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Deliberazione n. VII/14645 Seduta del 17 ottobre 2003 Criteri e modalità di attuazione del Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia, di cui alla d.g.r n. 13856 del 29 luglio 2003. RICHIAMATA la d.g.r. 29/7/2003, n. 13856, concernente il Piano d Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia. DATO ATTO che la citata deliberazione rinvia ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale la definizione dei criteri e delle modalità per l attuazione del blocco totale domenicale della circolazione dei veicoli, in date programmate, nonché l individuazione dei soggetti e dei veicoli per i quali è prevista la deroga dal rispetto delle disposizioni riguardanti sia il blocco programmato permanente nei giorni feriali, di cui alla medesima d.g.r. 29/7/2003, n. 13856, sia il blocco totale domenicale, oggetto del presente provvedimento. RITENUTO pertanto, ad integrazione e precisazione della d.g.r. 29/7/2003, n. 13856, di stabilire i criteri, le modalità e le deroghe suddetti, tenuto conto dei dati meteorologici e sulla qualità dell aria forniti dall Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente (A.R.P.A.) della Lombardia, nonché delle esigenze di mobilità della popolazione e del verificarsi, durante i periodi interessati dai provvedimenti di limitazione del traffico veicolare, di eventi di notevole rilevanza sociale ed economica. DATO ATTO che il Piano d Azione in oggetto è relativo alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia, da identificarsi nella Zona Critica Unica di Milano Como Sempione, nella zona critica sovracomunale di Bergamo e nell agglomerato sovracomunale di Brescia, ai sensi della d.g.r. 19/10/2001, n. 6501, della d.g.r. 6/12/2002, n. 11485 e della d.g.r. 29/7/2003, n. 13856. RITENUTO che allo stesso Piano possono altresì aderire i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia non rientranti nelle suddette zone critiche sovracomunali, specificati nella medesima d.g.r. 19/10/2001, n. 6501, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. ALL unanimità dei voti espressi nelle forme di legge DELIBERA recepite le premesse: 1. di approvare gli Allegati alla presente deliberazione, denominati Allegato A e Allegato B, parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento, recanti i criteri e le modalità per l attuazione, relativamente alla Zona Critica Unica di Milano Como Sempione, alla zona critica sovracomunale di Bergamo ed 1

all agglomerato sovracomunale di Brescia, del blocco totale domenicale della circolazione dei veicoli, in date programmate, nonché l individuazione dei soggetti e dei veicoli per i quali è prevista la deroga dal rispetto delle disposizioni riguardanti sia il blocco programmato permanente nei giorni feriali, sia il blocco totale domenicale; 2. di stabilire che alle disposizioni del presente provvedimento possono altresì aderire i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia esclusi dalle zone critiche sovracomunali specificate al punto 1.; 3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. IL SEGRETARIO 2

Allegato A Provvedimenti relativi alla circolazione di alcune categorie di veicoli da assumere nei giorni feriali nella stagione invernale Nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre e dal 7 gennaio al 28 febbraio (29 per l anno bisestile) Blocco del traffico nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Sono esclusi dal blocco: - gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (motore elettrico); - gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl); - gli autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall 1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE; - gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolate a partire dall 1 gennaio 1993; - gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive; - motoveicoli e ciclomotori, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE. Il divieto di circolazione non si applica: - ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nei territori dei Comuni interessati dalla presente ordinanza; - ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici; - relativamente al comune di Como, alle seguenti strade di collegamento: Via Brogeda, via Asiago, via Pellico, via Bellinzona, via per Cernobbio, via Borgovico Nuova, viale Rosselli, via Recchi, via Masia Sud, Lungo Lario Trento, via Torno, via Manzoni, P.za Matteotti, via Dante (fino all incrocio con via Dottesio), via Dottesio, via Briantea, via Statale per Lecco, via Castelnuovo, via Ambrosoli, viale G.Cesare, via Piave, viale Roosevelt, viale Innocenzo XI, via Grandi, P.za San Rocco, via Napoleona, P.le Camerlata, Via Varesina, via d Annunzio, via Paoli, via Cecilio, via Canturina, P.za Martiri italiani delle foibe istriane, via Clemente XIII, via Scalabrini; - relativamente al comune di Grandate, via Leopardi; - relativamente al comune di Casnate con Bernate, via Garibaldi e via Pitagora; 3

