PS CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Documenti analoghi
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45

PS ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

PS LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n

PS SERVICE&CO-SERVIZI VIGILANZA Provvedimento n

PS FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n

PS VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n

2. Federconsumatori di Pistoia, associazione senza scopi di lucro per l informazione e l autotutela dei consumatori ed utenti.

PS AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS AZZURRA-DIFFORMITÀ CARATTERISTICHE Provvedimento n

PS ONDAZZURRA-DEPURATORI PER ACQUA POTABILE Provvedimento n

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

PS UFFICIO EMERGENZA DEBITI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

1. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere da Greenfit nella presentazione delle caratteristiche dei prodotti commercializzati.

PS C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n

2. L Associazione di consumatori Federconsumatori, in qualità di segnalante, ai sensi dell articolo 18 del Codice del Consumo.

4. Malagoli S.r.l., con sede legale a Modena, in qualità di segnalante. La società opera nel commercio di prodotti in oro ed altri preziosi.

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

PS STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n

PS TREVIMOTOR-FALSO CHILOMETRAGGIO Provvedimento n

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

PS TOD'S-SITI CONTRAFFATTI. Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA N. 115/13/CSP

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

PS FLY BUTTERFLY-SCUOLA DI VOLO ELICOTTERI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS MRELETTRONICA-MANCATA CONSEGNA, MANCATO RIMBORSO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

2. CAR.NET S.p.A. (di seguito anche Car.Net ), attiva nel noleggio di autoveicoli e licenziataria del marchio BUDGET 1, in qualità di segnalante.

PS POSTE SHOP-180 EURO DI BONUS Provvedimento n

PS COMPASS-CARTA DI CREDITO NON RICHIESTA Provvedimento n

DELIBERA N. 134/13/CSP

PS MARA FASHIONTELEVENDITA BORSE Provvedimento n

PS BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO Provvedimento n

PS UNIQA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA N. 118/13/CSP

DELIBERA N. 321/13/CONS

PS SAMSUNG - CARATTERISTICHE TECNICHE SMARTPHONE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS SMART-FIDELITY CARD Provvedimento n

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

PS IT WORKING-FIRMA DIGITALE Provvedimento n

PS FRATELLI LEVI-ACQUISTO PELLICCE USATE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS UGF BANCA -CONTO CORRENTE FORMULA TOP Provvedimento n

PS DREAM WATER-DEPURATORI ACQUA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS PRADA-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n

PS ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob

PS BENNET-SCONTO 50% Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

SERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 405

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

PS FALLIMENTO HITMAN-MESSAGGI VENDITA PROMOZIONALE Provvedimento n

PS TECNOSOUND-RIPARAZIONI IN GARANZIA Provvedimento n

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

PS AUTO QUI DI CINNELLA GIULIA Provvedimento n

PS EDITORIALE UNAC-LA RIVISTA DELL'ARMA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS GESTISHOP VICENZA-FALSI SALDI Provvedimento n

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA BANCA D ITALIA E LA GUARDIA DI FINANZA

PS WORLD STARTEL COMMUNICATIONS-INTIMAZIONE DI PAGAMENTO Provvedimento n

PS ALLYOURMUSIC.NET-ABBONAMENTO NON RICHIESTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

2. Konsumer Italia, nella qualità di associazione dei consumatori; Rete Consumatori Italia, network di associazioni dei consumatori.

PS SHOP RG-MANCATA CONSEGNA Provvedimento n

PS CREDEM-CONTO NON SOLO TRE Provvedimento n

PS VOLO24.IT-PAGAMENTO COMMISSIONE PER PRENOTAZIONE AEREO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

BANCA D ITALIA - CONSOB

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

PB654 - GIORNALE DEI CARABINIERI Provvedimento n

CITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO

PS ALPITOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Comune di Siena UFFICIO ORGANIZZAZIONE

RISOLUZIONE N. 110/E

Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PS INA ASSITALIA-ATTIVITÀ DI DISDETTA DIREZIONALE Provvedimento n

PS CENTO VETRINE-FIDELITY CARD Provvedimento n

Dentro la Notizia. 15 Maggio 2012

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

DELIBERA N. 99/13/CSP

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

2. Federconsumatori e Movimento Consumatori in qualità di associazioni di consumatori segnalanti.

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

PS PORTALE IMPRESE Provvedimento n

(G.U. n. 241 del 15 ottobre 2012 )

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n.

