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Dip. Sind. Edili E/R.B./lg Prot. P272 Roma 3 APRILE 2009 Alle Segreterie Regionali FILLEA CGIL Alle Segreterie Territoriali FILLEA CGIL LORO SEDE Oggetto: Cigo Edilizia Cari/e compagni/e In questi giorni sono stati emanati alcuni messaggi Inps relativi alla procedura che devono seguire le Commissioni provinciali per autorizzare la CIGO ( vedi allegati). In particolare il messaggio 6990 del 27 marzo, relativo alla applicazione dell art. 6 lg 164/75 (cassa integrazione ordinaria dell industria), prescrive che l autorizzazione alla cigo va data sulla base delle previsioni di continuità lavorative dell impresa e quindi non si deve aspettare il rientro dei lavoratori nell attività a fine trimestre. Queste interpretazioni dell Inps sono dettate dalla spinta del Ministero del lavoro ad allargare i criteri di concessione degli ammortizzatori data la crisi ed ad accelerare l iter di erogazione. Dalle prime indiscrezioni sembrava che questo messaggio risolvesse implicitamente il problema del superamento del trimestre continuativo per la cigo edile permettendo il prolungamento per i mesi successivi al trimestre. Purtroppo non è così, infatti con un messaggio successivo ( il 7526 del 2/4/2009) l INPS chiarisce che la procedura per l ammissione alla cigo edilizia deve essere la stessa dell industria, quindi non bisogna aspettare i tre mesi per verificare il rientro del lavoratore al lavoro, ma non riporta una modifica interpretativa circa la condizione prevista dall art 1 della 427/75 dell ammissibilità nei trimestri successivi solo nei casi di riduzione dell orario di lavoro. Quindi l unico miglioramento rispetto alla situazione degli edili è l accorciamento dei tempi di approvazione della cigo e quindi della attivazione delle compensazioni che l azienda che anticipa può effettuare nei pagamenti dei contributi e ovviamente dei pagamenti per i lavoratori per le aziende che non hanno liquidità per anticipare. 1

A questo piccolo miglioramento si aggiungerà a giorni l entrata in vigore della legge che recepisce il decreto legge 5 sulle incentivazioni all industria. In questa legge è previsto che l INPS può pagare direttamente la cassa integrazione straordinaria e la cassa integrazione in deroga senza attendere il decreto ministeriale di approvazione della richiesta di Cigs e relativo decreto per il pagamento diretto. Per ottenere il pagamento sarà sufficiente che l azienda invii all INPS, entro 20 giorni ed in via telematica, l accordo sindacale e l elenco dei lavoratori posti in cassa integrazione. Questa norma riguarda la CIGS di tutti i settori ma non riguarda la disoccupazione speciale prevista dall art. 11/223. Quando uscirà il testo definitivo della legge faremo ulteriori approfondimenti. Fraterni saluti p.il Dip. Sind. Edili Romano.Baldo p.la Segreteria Nazionale Moulay El Akkioui Allegati: tre (3) messaggi INPS Federazione Italiana Lavoratori Legno Edili Industrie Affini ed Estrattive Via G.B. Morgagni, 27 00161 Roma Tel. 06 44114.618-627-628-637 FAX 06.44235849 E MAIL: filleanazionale@filleacgil.itsite: www.filleacgil.it 2

