INSEGNAMENTO DI DIRITTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE LEZIONE IV LA TUTELA DEL DIRITTO D AUTORE PROF. SIMONE OREFICE
Indice 1 DIFFERENZE FONDAMENTALI ------------------------------ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 2 PROGRESSIVA CONVERGENZA ----------------------------- ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 3 L EVOLUZIONE NORMATIVA -------------------------------- ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 4 GLI ISTITUTI COMUNI ------------------------------------------ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 4.1 LA DEFINIZIONE DI MERCATO RILEVANTE ------------------------------- ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 4.2 LA POSIZIONE DOMINANTE ED IL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO. ---------- ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 5 LA TUTELA DEL PLURALISMO EDITORIALE NELLA DISCIPLINA DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ------------------------------------------------------- ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 5.1 IL DIVIETO DI FORMAZIONE DI POSIZIONI DOMINANTI NEL MERCATO DELLA STAMPA --- ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 2 di 18
1 Contenuto Il diritto d autore indica il complesso dei diritti di protezione delle opere di ingegno umano. Tutte le opere dell ingegno di carattere creativo che esprimono la personalità del suo autore beneficiano la protezione del diritto d autore. In tali opere sono comprese tutte le creazioni intellettuali, dai trattati ai saggi scientifici, dalle opere di narrativa ai dipinti, dalle composizioni musicali ai film, etc. 3 di 18
2 Contesto internazionalizzato Le opere dell ingegno hanno una propensione naturale a circolare oltre i confini del paese dove sono state generate e dal suo punto di vista l autore ha interesse a controllare ogni tipo di sfruttamento economico relativo alla propria opera, ovunque essa avvenga. Un ostacolo alla protezione di questo interesse è rappresentato da una pluralità di ordinamenti giuridici statali che regolano autonomamente il contenuto della tutela del diritto d autore. 4 di 18
3 Le convenzioni internazionali In tale contesto sono numerose le convenzioni in materia di diritto d autore. - la prima fra le grandi convenzioni è la Convenzione d Unione (c.d. CUB) per la prestazione delle opere letterarie ed artistiche firmata a Berna nel 1886; la CUB è quella che annovera il maggior numero di paesi aderenti ed il più elevato livello di protezione; - la Convenzione universale sul diritto d autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952 (c.d. CUA); - la Convenzione in tema di emittenti radiotelevisive per la protezione delle emissioni televisive, firmata il 20 giugno 1960 a Strasburgo; - la Convenzione di Roma, firmata il 26 ottobre 1961, che ha disciplinato organicamente i c.d diritti connessi al diritto d autore, ossia quelli relativi ad artisti, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi ed emittenti radiotelevisive; - l accordo Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (c.d. TRIPS) sulla proprietà intellettuale, formato a Marrakesh il 15 aprile 1994, che riguarda la tutela a livello internazionale, tramite il diritto d autore, dei programmi per elaboratore e delle banche dati; - i Trattati OMPI, discussi a Ginevra il dicembre 1996. 5 di 18
4 La legislazione europea La comunità europea ha creato degli elementi di armonizzazione e di uniformità tra le normative interne con una serie di direttive. In particolare, con la direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sussiste la condizione per l uniformità delle normative tra gli stati membri (l Italia ha dato attuazione a tale direttiva con il recente d.lgs. 9 aprile 2003 n. 68). Si ricordano anche altre direttive (talaltro tutte recepite dall Italia): - la 91/250/CE, relativa alla tutela giuridica del software; - la 92/100/CE, sul diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d autore; - la 93/83/ CE, per il coordinamento di norme in materia di diritto d autore e taluni diritti connessi; - la 96/9/CE, sulla tutela giuridica delle banche dati; - la 2001/29 CE del 22 maggio 2001, sull armonizzazione di taluni aspetti del diritto di autore e dei diritti connessi nella società dell informazione. Degne di nota sono ancora alcune comunicazioni della Commissione: - la COM del 14 luglio 1985, conosciuta come Libro Bianco, sul completamento ed armonizzazione del mercato interno e di quello comunitario; - la COM del 17 giugno 1988, conosciuta come Libro Verde sul diritto d autore e le sfide tecnologiche; - la COM del 17 gennaio 1991, conosciuta come seguito al Libro Verde, programma di lavoro della Commissione nel campo del diritto d autore e dei diritti connessi. 6 di 18