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

vista la L. 25 febbraio 1992, n. 215 Azioni positive per l imprenditoria femminile ;

PS PALESTRE HAPPY FIT Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Transcript:

PS9054 - CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n. 24799 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Consorzio Leone Sicurezza (di seguito anche Consorzio ), in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. Il Consorzio è società di servizi una società di servizi che fornisce, tra l altro, servizi di portierato, di reception, di vigilanza privata e di investigazione, ricerca e acquisizione prove per conto di privati 1. Dai dati forniti dal professionista, il fatturato totale realizzato nel 2012 è pari a 505.681 euro 2. II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista consistente nella diffusione, tramite il sito internet www.consorzioleone.eu, di informazioni commerciali ingannevoli ed omissive ai sensi del Codice del Consumo in relazione ai servizi di sicurezza, custodia e vigilanza offerti, con particolare riguardo alle caratteristiche dei servizi promossi, alle qualifiche del professionista, alle autorizzazioni di cui lo stesso sarebbe munito per lo svolgimento delle attività pubblicizzate, nonché all identità del soggetto effettivamente incaricato di fornire i servizi reclamizzati. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento 3. Sulla base della segnalazione della Questura di Verona Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell Immigrazione pervenuta il 18 giugno 2013 3, e dei rilievi del sito internet www.consorzioleone.eu svolti d ufficio in data 13 agosto 2013, il 17 settembre 2013 4 è stato comunicato al Consorzio Leone Sicurezza l avvio del procedimento istruttorio n. PS9054 per possibile violazione degli articoli 20, 21, comma 1, e 23, lettera d), del Codice del Consumo. Nella comunicazione di avvio del procedimento è stata ipotizzata, in particolare, l ingannevolezza del messaggio diffuso dal professionista in relazione ai servizi di vigilanza e sicurezza offerti. 4. Il 4 ottobre 2013 il professionista ha prodotto una memoria difensiva, rispondendo alla richiesta di informazioni formulata con l avvio del procedimento. 5. Nelle date del 31 ottobre 5 e del 2 dicembre 2013 6 l Autorità ha richiesto ulteriori informazioni, rispettivamente, alla Questura segnalante e al professionista. La Questura di Verona ha dato riscontro il 21 novembre 2013 7 ; il Consorzio ha fornito le informazioni richieste il 9 dicembre 2013 8. 6. Il 17 dicembre 2013 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 7. Il 30 dicembre 2013 il Consorzio ha trasmesso copia dell ultimo bilancio. 1 [Cfr. visure camerali tramite banca dati Cerved.] 2 [Cfr. doc. 14 del fascicolo istruttorio.] 3 [Doc. 1. La suddetta segnalazione è stata integrata il 26 giugno (doc. 2) ed il 3 ottobre 2013 (doc. 7), in riscontro alla richiesta di informazioni del 10 settembre 2013 (doc. 5).] 4 [Doc. 6.] 5 [Doc. 9.] 6 [Doc. 11.] 7 [Doc. 10.] 8 [Doc. 12.]

