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COMUNE DI TERNI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014 1

Indice Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Soggetto attivo Art. 3 - Presupposto impositivo Art. 4 - Soggetti passivi Art. 5 - Base imponibile Art. 6 - Aliquote Art. 7 - Detrazione per abitazione principale Art. 8 -Dichiarazione Art. 9 - Versamenti Art. 10 - Interessi Art. 11 Rimborsi e compensazione Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento Art. 13- Strumenti deflattivi del contenzioso Art. 14 - Riscossione coattiva Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento Art. 16 - Clausola di adeguamento 2

Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Art. 2 - Soggetto attivo 1. E soggetto attivo del tributo il Comune di Terni per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio. Art. 3 Presupposto impositivo 1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Art. 4 Soggetti passivi 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3. 2. Nel caso in cui l oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. 3. L occupante versa la TASI nella misura, del 20 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore. 4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. Il versamento deve essere effettuato conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. 6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 3

Art. 5 Base imponibile 1. La base imponibile è la stessa prevista per l applicazione dell IMU, di cui all articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011. 2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell inagibilità o inabitabilità si rinvia all articolo 8 del regolamento comunale per l applicazione dell Imu. 3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all articolo 10 del D. Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2. Art. 6 Aliquote 1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Con la medesima deliberazione il Comune può ridurre l aliquota di base fino all azzeramento. 2. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune: a. Servizio di polizia locale; b.servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; c. Servizio di illuminazione pubblica; d.servizi relativi al verde pubblico; e. Servizi anagrafici. 3. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote. Art. 7 Detrazione per abitazione principale 1. Con la delibera di cui all articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell ammontare della rendita catastale, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti. Art. 8 Dichiarazione 1. I soggetti individuati all articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui ha 4

inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati e delle aree edificabili, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. 2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1. Art. 9 Versamenti 1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello di pagamento unico unificato (mod. F24) o il bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997, approvato con apposito decreto ministeriale. 2. Per l anno d imposta 2014 il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3. 3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell anno precedente, o in mancanza dell aliquota di base. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 4 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 5. L importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Art. 10 Interessi 1. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori stabiliti dall art. 16-bis del regolamento comunale sull attività tributaria. 5

Art. 11 Rimborsi e compensazione 1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nell articolo 16-bis del regolamento comunale sull attività tributaria con decorrenza dalla data dell eseguito versamento. 3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento. 4. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente a titolo di TASI, secondo quanto previsto dall art. 9 del regolamento comunale sull attività tributaria. Art. 12 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 1. La rateizzazione dei debiti tributari derivanti da avvisi di accertamento è disciplinata dall art. 30 del regolamento comunale sull attività tributaria. Art. 13 Strumenti deflattivi del contenzioso 1. Ai sensi dell art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo per i servizi indivisibili l istituto dell accertamento con adesione, di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nei limiti e secondo la disciplina di cui alla parte II del regolamento comunale sull attività tributaria. Art. 14 Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva si svolge secondo le previsioni di cui all art. 16 del regolamento comunale sull attività tributaria. Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014, ai sensi dell art. 53, comma 16, L. 23.12.2000, n. 388 e successive integrazioni e modificazioni. 6

Art. 16 - Clausola di adeguamento 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. ***** 7