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COMUNE DI LANUVIO Medaglia d argento al Merito Civile Provincia di Roma P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it REGOLAMENTO DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 )

I N D I C E - ART. 1 - Oggetto del regolamento e classificazione del Comune - ART. 2 - Disciplina generale - ART. 3 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità - ART. 4 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade - ART. 5 - Tipologia dei mezzi pubblicitari - ART. 6 - Caratteristiche e modalità di installazione - ART. 7 - Autorizzazioni e modalità della richiesta - ART. 8 - Obblighi del titolare dell autorizzazione - ART. 9 - Criteri per il Piano generale degli impianti - ART. 10 - Impianti per le affissioni pubbliche e private - ART. 11 - Presupposto dell imposta di pubblicità - ART. 12 - Insegne di esercizio esclusione dall imposta - ART. 13 - Soggetto passivo - ART. 14 - Modalità di applicazione dell imposta - ART. 15 - Dichiarazione di inizio e di cessazione delle esposizioni - ART. 16 - Pagamento dell imposta - ART. 17 - Rettifica ed accertamento d ufficio - ART. 18 - Deliberazione delle tariffe - ART. 19 - Tariffe dell imposta sulla pubblicità ordinaria - ART. 20 - Pubblicità effettuata con veicoli - ART. 21 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - ART. 22 - Pubblicità varia - ART. 23 - Riduzioni dell imposta - ART. 24 - Esenzioni dall imposta - ART. 25 - Servizio delle pubbliche affissioni - ART. 26 - Diritto sulle pubbliche affissioni - ART. 27 - Riduzioni del diritto - ART. 28 - Esenzione dal diritto - ART. 29- Modalità per le pubbliche affissioni - ART. 30 - Sanzioni tributarie - ART. 31 - Sanzioni amministrative - ART. 32 - Gestione del servizio - ART. 33 - Variazione delle condizioni contrattuali - ART. 34 - Funzionario responsabile - ART. 35 - Entrata in vigore del regolamento Disciplina transitoria

Art. 1 Oggetto del regolamento e classificazione del Comune 1. Il presente regolamento disciplina l effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni nel territorio del Comune di LANUVIO e stabilisce le modalità per l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni. 2. A norma dell art.2 del D.Lgs 15/11/1993. n. 507, il Comune di LANUVIO la cui popolazione residente al 31/12/2006 è di numero 11.704 abitanti, rientra nella IV classe impositiva e applica le tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale.. 3. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi a quanto stabilito: a) dal Capo I del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 modificato dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall art. 11 comma 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dall art. 30 comma 17 della legge 23 dicembre 1999 n. 448, dal D.P.C.M. del 16 febbraio 2001, dalla legge n. 448 del 28 dicembre 2001, dalla legge n. 16 del 27 febbraio 2002, di conversione del d.l. 28 dicembre 2001, n. 452 e dalla legge n. 75 del 24 aprile 2002; b) dall art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall art. 13 del d.lgs. 10/9/1993, n. 360; c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610; d) dall art. 14 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939; e) dall art. 22 della legge n. 1089 del 1 giugno 1939; f) dalla legge n. 132 del 18 marzo 1959 e dall art. 10 della legge n. 856 del 5 dicembre 1986; g) dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473 con le modifiche apportate dai decreti legislativi 5 giugno 1998 n. 203 e 19 novembre 1998 n. 422; h) dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000; i) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità e delle pubbliche affissioni; j) dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004, art. 480. Art. 2 Disciplina generale 1. Nell installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell effettuazione delle altre forme di pubblicità devono essere osservate le norme di legge e del presente regolamento e le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. 2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati in violazione delle disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi, fermo restando la conseguente applicazione delle sanzioni tributarie e di quelle amministrative. 3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali. Art. 3 Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità 1. Nell ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, salvo quanto previsto dall art. 14 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.

