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PROVINCIA DI VERCELLI REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 28.01.2008 1

Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni per l installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse, così come identificate dall allegato elenco, ai sensi delle disposizioni previste dall art. 23 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 Nuovo codice della strada e dall art. 47 all art. 58 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 2. Le norme del presente regolamento vengono applicate sulle strade provinciali all esterno dei centri abitati formalmente delimitati ai sensi dell art. 4 del Codice della Strada e secondo le modalità di cui alla circ. Ministero Lavori Pubblici del 29.12.1997 n. 6709/97. Art. 2 Definizioni dei mezzi pubblicitari 1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. 3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. 6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e (fermate autobus, 2

pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 8. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 9. Le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine di "altri mezzi pubblicitari". Art. 3 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari 1. 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. 3. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina misurata nella sezione corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata. 4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio, ove ha sede l'attività, sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq. 5. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali. 6. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. 7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: 3

a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell'autorizzazione; d) progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati. 8. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si fa riferimento agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 285/95 (Codice della strada) e relativo D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione) e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 4 Ubicazione dei mezzi pubblicitari 1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali è vigente un limite di velocità superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 3 m dal limite della carreggiata; b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) 150 m prima dei segnali di indicazione; f) 100 m dopo i segnali di indicazione; g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice; h) 250 m prima delle intersezioni; i) 100 m dopo le intersezioni; l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie; 2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti: a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; 4

d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 ; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. 4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice: a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie. 5. Le norme di cui ai commi 1 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. 6. Le distanze indicate ai commi 1 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata. 7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 1, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata. 8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 1, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. 9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 5

ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 1 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. 10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 1 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m. 11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. 12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. 13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. 14. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell art. 10 della legge 06.07.2002 n. 137 e s.m. e i. 15. La pubblicità sulle rotatorie è consentita solamente nei casi in cui vi siano accordi con soggetti privati o pubblici per la manutenzione, a titolo gratuito, del verde, delle essenze e specie arboree definita con apposite ed idonee convenzioni o protocolli d intesa, stipulate tra le parti allo scopo di migliorare l aspetto estetico delle suddette rotatorie. Ai fini di non arrecare danno o pericolo alla circolazione, le dimensioni massime dei pannelli pubblicitari non possono essere superiori a m. 2 (larghezza) per m. 0,80 (altezza). La pubblicità a scopi istituzionali è consentita nel rispetto delle norme a salvaguardia della circolazione e di quanto previsto nel presente regolamento. Art. 5 - Autorizzazioni 1. L installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade provinciali o in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia. 2. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare o spedire (anche tramite terzi) la relativa domanda in carta legale con allegato versamento delle spese di istruttoria. La domanda, diretta alla Provincia, regolarmente firmata, dovrà contenere: - dati anagrafici del richiedente, completi di codice fiscale e/o partita IVA; 6

- descrizione particolareggiata dell opera che si intende eseguire; - denominazione della strada provinciale ed esatta progressiva chilometrica; - gli estremi di identificazione dell immobile su cui insisterà il manufatto. 3. Oltre alla documentazione amministrativa richiesta dovranno essere allegati in triplice copia: - bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre con relative dimensioni (per l esposizione dei messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti); - Carta Tecnica Regionale 1:10.000 (C.T.R.) con indicata la posizione in cui verrà collocato l impianto; - stralcio planimetrico del tratto con indicazione di segnaletica, intersezioni ed ulteriori impianti pubblicitari in essere 300 m. a monte ed a valle dell opera proposta. In caso di insegne di esercizio occorre planimetria dell area su cui insisteranno le predette insegne con indicate le relative distanze dall eventuale recinzione e dalla carreggiata e, solo nel caso in cui la superficie dell insegna superi i 20 mq., i prospetti del fabbricato con le relative dimensioni; - n. 2 foto del luogo di ubicazione, viste per ogni senso di marcia, con riportata la posizione esatta del punto oggetto di richiesta; - eventuali autorizzazioni/pareri rilasciati da altri enti pubblici o soggetti giuridici, qualora previsti dalla normativa vigente; - benestare del proprietario del terreno o autodichiarazione del richiedente che attesti l assenso del proprietario del fondo/fabbricato alla collocazione dell impianto qualora ricada in proprietà privata o autocertificazione che il manufatto verrà installato su area di proprietà del richiedente (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000); - autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel quale si attesti che : il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; l intervento non ricade su bene o zona soggetta a vincolo culturale o ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; 4. La domanda corredata dalla documentazione sopra richiamata, nonché dalla prova dell avvenuto versamento degli oneri di istruttoria, è ricevuta dall ufficio Protocollo della Provincia, che la trasmetterà al Settore Lavori Pubblici, per l istruttoria di rito, seguendo l ordine di arrivo attestato dal timbro dell Ente. 5. Conclusa l istruttoria tecnico-amministrativa, accertata la regolarità della domanda nonché delle opere da inserire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, il Settore Lavori Pubblici, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, emana il provvedimento di autorizzazione. 6. Nel provvedimento sono fissate le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e dell interesse pubblico, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata, le somme dovute a titolo di corrispettivo e di spese di istruttoria. 7. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o qualora ai fini della valutazione della stessa si reputi necessaria l acquisizione di nuova documentazione o, comunque, nel caso di richiesta di chiarimenti da parte della Provincia, il Settore Lavori Pubblici richiede per iscritto le necessarie integrazioni sospendendo i termini dell istruttoria. Le integrazioni dovranno intervenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Provincia, termine oltre il quale la domanda si intende decaduta. Il termine del procedimento precedentemente sospeso riprende a decorrere dalla data di ricezione delle correzioni o integrazioni. 7

