prevista la pubblicazione degli indirizzi di posta, che avverrà dopo che l utente abbia dato riscontro all attivazione dell account. Art. 4 Condizioni di utilizzo 1. Qualsiasi utilizzo della posta elettronica viene associato ad un persona fisica cui imputare le attività svolte. 2. L Utente ottiene l accesso dopo essersi impegnato ad osservare il presente regolamento e le altre norme disciplinanti le attività e i servizi di posta elettronica ed essersi impegnato a non commettere abusi e a non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi. 3. L Utente è responsabile dell attività espletata tramite il suo account. 4. L Utente si impegna ad adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza della sua password ed a segnalare qualunque situazione che possa inficiarla. 5. L Utente si impegna a segnalare tempestivamente all amministratore di posta eventuali malfunzionamenti delle caselle di posta a lui assegnate. 6. Di norma gli Utenti possono accedere gratuitamente al servizio, tramite le infrastrutture del Conservatorio. 7. Restano a carico dell'utente eventuali oneri relativi a collegamenti da punti di accesso privati. 8. L Utente riconosce che le comunicazioni ufficiali, quali circolari e convocazioni di organi e commissioni, inviate agli indirizzi di posta elettronica valgono quali comunicazioni interne e si considerano consegnate al momento dell avvenuto regolare invio. 9. Si fa riserva di integrare le presenti norme per l'accesso alla posta elettronica in modalità wireless. Art. 5 Obblighi del Conservatorio 1. Il Conservatorio si impegna a fornire il servizio in modo continuativo, fatte salve eventuali sospensioni dovute all ordinaria o straordinaria manutenzione, a malfunzionamenti e ad altre eventualità. 2 Il Conservatorio si impegna ad utilizzare i dati, già forniti dall Utente ai sensi della normativa vigente ed in particolare del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, ai soli fini dell erogazione e gestione del servizio e di attuare quanto in suo potere per proteggere la privacy dell Utente medesimo. 2

Art. 6 Limiti di responsabilità del Conservatorio 1. Il Conservatorio si serve di fornitori che si impegnano ad attuare tutte le misure ritenute necessarie e sufficienti a minimizzare il rischio di perdita d informazioni; ciò nonostante l'utente solleva il Conservatorio da ogni responsabilità ed obbligazione in relazione alla cancellazione, al danneggiamento, al mancato invio/ricezione o all'omessa conservazione di messaggi di posta (e_mail) o di altri contenuti, derivanti da guasti e/o malfunzionamenti degli apparati di gestione e, in generale, dall erogazione del servizio stesso. 2. Il Conservatorio si riserva il diritto di non memorizzare o di cancellare i messaggi dell Utente stesso, qualora questi ecceda lo spazio disco a sua disposizione. 3. Non sono previste attività di backup e di ripristino individuale sui server che sono gestiti esternamente. Art. 7 Riservatezza della posta elettronica 1. Il Conservatorio persegue la riservatezza e l integrità dei messaggi di posta elettronica diretti alle caselle personali durante il loro transito e la loro permanenza nel sistema di posta. 2. Per il raggiungimento di tale obiettivo l Amministratore di Sistema, l Amministratore di posta ed il Fornitore possono avvalersi anche di strumenti idonei a verificare, mettere in quarantena o cancellare i messaggi che potrebbero compromettere il buon funzionamento del servizio. 3. In linea generale, i messaggi di posta sono conservati nella mailbox associata all Utente, finché non vengano dallo stesso rimossi. Art. 8 Liste di utenti 1. In osservanza di quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al fine di tutelare la riservatezza degli utenti e la libertà e segretezza della corrispondenza, possono essere predisposte liste di utenti, distinte per oggetto, volte a semplificare le comunicazioni istituzionali. 2. In particolare, possono essere attivate liste permanenti, in relazione alla qualifica, alla funzione svolta, al dipartimento, scuola o struttura di appartenenza e alla materia di insegnamento, per le comunicazioni istituzionali, quelle provenienti dagli organi accademici e dai gestori del servizio. 