Regolamento frequenza volontaria a scopo formativo tirocinio pratico stage a scopo didattico - aggiornamento, approfondimento ed acquisizioni particolari conoscenze professionali presso le Unità Operative Aziendali --------------------------- Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di volontariato a scopo formativo, di tirocinio pratico e di stage a scopo didattico, nonché per fornire aggiornamento, approfondimento ed acquisizioni di particolari conoscenze professionali, l Azienda autorizza l accesso alle proprie strutture nei limiti e con le modalità previste dal presente Regolamento. Il presente regolamento non si applica agli studenti, agli specializzandi, ai frequentanti master e dottorandi, nonché tesisti universitari, per i quali sono previste apposite convenzioni con i relativi Atenei di appartenenza. Art. 1 - Finalità titolo caratteristiche attività autorizzazione non ammissione 1.1 Per una più compiuta organizzazione di tali attività di volontariato a scopo formativo, di tirocinio pratico o di stage a scopo didattico, nonché di aggiornamento, approfondimento ed acquisizioni di particolari conoscenze professionali, si individuano le finalità che si intendono perseguire con il presente Regolamento: a) ottimizzare l impegno pratico dell ammesso; b) garantire gli aspetti giuridici di ciascuna delle fattispecie qui regolamentate; c) utilizzare al meglio i dipendenti in funzione di tutor nelle varie professionalità interessate. 2.1 Gli aspiranti a tali attività, per essere ammessi, dovranno aver conseguito, od in corso di conseguimento, almeno una laurea od una maturità, corrispondenti ai profili professionali ed alla tipologia di Unità Operativa che si chiede di frequentare, operanti in Azienda; Pagina 1 di 9
3.1 Tali attività di frequenza qui regolamentate sono svolte a titolo completamente gratuito con divieto, assoluto, di svolgere attività proprie del rapporto d impiego; 4.1 Ciascun tipo di frequenza qui disciplinate non danno luogo all instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l Azienda Ospedaliera; 5.1 Il periodo di frequenza presso le Unità Operative per ciascuno dei detti motivi permette di: a) Integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche; b) Apprendere, sul campo, procedure collegate a conoscenze; c) Ricevere l iniziazione alla pratica professionale sotto supervisione; d) Ricevere l iniziazione alla collaborazione in uno specifico ambito professionale; e) Approfondire, aggiornare, acquisire particolari conoscenze professionali. Ciascuna delle frequenze qui disciplinate assumono, quindi, una funzione rilevante nel preparare, migliorare nella professione cui si aspira e/o che già si esercita; 6.1 Oltre a percorsi formativi standard, ciascun Direttore dell Unità O- perativa cui gli ammessi, nello stato giuridico di cui al presente Regolamento, afferiscono, possono definire percorsi, ad personam, di conoscenza, di maturazione, di approfondimento ed e- semplificativi di contenuti, modalità e regole dell attività professionale; 7.1 L autorizzazione è concessa, ad insindacabile giudizio dell Azienda Ospedaliera, per un periodo minimo di tre mesi fino ad un periodo massimo di diciotto mesi rinnovabili, previa interruzione di almeno un mese al completamento del primo periodo autorizzato; 8.1 [Non sono ammessi ex dipendenti dell Azienda Ospedaliera]. Abrogato Deliberazione N. 36 del 16 gennaio 2015 Pagina 2 di 9
Art. 2 - Accesso alla frequenza 1.2 I requisiti per essere ammessi alla frequenza volontaria a scopo formativo sono: possesso di un titolo correlato alle attività professionali pertinenti l Unità Operativa che si chiede di frequentare; 2.2. E consentito l accesso ad attività, finalizzate all aggiornamento, approfondimento ed acquisizioni di particolari conoscenze professionali anche ai dipendenti di altre Aziende Sanitarie, Aziende O- spedaliere e/o Istituzioni pubbliche e/o private e/o Associazioni riconosciute per l acquisizione di tecniche particolari e/o aggiornamento professionale, previa acquisizione di precisa autorizzazione del proprio datore di lavoro, nella quale sarà contenuta precipua dichiarazione di assunzione di ogni onere assicurativo - anche in itinere che copre il proprio dipendente nell espletamento dell autorizzando aggiornamento professionale, in modo che l Azienda Ospedaliera è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, anche futura, derivante dall espletamento dell opera di aggiornamento professionale in parola; coloro che verranno ammessi a frequentare Unità Operative ove si praticano attività con rischio di radiazioni ionizzanti, dovranno munirsi del proprio dosimetro per l esposizione a tali radiazioni. 3.2 I requisiti per essere ammessi al tirocinio e/o stage a scopo didattico sono: essere appartenenti ad Enti e/o Associazioni riconosciuti; analogamente a quanto statuito al punto 2.2 per dipendenti di altre Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e/o Istituzioni pubbliche e/o private, anche per gli appartenenti ad Enti e/o Associazioni riconosciuti, l autorizzazione viene concessa previa acquisizione di precisa autorizzazione del Legale Rappresentante dell Ente e/o Associazione di cui è parte l aspirante, nella quale sarà contenuta precipua dichiarazione di assunzione di ogni onere assicurativo - anche in itinere che copre il proprio tirocinante e/o stagista nell espletamento dell autorizzando tirocinio pratico e/o stage a scopo didattico, in modo che l Azienda Ospedaliera è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, anche futura, derivante dall espletamento dell opera formativa in parola. Pagina 3 di 9
Art. 3 Applicazione norme da Decreto Legislativo 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni Responsabilità da presenza impropria. 1.3 Non può essere ammessa ad alcuna attività qui disciplinata, l aspirante in stato di gravidanza e/o di puerperio per tutto il periodo di astensione obbligatoria prevista dal Decreto Legislativo n 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 2.3 Alle aspiranti all ammissione ed alle ammesse, in stato di gravidanza, per tutto il periodo di gestazione e/o di puerperio, non sarà consentita la loro presenza nelle Unità Operative ove possono verificarsi condizioni di rischio per la madre e/o per il concepito; 3.3 Lo stato di gravidanza, intervenuto dopo l ammissione alla frequenza qui regolamentata, deve essere comunicato per iscritto al Direttore dell Unità Operativa che si frequenta ed alla Direzione Generale dell Azienda Ospedaliera, ai fini dell applicazione di quanto previsto, su tanto, ai commi precedenti del presente articolo. L Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in merito ad ogni e qualsiasi effetto negativo che potrà verificarsi sulla gestante e/o puerpera e/o sul concepito, per il mancato allontanamento dalla struttura dell interessata in caso di mancata notifica di tale stato, nei tempi dovuti, da parte della stessa. Art. 4 Copertura assicurativa 1.4 Tutti gli ammessi in ciascuna delle posizioni qui disciplinate, non dipendenti di altre Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e/o Istituzioni pubbliche e/o private e/o Associazioni riconosciute, sono assicurati da quest Azienda Ospedaliera analogamente al proprio personale dipendente; 2.4 Per i dipendenti di altre Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e/o Istituzioni pubbliche e/o private e/o Associazioni riconosciute provvederà il datore di lavoro dell interessato, come già riportato all art. 2 (commi 2.2 e 3.2) del presente Regolamento; Pagina 4 di 9
Art. 5 Stesura domanda documenti da allegare procedura da seguire nella presentazione delle domande di ammissione per soggetti non dipendenti di altre Aziende Enti e/o Privati - Associazioni riconosciute. 1.5 Gli aspiranti a ciascuna di tali frequenze qui regolamentate, non dipendenti di altre Aziende Enti e/o Privati - Associazioni riconosciute, dovranno formulare apposita domanda - secondo lo schema proposto dall Azienda Ospedaliera -, nella quale dovranno indicare l Unità Operativa che intendono frequentare, la motivazione ed, altresì, dichiarare, ai sensi dell art. 46 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni: a. Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, codice fiscale ed i recapiti telefonici; b. di essere o meno in stato di gravidanza e di impegnarsi a comunicarlo qualora intervenisse durante il periodo di frequenza autorizzato (relativamente alle aspiranti di sesso femminile); c. il/i titolo/i di studio conseguito/i, abilitazione all esercizio professionale se previsto, iscrizione ad Albo professionale ove previsto; per i cittadini stranieri non iscritti all Ordine Professionale italiano è necessario il certificato di abilitazione professionale; d. di esonerare l Azienda Ospedaliera da ogni responsabilità derivanti dalla frequenza dell Unità Operativa, non già coperte dalla polizza stipulata, per tale frequenza, dall Azienda Ospedaliera; e. di conoscere ed accettare tutte le norme contenute nel presente regolamento, nonché le norme concernenti l organizzazione dell Unità Operativa presso la quale effettuerà la formazione/aggiornamento/approfondimento/ acquisizioni di particolari conoscenze professionali; f. di non aver in essere alcun rapporto di lavoro con Aziende pubbliche o private - Enti pubblici - Associazioni riconosciute ( per i dipendenti di uno di tali soggetti giuridici vale quanto riportato all art. 6 del presente Regolamento ); g. di non aver avuto alcun precedente rapporto di lavoro con l Azienda Ospedaliera; Pagina 5 di 9
h. di produrre, a richiesta dell Azienda Ospedaliera, ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento dell attività di cui alla richiesta; i. di essere a conoscenza che la frequenza non costituisce, in nessun caso, rapporto di lavoro con l Azienda Ospedaliera; j. l indirizzo ove inviare eventuali comunicazioni relative alla richiesta; k. il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità relative alla presente istanza ex Decreto Legislativo n 196/2003. 2.5 Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato sia un certificato medico, redatto da medico iscritto all Albo Professionale I- taliano, attestante l idoneità fisica e psichica all esercizio attività formativa di cui alla domanda di ammissione, sia una foto formato tessera, sia la fotocopia del documento di identità personale o riconoscimento per la validità delle dichiarazioni rese nell istanza; 3.5 L aspirante all ammissione ad una delle attività di cui al presente Regolamento, prima di consegnare la domanda al protocollo generale completa dei due documenti riportati al comma 2.5 del presente articolo, dovrà munirsi del parere favorevole del Responsabile dell Unità Operativa che intende frequentare, da apporsi, possibilmente, in calce all istanza stessa; mancante il parere favorevole del Responsabile dell Unità Operativa che s intende frequentare, la domanda, anche se presentata al protocollo generale, è da intendersi respinta. Art. 6 - Domanda Contenuti e procedura da seguire nella presentazione delle domande di ammissione per soggetti dipendenti di altre Aziende Enti e/o Privati e/o Associazioni riconosciute. 1.6 I dipendenti di altre Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e/o I- stituzioni pubbliche e/o Soggetti privati e/o Associazioni riconosciute, interessati a frequentare una Unità Operativa di quest Azienda per aggiornamento, approfondimento e/o acquisizioni di particolari conoscenze professionali, tirocinio e/o stage a scopo didattico, dovranno produrre, primariamente, richiesta di autorizzazione al proprio Direttore di Unità Operativa, laddove esistente, ed al Pagina 6 di 9
proprio Datore di lavoro, i quali, nell esprimere il pertinente nulla osta, dovranno dichiarare la piena assunzione di copertura assicurativa - anche in itinere del proprio dipendente per l espletamento dell autorizzando aggiornamento, approfondimento od acquisizioni di particolari conoscenze professionale e che l Azienda Ospedaliera è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, anche futura, derivante dall espletamento di quanto in richiesta; inoltre, coloro che verranno ammessi a frequentare Unità Operative ove si praticano attività con rischio di radiazioni ionizzanti, dichiareranno pure di essere muniti del proprio regolare dosimetro per l esposizione a tali radiazioni; 2.6 L istanza - formulata secondo lo schema proposto dall Azienda Ospedaliera sarà indirizzata al proprio Datore di lavoro - al proprio direttore di Unità Operativa, laddove esistente, al Direttore Generale di quest Azienda Ospedaliera ed al direttore dell Unità Operativa che si chiede di frequentare, dovrà contenere: a. Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, matricola, residenza e domicilio, numeri telefonici dove potrà essere reperito; b. la qualità di dipendenza e l Unità Operativa ove si presta servizio; c. il tipo di frequenza che si chiede, la finalità della stessa, l Unità Operativa che s intende frequentare, il periodo di frequenza e la cadenza della stessa; d. che per tutto il periodo - nel e per l esercizio di frequenza, di cui alla richiesta, sarà pienamente assicurato/a anche in itinere dal proprio datore di lavoro e che l Azienda O- spedaliera dei Colli è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, anche futura, derivante dalla frequenza in parola; e. che sarà dotato/a, a spese del proprio datore di lavoro, di eventuale dosimetro per rischi da radiazioni, se necessario; f. di essere o meno in stato di gravidanza e di impegnarsi a comunicarlo qualora intervenisse durante il periodo di frequenza autorizzato (relativamente alle aspiranti di sesso femminile); Pagina 7 di 9
g. di esonerare l Azienda Ospedaliera da ogni responsabilità derivanti dalla frequenza dell Unità Operativa, non già coperte dalla polizza stipulata, per tale frequenza, dal proprio datore di lavoro; h. di conoscere ed accettare tutte le norme contenute nel regolamento aziendale disciplinante la materia di cui alla richiesta, nonché le norme concernenti l organizzazione dell Unità Operativa presso la quale effettuerà la formazione/aggiornamento/approfondimento/ acquisizioni di particolari conoscenze professionali; i. di essere a conoscenza che la frequenza non costituisce, in nessun caso, rapporto di lavoro con l Azienda Ospedaliera dei Colli; j. di produrre, a richiesta dell Azienda Ospedaliera, ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento dell attività di cui al- la richiesta; k. l indirizzo ove inviare eventuali comunicazioni relative alla richiesta; l. il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità relative alla presente istanza ex Decreto Legislativo n 196/2003. Art. 7 Obblighi, divieti del soggetto ammesso. 1.7 Ogni ammesso a ciascuna delle frequenze di cui al presente Regolamento ha l obbligo di osservare le disposizioni organizzative/operative in vigore presso l Unità Operativa frequentata; 2.7 E fatto divieto assoluto all ammesso, per qualsiasi tipologia di cui al presente disciplinare, di sostituire il personale dipendente; 3.7 Ciascun autorizzato a qualsiasi frequenza disciplinata nel presente Regolamento, ha il dovere di riservatezza e tutela dei dati personali venuti in suo possesso e di non divulgare dati e notizie dei quali è venuto a conoscenza durante la frequenza autorizzata. In presenza di violazione di tanto, si procederà all immediata revoca dell autorizzazione concessa; Pagina 8 di 9
4.7 Ciascun frequentatore autorizzato dovrà sempre indossare, bene in vista, il tesserino di riconoscimento appositamente predisposto e rilasciato dal preposto ufficio dell Azienda Ospedaliera; 5.7 L ammesso, sotto qualsiasi tipologia, ad aree a rischio radiologico e/od altre aree a rischio, è obbligato a sottoporsi agli stessi controlli previsti per il personale dipendente. E, inoltre, tenuto all osservanza di ogni altra disposizione e prescrizione previste dalle vigenti norme/regolamenti, anche aziendali, in materia di sicurezza ed esposizione a rischi; 6.7 Qualsiasi frequentatore, è tenuto a dotarsi a proprie spese, nei casi in cui sia obbligatorio per il personale in possesso di posizione funzionale corrispondente, di specifica, uguale divisa; 7.7 Tutti i frequentatori ammessi, al termine del periodo autorizzato - in caso di assenza di rinnovata autorizzazione -, dovrà riconsegnare il tesserino di riconoscimento presso l ufficio che lo ha rilasciato; 8.7 Relativamente allo stato di gravidanza e puerperio, si rimanda a quanto contenuto nell art. 3 del presente Regolamento. Art. 8 Certificazioni finali 1.8 Al termine della frequenza autorizzata, su istanza di parte, previa acquisizione del relativo attestato prodotto dal Responsabile della pertinente Unità Operativa frequentata, sarà rilasciata certificazione riportante il periodo di frequenza espletato, con l indicazione dell Unità Operativa, la tipologia dell attività cui ha assistito ed il grado di apprendimento raggiunto. Art. 9 Abrogazione procedure aziendali previgenti 9.1 Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni altro, esistente nell Azienda Ospedaliera, regolante la stessa materia. IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Antonio Giordano - Pagina 9 di 9