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Pagina 1 di 6. 00212/2011 REG.PROV.COLL.. 00490/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 490 del 2010, proposto dalla: Willis Italia Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Longo, con domicilio eletto presso Antonio Farini in Pescara, via Colonna, n.23; contro La Ferrovia Adriatico Sangritana Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lilli e Luciano Mastrovincenzo, con domicilio eletto presso Annamaria Ranieri in Pescara, via D'Avalos, n.66/a; nei confronti di La Marsh Spa; per l'annullamento del provvedimento 7 ottobre 2010 con cui la Ferrovia Adriatico Sangritana ha disposto la revoca della procedura per l affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.

Pagina 2 di 6 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Ferrovia Adriatico Sangritana Spa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il presidente Umberto Zuballi e uditi l'avv. Lamaletto Antonella, su delega dell'avv. Longo Antonio, per la società ricorrente e l'avv. Ranieri Annamaria, su delega degli avv.ti Lilli Francesco e Mastrovincenzo Luciano per la resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO La ditta ricorrente partecipava alla gara d appalto per il servizio di brokeraggio; dopo la seduta pubblica del 4 agosto 2010, in cui emergeva che la ditta ricorrente era risultata vincitrice, la Sangritana decideva di annullare la procedura e di non procedere all aggiudicazione definitiva, per motivi legati alla riduzione dei costi di gestione. In via di diritto deduce i seguenti motivi di gravame: 1. L annullamento della gara ha la natura giuridica della revoca ex art 21 quinquies della legge 241 del 1990, per cui deve rispettare i requisiti previsti dalla norma. 2. Manca una motivazione congrua e sufficiente, prevista oltre che dalla legge 241 del 1990 anche degli articoli 78 e 79 del D Lgs 163

Pagina 3 di 6 del 2006. 3. Quanto all esigenza di ridurre i costi e ottimizzare la gestione, si tratterebbe di una motivazione insufficiente e incongrua, in violazione oltre che della legge 241 del 1990 anche dell art 91 della Costituzione. 4. Quanto alla possibilità per la Sangritana di gestire in proprio il servizio di brokeraggio, tale aspetto della motivazione risulta contraddittorio e carente nella motivazione. 5. Anche per quanto riguarda la presunta assenza di costi di un servizio gestito direttamente, manca una congrua motivazione e una corretta valutazione dei presupposti di fatto. 6. Il comportamento della Sangritana avrebbe leso i doveri di correttezza e buona fede, con una responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale, per cui la ditta chiede il risarcimento dei danni. Resiste in giudizio la Ferrovie Sangritana che contesta tutti i motivi di cui al ricorso. Infine, nel corso della pubblica udienza del 10 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Oggetto del presente ricorso è il provvedimento 7 ottobre 2010 con cui la Ferrovia Adriatico Sangritana ha disposto la revoca della procedura per l affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. Il ricorso risulta infondato.

Pagina 4 di 6 Innanzi tutto la revoca è intervenuta sulla base dell art 6.4 della lettera d invito, che espressamente consente alla Sangritana di non procedere all aggiudicazione definitiva. Costituisce poi un principio pacifico dell intera disciplina delle gare e degli appalti che la stazione appaltante, fino all aggiudicazione definitiva, conserva il potere di non procedere all aggiudicazione, ovviamente nel pubblico interesse. Orbene, nel caso tutte le censure, che si possono esaminare congiuntamente, lamentano in sostanza un difetto di motivazione della revoca e una radicale incongruenza della scelta pubblica. A parte che non si tratta di vera e propria revoca di qualche decisione già perfezionatasi, ma d interruzione di una procedura di gara prima della sua conclusione, la motivazione, sostanzialmente riferita all esigenza di risparmiare pubblico denaro, appare reale e indiscutibile. Le altre considerazioni trasbordano nelle scelte di merito, non sindacabili se non per ragioni di macroscopiche incongruenze, che nel caso in esame non sussistono affatto. Quanto alla lesione dell affidamento e alla responsabilità precontrattuale e al conseguente risarcimento dei danni, esso non sussiste in quanto non poteva esserci alcun affidamento prima dell aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, tanto più che la facoltà di non concludere la procedura era espressamente prevista nella lettera d invito.

Pagina 5 di 6 Il ricorso va quindi rigettato, mentre sussistono ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati: Umberto Zuballi, Presidente, Estensore Michele Eliantonio, Consigliere Dino Nazzaro, Consigliere IL PRESIDE TE, ESTE SORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 31/03/2011 IL SEGRETARIO

Pagina 6 di 6 (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)