3. Possono inoltre essere attivate liste temporanee in relazione a progetti od esigenze particolari. 4. L utilizzo della liste è disciplinato dal Direttore. Art. 9 Attività vietate 1. È vietato usare il servizio: a) in modo difforme da quanto previsto nel presente regolamento; b) in modo difforme dalle regolamentazioni dettate dai responsabili della rete e del servizio di posta; c) in modo difforme da quanto previsto dalle norme penali, civili e amministrative generali e specifiche in materia; d) per scopi incompatibili con le finalità e con l attività istituzionale del Conservatorio; e) per conseguire l accesso non autorizzato a risorse di rete interne od esterne del Conservatorio; f) per commettere attività che violino la riservatezza di altri utenti o di terzi; g) per attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete o ne restringano l utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti; 3

h) per attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori) in misura anomala; i) per attività che provochino trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi dati, etc.); l) per attività che violino le leggi a tutela delle opere dell ingegno. 2. Nessun utente può utilizzare la casella di posta elettronica attribuendosi qualifiche improprie, inesatte, non più attuali, ovvero con finalità diverse da quelle istituzionali o ad esse comunque correlate. È fatto inoltre rigoroso divieto di utilizzare l indirizzo di posta elettronica o le credenziali di accesso quale recapito per l accesso a siti o servizi internet non correlati con l attività istituzionale. Art. 10 Ulteriori divieti, limiti di utilizzo, responsabilità dell Utente 1. L'Utente si assume ogni responsabilità penale e civile ed il carico di ogni eventuale onere derivante dall uso improprio del servizio; esonera contestualmente il Conservatorio da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta al Conservatorio medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di tale uso improprio. 2. L'Utente, inoltre, non può utilizzare il servizio in modo da danneggiare, disattivare, sovraccaricare, pregiudicare o interferire con l'utilizzo e il godimento del servizio da parte di altri utenti. 3. L Utente, salvo giustificabili eccezioni, di cui comunque risponde personalmente, non può utilizzare la posta elettronica per inviare, anche tramite collegamenti o allegati in qualsiasi formato (testo, fotografico, video, grafico, audio, codice, ecc.), messaggi che contengano o rimandino a: - pubblicità non istituzionale, manifesta o occulta; - comunicazioni commerciali private; - materiale pornografico o simile, in particolare in violazione della Legge n. 269 del 1998 Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18 ; - materiale discriminante o lesivo in relazione a razza, sesso, religione, ecc.; - materiale che violi la legge sulla privacy; - contenuti o materiali che violino i diritti di proprietà di terzi; - altri contenuti illegali. L elenco riportato è da intendersi non esaustivo. 4. In nessun caso l Utente potrà utilizzare la posta elettronica per diffondere codici dannosi per i computer quali virus e simili. 5. L'Utente non può tentare di accedere in modo non autorizzato ad alcuno dei servizi, ad altri account, a sistemi o a reti connessi tramite operazioni di pirateria informatica, contraffazione della password o altri mezzi illeciti o fraudolenti. 6. L Utente si impegna ad implementare, nel caso utilizzi una propria stazione di accesso alla posta elettronica, tutte quelle misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus informatici e simili. 7. L Utente si impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva (catene di Sant Antonio) anche quando il contenuto sia volto a segnalare presunti o veri allarmi (esempio: segnalazioni di virus). 8. L Utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. Art. 11 - Sanzioni 1. In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve le ulteriori conseguenze di natura disciplinare, penale, civile e amministrativa, possono essere comminati i seguenti provvedimenti: a) il richiamo verbale o via e-mail al corretto utilizzo del servizio; 4