5 In italia In Italia la tutela del diritto d autore ha una lunga tradizione a cominciare dalla legge speciale del 25 giugno 1865 n. 2337 alla legge 18 marzo 1926 n. 562. Il nuovo codice civile accolse alcune disposizioni fondamentali sui diritti relativi alle opere dell ingegno (artt. 2575-2583). Tuttavia la normativa del diritto d autore si attua con la legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche. Negli ultimi anni peraltro è stata profondamente modificata da leggi di ratifica delle convenzioni internazionali e da decreti di attuazione delle direttive comunitarie. 7 di 18
6 Le linee essenziali del diritto d autore L opera quale creazione intellettuale è il bene immateriale, laddove bene materiale è quello nel quale la creazione intellettuale si trasforma. Pertanto è bene immateriale il romanzo, mentre sono beni materiali le singole copie del libro nel quale il romanzo è stampato. Oggetto del diritto d autore è il bene immateriale, cioè l opera dell ingegno di carattere creativo appartenente alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque sia il modo o la forma di espressione (Art 2575 codice civile). 8 di 18
7 Il diritto di autore gode di una tutela morale e di una tutela patrimoniale - La prima forma di tutela è rappresentata dal c.d. diritto morale di autore: il diritto morale di autore è il diritto alla paternità dell opera, ossia a rivendicare la qualità di autore dell opera. Per le opere dell ingegno esso rappresenta anche il diritto di inedito ossia a non pubblicare l opera e una volta pubblicata il diritto dell autore all integrità dell opera ossia ad opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell opera che possa recare pregiudizio alla sua reputazione. Vi rientra poi anche il diritto di pubblicazione, nonché quello di ritirare l opera dal commercio, nel caso in cui dovessero sussistere gravi ragioni morali. Il diritto morale rientra nella categoria dei diritti della personalità: esso è pertanto un diritto imprescrittibile, irrinunciabile, intrasferibile, tanto è che l eventuale cessione del diritto morale di autore è nulla. Dopo la morte dell autore, il diritto morale può essere fatto valere senza limiti di tempo dal coniuge e dai figli o in mancanza dagli ascendenti diretti, indipendentemente, dalla loro qualità di eredi. d autore. - la seconda forma di tutela è rappresentata dal c.d. diritto patrimoniale I principali diritti di utilizzazione economica dell opera sono: - diritto di produzione; - diritto di esecuzione rappresentazione, recitazione e lettura pubblica dell opera; - diritto di diffusione (mediante radio, televisione, via satellite, via cavo, su reti telematiche, ecc.); - diritto di distribuzione (di porre in commercio l opera); - diritto di elaborazione (di apportare modifiche all opera originaria). Questo diritto a differenza del diritto morale è trasferibile e può formare oggetto di contratti che, ferma restando la titolarità del diritto da parte dell autore, consentano ad altri lo sfruttamento dell opera dell invenzione. Il contratto tipico con il quale si dispone del diritto d autore è il contratto di edizione. Con esso l autore concede all editore, per una certa durata, l esercizio dei diritti di utilizzazione 9 di 18
dell opera, che l editore si impegna a pubblicare ed a mettere in commercio, avendo conseguito il diritto di diffondere l opera sul mercato. In alcuni casi il diritto patrimoniale è fin dall origine acquistato da un imprenditore: è il caso in cui l opera dell ingegno sia stata realizzata in esecuzione di un contratto d opera. 10 di 18
8 La tutela del software 8.1. Premessa Un sistema di elaborazione, comunemente computer o calcolatore, è essenzialmente costituito da sue componenti: l hardware ed il software. - l hardware costituisce la parte fisica dell elaboratore, cioè l insieme dei suoi componenti elettronici o meccanici. - Per poter essere operativo l hardware ha bisogno del software, cioè dei programmi: insieme di istruzioni la cui esecuzione da parte dell elaboratore consente di ottenere dei risultati a partire da dati di input. Il software al contrario dell hardware è un componente astratto non tangibile che rende l elaboratore attivo, consentendogli di svolgere determinati compiti. Il tipo di compito che il calcolatore può svolgere dipende dal particolare software. - Si possono distinguere due grandi categorie di software: o Il software di base, che è sostituito dall insieme di quei programmi il cui scopo è quello di rendere operativo il computer, cioè di metterlo in grado di eseguire programmi per risolvere i problemi dell utente o Il software applicativo, che è costituito dall insieme dei programmi che risolvono determinati problemi dell utente. Esempi sono programmi di contabilità, di video scrittura, di elaborazione grafica,etc. 8.2. Il problema della tutela del software E un problema piuttosto recente ed è collegato alla vertiginosa espansione e applicazione delle nuove tecnologie informatiche a praticamente tutti i settori dell organizzazione sociale. Il D.lgs. 29dicembre 1992 n. 518 che ha recepito la direttiva 91/250/CE ha introdotto delle modifiche nell ambito della legge n. 633 del 1941, estendendo la tutela propria del diritto di autore ai programmi per elaboratore. In particolare si legge che sono compresi nella protezione i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purchè originali, quale risultato di creazione intellettuale dell autore. La protezione è espressamente subordinata all esistenza del requisito dell originalità. 11 di 18
