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COMUNE DI RIVALBA Provincia di Torino tel. 011/960.45.27 fax 011/981.69.00 Via Roma 1 10090 RIVALBA (TO) C.F. 82500550015 P.IVA 02053720013 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO D ALBA DELLA REGIONE PIEMONTE RACCOLTO NELLE COLLINE TORINESI Approvato con Delibera di Giunta Comunale n.15 del 22/03/2012

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO D ALBA DELLA REGIONE PIEMONTE RACCOLTO NELLE COLLINE TORINESI INDICE ART.1 INDIVIDUAZIONE DELLA FIERA ART.2 SOGGETTI AMMESSI E MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA ART.3 MODALITA DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI PER LA FIERA. ART.4 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE RILASCIATE AD HOBBYSTI, ARTIGIANI E RAPPRESENTANTI COMMERCIALI ART.5 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE ART.6 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA. ART.7 ATTREZZATURE DI VENDITA ART.8 COLLOCAMENTO DELLE DERRATE ART.9 UTILIZZAZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA E DI BOMBOLE A GAS ART.10 ZONE VIETATE ART.11 OBBLIGHI DEI VENDITORI ART.12 FURTI, DANNEGGIAMENTI E INCENDI ART.13 PREPOSTI ALLA VIGILANZA ART.14 SOSTITUZIONE DEL SOGGETTO AUTORIZZATO ART.15 ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI ART.16 NORME FINALI ART.17 SANZIONI ART.18 ENTRATA IN VIGORE

ART.1 INDIVIDUAZIONE DELLA FIERA. 1. E istituita nel Comune di Rivalba la Mostra mercato del Tartufo Bianco d Alba della Regione Piemonte raccolto nelle colline torinesi (di seguito denominata fiera), avente le connotazioni di NAZIONALE previste dall art. 4 della Legge Regionale 28/11/2008, n. 31. 2. La Fiera si svolge la seconda domenica di novembre. 3. L ubicazione della Fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti: a) Ubicazione concentrico del paese: Via Vaudamus (parte), Via Demichelis, Parcheggio di Via Demichelis, Parcheggio Polisportiva, Piazza Comunale, Piazza Sant Amanzio, Via Sotti, Via Roma, Piazzetta antistante il Municipio, Via Castello; b) superficie complessiva dell area: mq. 8500 circa, ampliabile; c) numero totale dei posteggi: n. 150 circa. 4. Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con la consegna immediata al pubblico. 5. Ogni operatore dovrà esporre in modo chiaramente visibile il prezzo di ogni prodotto posto in vendita. 6. Devono comunque essere applicate tutte le normative igienico sanitarie e fiscali previste dalle vigenti leggi. 7. Ai posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all art. 28 comma 1 D.Lgs. n.114/1998. 8. L organizzazione logistica della fiera viene stabilita annualmente a mezzo di planimetria, dall ufficio commercio in collaborazione e l ufficio tecnico. Nella planimetria sono indicati: - l ubicazione dell area, la delimitazione dell area di pertinenza e la superficie complessiva; - il numero, la dislocazione e il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi; - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. 9. L allestimento delle attrezzature per lo svolgimento della Fiera ha inizio alle ore 6,00 e l area occupata deve essere sgombrata entro le ore 20,00. L orario di vendita ha inizio alle ore 8,00 ed ha termine alle ore 19,00. Per l organizzazione della Fiera potranno essere autorizzate le associazioni operanti sul territorio. ART. 2 SOGGETTI AMMESSI E MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA 1. Sono ammessi ad esporre alla mostra mercato del tartufo i raccoglitori di tartufi, i produttori agricoli, gli artigiani e i venditori di macchine agricole e altri generi anche provenienti dall estero, le associazioni Onlus a carattere apartitico e apolitico. 2. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. n.114/98 art.28 provenienti da tutto il territorio nazionale, possono partecipare alla Fiera. 3. La concessione dei posteggi per la Fiera ha validità corrispondente alla giornata di svolgimento della manifestazione.

4. I soggetti che ne hanno titolo, come indicati nell art.28 comma 6 del D.Lgs. n.114/98, e che intendono partecipare alla Fiera devono far pervenire al Comune, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento, prenotazione valida per il solo giorno della manifestazione, indicando gli estremi dell autorizzazione con la quale intendono partecipare, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e al R.E.A. e la merceologia principale trattata, il rispetto della regolarità contributiva. 5. Il giorno della manifestazione dovrà essere prodotta idonea documentazione in bollo. 6. Per quanto riguarda gli hobbisti, i produttori agricoli e le società che chiedano di partecipare alla fiera, l ammissione è subordinata al rispetto della normativa vigente e delle DGR regionali, sopratutto in materia di rispetto della regolarità contributiva. 7. L istanza di prenotazione può essere inoltrata a mezzo lettera, fax, e-mail o presentata direttamente all Ufficio Commercio. 8. Qualora il numero delle istanze risulti superiore al numero dei posteggi disponibili, l ufficio commercio provvederà a stilare una graduatoria, con i seguenti criteri: Maggior numero di presenze cumulate dall operatore sulla base dell autorizzazione esibita per la partecipazione a fiere o mercati sul territorio comunale; Maggiore anzianità nell attività di commercio su aree pubbliche del soggetto richiedente come risultante dalla C.C.I.A.A. registro imprese già registro ditte; Maggiore anzianità dell autorizzazione originale esibita; Anzianità della data della presentazione della domanda di partecipazione. 9. L eventuale graduatoria viene pubblicata all Albo Pretorio comunale almeno 2 giorni prima dello svolgimento della fiera stessa. 10. L Ufficio commercio, ricevute le istanze, le istruisce, richiede integrazioni qualora fosse necessario e procede all assegnazione temporanea del posteggio. 11. Nell assegnazione dei posteggi deve essere assicurato che non venga impedito il passaggio pedonale dei passi carrabili o ostruiti ingressi ad abitazioni o negozi. Deve inoltre essere verificato per quanto possibile che il mezzo utilizzato non impedisca per la maggior parte la visibilità dei negozi alle spalle degli auto banchi medesimi. ART. 3 MODALITA DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI PER LA FIERA. 1. I posteggi occasionalmente liberi per la Fiera o non occupati entro le ore 8,00, vengono assegnati a favore dei soggetti legittimati ai sensi dell art. 28 comma 6 D.Lgs. n.114/1998, con i seguenti criteri: a) soggetti che, avendo presentato domanda di partecipazione alla manifestazione non abbiano ottenuto l assegnazione del posteggio, se presenti nel giorno della fiera; b) altri soggetti, legittimati ad esercitare ai sensi dell art. 28 comma 6 D.Lgs. n.114/1998, che non hanno presentato domanda di partecipazione alla Fiera.