b) il richiamo scritto al corretto utilizzo del servizio; c) la sospensione dall accesso al servizio da un minimo di una settimana a un massimo di sei mesi; d) l esclusione definitiva dall uso del servizio. 2. Le sanzioni sono comminate dal Direttore. 3. In caso abbia notizia di abuso e vi sia pericolo nel ritardo dell azione sanzionatoria, il Direttore, in via provvisoria e di urgenza, in deroga all art. seguente, può ordinare all Amministratore di posta od al Fornitore l immediata cessazione dell attività all origine dell abuso, adottando le necessarie misure per impedire che l abuso venga portato ad ulteriori conseguenze. 4. Nel caso b dell articolo 9 comma 1 e a seguito di segnalazione da parte dei gestori della rete, il Conservatorio è autorizzato alla immediata sospensione dell accesso senza preavviso. 5. Nei casi c, e, f, g, i, m dell articolo 9 comma 1, il Conservatorio è autorizzato alla immediata sospensione dell accesso senza preavviso, dandone successivamente comunicazione al Direttore. Art. 12 Procedure di applicazione delle sanzioni 1. Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare all Amministratore di posta violazioni di quanto previsto nel presente regolamento. Le segnalazioni anonime non vengono prese in considerazione. 2. Se l Amministratore di posta ritiene infondata la segnalazione ne dà comunicazione motivata all autore. 3. Se l Amministratore di posta ritiene che la segnalazione sia fondata, trasmette la pratica alla Direzione Amministrativa che invita l utente a fornire tutti i chiarimenti e i documenti che ritiene utili alla propria difesa, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni. 4. Se i chiarimenti sono ritenuti sufficienti, la Direzione Amministrativa archivia il procedimento e ne dà comunicazione motivata all autore della segnalazione. 5. Se la Direzione Amministrativa accerta l esistenza dell abuso, inoltra la pratica al Direttore, il quale commina le sanzioni previste all articolo precedente motivando la decisione. 6. La decisione viene comunicata senza ritardo alle parti. 7. Il Conservatorio si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo ed abusi accertati. Art. 13 Disposizioni transitorie e finali 1. Fanno parte integrante del presente regolamento e sono allegate allo stesso le Norme Garr (Acceptable use policy Garr) 5

Norme Garr (Acceptable use policy Garr) 1. La Rete Italiana dell'università e della Ricerca Scientifica, denominata comunemente "la Rete GARR", si fonda su progetti di collaborazione scientifica ed accademica tra le Università, le Scuole e gli Enti di Ricerca pubblici italiani. Di conseguenza il servizio di Rete GARR è destinato principalmente alla comunità che afferisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (MIUR). Esiste tuttavia la possibilità di estensione del servizio stesso anche ad altre realtà, quali quelle afferenti ad altri Ministeri che abbiano una Convenzione specifica con il Consortium GARR, oppure realtà che svolgono attività di ricerca in Italia, specialmente, ma non esclusivamente, in caso di organismi "no-profit" impegnati in collaborazioni con la comunità afferente al MIUR. L'utilizzo della Rete è comunque soggetto al rispetto delle Acceptable Use Policy (AUP) da parte di tutti gli utenti GARR. 2. Il "Servizio di Rete GARR", definito brevemente in seguito come "Rete GARR", è costituito dall'insieme dei servizi di collegamento telematico, dei servizi di gestione della rete, dei servizi applicativi e di tutti quelli strumenti di interoperabilità (operati direttamente o per conto del Consortium GARR) che permettono ai soggetti autorizzati ad accedere alla Rete di comunicare tra di loro (Rete GARR nazionale). Costituiscono parte integrante della Rete GARR anche i collegamenti e servizi telematici che permettono la interconnessione tra la Rete GARR nazionale e le altre reti. 3. Sulla rete GARR non sono ammesse le seguenti attività: - fornire a soggetti non autorizzati all'accesso alla Rete GARR il servizio di connettività di rete o altri servizi che la includono, quali la fornitura di servizi di housing, di hosting e simili, nonchè permettere il transito di dati e/o informazioni sulla Rete GARR tra due soggetti entrambi non autorizzati all'accesso sulla Rete GARR (third party routing); - utilizzare servizi o risorse di Rete, collegare apparecchiature o servizi o software alla Rete, diffondere virus, hoaxes o