8. Il 9 gennaio 2014, scaduto il termine di conclusione della fase istruttoria, la Parte ha trasmesso un ulteriore memoria difensiva. 2) Le evidenze acquisite 9. Nella propria richiesta di intervento 9 la Questura di Verona ha segnalato che il Consorzio non è munito del titolo prefettizio richiesto dall articolo 134 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito, T.U.L.P.S.) 10 per l erogazione di alcuni dei servizi di vigilanza pubblicizzati sul proprio sito internet www.consorzioleone.eu nel quale non si precisa che l esercizio delle attività ivi descritte sarebbe, in realtà, affidato a soggetti terzi dotati delle licenze prescritte. 10. Al riguardo nel messaggio segnalato si afferma, in particolare, che Il Consorzio Leone Sicurezza è presente sul mercato coprendo tutto il territorio nazionale ed accompagna grandi gruppi industriali e commerciali nella soddisfazione di tutte le esigenze di terziarizzazione nel campo della sicurezza. Con l insieme dei suoi consorziati il Consorzio Leone Sicurezza copre tutte le attività relative alla sicurezza (enfasi aggiunta). 11. Tra i Rami di attività menzionati nel messaggio segnalato tra i servizi di Vigilanza armata forniti dal Consorzio si annovera, inoltre, il servizio Scorte, seguito dalla dicitura organizzazione di scorte armate per qualsiasi esigenza del Cliente. 12. Alla data dei rilievi svolti d ufficio il 13 agosto 2013 11, la home page del sito internet www.consorzioleone.eu risulta essere stata integrata con la specifica, in fondo alla pagina, Il Consorzio Leone Sicurezza è un associazione di imprese e avendo l autorizzazione ai sensi dell articolo 115 del T.U.L.P.S. 12 farà svolgere i servizi armati e quelli per cui è prevista l autorizzazione prefettizia ai sensi del 134 del T.U.L.P.S. da società partner fiduciarie provviste di tale licenza e, alla pagina internet http://www.consorzioleone.eu/index.php/servizi/, con riguardo alla Organizzazione di scorte armate, la precisazione sulla base dei dettami del 134 del T.U.L.P.S.. 13. Nell integrazione pervenuta il 3 ottobre 2013 13 la Questura ha precisato che le operazioni di monitoraggio del sito www.consorzioleone.eu sono state svolte tra il 15 e il 20 aprile 2013 e che alcune delle pagine web del sito segnalato sono state modificate in seguito alla diffida amministrativa effettuata, in data 9 maggio 2013 14, nei confronti del professionista. 3) Le argomentazioni difensive della Parte 14. Nella memoria pervenuta il 4 ottobre 2013 15 il Consorzio ha affermato di essere dotato esclusivamente dell autorizzazione come agenzia di affari ai sensi dell articolo 115 del T.U.L.P.S. e di svolgere un attività di mero coordinamento delle imprese consorziate. 15. Con riguardo all identità del soggetto incaricato dell erogazione dei servizi per i quali è richiesta l autorizzazione prefettizia ex articolo 134 del T.U.L.P.S., il professionista afferma poi che, attualmente, nessuna delle imprese consorziate sarebbe un istituto di vigilanza. La prestazione dei suddetti servizi viene quindi affidata, con apposito contratto di collaborazione, ad alcune società esterne (quali Sicurseprio S.r.l., Metronotte S.r.l., Civis S.p.A.. e l impresa individuale NT Security Investigations S.r.l.) dotate dei titoli richiesti 16. La collaborazione con la società IVRI Istituti di Vigilanza Riuniti S.p.A.., attiva nel settore della vigilanza a livello nazionale, sarebbe stata sospesa a causa del ritardo nella trasmissione da parte dell Istituto della licenza prefettizia. 16. In merito ai servizi offerti dal Consorzio, quello di vigilanza avrebbe carattere residuale (pari all 1% dell intero fatturato) rispetto a quello di portierato; il Consorzio, inoltre, non avrebbe mai svolto alcun servizio di protezione 9 [Docc. 1 e 2.] 10 [La disposizione prevede che: Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.] 11 [Doc. 4.] 12 [La disposizione, rubricata Agenzie pubbliche prevede quando segue: Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore. La licenza è necessaria anche per l esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente pei locali in esso indicati. È ammessa la rappresentanza. Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall autorità. Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l onere di affissione di cui all articolo 120 può essere assolto mediante l esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe. Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all ufficio competente al rilascio della stessa l elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell agenzia per la quale operano.] 13 [Doc. 7. ] 14 [Doc. 1, all. 1.] 15 [Doc. 8.] 16 [Doc. 8, all. 2-7 e all. 10.]

