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VIA ANCONA 11 CAGLIARI TEL 07034901 FAX 070301492 EMAIL ustca@tiscali.it SITO WEB: www.cislcagliari.it AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA Il 22 dicembre 2011 è stato firmato presso la sede dell assessorato regionale al lavoro il verbale di accordo istituzionale per la proroga e la prima concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2012. L accordo, firmato da tutte le parti sociali, riveste grande importanza perché, in presenza di una gravissima crisi occupazionale vissuta dall Isola, consente l accesso agli ammortizzatori sociali in deroga ad una platea di circa 15000 lavoratori che, altrimenti, rimarrebbero privi di qualsiasi reddito. E dunque possibile prorogare i trattamenti di CIGS e mobilità, autorizzati ed erogati nel 2011 ed è possibile autorizzare, per il 2012, ulteriori concessioni nei limiti previsti dal D.L. 185/2008. Il trattamento sarà erogato direttamente dall INPS e nell accordo vi è naturalmente l impegno a gestire gli esuberi, attraverso percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento lavorativo. Le domande per la CIG e per la mobilità in deroga si dovranno effettuare esclusivamente on line, attraverso il sito del SIL SARDEGNA, appositamente dedicato. LE DOMANDE SI POTRANNO PRESENTARE A PARTIRE DAL 18 GENNAIO 2012. L EROGAZIONE DEGLI IMPORTI DA PARTE DELL INPS DOVREBBE AVVENIRE, SECONDO QUANTO INDICATO NELLA CIRCOLARE DELLA REGIONE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA DOMANDA. Di seguito riportiamo un breve riepilogo della questione, ricordando che la UST/CISL di Cagliari mette a disposizione un apposito ufficio, nella sede di Via Ancona 11 al II piano, per rispondere alle esigenze dei lavoratori, in specie per dare assistenza alla compilazione ed invio delle domande di mobilità in deroga. Cordiali saluti. Il segretario generale Fabrizio Carta

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA Per la prima concessione del 2012: La domanda deve essere presentata preventivamente rispetto alla sospensione dell attività aziendale. Se la data di sospensione è antecedente alla firma dell accordo, il termine di presentazione della domanda è di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell orario di lavoro. Le aziende beneficiarie devono, naturalmente, avere l unità produttiva interessata in Sardegna. Possono essere aziende anche artigiane o cooperative, appartenenti a settori produttivi per i quali non ricorrono le condizioni per l utilizzo degli strumenti ordinari. Oppure aziende industriali con meno di 15 dipendenti. Oppure ancora aziende che, pur avendo diritto agli ammortizzatori ordinari, hanno superato il periodo massimo di integrazione salariale (12 mesi in caso di crisi aziendale; 24 in caso di cessazione; 24 mesi in caso di ristrutturazione; 12 mesi in caso di concordato, fallimento etc.; 24 mesi per contratti di solidarietà). I lavoratori beneficiari (operai, impiegati, quadri, apprendisti, somministrati, soci lavoratori) devono avere almeno 90 giorni di anzianità aziendale in azienda, compresi eventuali periodi di collaborazione in monocommittenza. La domanda va presentata dall azienda con procedura telematica entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell orario di lavoro.(ex art. 7 l.164/75). La presentazione alla regione sostituisce il modello SR/100, salvo il caso che l azienda voglia richiedere l anticipazione di 4 mesi: in questo caso l azienda dovrà presentare istanza telematica all INPS entro 20 giorni dalla sospensione, allegando il verbale dell accordo sindacale. La decorrenza sarà a partire dal giorno successivo della sospensione e la durata sarà indicata nel decreto direttoriale della Regione. Per i lavoratori a tempo determinato la durata non potrà superare il periodo del rapporto di lavoro originario. L importo è pari al 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore: Su di essa sarà effettuata la trattenuta del 5,84% con i seguenti massimali: (gli importi del 2012 non sono stati ancora indicati) anno Retribuzione riferimento Mensile lordo Mensile netto 2011 Inferiore a 1961,8 906,80 853,84 Superiore a 1961,8 1089,89 1026,24 La misura sarà ridotta del 10% in caso di prima proroga, 30% alla seconda, 40% in caso di proroghe successive. La riduzione avverrà solo dopo 12 mesi di erogazione del trattamento in deroga. Il lavoratore ha diritto agli assegni per il nucleo familiare ed all accredito figurativo utile per diritto e misura uguale alla normale prestazione di lavoro. Il pagamento avverrà solo subordinatamente alla presentazione da parte del lavoratore di una dichiarazione di immediata disponibilità a partecipare a interventi di politica attiva di lavoro e dietro presentazione all INPS del modello SR41 (a cura dell0azienda). Il lavoratore decade se non sottoscrive la dichiarazione di disponibilità o se rifiuta percorsi di riqualificazione o di lavoro congruo. Il lavoratore deve anche comunicare all INPS, a pena di decadenza dalla prestazione, lo svolgimento di altra attività lavorativa. L azienda che chiede la CIG in deroga è tenuta a pagare un contributo addizionale. Del 3% o del 4,50% a seconda delle dimensioni.