- relativamente al Comune di Milano ed ai Comuni limitrofi: a) Cologno Nord: Viale Lombardia (Brugherio), Via Imbersago, Via Dante; b) Cascina Gobba: Via Milano (Cologno M.) e S.S. 11 Padana Superiore; c) Forlanini: Viale E. Forlanini; d) San Donato 1 e 2: S.S. 9 Via Emilia, S.S. 415 Paullese; e) Bisceglie: Via Parri, Via Olivieri, Via Arioli Venegoni, Via Pio II, Via San Giusto, Via Novara dalla tangenziale fino all'incrocio con Via San Giusto; f) Bisceglie : Via Parri dalla tangenziale ovest al parcheggio di Bisceglie; g) Lampugnano: Cavalcavia Ghisallo, Via Sant'Elia fino all'incrocio con Via Natta, Via Montale, Via Patroclo, Via Novara dalla tangenziale fino all'incrocio con Via San Giusto, Via San Giusto; h) Molino Dorino: Nuova bretella Settimo Milanese - Molino Dorino, S.S. 33 Sempione, Via Gallarate; i) Romolo e Famagosta: Via del Mare, Piazza Maggi, Via La Spezia, Viale j) Famagosta (tratto Piazza Maggi - Via Santander), Via Santander, Via Ruscoli, k) Via Imperia; l) Sesto Marelli: nel Comune di Cinisello Balsamo:Via Galilei, Via Valtellina; nel Comune di Sesto San Giovanni: Viale Gramsci (dal confine con Cinisello Balsamo sino a Piazza 1 Maggio), Via Buonarroti, Via Trento, Viale Edison, Viale Italia, Via Cantore, Via Grandi, Via Partigiani, Via Di Vittorio; m) Via Sempione nel comune di Pero dal confine comunale di Rho sino al raccordo con l autostrada Milano Torino. È demandato alla Direzione Generale Qualità dell Ambiente l eventuale aggiornamento del suddetto elenco, relativamente alle strade ed alle vie percorribili. Il divieto di circolazione non si applica altresì: a) agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale; b) agli autoveicoli di pronto soccorso; c) ai mezzi di trasporto pubblico e scuola bus; d) ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente; e) agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo; f) alle autovetture targate CD e CC; g) agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, 4

distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa); h) agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori; i) agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; j) agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica; k) agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; l) agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; m) agli autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling). Tale misura, adottata in via sperimentale fino al 30 novembre c.a., si intenderà confermata in assenza di difforme disposizione in merito. Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni. In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/92, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", come integrato e modificato. All esecuzione della presente delibera provvedono i Sindaci dei Comuni interessati, con la collaborazione delle Forze dell'ordine e dei Corpi di Polizia Municipale, secondo le rispettive competenze. I soggetti responsabili intensificano il controllo dei limiti della velocità dei veicoli sulla viabilità di competenza. Per garantire la massima pubblicità ai provvedimenti di blocco della circolazione, l Amministrazione regionale potrà chiedere ai gestori di telefonia mobile di usare sms. Oltre al contenuto dell ordinanza, il messaggio, firmato dal gestore, spiegherà all utenza che è stato inviato a tutti gli abbonati su richiesta della Regione, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy (legge 675/96) e dunque in via del tutto eccezionale e limitata alla situazione contingente, per ragioni di pubblico interesse, legate alla particolare emergenza ambientale. 5