personale, atteso che il servizio di scorta armata pubblicizzato sul sito si riferirebbe esclusivamente alla custodia di beni mobili e immobili e non alla tutela dell incolumità fisica dei clienti. Il Consorzio ha rappresentato, altresì, l impossibilità di indicare a priori nel messaggio l identità dell istituto che presterà concretamente il servizio, tenuto conto che l individuazione dello stesso viene effettuata di volta in volta in base alle specifiche esigenze del cliente e al territorio interessato. 17. Il 9 dicembre 2013 17 il professionista ha inoltre confermato di aver modificato, in data 11 maggio 2013, a seguito della diffida della Questura del 9 maggio 2013, le informazioni riportate sul sito www.consorzioleone.eu (come riscontrato con le verifiche d ufficio svolte il 13 agosto 2013 18 ). IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 18. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo internet, in data 7 gennaio 2014 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 19. Con parere pervenuto in data 7 febbraio 2014 19, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, 22 e 23, lettera d), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: - la pratica commerciale in oggetto si basa sulla presentazione dell impresa come idonea a svolgere un ampia gamma di attività e servizi, per una parte rilevante dei quali la stessa non ha ottenuto l autorizzazione/licenza prefettizia e quindi che non può lecitamente svolgere; - che la concreta mancanza dell autorizzazione è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale, che non avrebbero altrimenti preso (se avessero conosciuto la mancanza della necessaria autorizzazione amministrativa) ed in particolare è ingannevole con riferimento ad alcune delle caratteristiche del servizio offerto; - che le comunicazioni pubblicitarie qui esaminate devono altresì ritenersi omissive, con riferimento all identità dei soggetti che effettivamente svolgono una parte delle attività pubblicizzate nell interesse del cliente finale; non è poi chiaro per il consumatore finale che il Consorzio non eroga direttamente tali servizi ma svolge soltanto un attività di intermediazione a favore di alcune imprese del settore; - che la pratica commerciale in esame deve ritenersi non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in considerazione dell importanza di uno dei settori ove opera il professionista (nella specie: vigilanza privata). V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 20. La pratica commerciale oggetto del presente procedimento riguarda la diffusione da parte del professionista, tramite il sito internet www.consorzioleone.eu, di informazioni commerciali ingannevoli, incomplete e/o non trasparenti con riguardo relazione ai servizi di vigilanza e sicurezza offerti. 21. Con il messaggio segnalato il professionista lasciava intendere, in particolare, di poter fornire direttamente e/o tramite le proprie consorziate diversi servizi di vigilanza armata, sicurezza, investigazioni, facility management - alcuni dei quali riconducibili ai servizi di vigilanza e custodia per i quali l articolo 134 del T.U.L.P.S. richiede il possesso, da parte del prestatore del servizio, di un apposita licenza prefettizia e di poter intervenire su tutto il territorio nazionale. 22. In realtà, da quanto emerge dalle informazioni fornite dalla Questura di Verona e da quanto affermato dallo stesso professionista nella memoria del 4 ottobre 2013 20, né il Consorzio né le imprese attualmente consorziate sarebbero in possesso delle licenze prefettizie richieste dall articolo 134 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento di alcuni dei servizi di vigilanza pubblicizzati. Lo svolgimento dei suddetti servizi sarebbe, infatti, affidata, mediante appositi contratti di collaborazione, ad alcuni istituti di vigilanza esterni al Consorzio. 23. Di tale circostanza, tuttavia, non è fatta alcuna menzione all interno del messaggio oggetto della richiesta di intervento, potendo indurre in errore i consumatori con particolare riguardo alla natura dell attività svolta dal Consorzio alle caratteristiche dei servizi offerti, alle qualifiche del professionista, alle autorizzazioni di cui lo stesso è munito per lo svolgimento delle attività pubblicizzate, alla estensione della sua area di attività nonché all identità del soggetto concretamente incaricato di fornire i servizi reclamizzati. 24. Solo in data 11 maggio 2013 il professionista 21, a seguito della diffida della Questura del 9 maggio 2013 e prima dell avvio del presente procedimento, avrebbe provveduto ad inserire, nella home page del sito, la specifica Il 17 [Doc. 12.] 18 [Doc. 4.] 19 [Doc. 17.] 20 [Doc. 8. ] 21 [Doc. 12.]

