VADEMECUM ELEZIONI PROVINCIALI PROVINCIA DI VICENZA (L.56 del 7 aprile 2014) Il Presidente della Provincia Modalità di presentazione della candidatura a presidente (data di scadenza della presentazione, numero di firme) Del candidato a presidente deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, comune presso cui ricopre la carica di sindaco. La candidatura a presidente della provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'articolo 1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il 15 per cento (236 elettori) degli aventi diritto al voto (1573). La candidatura deve essere presentata dalle 8,00 alle 20,00 di domenica 21 settembre 2014 e dalle 8,00 alle 12,00 di lunedì 22 settembre 2014 presso l'ufficio Elettorale della Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle, 1. Soggetti che possono presentare la candidatura a presidente A norma dell'articolo 1, commi 60 e 80, della L. 56/2014, sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci dei comuni della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni e i consiglieri provinciali uscenti, ivi compreso il presidente provinciale uscente. Quali sono i compiti del Presidente? (comma 55) Convoca e presiede il consiglio provinciale, l assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Chi elegge il Presidente della Provincia? (comma 58) Il presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Quanto dura in carica? (comma 59) Il Presidente della Provincia dura in carica 4 anni. Quali sono le modalità di voto e dove si svolge l elezione? (commi 62, 63, 64) Il presidente della provincia e' eletto con voto diretto,libero e segreto. L'elezione avviene il 12 Ottobre in unica giornata presso sei sedi elettorali costituite presso la sede della Provincia, e presso i Comuni di Montecchio Maggiore, Sossano, Thiene, Asiago, Bassano del Grappa (decreto n. 4 del Commissario straordinario), dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto e' ponderato ai sensi dei commi 33 e 34, cioè pesato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui e' sindaco o consigliere. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parita' di voti, e' eletto il candidato piu' giovane. Può esserci la decadenza del Presidente dalla sua carica? (comma 65) Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco. Qual è il compenso che il Presidente riceve per le funzioni esercitate? (comma 84) L incarico di presidente della provincia, è esercitato a titolo gratuito. Consiglio Provinciale Modalità di presentazione della candidatura a consigliere (data di scadenza della presentazione, numero di firme, meccanismo delle liste) L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al
numero dei consiglieri da eleggere (16 sedici) e non inferiore alla meta' degli stessi (8 otto). Ciascuna lista, conseguentemente, deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi cioè: da almeno 8 e da non più di 16 candidati. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale), il comune presso cui la ricoprono. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 1, comma 70, della L. 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto (79 elettori). Gli ex consiglieri provinciali non possono essere né sottoscrittori né elettori. Le liste devono essere presentate dalle 8,00 alle 20,00 di domenica 21 settembre 2014 e dalle 8,00 alle 12,00 di lunedì 22 settembre 2014 presso l'ufficio Elettorale della Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle, 1. Soggetti che possono presentare la candidatura a consigliere A norma dell'art. 1, commi 69 e 80, della L.56/2014, sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia e i consiglieri provinciali uscenti. In sede di prima applicazione della L. 56/2014, per il combinato disposto dell'articolo 1, commi 79 e 80, ai fini della determinazione dell'elettorato passivo si considerano "consiglieri provinciali uscenti" i consiglieri provinciali (compreso il presidente) che erano in carica alla data della cessazione del consiglio provinciale. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale. Quali sono i compiti del Consiglio? (comma 55) Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. Quanti sono i componenti del Consiglio Provinciale? (comma 67) Il consiglio provinciale di Vicenza sarà composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti. Quanto dura in carico il Consiglio? (comma 68) Il Consiglio provinciale dura in carica due anni. Chi elegge i consiglieri? (comma 69) Il consiglio provinciale e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Esiste una normativa che garantisca un equilibrio fra i sessi? (comma 71) Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 e' inammissibile. Questo comma tuttavia non si applica nel primo quinquennio dall entrata in vigore della L. 23/11/2011 nr. 215 (comma 72). Come si procede nel caso che un seggio rimanga vacante (comma 78) I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera
cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia. Qual è il compenso che i Consiglieri ricevono per l attività svolta? (comma 84) L incarico di Consigliere Provinciale è esercitato a titolo gratuito. Modalità, luogo e data di svolgimento delle elezioni di secondo livello Il consiglio provinciale e' eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. Le elezioni del Presidente della Provincia di Vicenza e dei 16 componenti del consiglio provinciale si terranno domenica 12 ottobre 2014 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nei seguenti 6 seggi: Seggio n. 1 presso la sede della Provincia di Vicenza per gli elettori dei comuni di: Vicenza, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di Quartesolo. Seggio n. 2 presso la sede del Comune di Sossano per gli elettori dei comuni di: Sossano, Agugliaro, Albettone, Alonte, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Grancona, Lonigo, Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, San Germano dei Berici, Sarego, Villaga, Zovencedo. Seggio n. 3 presso la sede del Comune di Montecchio Maggiore per gli elettori dei comuni di: Montecchio Maggiore, Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo. Seggio n. 4 presso la sede del Comune di Thiene per gli elettori dei comuni di: Thiene, Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, Salcedo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'astico, Villaverla, Zanè, Zugliano. Seggio n. 5 presso la sede del Comune di Asiago per gli elettori dei comuni di: Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo. Seggio n. 6 presso la sede del Comune di Bassano del Grappa per gli elettori dei comuni di: Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Romano d'ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parita' di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane. Chi svolge le funzioni di presidente e di componente dell'ufficio elettorale L'ufficio elettorale è stato costituito con decreto del Commissario straordinario nr. 2 del 29/07/2014 e risulta così composto: dott. Angelo Macchia Segretario Provinciale /Direttore Generale in qualità di Presidente e responsabile del procedimento elettorale; avv. Maria Elisabetta Bolisani, Vicesegretario Generale Dirigente Organizzazione Risorse Umane e Innovazione in qualità di avv. Paolo Balzani Dirigente Settore Avvocatura Affari Legali in qualità di componente effettivo
dott.ssa Fausta Dalla Chiara, funzionario presso Servizio Avvocatura, in qualità di dott.ssa Nives Biason A.P. Segreteria Direzione Generale Stazione Unica Appaltante in qualità di componente effettivo dott.ssa Oriella Biolo, A.P. Personale, in qualità di sig.ra Paola Polo istruttore direttivo presso la Segreteria Direzione Generale, in qualità di componente effettivo dott.ssa Maria Paola Tineo, Istruttore direttivo presso la Segreteria Direzione Generale, in qualità di dott.ssa Monica Cominato, - P.O. Servizio Innovazione statistica, in qualità di componente effettivo dott.ssa Clelia Stefani, funzionario presso il Servizio Innovazione Statistica, in qualità di rag. Luca Nicoletti, Istruttore direttivo informatico/statistico presso il Servizio Innovazione Statistica, in qualità di componente effettivo sig. Gianni Frinzi funzionario presso il Servizio Innovazione Statistica, in qualità di sig.ra Alessandra Padovan istruttore amministrativo presso la Segreteria Direzione Generale, in qualità di segretario dott. Paolo Filippi, istruttore direttivo presso la Segreteria Direzione Generale, in qualità di segretario supplente. Quali sono le funzioni esercitate dalle province? (comma 85) Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul territorio provinciale. g) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificita' del territorio medesimo; h) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti. Quali altre funzioni può svolgere la provincia? (commi 88, 89) La provincia puo' altresi', d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonche' al fine di conseguire le seguenti finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresi' valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie funzionali.
Il Vicepresidente Il presidente della provincia puo' nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente puo' altresi' assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialita', secondo le modalita' e ne limiti stabiliti dallo statuto. L assemblea dei sindaci L'assemblea dei sindaci e' costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia. L incarico di componente dell assemblea dei sindaci, è esercitato a titolo gratuito. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.