2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell ambiente nel quale sono inseriti. 3. Nel centro storico e nelle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. 4. Ai fini previsti dall art. 155 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, agli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse, disposti dall Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco (DPR 16/12/92 n. 495, art, 59, comma 1). La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, a candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale (DPR 16/12/92 n. 495, art. 59, comma 1). La pubblicità fonica è vietata: a) sempre in prossimità di strutture sanitarie ed assimilate, di strutture cimiteriali e luoghi di culto assimilate, mentre in luoghi culturali e/o di studio, limitatamente agli orari di apertura degli stessi,; b) nei centri storici, così definiti dalla normativa urbanistica vigente. La pubblicità fonica può essere autorizzata dall Amministrazione nei seguenti casi: nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00; nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili. 5. E vietato il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici in qualsiasi forma venga effettuata. 6. L esposizione di striscioni attraversanti strade e piazze è ammessa unicamente nelle ubicazioni predeterminate dal piano generale degli impianti. 7. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all interno dei negozi e dei pubblici esercizi anche se visibili dall esterno. 8. L effettuazione di forme pubblicitarie, non espressamente vietate dal presente regolamento, sono comunque assoggettate al rilascio di autorizzazione la quale può essere negata dal Comune con specifica motivazione. 9. Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento del Sindaco. Art. 4 Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade 1. L installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori del centro abitato dall art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall art. 13 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Art. 5 Tipologia dei mezzi pubblicitari 1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, in: a) pubblicità ordinaria; b) pubblicità effettuata con pannelli luminosi, proiezioni e veicoli; c) pubblicità varia. 2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento ai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli altri mezzi pubblicitari i segni orizzontali reclamistici ed esclusi gli striscioni, disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla pubblicità varia. 3. È considerata pubblicità ordinaria agli effetti dell applicazione dell imposta di pubblicità quella effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, fatta salva, in mancanza, l applicazione dei diritti di affissione evasi e delle relative sanzioni. 4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli ed altre analoghe strutture caratterizzate dall impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. 5. Si intende pubblicità con proiezioni quella realizzata all aperto o in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti. 6. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso: a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all interno ed all esterno di veicoli in genere e di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, di seguito definita pubblicità ordinaria con veicoli ; b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita pubblicità con veicoli dell impresa. Per l effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 7. La pubblicità varia comprende: a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, di seguito definita pubblicità con striscioni; b) la pubblicità effettuata nello spazio aereo del territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, in qualsiasi forma venga effettuata compresa quella eseguita su specchi d acqua, di seguito definita pubblicità da aeromobili; c) la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita pubblicità con palloni frenati; d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito pubblicità in forme ambulanti; e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili definita pubblicità fonica.

Modalità ulteriori per l esposizione ed installazione dei mezzi pubblicitari verranno specificate nel piano generale degli impianti. Art. 6 Caratteristiche e modalità di installazione 1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità previste dall art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l osservanza di quanto stabilito dall art. 4 del presente regolamento. 2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dal centro abitato, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 3. La installazione all interno del centro abitato di pannelli ed altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente articolo 5 è soggetta ad autorizzazione dell Amministrazione che viene rilasciata tenuto conto dei divieti, limitazioni e modalità stabilite dal presente regolamento. Art. 7 Autorizzazioni e modalità della richiesta 1. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, sulle strade ed aree pubbliche del Comune ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. L autorizzazione è rilasciata dall Amministrazione competente tra quelle ivi indicate (art. 53 citato, primo comma), previa presentazione della domanda corredata della relativa documentazione (terzo comma). 2. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nel centro abitato è di competenza dell Amministrazione comunale, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. 3. È fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione. L esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi: a) pubblicità effettuata all interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico; b) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie; c) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine, con scritte e targhe apposte su veicoli privati o in forma sonora. Alla pubblicità effettuata nell ambito delle Ferrovie dello Stato si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo, fermo restando il consenso del Comune alla effettuazione della stessa.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente comma si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia. Nel caso i luoghi, dove siano state ubicate le pubblicità, abbiano subito dei danneggiamenti spetta agli stessi soggetti autorizzati all installazione, a proprie spese, il ripristino dei luoghi stessi. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza. E vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale o comunque da intralciare la circolazione. 4. Il soggetto interessato al rilascio dell autorizzazione di cui al comma 2 deve presentare la domanda presso il competente Ufficio comunale. La domanda di autorizzazione deve essere redatta su carta legale in triplice copia e deve contenere: l indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente ; in caso di società occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o partita I.VA. e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. ; il numero di telefono per comunicazioni inerenti la pratica; l ubicazione esatta del luogo ove si intende installare ogni singolo impianto con l autodichiarazione di conoscere o sottostare a tutte le condizioni e disposizioni previste nel Piano generale degli impianti e del presente regolamento; a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuare tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano),debitamente sottoscritto anche dal titolare dell azienda costruttrice; b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce; c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l ambiente circostante, oltre apposita pianta planimetrica ove deve essere riportata la posizione del mezzo pubblicitario per il quale si chiede l autorizzazione; d) autodichiarazione redatta ai sensi della legge 4/01/1965, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità e che l impianto nelle sue varie componenti risponde alle normative vigenti in ordine alla pubblica incolumità; e) firma del progetto di tecnico abilitato iscritto all albo dei geometri, ingegneri e architetti ; f) nulla osta tecnico dell ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale; g) nel caso si richieda installazione su suolo comunale dovrà essere acquisita apposita concessione per l occupazione di suolo pubblico che dovrà essere allegata alla pratica. Per l installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda ed una sola auto-dichiarazione. Se l autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, può essere allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l indicazione: a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale; b) del funzionario responsabile del procedimento e della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax; c) del termine entro il quale sarà emesso il provvedimento. La procedura di cui sopra dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intenda apportare al mezzo pubblicitario o di arredo già autorizzato. Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva. La domanda di rinnovo deve essere presentata, con le medesime modalità della prima istanza, 60 giorni prima della scadenza. 5. Istruttoria e integrazione della domanda: Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel caso in cui l ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Qualora l ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni, la domanda verrà rigettata. 6. Rilascio: L Ufficio competente a seguito e a completamento dell istruttoria entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l autorizzazione. 7. Durata : L autorizzazione prevede il periodo temporale per la quale viene rilasciata. 8. Cessazione dell autorizzazione: L autorizzazione può essere revocata prima della scadenza per: motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell impianto; inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell autorizzazione ; mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune o ad altri Enti pubblici; rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell impianto e riconsegna del titolo in originale. L installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di centoottanta giorni dalla data di notifica della autorizzazione. Art. 8 Obblighi del titolare dell autorizzazione 1. Il titolare dell autorizzazione ha l obbligo di: a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dall Amministrazione, sia al momento del rilascio dell autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all atto dell installazione o di motivata richiesta dell Amministrazione ripristinando, a proprie spese, lo stato dei luoghi;

