CITTA DI CANELLI Provincia di Asti CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO DALL ABITAZIONE L anno * il giorno * del mese * nella sede municipale di Canelli tra i signori: 1) * nato ad * il *, domiciliato per la carica in Canelli, via Roma 37, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente dell Area tecnica e legale rappresentante del Comune di Canelli, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale numero 423 in data 26/06/1997, dell articolo 107, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 18/08/2000, numero 267 e del decreto del Sindaco della Città di Canelli protocollo numero * in data * (codice fiscale 00084540053) - Locatore; 2) * nato a * il *, residente in *; il quale interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della * con sede in *, * (codice fiscale *) - Conduttore SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: il Locatore concede in locazione al Conduttore l area sita in Canelli, via Solferino snc, censita catastalmente al F. 15, n 621 e 673 (Parte), come meglio descritta nell allegata rappresentazione grafica allegata sub A alle seguenti condizioni: 1. La locazione avrà la durata di anni Dieci con inizio dal * ai sensi dell articolo 27 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e s.m.i. 2. Il contratto si intende tacitamente rinnovato per la stessa durata salvo disdetta da comunicarsi all altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza naturale nelle forme e nei casi previsti dalla legge. 1
3. Il Conduttore ha la facoltà di disdire anticipatamente il contratto, ai sensi dell art. 27, comma 7 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e s.m.i. e nei casi previsti dal codice civile. 4. Il prezzo della locazione è stabilito in Euro 5.000,00 annue da pagarsi Unica rata annuale anticipata mediante mediante bonifico bancario sul conto n * oltre alla manutenzione e gestione della restante parte dell area censita catastalmente al F. 15, n 621 e 673 (Parte) meglio descritta nell allegata rappresentazione grafica allegata sub A. 5. In caso di mancato pagamento del canone la parte locatrice potrà valersi del disposto dell'art.1453 C.C. senza bisogno di diffida o di costituzione in mora. 6. Il pagamento del canone non potrà essere ritardato per nessun motivo od eccezione; qualora la parte conduttrice avesse da far valere delle eccezioni, dovrà farlo separatamente senza potersi rivalere sul canone locazione. 7. La manutenzione e gestione dell area sopraccitata è costituita, a titolo esemplificativo e non esaustivo dalla apertura e chiusura della stessa dalle ore * alle ore * di ogni giorno, dalla pulizia, dal taglio dell erba, dal tracciamento delle linee dell area calcetto, dalle riparazioni alle recinzioni ed alle attrezzature sportive, e più in generale da tutte le operazioni necessarie a mantenere l area di proprietà comunale nelle migliori condizioni di utilizzo per il pubblico. 8. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la parte locatrice ha prestato apposita garanzia fideiussoria bancaria mediante polizza fideiussoria numero * emessa in data * dalla *, Agenzia di *, per l importo di euro 10.000,00 così determinati ai sensi dell articolo 11 della 2
Legge 27 luglio 1978, n. 392 e s.m.i.: - 1.250,00 pari a tre mensilità del canone relativamente alla locazione di cui all articolo 4 primo periodo; - 8.750,00 liberamente determinati relativamente agli obblighi di manutenzione e gestione di cui all articolo 4 secondo periodo. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unita' immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. La garanzia è prestata nella forma di fideiussione bancaria a prima richiesta assoluta e contiene le seguenti clausole: - validità fino alla comunicazione di svincolo; - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2, del codice civile; - operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del locatore. 9. La parte conduttrice e' costituita custode sia della cosa della cosa locata che dell area di cui al comma 4 secondo periodo e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a se o a terzi frequentatori dell'immobile da fatti od omissioni anche di terzi. La parte conduttrice si obbliga a osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare l immobile ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'immobile, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla 3
scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte. 10. Ai fini di quanto previsto al comma precedente il Conduttore ha stipulato la polizza di responsabilità civile verso terzi n * rilasciata dalla Compagnia *, Agenzia di *, in data * per tutta la durata della locazione. Tale polizza comprende il rischio locativo e l espressa previsione che tra i terzi vengono considerati gli amministratori, i dipendenti e gli incaricati del locatore a qualunque titolo. 11. Ai sensi dell articolo 32 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e s.m.i. e successive modifiche, le parti stabiliscono che il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente, su richiesta della Proprietà (mediante comunicazione da effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento), nella misura massima del 75% delle variazioni accertate dall ISTAT dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 12. Il Conduttore non potrà ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. 13. L area si concede per allestire e gestire il parco divertimenti per bambini con giochi gonfiabili e didattici ad esclusivo onere e rischio dell affittuario escludendo fin d ora che si possa trattare di affitto d azienda o che la proprietà, che agisce in regime di diritto privato, possa intervenire ad alcun titolo nella realizzazione o gestione dell attività da realizzarsi. 14. Ai fini di quanto previsto negli articoli 34, 35, 37 e seguenti della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e s.m.i., il Conduttore dichiara che l'immobile sarà utilizzato per l attività di parco divertimenti e che la stessa, per sua propria natura, ha carattere transitorio. 4
15. Le parti stabiliscono che il Conduttore non potrà sublocare, in tutto od in parte l immobile ne modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell'immobile. 16. Il Conduttore ha facoltà di effettuare il subentro di terzi in base all'articolo in base all art. 36 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e s.m.i. 17. Il Locatore dichiara che l immobile è in regola con le vigenti normative edilizie ed urbanistiche per lo scopo cui l immobile è destinato. 18. Il Conduttore dichiara di aver esaminato l immobile locato e di averlo trovato idoneo all uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi lo utilizza e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, obbligandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stesso stato d uso, salvo normale deterioramento dovuto all uso ed alla vetustà. 19. Ogni aggiunta che non possa essere rimossa senza danneggiare l immobile ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal Conduttore senza il preventivo consenso scritto del proprietario. 20. Restano a carico del Conduttore le manutenzioni ordinarie. 21. Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso d interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. 22. Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto. 23. Tutti gli oneri accessori sono interamente a carico della parte conduttrice ed, in particolare, tutte le spese in quanto esistenti, relative al servizio di pulizia, fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento, dello spurgo pozzi neri e simili. 24. Le clausole nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 23 e 25 del 5
presente contratto hanno carattere essenziale, sicché per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse comporterà la risoluzione del contratto ai sensi articolo 1453 CC e senza necessita di costituzione in mora. 25. Sono a carico della parte conduttrice l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di registro nella misura del 50%. In caso di recesso anticipato della parte conduttrice, l'imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico. La registrazione del contratto verrà eseguita a cura della parte locatrice. Rimarranno a carico della parte conduttrice tasse e imposte inerenti l'attività' da esso esercitata nell'immobile locato, ivi compresa quella per l'asporto rifiuti. 26. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del Codice Civile. 27. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003. 28. Trattandosi di immobile patrimoniale di un Ente Pubblico il diritto di prelazione in caso di vendita e di nuova locazione dell'immobile secondo quanto previsto dagli artt. 38, 39 e 40 della legge n. 392/78 è limitato da quanto normativamente previsto per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e degli Enti Locali. 29. Ai sensi del Decreto Legge 4 luglio 2006, n 223 il locatore dichiara di non agire nell esercizio di imprese, arti o professioni. 30. Per le modalità'di recesso di cui all'articolo 2 si richiama quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 392/78. Letto, approvato e sottoscritto. 6
Le parti dichiarano di essere bene a conoscenza, dopo approfondita lettura, delle clausole del presente contratto, che approvano espressamente e specificamente. EVENTUALE Numero di repertorio Protocollo n REPUBBLICA ITALIANA AUTENTICA DI FIRME Io sottoscritto dott. *, Segretario Generale del Comune di Canelli, abilitato ad autenticare scritture private nelle quali l ente è parte ai sensi dell art.97, comma 4, lett.c), del decreto legislativo 18/08/2000, numero 267, certifico che la scrittura che precede è stata firmata alla mia presenza, previa rinuncia ai testi, fattane con il mio consenso, dalle parti, come in premessa individuate, della cui identità personale io Segretario sono certo, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei. Il in Canelli, presso la residenza comunale. IL SEGRETARIO GENERALE 7
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