Spiegazione delle note

Documenti analoghi
Spiegazione delle note

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Accordo

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

I. Procedura d iscrizione nel registro di commercio A. Trasferimento della sede a un luogo scelto nella Svizzera (art. 4 cpv. 1 D)

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Tavola 1 - Prezzi al consumo relativi alla benzina verde con servizio alla pompa. Firenze, Grosseto, Pisa, Pistoia. Da Agosto 2008 ad Aprile 2012

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Ente: COMUNE DI PORTICI

Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport

CONTO GESTIONE AGENTE CONTABILE ANNO 2014

Conchiusa il 21 settembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo Entrata in vigore il 1 o luglio 1960

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

1-Scheda Obiettivo-ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, REGOLAMENTI E PROGETTI URBANISTICI

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Unipol Assicurazioni SpA Cumulative Auto Bologna 12/01/ :18

MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME.

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

ottobre 2009 ISTITUZIONI

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Ordinanza sull assicurazione militare

Decreto del Consiglio federale concernente un imposta federale sulle bevande 1

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera

Disegno. Art dicembre sull Antartide e gli allegati I V al Protocollo sono approvati.

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3

Capitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Traduzione 1. La Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord («il Regno Unito»),

Legge federale sugli assegni familiari nell agricoltura (LAF) 1

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

Accordo amministrativo

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2013) da segretariato ed è responsabile della direzione amministrativa.

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

del 20 dicembre 1982 (Stato 1 gennaio 2008)

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Banche dati italiane per Diritto. di Stefania Fraschetta

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 stagione sportiva 2015/2016 CALENDARIO Girone A

Sintesi dati della raccolta

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Contribuenti Scadenza Denominazione Descrizione

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza

Ordinanza sull emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 1

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

persone dalla sparizione forzata è approvata.

(il testo del decreto è aggiornato secondo le indicazioni della direttiva Ministero dell Ambiente del 9 aprile 2002)

Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra IV della legge federale del 24 marzo sulla soppressione della legge sui cereali, ordina:

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Transcript:

A. Regole generali Le note per casi identici sono uniformi. La prima nota non numerata di un atto normativo ne indica la fonte (CS 1 a 14 oppure RU 1948 e annate successive). Se nella CS l atto fu riprodotto con modifiche, è indicata anche la fonte del testo primitivo (es. RU 1 1 e CS 1 3). Gli atti normativi sono normalmente citati con data, titolo e nota con il riferimento alla RS. Se nella prima citazione si aggiunge l abbreviazione tra parentesi, nel resto del testo l atto sarà citato solo con l abbreviazione e la nota RS. Le pubblicazioni ufficiali (RU, FF) sono citate con la prima pagina della pubblicazione. B. Luogo del richiamo di nota Il richiamo (piccolo numero sopraelevato) indica, secondo dove si trova, a quale parte del testo si riferisce la nota: il richiamo apposto al numero di un unità (titolo, capitolo, sezione o articolo) significa che la nota concerne l intera unità; il richiamo posto direttamente dopo un numero o una lettera significa che la nota concerne tale numero o lettera; il richiamo posto dopo la fine di un capoverso o di un periodo, significa che la nota concerne l intero capoverso o periodo; il richiamo nel testo, dopo un termine o una locuzione significa che la nota concerne tale termine o locuzione. Se il richiamo è posto dopo la data o il titolo di un atto menzionato in una disposizione, la nota ne indica la fonte. Se l atto è decaduto, con la fonte del testo primitivo e della sua eventuale abrogazione sono indicate parimente, fra parentesi quadre, le fonti delle modifiche che sussistevano al momento della decadenza. Stato 1 marzo 2013 I