8. Se, a parere della Provincia, dovessero essere riscontrate condizioni ostative al rilascio del provvedimento, deve essere emesso, sempre nel termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda, un atto di formale diniego, debitamente motivato. 9. Durante l installazione del cartello o altro mezzo pubblicitario, il provvedimento di autorizzazione o copia del medesimo dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo su richiesta, agli incaricati dei controlli. 10. L avvenuta installazione dovrà essere debitamente documentata da foto dell impianto installato, in formato digitale, inviata su idoneo supporto. 11. L autorizzazione all installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile. Art. 6 Nulla osta tecnici. 1. L installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali correnti all interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e formalmente delimitati da apposito verbale, è sottoposta ad autorizzazione specifica del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico della Provincia. 2. Il Comune, prima del rilascio dell autorizzazione all installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, dovrà trasmettere alla Provincia copia dell istanza del richiedente con allegata documentazione tecnica e attestazione dell avvenuto versamento delle spese di istruttoria. La Provincia, in sede di rilascio del nulla osta, potrà fornire eventuali osservazioni e/o prescrizioni integrative a carattere tecnico. Oltre alla documentazione amministrativa richiesta, dovranno essere allegati i documenti, in triplice copia, previsti dall art. 5, comma 3 del presente regolamento. 3. La domanda, corredata dalla documentazione sopra richiamata, nonché dalla prova dell avvenuto versamento degli oneri di istruttoria, è ricevuta dall ufficio Protocollo della Provincia, che la trasmetterà al Settore Lavori Pubblici, per l istruttoria di rito, seguendo l ordine di arrivo attestato dal timbro dell Ente. 4. Conclusa l istruttoria tecnico-amministrativa, accertata la regolarità della domanda nonché delle opere da inserire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, il Settore Lavori Pubblici, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, emana il nulla osta tecnico. 5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o qualora ai fini della valutazione della stessa si reputi necessario l acquisizione di nuova documentazione o, comunque, nel caso di richiesta di chiarimenti da parte della Provincia, il Settore Lavori Pubblici richiede per iscritto le necessarie integrazioni sospendendo i termini dell istruttoria. Le integrazioni dovranno intervenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Provincia, termine oltre il quale la domanda si intende decaduta. Il termine del procedimento precedentemente sospeso riprende a decorrere dalla data di ricezione delle correzioni o integrazioni. 6. Se, a parere della Provincia, dovessero essere riscontrate condizioni ostative al rilascio del nulla osta, deve essere emesso, sempre nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, un atto di formale diniego, debitamente motivato. 8

7. Il nulla osta tecnico all installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità di durata pari a quella della relativa autorizzazione. Art. 7 Obblighi del titolare dell'autorizzazione 1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di: a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; 2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9,del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. 3. L autorizzazione o il nulla osta non esonerano il titolare dall obbligo di rispettare le norme di legge e regolamenti vigenti nonché i diritti di terzi. Art. 8 - Rinnovo, proroga e cambio di titolarità delle autorizzazioni 1. E consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza, da presentare con le modalità previste dall art. 5, entro 120 giorni antecedenti la data della scadenza originaria. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. In assenza della domanda di rinnovo, il titolare dell atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza. 2. Per le autorizzazioni di occupazione temporanea, su richiesta motivata del soggetto interessato, da presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, potrà essere concessa un eventuale proroga del termine di installazione non superiore a 30 giorni, scaduti i quali il provvedimento decade. 3. Per ottenere la volturazione dell atto autorizzativo è necessario presentare, entro 60 giorni dall avvenuto trasferimento, la seguente documentazione: - domanda in carta legale; - dichiarazione con firma autentica ovvero prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore come previsto dall art. 38 del DPR 28.12.2000 n. 445 che attesti che la situazione delle opere autorizzate non ha subito variazioni; - dichiarazione di consenso alla volturazione ed al riconoscimento in capo al subentrante della quota di corrispettivo già versata, sottoscritta dal titolare dell autorizzazione oppure autocertificazione degli eredi in caso di successione mortis causa; 9

- attestazione di versamento di 25,00, a titolo rimborso spese amministrative inerenti il rilascio della nuova autorizzazione che dovrà, comunque, mantenere il termine di scadenza del provvedimento amministrativo originario; - dati anagrafici del Legale rappresentante, recapito telefonico; - codice fiscale o partita I.V.A. del richiedente. Art. 9- Variazione messaggio pubblicitario 1. Per ottenere l autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario riportato sul cartello o altro mezzo pubblicitario già autorizzato, è necessario presentare la seguente documentazione: a. domanda in carta legale; b. attestazione di versamento di importo pari ai valori vigenti a titolo rimborso oneri istruttoria; c. bozzetto del nuovo messaggio; d. copia dell autorizzazione o del nulla osta. 2. L autorizzazione sarà rilasciata entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si intenderà tacitamente assentita. 3. L avvenuta variazione dovrà essere debitamente documentata da foto dell impianto installato, in formato digitale, inviata su idoneo supporto. Art. 10 - Diffida, rimozione e revoca 1. Nel caso in cui il cartello pubblicitario o altro mezzo, sia privo di autorizzazione o posizionato in contrasto con le norme del Codice della strada o del Regolamento di esecuzione oppure in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento, si procede a diffidare l autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato alla rimozione del mezzo pubblicitario entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell atto. Decorso infruttuosamente tale termine, la Provincia procede a far rimuovere il mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri di custodia a carico dell autore della violazione. 2. Per i mezzi pubblicitari rimossi dovrà essere corrisposta un indennità giornaliera dell importo di cui all allegata tabella. 3. Qualora il mezzo pubblicitario sia posizionato su suolo demaniale provinciale o sul patrimonio della Provincia, la stessai può eseguire senza indugio la rimozione del mezzo stesso. 4. La revoca dell autorizzazione può essere disposta dalla Provincia per i seguenti motivi: per installazioni difformi dall autorizzazione rilasciata; per intervenute esigenze legate alla sicurezza ; per opere di manutenzione straordinaria, ammodernamenti e ampliamenti stradali, fatte salve anche specifiche esigenze operative connesse con la manutenzione ordinaria della rete viabile; per mancato spostamento del mezzo pubblicitario a seguito di richiesta della Provincia. 5. La revoca dell autorizzazione comporta l obbligo della rimozione del mezzo pubblicitario, a carico del titolare dell autorizzazione stessa. La mancata rimozione da parte del titolare dell autorizzazione, comporta l intervento diretto da parte della Provincia, secondo le modalità e la normativa previste dall art. 23 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92). 10