Oggetto: CIGO applicazione dell art. 6 L. 164/75 ripresa dell attività produttiva proroghe trimestrali Testo Ai Direttori regionali Ai Direttori provinciali e subprovinciali Ai Direttori di Agenzia Ai Responsabili UdP Oggetto: CIGO applicazione dell art. 6 L. 164/75 ripresa dell attività produttiva proroghe trimestrali. Sono pervenute alla scrivente Direzione Centrale segnalazioni relative all adozione, da parte di alcune Commissioni provinciali, di prassi, nella valutazione degli elementi per l autorizzazione alle integrazioni salariali, non coerenti con la normativa, che rischiano di aggravare la situazione di temporanea difficoltà in cui versano le aziende richiedenti. In primo luogo viene segnalato che alcune Commissioni Provinciali, contrariamente agli indirizzi già espressi dall Istituto, valutano l accoglimento delle domande di CIGO solo dopo l avvenuta ripresa dell attività produttiva da parte della ditta richiedente. A tal proposito è necessario ribadire che il giudizio della Commissione circa la certa "riammissione, entro breve periodo degli operai stessi nell'attività produttiva dell'impresa" (di cui all'art. 5, comma 1, del DLCPS 12.8.47 n. 869), è un giudizio che va espresso in via preventiva e non sulla base di quanto successivamente accaduto. Come affermato nella circolare dell'istituto n. 130 del 14.7.2003, tale giudizio "è il risultato di un apprezzamento sia delle particolari negative congiunture riguardanti le singole imprese, che del contesto economico-produttivo in cui le medesime si trovano ad operare, entrambi riferiti all epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute al termine del periodo per il quale è stata chiesta l integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell attività dell impresa se non quale conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell intervento previdenziale". Tale orientamento è stato successivamente ribadito con i messaggi n. 16061-22312-24385 del 2005. In secondo luogo risulta che, ai fini della concessione di proroghe dell'intervento CIGO successive ai primi tre mesi, alcune Commissioni provinciali richiedano la ripresa dell'attività produttiva da parte dell impresa richiedente. Al riguardo, si ricorda che l'art. 6 della legge n. 164/1975, al comma 1, espressamente stabilisce che "l'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente art. 1 è corrisposta, fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato fino ad un massimo complessivo di 12 mesi ". In base al successivo comma 3 del 3

medesimo art. 6, "qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa". Dal testo normativo sopra riportato appare evidente che nessuna ripresa dell'attività lavorativa può essere imposta all'impresa nell'ipotesi di richieste di successive proroghe trimestrali nell'ambito dei primi 12 mesi di intervento della CIGO, fermo restando ovviamente la sussistenza in capo all'impresa dei requisiti per accedere all'intervento medesimo. La ripresa dell'attività lavorativa è prevista dalla normativa in esame esclusivamente in capo alle aziende che abbiano già usufruito di 12 mesi continuativi di integrazione salariale ordinaria. Per i casi in cui ad un periodo di CIGO segua immediatamente una richiesta di CIGS si chiarisce, infine, che l intervento ordinario di integrazione salariale e quello straordinario si basano su presupposti differenti, ben potendo la situazione su cui era fondata l autorizzazione alla CIGO essere mutata o essersi aggravata nel corso della sospensione. I presupposti del provvedimento di autorizzazione andranno valutati nel momento dell inizio della relativa sospensione, senza che sia in alcun modo possibile desumere, dalla successiva richiesta della cassa integrazione straordinaria, alcun elemento per una eventuale valutazione retroattiva di non sussistenza del requisito di temporaneità. Si chiarisce pertanto che, nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l istanza di CIGO, o ritenere legittima l autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime. I destinatari del presente messaggio avranno cura di portare a conoscenza delle Commissioni provinciali i suddetti chiarimenti. Ruggero Golino 4

Messaggio 7526 del 2 aprile 2009 Oggetto: CIGO applicazione dell art. 6 L. 164/75 ripresa dell attività produttiva proroghe trimestrali Testo Ai Direttori regionali Ai Direttori provinciali e subprovinciali Ai Direttori di Agenzia Ai Responsabili UdP Oggetto: CIGO applicazione dell art. 6 L. 164/75 ripresa dell attività produttiva proroghe trimestrali. Sono pervenute alla scrivente Direzione Centrale segnalazioni relative all adozione, da parte di alcune Commissioni provinciali, di prassi, nella valutazione degli elementi per l autorizzazione alle integrazioni salariali, non coerenti con la normativa, che rischiano di aggravare la situazione di temporanea difficoltà in cui versano le aziende richiedenti. In primo luogo viene segnalato che alcune Commissioni Provinciali, contrariamente agli indirizzi già espressi dall Istituto, valutano l accoglimento delle domande di CIGO solo dopo l avvenuta ripresa dell attività produttiva da parte della ditta richiedente. A tal proposito è necessario ribadire che il giudizio della Commissione circa la certa "riammissione, entro breve periodo degli operai stessi nell'attività produttiva dell'impresa" (di cui all'art. 5, comma 1, del DLCPS 12.8.47 n. 869), è un giudizio che va espresso in via preventiva e non sulla base di quanto successivamente accaduto. Come affermato nella circolare dell'istituto n. 130 del 14.7.2003, tale giudizio "è il risultato di un apprezzamento sia delle particolari negative congiunture riguardanti le singole imprese, che del contesto economico-produttivo in cui le medesime si trovano ad operare, entrambi riferiti all epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute al termine del periodo per il quale è stata chiesta l integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell attività dell impresa se non quale conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell intervento previdenziale". Tale orientamento è stato successivamente ribadito con i messaggi n. 16061-22312-24385 del 2005. In secondo luogo risulta che, ai fini della concessione di proroghe dell'intervento CIGO successive ai primi tre mesi, alcune Commissioni provinciali richiedano la ripresa dell'attività produttiva da parte dell impresa richiedente. Al riguardo, si ricorda che l'art. 6 della legge n. 164/1975, al comma 1, espressamente stabilisce che "l'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente art. 1 è corrisposta, fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato fino ad un massimo complessivo di 12 mesi ". In base al successivo comma 3 del 5

