Vili LEGISLATURA -- presentato dal Ministro della Marina Mercantile (MANNINO) di concerto col Ministro ài Grazia e Giustizia (DARIDA)

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SENATO DELLA REPU Vili LEGISLATURA -- B L (N. 1756) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della Marina Mercantile (MANNINO) di concerto col Ministro ài Grazia e Giustizia (DARIDA) col Ministro degli Affari Esteri (COLOMBO) e col Ministro delle Finanze (FORMICA) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1982 Modifica degli articoli 179 e seguenti del Codice della navigazione concernenti le formalità di arrivo e partenza delle navi ONOREVOLI SENATORI. La legge 9 dicembre 1975, n. 744, modificando gli articoli 179 e seguenti del codice della navigazione, ha apportato delle sostanziali innovazioni al regime relativo alle formalità di arrivo e partenza delle navi nei porti nazionali. Tali modificazioni si concretano soprattutto nella quasi totale abolizione del cosiddetto «rilascio delle spedizioni», che costituiva una forma di autorizzazione al comandante della nave a lasciare il porto, fondata su di una verifica dell'osservanza di tutte le norme di polizia, di sicurezza della navigazione, sanitarie, doganali, fiscali, contrattuali, nonché degli obblighi relativi alle visite ed all'esecuzione di lavori ordinati dalla competente autorità o degli obblighi connessi al pagamento di multe o ammende od al versamento della cauzione di cui all'articolo 75 del codice della navigazione. Tale autorizzazione si estrinsecava attraverso l'apposizione di un visto ad opera del comandante del porto o dell'autorità consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. In base alla predetta legge 9 dicembre 1975, n. 744, invece, il comandante è, attualmente, tenuto solo a far pervenire all'autorità marittima o consolare del porto di approdo una «nota di informazioni» con- TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) - 2/3/4

Atti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 1756 LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI tenente una serie di notizie relative alla nave, ai passeggeri, al carico ed al viaggio, integrando tale nota prima della partenza con una dichiarazione da cui risulti (sotto la propria responsabilità) che sono stati adempiuti gli obblighi di sicurezza, di polizia, sanitari, fiscali, doganali e contrattuali. L'autorità marittima o consolare, peraltro, può sempre disporre ispezioni per verificare il contenuto della «nota di informazioni» o per prendere visione dei libri di bordo. Ha invece l'obbligo di intervenire in caso di «avaria al carico ed alla nave, di infortunio a passeggeri o membri dell'equipaggio, o di altri eventi straordinari», per controllare che siano stati adempiuti i summenzionati obblighi. In queste sole quattro ipotesi l'autorità marittima o consolare, in caso di inadempimento, può rifiutare il rilascio della spedizione. Tale regime attualmente in vigore ha dato adito ad alcune difficoltà applicative non del tutto eliminate con l'emanazione di apposite circolari soprattutto riguardo al carattere residuale o meno dell'istituto del rilascio delle spedizioni che risulterebbe limitato alle sole quattro ipotesi citate, intendendosi abolito nella generalità dei casi con la conseguenza che l'amministrazione vede alquanto limitati i suoi poteri di controllo sul movimento delle navi nei porti, facendo normalmente affidamento sulle sole dichiarazioni del comandante. L'esigenza di assicurare agli organi marittimi più incisivi poteri di controllo e di intervento nei confronti delle navi italiane e straniere che toccano i porti dello Stato (alla luce anche di sinistri che hanno drammaticamente interessato l'opinione pubblica) ha indotto l'amministrazione marittima ad una accurata verifica degli effetti conseguiti, sul piano concreto, dalle modifiche introdotte dalla legge 9 dicembre 1975, n. 744. Ciò ha portato, di conseguenza, alla formulazione dell'allegato disegno di legge che, pur conservando le linee ispiratrici della legge n. 744 del 1975 volta a snellire al massimo le formalità burocratiche relative all'arrivo ed alla partenza delle navi, intende, tuttavia, migliorarne il contenuto. L'allegato disegno di legge, procedendo ad un'ulteriore modifica degli articoli 179 e seguenti del codice della navigazione, ripristina, se pur in forma più snella, la procedura del rilascio delle spedizioni da effettuare tutte le volte che la nave si appresta a lasciare un porto, mediante apposizione del visto dell'autorità marittima sulla «dichiarazione integrativa di partenza». L'unica eccezione per tale nuovo regime si avrà per le sole navi adibite ai traffici locali, alla pesca, alla navigazione da diporto di uso privato, nonché per quelle addette a servizi particolari per le quali, svolgendo esse viaggi con frequenza anche giornaliera, se non addirittura superiore, al fine di evitare un inutile aggravio di lavoro sia per l'amministrazione che per gli operatori marittimi, in assenza peraltro di una concreta necessità di richiedere particolari adempimenti per ogni singolo viaggio, viene prevista la possibilità per il Ministro della marina mercantile di stabilire un particolare regime al riguardo. Il nuovo sistema, pur non sconvolgendo l'attuale assetto delle modalità di approdo e di partenza delle navi, potenzierà i controlli amministrativi sul movimento portuale, restituendo un ruolo attivo alle autorità marittime e consolari, al cui vaglio saranno sottoposti arrivi e partenze dal porto, senza peraltro l'inutile appesantimento burocratico dato alla necessaria esibizione dei libri di bordo per la vidimazione, richiesta, invece, dall'originaria formulazione dei relativi articoli del codice della navigazione.

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 1756 LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO J>I LEGGE Art. 1. Gli articoli 179, 180 e 181 del codice della navigazione, nel testo di cui alla legge 9 dicembre 1975, n. 744, sono sostituiti dai seguenti: «Art. 179. - (Nota di informazioni all'autorità marittima). All'arrivo della nave in un porto il comandante della nave deve far pervenire al comandante del porto o all'autorità consolare una comunicazione, dalla quale risulti il nome o il numero, il tipo, la nazionalità, il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore e il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantità e la qualità del carico, nonché l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalità dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto, nonché gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro della marina mercantile. Detta comunicazione dovrà essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da consegnarsi alla predetta autorità marittima o consolare. Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovrà provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la comunicazione di cui al pri mo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sarà resa in base a

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 1756 LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovrà darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorità consolare nel successivo porto di approdo. Il Ministro della marina mercantile può, con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari. Art. 180. - (Verifiche ed ispezioni). Il comandante del porto o l'autorità consolare può ad ogni tempo verificare il contenuto della comunicazione presentata o fatta pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo. Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite. Art. 181. - (Rilascio delle spedizioni). La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorità consolare. Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante l'apposizione del visto con l'indicazione dell'ora e della data sull'originale della dichiarazione integrativa di partenza, nonché su copia della stessa che viene restituita al comandante della nave il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo sino al successivo approdo. Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e do-

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 1756 LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge». Art. 2. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 171 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «4) i dati relativi all'arrivo e alla partenza della nave». Art. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, si provvederà alle modifiche del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione conseguenti alle innovazioni introdotte con la presente legge.