Art. 11 Sanzioni 1. Si applicano le sanzioni amministrative previste dall art. 23 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992. 2. Nell applicazione delle sanzioni amministrative accessorie si osservano le disposizioni e le norme del Capo I, Sezione II, titolo VI del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992. Art. 12 - Corrispettivi e spese 1. Con il presente Regolamento si stabiliscono i corrispettivi che il soggetto richiedente deve versare per le autorizzazioni, determinati sulla base del tariffario di cui all allegata tabella. 2. La suddetta tabella è aggiornata annualmente a cura della Giunta Provinciale, senza che ciò comporti la modifica del presente Regolamento, entro i termini di approvazione del bilancio preventivo, ed avranno efficacia con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo o dal 1 gennaio dell anno di approvazione del predetto bilancio, qualora detta approvazione slitti nell anno a cui si riferisce il bilancio preventivo. 3. Sono confermati gli importi delle spese di istruttoria a suo tempo deliberati dalla Giunta Provinciale con proprio atto n. 50658 del 30.12.2003. 4. Il corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni, così come disciplinato dall art. 53, comma 7 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di attuazione), è fissato per tutta la durata dell autorizzazione e deve essere corrisposto anticipatamente in un unica soluzione all atto del rilascio dell autorizzazione stessa. 5. Copia dell avvenuto versamento, tramite conto corrente bancario o postale, dovrà essere consegnata alla Provincia prima del rilascio dell autorizzazione. Art. 13 - Rimborsi 1. Il titolare dell autorizzazione può richiedere, con apposita istanza in carta libera, indirizzata alla Provincia, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 3 anni dalla data del pagamento, ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Sull istanza di rimborso la Provincia provvede entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa. Art. 14 Insegne d esercizio 1. Per le insegne di esercizio, il corrispettivo è dovuto a condizione che le stesse siano posizionate entro la fascia di m. 30 dal confine e che abbiano dimensioni complessive superiori a 5 mq., indipendentemente dal numero delle insegne stesse. In tal caso il corrispettivo sarà dovuto in relazione all intera superficie. Art. 15 - Esenzioni 1. Oltre alle esenzioni previste dalla legge, al fine di promuovere la valorizzazione dell ambiente e del territorio provinciale e di promuovere il turismo è consentita l installazione di impianti aventi lo 11

scopo di pubblicizzare l arte, l architettura, la cultura, l enogastronomia, i prodotti tipici, ecc., purché tali cartelli abbiano carattere generale (ovvero non riportino la denominazione di singole aziende) e siano ricompresi in un piano generale di cartellonistica previamente approvato dalla Provincia. Tali impianti sono esenti dal pagamento sia del corrispettivo sia delle spese di istruttoria. Art. 16 - Disposizioni transitorie 1. Eventuali autorizzazioni in essere, relative alla posa di mezzi pubblicitari rilasciati a tempo indeterminato, avranno una validità di anni 3 a far tempo dall entrata in vigore del presente Regolamento ed alla scadenza dovranno, se del caso, essere rinnovate con le modalità previste dall art. 8. Art. 17 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Provinciale. 12

TABELLA DEI CORRISPETTIVI PER I MEZZI PUBBLICITARI TIPO DI IMPIANTO PUBBLICITARIO CORRISPETTIVO con occupazione di proprietà RETE PRIMARIA senza occupazione di proprietà RETE PRINCIPALE con occupazione di proprietà senza occupazione di proprietà RETE SECONDARIA con occupazione di proprietà senza occupazione di proprietà con occupazione di proprietà RETE LOCALE senza occupazione di proprietà cartelli pubblicitari monofacciali fino a 3 mq Euro/cad anno 160,00 80,00 120,00 60,00 80,00 40,00 40,00 20,00 fino a 4,5 mq Euro/cad anno 240,00 120,00 180,00 90,00 120,00 60,00 60,00 30,00 fino a 6 mq Euro/cad anno 320,00 160,00 240,00 120,00 160,00 80,00 80,00 40,00 cartelli pubblicitari bifacciali fino a 6 mq Euro/cad anno 250,00 125,00 188,00 94,00 125,00 63,00 63,00 31,00 fino a 9 mq Euro/cad anno 375,00 188,00 281,00 141,00 188,00 94,00 94,00 47,00 fino a 12 mq Euro/cad anno 480,00 240,00 360,00 180,00 240,00 120,00 120,00 60,00 preinsegne bifacciali Euro/cad anno 100,00 50,00 80,00 40,00 50,00 25,00 30,00 15,00 preinsegne monofacciali Euro/cad anno 60,00 30,00 50,00 25,00 30,00 15,00 20,00 10,00 mezzi pubblicitari temporanei Euro/mq giorno 4,00 2,00 3,00 1,50 2,00 1,00 1,00 0,50 insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari Euro/mq anno 80,00 40,00 70,00 35,00 60,00 30,00 40,00 20,00 indennità per custodia mezzi pubblicitari rimossi Euro/giorno 15,00 coefficienti maggiorativi mezzi pubblicitari con illuminazione 1,3 mezzi pubblicitari in area di distributori carburanti 1,3