e) dichiarare i propri impianti all Ufficio Affissioni e pubblicità e TOSAP del Comune, prima dell installazione degli stessi, corrispondendo contestualmente l imposta di pubblicità e la tassa OSAP se dovute; f) per le autorizzazioni rilasciate per la posa di mezzi temporanei di provvedere alla rimozione degli stessi entro le dodici ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. g) di installare il mezzo pubblicitario autorizzato entro il termine perentorio di centoottanta giorni dalla data di notifica dell autorizzazione. 2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell autorizzazione, una targhetta metallica prescritta dall art. 55 D.P.R. n. 495/1992, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante b) soggetto titolare c) numero dell autorizzazione La targhetta dovrà necessariamente essere sostituita ad ogni rinnovo dell autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati o quando la stessa venga danneggiata o deteriorata dalle intemperie. Art. 9 Criteri per il «Piano generale degli impianti» 1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Lanuvio in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, da realizzare in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento. 2. Il piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni ha valore regolamentare e indica gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, la zonizzazione generale, il numero complessivo per zona degli impianti di proprietà pubblica e di quelli per affissioni dirette affidate ai privati; le varie tipologie di pubblicità. 3. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi: tributi, pubblicità e affissioni, urbanistica e viabilità, polizia municipale. Se il servizio di accertamento e riscossione dell imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione, fa parte del gruppo di lavoro anche un rappresentante del concessionario. Il progetto del piano è sottoposto al parere della Commissione edilizia, che lo esprime entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto alla scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato con apposita deliberazione della Giunta municipale. 4. Con l entrata in vigore del presente regolamento e del successivo piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze eventualmente giacenti per l installazione di quegli impianti pubblicitari i cui provvedimenti autorizzativi non hanno avuto seguito in conseguenza a quanto previsto dall art. 36 comma 8 del d.lgs. 507/93. Dalla stessa data l Amministrazione provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti. 5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 marzo di ogni anno, con decorrenza dall anno in corso, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell espansione dei centri abitati, dello sviluppo della

viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica. Art. 10 Impianti per le affissioni pubbliche e private. 1. L Amministrazione comunale, visto quanto disposto dal terzo comma dell art. 18 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto della popolazione residente al 31 dicembre 2001, stabilisce che la superficie degli impianti da adibire alle affissioni pubbliche e private deve essere di complessivi mq. così ripartiti: a) mq. pari al 30%, è la superficie destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale; b) mq. pari al 60%, è la superficie destinata alle affissioni di natura commerciale e comunque di rilevanza economica effettuate dal servizio comunale; c) una superficie non superiore a mq. pari al 10% del totale degli impianti è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del servizio, ove lo stesso sia affidato in concessione. Tali impianti saranno soggetti ad imposta comunale annua indipendentemente dall utilizzo effettuato dai titolari l autorizzazione, sempre che la autorizzazione all esposizione sia prevista per un periodo di tempo non superiore a tre mesi (considerando anche le frazione di mese) e la relativa rimozione venga effettuata nei termini previsti dall autorizzazione. 2. Gli impianti stabili per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da: a) stendardi monofacciali e bifacciali delle dimensioni multiple di cm. 70x100 quali cm. 100x140, 140x200, 200x140 e 140x100; b) plance o tabelle delle stesse dimensioni di cui sopra c) posters da mt. 6,00 x 3,00; Gli ulteriori spazi da destinare all occorrenza alle pubbliche affissioni sono: a) ponteggi e steccati di carattere provvisorio; b) da altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dal presente regolamento. 3. Gli impianti di cui può essere autorizzata la installazione per le affissioni dirette di manifesti di natura commerciale da parte di privati, anche per conto di terzi, possono essere costituiti esclusivamente da posters di metri 6,00 x 3,00 mono o bifacciali. 4. Gli impianti del pubblico servizio hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l indicazione Comune di LANUVIO Servizio pubbliche affissioni ed il numero di individuazione dell impianto. 5. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata la installazione di mezzi pubblicitari a norma dell art. 3 del presente regolamento. 6. L installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all art. 4 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, nonché del d.lgs. 10/9/1993 n. 360. 7. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni deve indicare per ciascuno di essi: a) la destinazione dell impianto;

b) l ubicazione; c) la tipologia; d) la dimensione e il numero di fogli cm. 70x100 che l impianto contiene; e) la numerazione dell impianto ai fini della sua individuazione. 8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni deve essere corredato da un quadro di riepilogo comprendente l elenco dei detti impianti con il numero distintivo, l ubicazione, la destinazione e la superficie. 9. La ripartizione degli spazi per le affissioni può essere rideterminata ogni anno (con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo) qualora nel periodo precedente si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi nell una o nell altra categoria, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità che si presentano. 10. L Amministrazione ha facoltà di provvedere allo spostamento dell ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con l Amministrazione per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, i detti soggetti possono accettare di continuare l utilizzazione dell impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa. In tale ipotesi, essi otterranno dall Amministrazione il rimborso in decimi dell imposta già corrisposta, sempreché dell impianto non si sia già usufruito per un periodo non superiore a tre mesi (art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993). Art. 11 Presupposto dell imposta di pubblicità 1. È soggetta all imposta di pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. 2. Ai fini dell imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l immagine del soggetto pubblicizzato. 3. Sono escluse dall imposizione le insegne di esercizio per come definite al successivo articolo 13. Art. 12 Insegne di esercizio Esclusione dall imposta 1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, realizzata o supportata con materiali di qualsiasi natura, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, che sia posta nella sede o nelle pertinenze accessorie alla stessa e che abbia la funzione di indicare al pubblico e di contraddistinguere il luogo di svolgimento delle attività economiche, intendendosi le stesse, ai fini della esclusione dal tributo, secondo quanto previsto dall art. 10, comma 1 lett. c) della legge 448/01, quelle commerciali e di produzione di beni o servizi. 2. L imposta non è dovuta sulle insegne di esercizio qualora non superino la superficie complessiva di 5 metri quadrati.

3. Le insegne poste sia in prossimità che a distanza dalla sede dell esercizio e comunque ubicate al di fuori della stessa o delle eventuali pertinenze, su spazi ed aree pubbliche, o di terzi, non rientrano fra le insegne di esercizio. Art. 13 Soggetto passivo 1. Soggetto passivo dell imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. È solidalmente obbligato al pagamento dell imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Art. 14 Modalità di applicazione dell imposta 1. L imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. 4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. 6. Le maggiorazioni e gli aumenti di imposta a qualunque titolo previsti sono cumulabili e devono essere applicati alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili. 7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento. Art. 15 Dichiarazione di inizio e di cessazione delle esposizioni 1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all Amministrazione - o al suo Concessionario - apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati. 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con

conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo all Amministrazione di procedere al conguaglio fra l importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l accertamento. 5. L utente che intende non più usufruire di parte o tutte le esposizioni pubblicitarie a suo tempo dichiarate o accertate d ufficio deve procedere alla rimozione entro il 31 dicembre dell anno di competenza e presentare entro il 31 gennaio dell anno successivo presso l ufficio affissioni e pubblicità o tramite raccomandata, apposita dichiarazione di disdetta su carta semplice o intestata, che contenga i propri dati identificativi e quelli dei mezzi pubblicitari rimossi. 6. Le denunce di disdetta presentate o pervenute dopo il 31 gennaio hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio dell annualità successiva. Art. 16 Pagamento dell imposta 1. L imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 2. Il pagamento dell imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato all Amministrazione ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio. L attestazione dell avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. 3. Il pagamento deill imposta deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 4. L Amministrazione, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. 5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all anno solare l imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad 1.549,37. 6. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza. 7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento all Amministrazione, l applicazione dell imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario (legge finanziaria 2001, art. 145, comma 55).