medesimo art. 6, "qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa". Dal testo normativo sopra riportato appare evidente che nessuna ripresa dell'attività lavorativa può essere imposta all'impresa nell'ipotesi di richieste di successive proroghe trimestrali nell'ambito dei primi 12 mesi di intervento della CIGO, fermo restando ovviamente la sussistenza in capo all'impresa dei requisiti per accedere all'intervento medesimo. La ripresa dell'attività lavorativa è prevista dalla normativa in esame esclusivamente in capo alle aziende che abbiano già usufruito di 12 mesi continuativi di integrazione salariale ordinaria. Per i casi in cui ad un periodo di CIGO segua immediatamente una richiesta di CIGS si chiarisce, infine, che l intervento ordinario di integrazione salariale e quello straordinario si basano su presupposti differenti, ben potendo la situazione su cui era fondata l autorizzazione alla CIGO essere mutata o essersi aggravata nel corso della sospensione. I presupposti del provvedimento di autorizzazione andranno valutati nel momento dell inizio della relativa sospensione, senza che sia in alcun modo possibile desumere, dalla successiva richiesta della cassa integrazione straordinaria, alcun elemento per una eventuale valutazione retroattiva di non sussistenza del requisito di temporaneità. Si chiarisce pertanto che, nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l istanza di CIGO, o ritenere legittima l autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime. I destinatari del presente messaggio avranno cura di portare a conoscenza delle Commissioni provinciali i suddetti chiarimenti. Ruggero Golino 6

Oggetto: CIGO - ripresa dell attività produttiva - chiarimenti con specifico riferimento all'edilizia Testo Facendo seguito al messaggio n. 6990 del 27 marzo u.s., e rispondendo alle molteplici richieste di precisazioni da parte delle sedi, si ribadisce che, come affermato nella circolare dell Istituto n. 130 del 14.7.2003, anche per il settore dell edilizia il giudizio della Commissione circa la certa riammissione, entro breve termine degli operai interessati nell attività produttiva aziendale (di cui all art. 5, comma 1, del DLCPS del 12.8.1947 n. 869), è un giudizio che va espresso in via preventiva sulla capacità della ditta di riprendere l attività lavorativa al termine del periodo di contrazione e non sulla base di quanto successivamente accaduto. Come da indirizzi già espressi dall Istituto, si devono quindi considerare non conformi alla normativa le prassi di alcune Commissioni Provinciali che valutano l accoglimento delle domande di CIG/ed, presentate per mancanza di lavoro, fine cantiere, mancanza di commesse, solo dopo l avvenuta ripresa dell attività lavorativa da parte della ditta richiedente. Pertanto è essenziale che l istruttoria delle domande per l ammissione al trattamento integrativo sia fondata su documentazione fornita dalla ditta richiedente e, qualora mancante, venga richiesta in fase di istruttoria, al fine di poter formulare un favorevole giudizio previsionale di ripresa di attività. Ruggero Golino ---------------------------------------- 0005 /D.C. Prestazioni a sostegno del reddito 7