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CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA FOGLIO INFORMATIVO relativo al DEPOSITO A RISPARMIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA SOC. COOPERATIVA Codice ABI: 08457 Sede Legale e Amministrativa in REGGELLO (50066), Via J.F. Kenndy, 1 Firenze Codice Fiscale, partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 00645190489 Iscrizione all Albo delle Banche presso Banca d Italia n. 891.20 Iscrizione all Albo delle Società Cooperative n. A165313 R.E.A. Firenze n. 38847 S.W.I.F.T. code n. ICRA Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Conciliatore Bancario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR Aderente Arbitro Bancario Finanziario Associazione per la soluzione stragiudiziale delle controversie bancarie e finanziarie ABF CONTATTI Sito internet: www.bccvaldarnofiorentino.it E-mail: info@bccvaldarnofiorentino.it (servizio gratuito) Tel. 055-868058 - Fax. 055-8667063 (costo in base alle tariffe applicate dai vari operatori di rete fissa / mobile) Numero verde 800-010482 (servizio gratuito) Numero verde assistenza RelaxBanking: 800-929146 (servizio gratuito) inforelax@bccsoar.it Ufficio Reclami Via J.F. Kennedy, 1 50066 Reggello (FI) Indirizzo e-mail: ispettorato@bccvaldarnofiorentino.it INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE Nome e Cognome del soggetto che consegna il Foglio Informativo al cliente: Qualifica: Indirizzo: Num. Tel.: e-mail: Nome e Cognome del cliente cui il Foglio Informativo è stato consegnato: Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il Foglio Informativo, il documento Principali Diritti del Cliente, oppure la Guida del Prodotti ed i Tassi Effettivi Globali medi (TEGM) previsti dalla legge 108/1996 dal soggetto sopra indicato Data Firma per avvenuta ricezione Data emissione: 06.12.2011 2

CHE COS E IL DEPOSITO A RISPARMIO Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè le custodisca. È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento. I depositi a risparmio possono essere: a. in forma libera, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento; b. in forma vincolata, in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo alla scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito. I prelevamenti possono essere eseguiti: - per i libretti nominativi, dall intestatario del rapporto o da chi sia stato da questi espressamente delegato; - per i libretti al portatore, da parte di qualsiasi portatore del libretto stesso, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato. Il saldo dei depositi al portatore non può essere pari o superiore ad euro 1.000,00. Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore, che presentano le caratteristiche di seguito illustrate LIBRETTI NOMINATIVI Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il libretto. I prelevamenti possono essere effettuati solo dall intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato. L ammontare del deposito non ha limiti. È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il limite del rimborso è pari complessivamente a 100.000,00. LIBRETTI AL PORTATORE Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. Il libretto può anche essere intestato a persone fisiche o giuridiche, o diversamente contrassegnato; l eventuale intestazione è irrilevante per la natura al portatore del libretto. Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate. Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 201/2011), il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o superiore ad euro 1.000. Il trasferimento dei libretti al portatore di importo pari o superiore ad euro 1.000 può avvenire solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o di Poste Italiane S.p.A. In caso di trasferimento di titoli al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla Banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data di trasferimento. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore; nel caso di importi superiori ad euro 3.000,00 la sanzione sarà pari al saldo del libretto. Il libretto al portatore è escluso dal rimborso dal parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi vanno tenuti presente: Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto. Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi). Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto. Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro 103.291,38 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell adesione della banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia. Data emissione: 06.12.2011 3

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. A RISPARMIO LIBERO INTERESSI Tasso fisso Tasso annuo creditore minimo, al lordo della ritenuta fiscale Tasso effettivo Tasso indicizzato (c) Tasso annuo creditore minimo al lordo della ritenuta fiscale 0,30% Non previsto. A RISPARMIO VINCOLATO (COPERTINA ROSSA) INTERESSI Depositi vincolati a tasso fisso (vincolo 12 mesi fino a dicembre di ogni anno) Tasso annuo creditore minimo, al lordo della ritenuta fiscale Tasso effettivo Depositi vincolati a a tasso indicizzato Tasso annuo creditore minimo al lordo della ritenuta fiscale 1,25% Non previsto. Capitalizzazione degli interessi Non superiore al semestre. Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all anno civile (365 giorni). IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI per accensione rapporto, compreso costo libretto euro 0,00 per estinzione rapporto euro 0,00 commissioni prelievi anticipati rispetto alla scadenza vincolo - percentuale su importo prelevato - minime / massime 0,20% euro 5,00 / euro 15,00 commissioni prelievi in eccedenza al dispon. giornaliero, ove consentiti, senza preavviso euro 5,16 spese versamento euro 0,00 spese prelievo euro 0,00 spese tenuta libretto euro 0,00 spesa assicurazione euro 0,00 spese di gestione (annuali) euro 10,00 In formato cartaceo: Spese per invio comunicazioni ex art. 119 D.Lgs. 385/93 euro 3,10 (compreso rimborso spese postali) Spese per invio altre comunicazioni euro 3,10 (compreso rimborso spese postali) In formato elettronico: Spese per invio comunicazioni ex art. 119 D.Lgs. 385/93 Spese per invio altre comunicazioni euro 0,00 Ricerche effettuate per richieste di documentazione bancaria (ex. art. 119 D.Lgs. 385/93) euro 0,00 euro 25,00 per singolo documento (non eccedenti comunque i costi effettivamente sostenuti per la Data emissione: 06.12.2011 4