programma. La tutela viene estesa anche al materiale preparatorio per la progettazione del Il legislatore italiano, come del resto quello comunitario, non dà nessuna definizione di software ma tutelando i programmi in qualsiasi forma espressi, la norma è rivolta non solo ai programmi cosiddetti sorgente (espressi in uno qualsiasi dei linguaggi di programmazione) ma anche a quelli che, scritti in linguaggi comprensibili solo dalla macchina (programmi cosiddetti oggetto) non consentono la comunicazione e la rappresentazione neppure a soggetti dotati delle più specifiche cognizioni tecniche. - Per quanto attiene la durata dei diritti di utilizzazione economica dei programmi è prevista per tutta la vita dell autore e comunque fino a cinquantanni dopo la sua morte o la morte dell ultimo coautore; - L autore del programma è titolare di diritti esclusivi (cosiddette attività riservate) che si aggiungono ai diritti generali che comprendono il diritto di autorizzare o effettuare: o la riproduzione, permanente o temporanea totale o parziale del programma per elaboratori con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma; o la traduzione, l adattamento, la trasformazione o ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell opera; o qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. - E possibile tuttavia fare una copia del programma (cosiddetta copia di back up) per uso privato a condizione però che la stessa sia necessaria al legittimo utilizzatore del programma. - E prevista la facoltà per chi ha il diritto di usare una copia del programma di osservare, studiare, sperimentare il funzionamento dello stesso durante le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione trasmissione e memorizzazione del programma allo scopo di determinare i principi su cui è basato per una corretta utilizzazione. - Anche per la tutela del software è previsto un meccanismo di registrazione presso la SIAE che si occupa di tutte le formalità della registrazione. Viene istituito un 12 di 18
registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore la cui registrazione è facoltativa ed onerosa. - Sono estesi anche le norme relative ai mezzi di difesa e alle sanzioni civili anche ai comportamenti lesivi del diritto di utilizzazione economica del software. - Sono altresì applicate al software le difese e sanzioni penali di cui alla legge 633/1941. 13 di 18
9 La tutela delle banche dati Il D.lgs. 6 maggio 1999 n. 169 ha introdotto una specifica disciplina di tutela giuridica delle banche dati. Ai sensi della legge n. 633/1941 le banche dati sono definite raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente e metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo La banca dati assurge ad autonomo oggetto di tutela in quanto raccolta ossia in quanto detta raccolta sia frutto di un intervento creativo. La legge pertanto intende tutelare l autonoma creatività di chi costituisce con sistematicità o metodicità la banca dati. Lo scopo della banca dati, quale creazione intellettuale, è quello di renderla facilmente consultabile, ossia di rendere i singoli dati, in essa raccolti, individualmente accessibili. L intento che si intende perseguire è quello di tutelare la banca dati non solo in quanto opera dell ingegno e quindi creativa, ma anche nella sua materialità di raccolta di dati finalizzati ad un utilizzo di valore economico talvolta assai rilevante. - per quanto riguarda la tutela della banca dati attraverso il diritto di autore, la legge 633 prescrive che l autore di una banca dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: o la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; o la traduzione, l adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; o qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell originale o di copie della banca dati; o qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico; o qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati ottenuti. (La banca dati è dunque tutelata come bene economico in quanto opera dell ingegno e come tale ogni sua forma di utilizzo deve essere autorizzata dal titolare del diritto d autore). 14 di 18
- Per quanto riguarda la tutela della banca dati attraverso il diritto sui generis, indipendentemente dalla tutelabilità della banca dati a norma del diritto d autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parte di esso, il costitutore di una banca dati ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione ovvero il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale di essa. Il costitutore ha diritto di vietare le operazioni di estrazione e di reimpiego della totalità della banca dati o di una parte sostanziale della stessa. Per attività di estrazione di intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma ; Per reimpiego si intende qualsivoglia forma di messa s disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo o in qualsiasivoglia forma. I diritti del costitutore hanno una durata di 15 anni dal momento del completamento della banca dati. Laddove dovessero intervenire modifiche o integrazioni sostanziali che comportino nuovi rilevanti investimenti, decorrerà un autonomo termine di protezione. Non è prevista alcuna forma particolare di cessione delle banche dati. Tuttavia, la cessione non può considerarsi vietata laddove la banca dati contenga dati personali sensibili, in applicazione della disciplina sulla tutela della privacy, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche. 15 di 18