PROROGA DELLA CIG DI AZIENDE 31.12.2011. CHE GIA NE GODEVANO ALLA DATA DEL Le regole sono naturalmente identiche al caso di prima concessione. L unica avvertenza che la proroga va richiesta entro il 25 febbraio 2012.

INDENNITA DI MOBILITA IN DEROGA PRIMA CONCESSIONE I beneficiari sono lavoratori dipendenti subordinati licenziati a partire dalla data del 1.1.2012 da aziende di qualsiasi tipo (artigiane, cooperative compresi i dato di lavoro, non imprenditori, non rientranti nei requisiti di accesso alla disoccupazione ordinaria o indennità di mobilità ordinaria. Sono esclusi i lavoratori licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. I lavoratori beneficiari (operai, impiegati, quadri, apprendisti, somministrati, soci lavoratori) devono avere un anzianità aziendale di almeno 12 mesi presso l azienda ed un periodo effettivo di lavoro di almeno 6 mesi, che ha effettuato il licenziamento. In caso di dimissioni per giusta causa i lavoratori potranno accedere alla mobilità in deroga solo se iscritti alle liste di mobilità ai sensi della l: 236/93. Il contratto deve essere a tempo indeterminato. Per il perfezionamento dei requisiti possono essere conteggiati anche periodi collaborazione in mono committenza presso l azienda che licenzia. La richiesta va inoltrata, on line, entro 68 giorni, anche attraverso un organizzazione sindacale, dalla data del licenziamento o scadenza periodo preavviso se apprendisti, dalla data di scadenza della disoccupazione ordinaria o dell indennità di mobilità ordinaria o trattamento speciale in edilizia. Nel caso in cui il lavoratore abbia iniziato un lavoro a tempo determinato senza soluzione di continuità rispetto alla disoccupazione o mobilità ordinaria, il termine dei 68 giorni decorre dalla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il lavoratore dovrà presentare il DS 21 all INPS (anche attraverso l organizzazione sindacale o il patronato) solo dopo l avvenuta determina di concessione della Regione. Insieme, se ne ha diritto alla richiesta per le detrazioni d imposta e per gli assegni nucleo familiare. La decorrenza è dal giorno successivo al licenziamento o scadenza periodo di preavviso o del trattamento di disoccupazione ordinaria o della mobilità. La durata non può essere superiore a 12 mesi. Gli importi: anno Retribuzione riferimento Mensile lordo Mensile netto 2011 Inferiore a 1961,8 906,80 853,84 Superiore a 1961,8 1089,89 1026,24 L assegno di mobilità in deroga dà diritto agli assegni per il nucleo familiare ed è valida ai fini della contribuzione figurativa con diritto al trattamento pensionistico. La decadenza dall indennità opera se il lavoratore: rifiuta di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale; viene assunto con contratto a tempo indeterminato; ha un lavoro CO.CO.PRO di importo superiore ad 8000 annui; intraprende attività autonoma con reddito superiore ad 4800 annui; diventa titolare di pensione diretta; rifiuta di essere avviato ad un progetto di reinserimento nel mercato del lavor; non accetta di l offerta di lavoro inquadrato ad un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello di provenienza (lavoro congruo); Non accetta di essere impiegato in servizi di pubblica utilità.

La sospensione avviene se il lavoratore viene assunto con contratto a tempo determinato o per attività di CO.CO.PRO o in caso percezione dell indennità di maternità. L indennità di mobilità è dunque incompatibile con i trattamenti di disoccupazione,indennità di maternità, pensione, attività autonoma o dipendente. PROROGA MOBILITA La proroga può essere chiesta solo in caso che i requisiti soggettivi siano invariati. Il termine dei 69 giorni (entro 8/3/2012) decorre comunque dalla data di eventuale cessazione di un rapporto a tempo determinato iniziato dopo la mobilità in deroga concessa. Gli importi sono uguali alla tabella sopra esposta salvo la riduzione dell importo del 10% (alla prima proroga), 30% (alla seconda), 40% in caso di proroghe successiva. La riduzione operarà solo dopo che il lavoratore abbia beneficiato dell indennityà di mobilità per almeno 12 mesi. Le altre regole sono analoghe al caso di prima concessione.