OBBLIGHIAMO L AMMINISTRAZIONE AD ADEMPIERE ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

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Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione C o o r d i n a m e n t o N a z i o n a l e M i n i s t e r o d e l l I n t e r n o Via del Viminale, 1 00184 Roma Tel. 06/465.25905 - Fax 06/487.10.73 sito web : www.uil-interno.it e-mail : info@uilinterno.it CIRCOLARE N.87 16 OTTOBRE 2012 OBBLIGHIAMO L AMMINISTRAZIONE AD ADEMPIERE ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE La UIL-PA, con la nota e la scheda di diffida che si trascrive integralmente, ci ha fornito le indicazioni per proseguire l iniziativa per la sospensione e la restituzione del 2,5% indebitamente trattenuto. Come richiesto dalla UIL-PA si chiede ai coordinatori provinciali di attivarsi per la buona riuscita dell iniziativa.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la trattenuta del 2,5% sulle nostre retribuzioni (esclusi Enti Pubblici non Economici), relativamente ai lavoratori dipendenti di ruolo già in servizio alla data del 31.12.2000, d'intesa con il nostro studio legale convenzionato Avv. Galleano, abbiamo predisposto l'allegato fac-simile di diffida collettiva. Il documento dovrà essere compilato a cura delle nostre strutture territoriali di settore (coordinamenti di ministero o agenzia) che provvederanno a raccogliere le firme ed i dati relativi ai lavoratori interessati, per l'inoltro, con lettera di accompagnamento su carta intestata UIL PA agli uffici delle amministrazioni in indirizzo (Ente di appartenenza, Uffici territoriali della Ragioneria dello Stato). Informiamo i lavoratori che anche questa iniziativa non avrà costi per gli iscritti alla UIL PA. Le ulteriori iniziative di carattere legale (ricorsi collettivi al giudice del lavoro, decreti ingiuntivi individuali per la restituzione delle somme indebitamente trattenute) sono attualmente in fase di elaborazione e vi informeremo quanto prima sulle modalità ed i tempi di attivazione, anche alla luce delle decisioni che i Tribunali del lavoro dove sono pendenti le cause pilota intentate dalla UIL PA, si pronuncino nel merito a seguito della decisione della Corte Costituzionale. Nei prossimi giorni vi invieremo comunque un modello facsimile per chiedere alle amministrazioni di appartenenza, ai sensi della legge 241, la quantificazione delle somme trattenute dal 1.1.2011, di cui si chiede il rimborso, per l'eventuale successiva predisposizione di decreti ingiuntivi. Le strutture in indirizzo sono invitate a dare la massima diffusione alla presente iniziativa, sensibilizzando le articolazioni territoriali dei coordinamenti affinchè sia data possibilità a tutti i lavoratori di sottoscrivere la diffida. La Segreteria Nazionale UILPA

ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI (provincia) AL (amministrazione di appartenenza) ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA OGGETTO: Ritenuta del 2,5% sull 80% della retribuzione prevista dall art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e successive modifiche. I sottoscritti tutti dipendenti di ruolo del con anzianità antecedente al 1.1.2001, PREMESSO CHE: l art. 12 comma 10 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, prescrive che il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, avvenga secondo la disciplina di cui all art. 2120 Cod. Civ., con l applicazione di un aliquota del 6,91% sull intera retribuzione; sino al 31 dicembre 2010 operava l istituto della indennità di buonuscita, in relazione al quale l art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e successive modificazioni imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull 80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,5% sull 80% della retribuzione; per effetto del nuovo sistema di calcolo della predetta indennità, a decorrere dall 1.1.2011, viene meno la pretesa da parte dell Amministrazione di rivalersi della percentuale del 2,5%, dal momento che il succitato art. 2120 Cod. Civ., stabilisce che la contribuzione è a totale carico del datore di lavoro; codesta amministrazione ha continuato, anche dopo il 31.12.2010, e tuttora continua a trattenere illegittimamente il contributo del 2,5% sull 80% della retribuzione; La Corte costituzionale, con sentenza 223 dell 8/10/2012, depositata l 11 ottobre 2012, immediatamente esecutiva, ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall art. 37, comma 1, del d.p.r. n. 1032 del 1973; CHIEDONO l immediata interruzione dell illegittima trattenuta del 2,5% sull 80% della retribuzione e la restituzione degli importi già prelevati illecitamente dall 1/1/2011 fino alla data odierna, oltre ai relativi interessi e rivalutazione monetaria.

Trascorsi venti giorni dal ricevimento della presente, in mancanza di risposta positiva, si agirà innanzi alle sedi giudiziarie competenti, per ogni comportamento illecito che dovesse emergere. Ai sensi e per gli effetti dell art. 2943 Cod. Civ., il presente atto di diffida e messa in mora, è da ritenersi anche quale atto interruttivo di ogni prescrizione. Distinti Saluti. li NOME COGNOME DATA NASCITA QUALIFICA ENTE SERVIZIO ESTREMI DOCUMENTO FIRMA

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