C. Esempi e significato di singole note secondo i casi cui si riferiscono Gli esempi si riferiscono alla pratica attuale. Le vecchie note nei testi della RS sono adattate a mano a mano. 1. Note formali 11 Introduzioni 111 Introdotto dall art. 1 n. 1 della Dec. del 25 mar. 2009, in vigore dal 1 apr. 2010 (RU 2010 83). La nuova disposizione inserita nel testo è stata formalmente introdotta. La nota non recita il titolo dell atto modificatore poiché questo ha come unico oggetto la modifica dell atto in questione. La data dell entrata in vigore è indicata in tutti i casi. La parentesi indica la fonte RU dell atto modificatore. 12 Modifiche 121 Nuovo testo approvato dal Comitato dei Ministri e dall Assemblea Consultiva il 18 set. 1970 ed entrato in vigore per la Svizzera il 14 ott. 1970 (RU 1971 67). La disposizione è stata modificata formalmente ed ha ricevuto il nuovo testo riportato nell'atto. 122 Nuovo testo giusta l art. I n. 1 della quarta Conv. completiva dell 11 dic. 1996, approvata dall AF il 17 dic. 1997 e in vigore dal 1 lug. 1998 (RU 2001 2442 2441; FF 1997 III 1053). La disposizione è stata modificata formalmente ed ha ricevuto il nuovo testo riportato nell'atto. L atto modificatore è dovuto esser stato approvato dall AF. La parentesi recita la fonte RU della modifica e della decisione dell approvazione, nonché la fonte FF del messaggio. 123 Aggiornato giusta l art. 1 n. 2 della Dec. n.1/90 del Comitato misto del 2 mag. 1990, in vigore dal 1 lug. 1989 (RU 1990 1431). Gli allegati contengono sovente delle tabelle, degli schizzi e dei formulari che sono parzialmente modificati. Una nota generale all inizio dell allegato recita le fonti delle modifiche. II

13 Abrogazioni 131 Abrogato dall art. 16 n. 3 della Conv. del 26 feb. 2007 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al servizio militare dei doppi cittadini (RU 2008 3943). L articolo non pubblicato nel testo è stato formalmente abrogato. Il titolo di un atto base (contenuto materiale autonomo e proprio numero RS) è riportato nella nota alla modifica. La data dalla quale l abrogazione ha effetto è riportata in tutti i casi. 14 Correzioni 141 Correzione del 15 gen. 2013 (RU 2013 201) Di regola, quando una disposizione è sostituita da una rettifica formalmente pubblicata, la correzione è segnalata in una nota. 142 Nuovo termine, in vigore dal 1 giu. 1984 (RU 1984 823 1452). Quando la rettifica concerne l insieme di una disposizione modificata e la correzione è pubblicta prima dell entrata in vigore della modifica, la fonte è eccezionalmente integrata come secondo riferimento RU nella nota esistente. 143 Aggiornato dalla correzione del 12 feb. 2013 (RU 2013 543) Nel caso della rettifica di un allegato, la correzione è segnalata in una nota generale all inizio dell allegato rispettivamente è completata la nota generale esistente. 2 Note indicanti la fonte d atti decaduti Queste note sono sempre tra parentesi quadre [ ]. 21 [RU 1951 962, 1955 866, 1957 71. RU 1966 619 art. 49 n. (1)]. Ora vige la Conv. del 25 feb. 1964 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla sicurezza sociale (RS 0.831.109.136.1). Le citazioni prima del punto concernono le fonti dell atto e delle sue modifiche; quella dopo il punto recita la fonte dell atto abrogatorio. La nota recita inoltre la convenzione ora in vigore che sostituisce l atto abrogato. 22 [RU 37 862]. A questo art. corrisponde ora l art. 36 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giu. 1945 (RS 0.193.501). L atto al quale la nota si riferisce, cita l art. 36 dello Statuto della vecchia Corte permanente di giustizia internazionale. La nota indica, tra parentesi III

quadra, il riferimento di questo statuto, ora caduco, e la disposizione dell attuale statuto, che corrisponde all art. 36 dello statuto precedente. 3 Adeguamento di denominazioni e rimandi 31 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo. Nel caso di un adeguamento di designazioni di unità amministrative in riserve, dichiarazioni e liste delle autorità della Svizzera, modificate in seguito a una decisione di natura organizzativa del Consiglio federale, su riserva della notificazione alle Parti o al Depositario. 32 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) Nel caso di un adeguamento di rimandi in seguito ad una richiesta formale da parte di un Ufficio alla Cancelleria federale, su riserva della notificazione alle Parti o al Depositario. 33 Oggi: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (vedi RU 2012 3631) Nel caso di un adeguamento di rimandi in seguito ad una richiesta formale da parte di un Ufficio alla Cancelleria federale, su riserva della notificazione alle Parti o al Depositario. 4 Approvazione 41 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148). Approvazione del Consiglio federale tramite un decreto federale che approva diversi Accordi. 42 RU 1987 1806 Approvazione del Consiglio federale tramite un decreto federale che approva solo l'accordo in questione. 5 Traduzione 51 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'edizione tedesca della presente Raccolta. Esiste una sola lingua originale che è al contempo una lingua ufficiale svizzera. IV

52 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'edizione francese della presente Raccolta. Esistono diverse lingue originali delle quali anche un'altra lingua ufficiale svizzera. V