altri programmi in un modo che danneggi, molesti o perturbi le attività di altre persone, utenti o i servizi disponibili sulla Rete GARR e su quelle ad essa collegate; - creare o trasmettere (se non per scopi di ricerca o comunque propriamente in modo controllato e legale) qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo, diffamatorio, osceno, indecente, o che attenti alla dignità umana, specialmente se riguardante il sesso, la razza o il credo; - trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario non richiesto ("spamming"), nonché permettere che le proprie risorse siano utilizzate da terzi per questa attività; - danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di parole di accesso (password), chiavi crittografiche riservate e ogni altro dato personale come definito dalle leggi sulla protezione della privacy; - svolgere sulla Rete GARR ogni altra attività vietata dalla Legge dello Stato, dalla normativa Internazionale, nonchè dai regolamenti e dalle consuetudini ("Netiquette") di utilizzo delle reti e dei servizi di Rete cui si fa accesso. 4. La responsabilità del contenuto dei materiali prodotti e diffusi attraverso la Rete è delle persone che li producono e diffondono. Nel caso di persone che non hanno raggiunto la maggiore età, la responsabilità può coinvolgere anche le persone che la legge indica come tutori dell attività dei minori. 6

5. I soggetti autorizzati (S.A.) all'accesso alla Rete GARR, definiti nel documento "Regole di accesso alla Rete GARR", possono utilizzare la Rete per tutte le proprie attività istituzionali. Si intendono come attività istituzionali tutte quelle inerenti allo svolgimento dei compiti previsti dallo statuto di un soggetto autorizzato, comprese le attività all'interno di convenzioni o accordi approvati dai rispettivi organi competenti, purchè l'utilizzo sia a fini istituzionali. Rientrano in particolare nelle attività istituzionali, la attività di ricerca, la didattica, le funzioni amministrative dei soggetti e tra i soggetti autorizzati all'accesso e le attività di ricerca per conto terzi, con esclusione di tutti i casi esplicitamente non ammessi dal presente documento. Altri soggetti, autorizzati ad un accesso temporaneo alla Rete (S.A.T.) potranno svolgere solo l'insieme delle attività indicate nell'autorizzazione. Il giudizio finale sulla ammissibilità di una attività sulla Rete GARR resta prerogativa degli Organismi Direttivi del Consortium GARR. 6. Tutti gli utenti a cui vengono forniti accessi alla Rete GARR devono essere riconosciuti ed identificabili. Devono perciò essere attuate tutte le misure che impediscano l'accesso a utenti non identificati. Di norma gli utenti devono essere dipendenti del soggetto autorizzato, anche temporaneamente, all'accesso alla Rete GARR. Per quanto riguarda i soggetti autorizzati all'accesso alla Rete GARR (S.A.) gli utenti possono essere anche persone temporaneamente autorizzate da questi in virtù di un rapporto di lavoro a fini istituzionali. Sono utenti ammessi gli studenti regolarmente iscritti ad un corso presso un soggetto autorizzato con accesso alla Rete GARR. 7. È responsabilità dei soggetti autorizzati all'accesso, anche temporaneo, alla Rete GARR di adottare tutte le azioni ragionevoli per assicurare la conformità delle proprie norme con quelle qui esposte e per assicurare che non avvengano utilizzi non ammessi della Rete GARR. Ogni soggetto con accesso alla Rete GARR deve inoltre portare a conoscenza dei propri utenti (con i mezzi che riterrà opportuni) le norme contenute in questo documento. 8. I soggetti autorizzati all'accesso, anche temporaneo, alla Rete GARR accettano esplicitamente che i loro nominativi (nome dell'ente, Ragione Sociale o equivalente) vengano inseriti in un annuario elettronico mantenuto a cura degli Organismi Direttivi del Consortium GARR. 9. In caso di accertata inosservanza di queste norme di utilizzo della Rete, gli Organismi Direttivi del Consortium GARR prenderanno le opportune misure, necessarie al ripristino del corretto funzionamento della Rete, compresa la sospensione temporanea o definitiva dell'accesso alla Rete GARR stessa. 10. L'accesso alla Rete GARR è condizionato all'accettazione integrale delle norme contenute in questo documento. 7