Allegato B Provvedimenti relativi al blocco totale domenicale della circolazione, in date programmate nel periodo autunno/inverno 2003-2004 Blocco del traffico nelle giornate di domenica per tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori non adibiti al servizio pubblico, dalle 8.00 alle 20.00, nelle seguenti date: 30 novembre 18 gennaio 08 febbraio La data dell eventuale blocco del traffico nella domenica di dicembre verrà stabilita sulla base delle condizioni della qualità dell aria. Sono esclusi dal blocco: - gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (motore elettrico); - gli autoveicoli, con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall 1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE; Il divieto di circolazione non si applica: - ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nei territori dei Comuni interessati dalla presente ordinanza; - ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici; - relativamente al comune di Como, alle seguenti strade di collegamento: Via Brogeda, via Asiago, via Pellico, via Bellinzona, via per Cernobbio, via Borgovico Nuova, viale Rosselli, via Recchi, via Masia Sud, Lungo Lario Trento, via Torno, via Manzoni, P.za Matteotti, via Dante (fino all incrocio con via Dottesio), via Dottesio, via Briantea, via Statale per Lecco, via Castelnuovo, via Ambrosoli, viale G.Cesare, via Piave, viale Roosevelt, viale Innocenzo XI, via Grandi, P.za San Rocco, via Napoleona, P.le Camerlata, Via Varesina, via d Annunzio, via Paoli, via Cecilio, via Canturina, P.za Martiri italiani delle foibe istriane, via Clemente XIII, via Scalabrini; - relativamente al comune di Grandate, via Leopardi; - relativamente al comune di Casnate con Bernate, via Garibaldi e via Pitagora; - relativamente al Comune di Milano ed ai Comuni limitrofi: a) Cologno Nord: Viale Lombardia (Brugherio), Via Imbersago, Via Dante; b) Cascina Gobba: Via Milano (Cologno M.) e S.S. 11 Padana Superiore; c) Forlanini: Viale E. Forlanini; 6

d) San Donato 1 e 2: S.S. 9 Via Emilia, S.S. 415 Paullese; e) Bisceglie: Via Parri, Via Olivieri, Via Arioli Venegoni, Via Pio II, Via San Giusto, Via Novara dalla tangenziale fino all'incrocio con Via San Giusto; f) Bisceglie : Via Parri dalla tangenziale ovest al parcheggio di Bisceglie; g) Lampugnano: Cavalcavia Ghisallo, Via Sant'Elia fino all'incrocio con Via Natta, Via Montale, Via Patroclo, Via Novara dalla tangenziale fino all'incrocio con Via San Giusto, Via San Giusto; h) Molino Dorino: Nuova bretella Settimo Milanese - Molino Dorino, S.S. 33 Sempione, Via Gallarate; i) Romolo e Famagosta: Via del Mare, Piazza Maggi, Via La Spezia, Viale j) Famagosta (tratto Piazza Maggi - Via Santander), Via Santander, Via Ruscoli, k) Via Imperia; l) Sesto Marelli: nel Comune di Cinisello Balsamo:Via Galilei, Via Valtellina; nel Comune di Sesto San Giovanni: Viale Gramsci (dal confine con Cinisello Balsamo sino a Piazza 1 Maggio), Via Buonarroti, Via Trento, Viale Edison, Viale Italia, Via Cantore, Via Grandi, Via Partigiani, Via Di Vittorio; m) Via Sempione nel comune di Pero dal confine comunale di Rho sino al raccordo con l autostrada Milano Torino. È demandato alla Direzione Generale Qualità dell Ambiente l eventuale aggiornamento del suddetto elenco, relativamente alle strade ed alle vie percorribili. Il divieto di circolazione non si applica altresì: a) agli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale; b) agli autoveicoli di pronto soccorso; c) ai mezzi di trasporto pubblico; d) ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente; e) agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo; f) alle autovetture targate CD e CC; g) agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione farmaci e pasti per i servizi di mensa); h) agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori; 7

i) agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; j) agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica; k) agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; l) agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; m) i mezzi dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell attività lavorativa giornaliera. n) ai veicoli degli operatori dell informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento. Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni. Alla competente Struttura regionale è demandata la comunicazione della revoca del blocco del traffico nella giornata di domenica, per effetto del verificarsi o della previsione di condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione o all abbattimento degli inquinanti. In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/92, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", come integrato e modificato. All esecuzione della presente delibera provvedano i Sindaci dei Comuni interessati, con la collaborazione delle Forze dell'ordine e dei Corpi di Polizia Municipale, secondo le rispettive competenze. I soggetti responsabili intensificano il controllo dei limiti della velocità dei veicoli sulla viabilità di competenza. Per garantire la massima pubblicità ai provvedimenti di blocco della circolazione, l Amministrazione regionale potrà chiedere ai gestori di telefonia mobile di usare sms. Oltre al contenuto dell ordinanza, il messaggio, firmato dal gestore, spiegherà all utenza che è stato inviato a tutti gli abbonati su richiesta della Regione, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy (legge 675/96) e dunque in via del tutto eccezionale e limitata alla situazione contingente, per ragioni di pubblico interesse, legate alla particolare emergenza ambientale. 8