Art. 17 Rettifica ed accertamento d ufficio Riscossione coattiva 1. L Amministrazione, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all accertamento d ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all atto che lo richiama, salvo che quest ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l indicazione dell ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all atto notificato, del responsabile del procedimento, dell organo o dell autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall ente locale per la gestione del tributo ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario. 3. Nell avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l ubicazione del mezzo pubblicitario, l importo dell imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 4. La riscossione coattiva dell imposta si effettua secondo le disposizioni di cui all art. 52 del d.lgs. n. 446/97: a) tramite l emissione del ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 e successive modificazioni, che deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato; ovvero - in caso di sospensione della riscossione - entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l articolo 2752, comma 4, del codice civile; b) ovvero, tramite l ingiunzione prevista dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni. In tal caso, il Concessionario si assume, anche dopo cessato, ogni onere relativo alla procedura esecutiva conseguente all attività di accertamento svolta nel periodo di gestione e fino a recupero effettuato o all acclarata e documentata impossibilità di realizzo, essendo obbligato a mantenere la prestazione della relativa cauzione. Il relativo titolo esecutivo, in ogni caso, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l accertamento è divenuto definitivo. Art. 18 Deliberazione delle tariffe 1. Le tariffe dell imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta municipale nelle misure e nei limiti stabiliti dal d.lgs. 507/1993 con la rideterminazione delle tariffe base limitatamente alla pubblicità ordinaria, in applicazione del D.P.C.M. 16 febbraio 2001 e delle successive modificazioni.

2. Le eventuali variazioni sono deliberate entro il termine previsto per l approvazione del Bilancio di Previsione e si applicano con decorrenza dal 1 gennaio del medesimo anno. Qualora entro il termine predetto non venga adottata delibera alcuna di variazione, si intendono confermate le tariffe dell anno precedente. Art. 19 Tariffe dell imposta sulla pubblicità ordinaria 1. La pubblicità ordinaria che non costituisce comunque insegna, le insegne non identificabili come insegne di esercizio e le insegne di esercizio che superano la superficie complessiva di mq. 5, di cui rispettivamente agli articoli 5 comma 2 e 13 del presente regolamento sono assoggettabili all imposta di pubblicità in relazione alle superfici singolarmente occupate, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare: 2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista. 3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2. 4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento. Art. 20 Pubblicità effettuata con veicoli 1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all interno e all esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, è dovuta l imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall art. 20, comma 1 del presente regolamento. 2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha la sede l impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata. 3. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l imposta per l indicazione del marchio, della ragione sociale e dell indirizzo dell impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. 4. L imposta non è dovuta altresì per le indicazioni, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell indirizzo dell impresa che effettua l attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

5. È fatto obbligo di conservare l attestazione dell avvenuto pagamento dell imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. Art. 21 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni 1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare. 2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista. 3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall impresa si applica l imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe. 4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. 5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista. Art. 22 Pubblicità varia 1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze la tariffa dell imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dal primo comma dell art. 15 del D.Lgs. 507/93 2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l imposta nella misura prevista dal secondo comma dell art. 15 del D.Lgs. 507/93 3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2 del D.Lgs. 507/93 4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito. 5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione. Art. 23 Riduzioni dell imposta

1. La tariffa dell imposta è ridotta alla metà: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. Art. 24 Esenzioni dall imposta Sono esenti dall imposta: la pubblicità realizzata all interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne diverse da quelle non imponibili di cui al comma 2, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze al punto di vendita, relativi all attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; la pubblicità comunque effettuata all interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; la pubblicità esposta all interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l attività esercitata dall impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all esterno delle stazioni stesse o lungo l itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; la pubblicità esposta all interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli; la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; le insegne, le targhe e simili apposte per l individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite; le insegne di esercizio per come descritte all art. 13 del presente regolamento;. Art. 25 Servizio delle pubbliche affissioni 1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l affissione, a cura del Comune o del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari di messaggi diffusi nell esercizio di attività economiche.