ART. 4 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE RILASCIATE AD HOBBYSTI, ARTIGIANI, E RAPPRESENTANTI COMMERCIALI 1. In occasione della Fiera o di particolari feste o manifestazioni è consentito il rilascio di autorizzazione temporanea per lo svolgimento di commercio su area pubblica. 2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate solo a chi è in possesso dei requisiti di cui all art.5 del D.Lgs. n.114/98, sono valide solo per il giorno di svolgimento della Fiera o della manifestazione. 3. In occasione di manifestazioni il rilascio dell autorizzazione temporanea avviene a favore dei soggetti che svolgono attività di vendita in modo del tutto occasionale e non a titolo continuativo. 4. In occasione della Fiera il rilascio dell autorizzazione temporanea avviene preliminarmente a favore di hobbisti, artigiani e rappresentanti commerciali. 5. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee, avviene seguendo i seguenti criteri: - hobbisti, artigiani e rappresentanti commerciali sulla base di autocertificazione del richiedente attestante la qualità di hobbista, artigiano e rappresentante commerciale; - minori dimensioni di posteggio richiesto; - data di ricezione della domanda di rilascio dell autorizzazione temporanea. 6. Per ottenere l autorizzazione temporanea gli operatori interessati devono far pervenire al Comune, almeno 7 giorni prima dello svolgimento della Fiera, apposita istanza con autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed eventuale qualità di hobbista, artigiano e rappresentante commerciale e indicando la tipologia di merce trattata. 7. Nella Fiera può essere riservata un area per le attività di esposizione, di scambio e per gli artigiani che eseguono la loro attività su ordinazione specifica del pubblico (esempio ritrattisti, incisori di materiali vari, ombrellai ecc.). Le tipologie di cui al presente comma non rientrano nella disciplina del commercio di cui al presente Regolamento, per cui non necessitano di autorizzazione, nemmeno temporanea. ART. 5 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 1. I soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione afferente il procedimento secondo le procedure della L. 241/90 e ss.mm.ii.. 2. Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento ovvero in una fase istruttoria parziale o comunque carente e la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire od ostacolare lo svolgimento dell azione amministrativa, il responsabile del procedimento ha facoltà di differire l accesso alla conclusione del procedimento oppure alla cessazione delle cause ostative; in tali casi il differimento sarà comunicato all interessato per iscritto indicando i motivi dello stesso. 3. Il responsabile del procedimento nega l accesso ai documenti nei casi previsti dalla legge. ART. 6 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA. 1. E vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell attività all interno delle aree denominate aree di svolgimento della fiera. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura del Servizio d ordine le relative spese saranno a carico del proprietario del mezzo. 2. L area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente Regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla

circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti. 3. L area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti. 4. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza. 5. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata. ART. 7 ATTREZZATURE DI VENDITA 1. Le tende di protezione dei banchi e quant altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato. 2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita. 3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere. ART. 8 COLLOCAMENTO DELLE DERRATE 1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria. ART. 9 UTILIZZAZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA E DI BOMBOLE A GAS 1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell autorità competente. 2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti. 3. Nei mercati è vietato l utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell apparecchiatura alle norme vigenti in materia ovvero di copia del certificato di omologazione dell apparecchio. ART. 10 ZONE VIETATE 1. L esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietata entro 300 metri dal Cimitero Comunale. ART. 11 OBBLIGHI DEI VENDITORI 1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro, durante tutto il tempo della manifestazione. 2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

3. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo i venditori dovranno esibire le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio. 4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. 5 E vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi. ART. 12 FURTI, DANNEGGIAMENTI E INCENDI. 1. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali furti, danneggiamenti e incendi che si verificassero nei mercati. ART. 13 PREPOSTI ALLA VIGILANZA. 1. Preposti alla vigilanza nel giorno della fiera sono l Ufficio Commercio ed il personale dell'ufficio Tecnico comunale addetto al mercato, gli altri organi di vigilanza. ART. 14 SOSTITUZIONE DEL SOGGETTO AUTORIZZATO. 1 E consentita la sostituzione del titolare dell autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi nel corso dell attività di vendita siano muniti dell attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso. ART. 15 ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI 1. Con l entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia emanate con precedenti Regolamenti. ART. 16 NORME FINALI 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento viene fatto riferimento alla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche. ART. 17 SANZIONI 1. Fatta salva l applicazione delle disposizioni contemplate dal Codice Penale, da Leggi e Regolamenti dello Stato o della Regione, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell articolo 7 bis del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, da parte degli organi preposti e con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689. Ogni violazione a norme del presente Regolamento comporta l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 150 euro.

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 1 aprile 2012.