produzione) per rinnovo (sostituzione-duplicazione) libretto euro 0,00 Importo massimo prelevabile nello stesso giorno (disponibile giornaliero) euro 10.000,00 Preavviso per prelievi superiori al disponibile giornaliero n. 3 giorni Saldo minimo liquidabile euro 258,23 Saldo minimo rendicontabile euro 0,00 Chiusura contabile Giugno / Dicembre ALTRO rimborso spese informativa precontrattuale (bozza contratto, se richiesta) euro 0,00 Commissioni per ogni atto o intervento relativo a procedure di ammortamento euro 300,00 VALUTE Valute sui prelevamenti Valute sui versamenti ALTRE SPESE Imposte e tasse presenti e future giorno del prelevamento giorno del versamento A carico del cliente in fase di apertura del rapporto (attualmente pari ad euro 14,62). Data emissione: 06.12.2011 5

RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Per i depositi a risparmio liberi, il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura. Per i depositi a risparmio vincolati, il cliente se il contratto lo consente - può recedere dal contratto in qualsiasi momento, corrispondendo una commissione di anticipata estinzione. In caso di vincolo a scadenza indeterminata, il cliente deve rispettare il termine di preavviso previsto dal contratto. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente. Reclami Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami del Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia, Società Cooperativa (Via J.F. Kennedy, 1 50066 Reggello FI; fax 055.8667063, mail ispettorato@bccvaldarnofiorentino.it ). L Ufficio Reclami ha l obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che decide su: Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000,00 euro, con l esclusione dei servizi di investimento; Controversie aventi ad oggetto l accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla Banca. I presidi dell Arbitro Bancario Finanziario, a livello nazionale, sono i seguenti: Segreteria Tecnica del Collegio di Milano Via Cordusio, 5 20123 Milano tel. 02 724241 Segreteria Tecnica del Collegio di Roma Via XX Settembre, 97e 00187 Roma tel. 06 47921 Segreteria Tecnica del Collegio di Napoli Via Miguel Cervantes, 71 80133 Napoli tel. 081 7975111 Ombudsman Giurì Bancario che decide su: Controversie relative a servizi di investimento; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, quest ultima non deve superare 1000.000,00 euro; Controversie aventi ad oggetto l accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Conciliatore Bancario Finanziario che decide su: Controversie relative alle materie attinenti l operatività degli intermediari, bancari e finanziari. Per ulteriori informazioni inerenti alll Ombudsman Giurì Bancario e al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca. Nel caso in cui il reclamo riguardi i servizi di investimento la Banca deve rispondere entro 90 giorni (o nel termine eventualmente più limitato previsto dalle procedure interne della Banca stessa). Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 90 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Data emissione: 06.12.2011 6

Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob che decide su: Controversie relative alla violazione di obblighi di informazione, correttezza e trasparenza che sorgono dai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento. Qualora il cliente intenda rivolgersi all Autorità Giudiziaria (secondo le modalità previste dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28), egli deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, innanzi all organismo di mediazione previsto dalle disposizioni del contratto a cui si riferisce la controversia, ovvero, in mancanza di una specifica pattuizione al riguardo, ad un organismo di mediazione iscritto nell apposito registro ministeriale, ferma restando la facoltà, in alternativa, per il cliente, di attivare il procedimento innanzi all Arbitro Bancario Finanziario per controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari o alla camera di Conciliazione a Arbitrato istituita presso la Consob, per quelle attinenti ai servizi di investimento. Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Avvisi, Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso i locali della Banca aperti al pubblico. LEGENDA IMEL Periodicità di capitalizzazione degli interessi Procedura di ammortamento Valuta Tasso creditore Spese di liquidazione Istituto di moneta elettronica Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di tenuta del deposito. Gli interessi maturati e capitalizzati semestralmente, con valuta data di regolamento, vengono annotati sul libretto all atto della prima presentazione. La capitalizzazione coincide con la fine dell intervallo di tempo considerato, per cui la liquidazione avviene in coincidenza con la fine di giugno e la fine di dicembre di ciascun anno. Procedimento che consente al titolare del deposito di ottenerne il rimborso in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento del certificato. Data di inizio decorrenza degli interessi. Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi creditori, cioè quelli a favore del Cliente. Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e spese. Data emissione: 06.12.2011 7