10 La SIAE La Società Italiana degli Autori e degli Editori è l ente di diritto pubblico preposto, in maniera esclusiva, alla protezione ed all esercizio dei diritti d autore. Alla SIAE viene riconosciuta la natura di ente pubblico economico, sia perché esercita con funzione lucrativa una attività gestoria retributiva nel campo della intermediazione dei servizi attinenti alla protezione del diritto di autore, sia perché svolge una funzione di interesse generale di tutela della proprietà intellettuale, considerata patrimonio comune del paese. La SIAE è un ente pubblico a base associativa e svolge diverse funzioni: essa affidate; - attività di intermediazione della gestione dei diritti d autore sulle opere ad - cura la tenuta del registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e del registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore; - può assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di riscossione di tasse, contributi diritti; - svolge attività di intermediazione relativamente al diritto di trasmissione via cavo per conto dei titolari del diritto d autore e dei detentori dei diritti connessi; - appone apposito contrassegno (c.d. bollino) su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, recante la fissazione di opere tutelate destinato ad essere posto in commercio o ceduto in uso a qualunque titolo a fine di lucro; pirata; inoltre, - incassa per conto degli aventi diritto i proventi derivanti dalla c.d. copia - insieme all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di accertare le violazioni del copyright, vigila : o sull attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento e su qualsiasi supporto delle opere tutelate; o diritti connessi; o sulla proiezione nelle sale cinematografiche delle opere tutelate e sui sulla distribuzione, vendita, noleggio, emissione e utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti contenenti riproduzioni di opere tutelate; 16 di 18
- svolge un attività di controllo sui centri di riproduzione pubblici o privati che mettono a disposizione di terzi o per uso proprio, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analoghi sistemi. L adesione alla SIAE è volontaria, non esistendo un obbligo per l autore di aderirvi. Il rapporto che lega l autore alla SIAE rientra nella figura del mandato. L attività di intermediazione viene esplicata dalla SIAE attraverso i c.d. contratti di licenza. 17 di 18
11 Il bollino SIAE La legge 248/2000 nuove norme a tutela del diritto d autore (c.d. legge antipirateria) stabilisce che su ogni supporto che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle protette dalla legge sul diritto d autore destinati al commercio o che vengono ceduti in uso a qualsivoglia titolo a fine di lucro, deve essere apposto un contrassegno. Il compito di applicare un contrassegno, ossia di vidimare i supporti è affidato dalla stessa legge alla SIAE. Il bollino è apposto su supporti fonografici ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell ingegno previa attestazione da parte del richiedente dell assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d autore e sui diritti connessi Il bollino è: - irriproducibile e una volta applicato non può essere rimosso se non rendendolo inutilizzabile; - metallizzato e contiene elementi anticontraffazione non rilevabili a vista; - il logo SIAE è stampato con un particolare inchiostro termoreagente; - contiene molteplici informazioni che consentono di conoscere: o o o o o o il titolo dell opera il nome del produttore il tipo di supporto il tipo di commercializzazione consentita la numerazione generale progressiva la numerazione progressiva relativa a quell opera Il contrassegno della SIAE viene applicato sulla confezione del supporto in modo da essere visibile e da non poter essere rimosso e trasferito su altro supporto. Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia ad uso sia delle Forze dell ordine che del consumatore, che può distinguere il prodotto legittimo da quello pirata e permette di individuare chi lo produce o lo commercializza. La contraffazione e/o l uso di segni contraffatti o alterati soggiace alle pene principali ed accessorie previste dagli articoli 473 e 475 del codice penale. E inoltre sanzionata penalmente la vendita o la messa in circolazione di opere dell ingegno con segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore. 18 di 18