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contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

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contro per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

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contro nei confronti di per l'annullamento

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

contro per l'annullamento

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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

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contro e con l'intervento di per l'annullamento

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ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

Transcript:

Pubblicato il 10/10/2016 N. 02473/2016 REG.PROV.COLL. N. 00803/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 803 del 2016, proposto da: -OMISSIS-, nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore - OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Corsaro C.F. CRSMRA76B55C351F, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37; contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la Provincia di Catania, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale di Palermo, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; per l'annullamento -della nota del Dirigente Scolastico del -OMISSIS-dell'11-4-2016 prot. n 783/B5 avente ad oggetto "esito istanza deroga obbligo iscrizione alla classe prima" con cui

si comunica al ricorrente che l'istanza in questione è stata respinta e per l'effetto lo si informa di aver inoltrato per il figlio richiesta di organico per la scuola primaria;- dei provvedimenti impliciti del Dirigente Scolastico, di cui alla medesima nota dell'11-4-2016 prot. n 783/B5, di revoca del precedente provvedimento favorevole del 19-2-2016 prot. n 384/B7 e di rigetto dell'istanza di deroga all'obbligo di iscrizione alla classe prima avanzata dal ricorrente il 17-2-2016;-delle note dell'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania del 22-3-2016 prot. n 3510 e del 24-2-2016 prot. n 2047 con cui viene espresso parere negativo in ordine all'applicazione della normativa vigente in tema di permanenza in deroga alla scuola dell'infanzia;-nonché di ogni altro atto connesso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la Provincia di Catania e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale di Palermo e di -OMISSIS-; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il ricorrente nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore - OMISSIS-impugna la nota con la quale è stata rigettata l istanza di deroga all obbligo di iscrizione del minore alla classe prima della scuola primaria per l anno

scolastico 2016/2017, e gli atti ad essa prodromici meglio specificati in epigrafe, e chiede che venga riconosciuto il diritto del minore in relazione agli speciali bisogni educativi rilevati dalle figure specialistiche di riferimento, alla sua permanenza in deroga presso la scuola dell infanzia del -OMISSIS-per l anno scolastico 2016/2017. Premesso in fatto che il piccolo -OMISSIS- è affetto da handicap grave come certificato dall ASL Lecco- LC Lombardia del 19/05/2015 ai sensi dell art. 3 c. 3 della L. n. 104/2010, i genitori pertanto hanno chiesto con istanza del 17/021/2016 al Dirigente scolastico ai sensi dell art. 114, c.5 del. L.vo 297/94 e della nota del MIUR n. 547/2014, in relazione ai bisogni educativi speciali evidenziati dall equipe multimediale dell ASP di Catania, distretto di -OMISSISdalle insegnanti del minore e dalle altre figure specialistiche di riferimento, la deroga per il loro figlio all obbligo di iscrizione alla prima elementare al compimento del sesto anno d età ai fini della permanenza per l anno scolastico 1016/17 presso la scuola dell infanzia. Tale istanza è stata accolta dal Dirigente Scolastico, ma la relativa autorizzazione è stata negata dall Ufficio Scolastico Regionale con note del 23/3/2016 e del 24/02/2016 alla quale si è uniformato il dirigente scolastico che ha reso la nota impugnata. A sostegno del ricorso si deduce: Violazione dell art. 114, c-5 del D. L.vo 297/1994, della nota del MIUR n. 547/2914, della direttiva del Ministero dell Istruzione del 27/12/2012; violazione degli artt. 12 e 14 della L. n. 104/1992, degli srtt. 2,3,32,34 e 38 della Costituzione, dell art. 3 della Convenzione sui diritti del Fanciullo del 20/11/89 ratificata in Italia con L. n. 176/1991 e dell art. 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13/12/06, ratificata dall Italia con L. n. 18/2009. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti; carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

Si sono costituite le Amministrazioni intimate con il patrocinio dell avvocatura erariale che ha chiesto il rigetto del ricorso. Con ordinanza n. 391/2016 è stata accolta la domanda cautelare contenuta in ricorso; in esecuzione il Dirigente Scolastico dell istituto intimato ha revocato la nota impugnata. Con memoria depositata in data 1 settembre 2016 il ricorrente ha insistito nelle richieste contenute in ricorso. Alla Pubblica Udienza del 5 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione. Tutto quanto sopra premesso in fatto, il Collegio richiama la condivisa nota del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca dipartimento per l istruzione prot. n. 547 - del 21 febbraio 2014 che, nel fornire chiarimenti in ordine alla deroga all obbligo scolastico per gli alunni affetti da handicap ha chiarito in via generale che il dirigente scolastico, sentito il team dei docenti, può decidere di fare permanere gli alunni con particolari esigenze di salute nella scuola dell infanzia per il tempo strettamente necessario all acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico. Tale affermazione è stata fondata sull art. 114, comma 5, del d. lgs.vo n. 297/1994 che, nel contesto delle norme sulla inderogabilità dell obbligo scolastico, dispone che, se non giustificata con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei bambini dalla scuola pubblica comporta l obbligo di denuncia in capo al Sindaco. Ne deriva che l Amministrazione scolastica può, in ipotesi eccezionali, decidere di fare permanere i bimbi affetti da handicap grave nella scuola dell infanzia per un periodo limitato, che è stato ragionevolmente quantificato dal Ministero dell Istruzione in un anno.

Ciò premesso, il ricorso è fondato in quanto una corretta interpretazione dell art. 114 succitato consente di ritenere che, qualora venga data adeguata dimostrazione del fatto che l alunno, pur avendo compiuto i 6 anni di età, non è ancora pronto per un proficuo inserimento in prima elementare, può disporsi la permanenza per un ulteriore anno nella scuola dell infanzia. Nella fattispecie in esame sia l equipe multidisciplinare dell ASP di Catania, distretto di -OMISSIS-, sia il Piano Educativo individualizzato a.s. 2015/16 con valutazione intermedia hanno evidenziato l inopportunità dell inserimento del minore nella scuola primaria per l a.s. 2016/17 ai fini di un successivo inserimento più proficuo nella prima elementare. Ricorrono, pertanto, le condizioni per una posticipazione della iscrizione alla prima elementare. Il ricorso va pertanto accolto e per l effetto si dispone che il minore venga ammesso in deroga a frequentare ancora per l a.s. 1916/17 la scuola dell infanzia, procrastinando di un anno l inserimento nella scuola elementare. Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con gli effetti di cui alla parte motiva. Spese a carico del Ministero intimato nella misura che si liquida in Euro 2.000\00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell avvocato Maria Corsaro, difensore di parte ricorrente, ai sensi dellì art. 93 c.p.c., come richiesto in ricorso.. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti

elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la patria potestà o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati: Gabriella Guzzardi, Presidente, Estensore Giuseppa Leggio, Consigliere Francesco Mulieri, Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE Gabriella Guzzardi IL SEGRETARIO