Consorzio Leone Sicurezza è un associazione di imprese e avendo l autorizzazione ai sensi dell articolo 115 del T.U.L.P.S. farà svolgere i servizi armati e quelli per cui è prevista l autorizzazione prefettizia ai sensi del 134 del T.U.L.P.S. da società partner fiduciarie provviste di tale licenza. 25. La circostanza che l individuazione del soggetto che presterà concretamente uno dei servizi pubblicizzati potrà avvenire solo di volta in volta in base alle specifiche esigenze del cliente e al territorio interessato non esime il professionista dal chiarire, fin dal primo contatto con il consumatore, che in relazione ad alcuni servizi la sua funzione sarà quella di mero intermediario in quanto nessuno dei consorziati è titolare delle autorizzazioni richieste. 26. Per quanto riguarda il servizio di scorta armata, la dicitura organizzazione di scorte armate per qualsiasi esigenza del Cliente, in assenza di ulteriori precisazioni (quale la dicitura sulla base dei dettami del 134 del T.U.L.P.S. che consente tale attività per la tutela di cose e non di persone, inserita dal professionista l 11 maggio 2013), appare idonea ad indurre in errore i consumatori con riguardo alla natura dell attività svolta dal Consorzio, potendo far intendere che il servizio in questione includa anche l attività di difesa della persona, in realtà riservata alle Forze di Polizia. 27. Parimenti decettiva risulta l affermazione che Il Consorzio Leone è presente sul mercato coprendo tutto il territorio nazionale. Dalla documentazione trasmessa dal professionista in allegato alla memoria del 4 ottobre 2013 22 emerge, infatti, che le società esterne di cui il professionista si avvale attualmente per l erogazione dei servizi pubblicizzati per i quali è richiesta la licenza ai sensi del 134 del T.U.L.P.S. operano, nel loro insieme, solo nelle regioni del centro-nord Italia 23 e non su tutto il territorio nazionale. 28. In base alle considerazioni che precedono, si ritiene che il messaggio in esame, per le espressioni decettive, incomplete e/o poco trasparenti utilizzate, risulta ingannevole ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, e 23, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto lascia intendere, contrariamente al vero, che il professionista o i suoi consorziati siano legittimati a svolgere direttamente a livello nazionale, attività di vigilanza, custodia e sicurezza per le quali è richiesto un apposito titolo autorizzativo e a fornire servizi di difesa della persona riservate in via esclusiva alle Forze di Polizia, potendo per tale motivo pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, indotti a rivolgersi al suddetto Consorzio sulla base di un errata percezione delle qualifiche del professionista e della natura dell attività dallo stesso svolta, nonché dell identità del soggetto concretamente incaricato dell erogazione dei servizi di vigilanza per i quali è prescritto il possesso del titolo prefettizio. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 29. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12- quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 30. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 31. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della dimensione economica del professionista nonché dell ampiezza della diffusione del messaggio avvenuta tramite internet. 32. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che il messaggio in esame è stati almeno dal 15 aprile (data della rilevazione della Questura di Verona) all 11 maggio 2013, data in cui il professionista ha provveduto, a seguito della diffida della Questura, a modificare il proprio sito internet in modo da rimuovere i profili di scorrettezza segnalati. 33. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Consorzio Leone Sicurezza nella misura di 20.000 (ventimila euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, e 23, lettera d), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la falsa prospettazione delle effettive qualifiche del professionista e alla natura dei servizi dallo stesso prestati, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi pubblicizzati, 22 [Doc. 8.] 23 [Cfr. doc. 8, all. 2, con riferimento all Istituto di Vigilanza Securseprio s.r.l. ; all. 3, con riferimento all Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l., all. 4, con riguardo all Istituto di Vigilanza C.I.V.I.S. s.p.a. e all. 11, per l impresa individuale NT SECURITY INVESTIGATIONS DI NOTARISTEFANO TOMMASO.]

DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dal Consorzio Leone Sicurezza, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, e 23, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare al Consorzio Leone Sicurezza una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 (ventimila euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell articolo 23, comma 12- quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella