COMUNE DI CAVAGLIETTO

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COPIA Deliberazione n. 11 REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI NOVARA COMUNE DI CAVAGLIETTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Approvazione Convenzione con la Società Dog s World S.n.c. di Raimondi Davide & C. Canile Rifugio per cani randagi di Carpignano Sesia per il servizio di canile rifugio periodo 01.Gen.2016 31.Dic.2017. L'anno duemilasedici addì diciassette del mese di marzo alle ore 08,00 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale, risultano: Presenti Assenti 1) LANARO Laura Sindaco X 2) OIOLI Mario Francesco Vice Sindaco X 3) GNAPPA Anna Assessore X TOTALI 3 0 Assente giustificato risulta il Signor Assiste il Segretario Comunale Lorenzi d.ssa Dorella. Riconosciuto legale il numero degli Assessori il sig. Lanaro arch. Laura nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta; invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 17.Mar.2016. OGGETTO: Approvazione Convenzione con la Società Dog s World S.n.c. di Raimondi Davide & C. Canile Rifugio per cani randagi di Carpignano Sesia per il servizio di canile rifugio periodo 01.Gen.2016 31.Dic.2017. LA GIUNTA COMUNALE VISTA la legge quadro del 14.08.1991, n. 281, in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo, la quale dispone che debba essere assicurata la corretta convivenza tra uomo e animale e la tutela della salute pubblica. VISTO che: o l art. 4 della stessa Legge stabilisce che i Comuni, singoli o associati, provvedano al risanamento dei canili Comunali se esistenti, o provvedano alla costruzioni di rifugi per i cani. o il Comune di Cavaglietto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.Nov.2004 ha approvato la Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di osservazione sanitaria dei cani abbandonati o smarriti sul territorio comunale. o il Comune di Cavaglietto non è dotato di un proprio canile rifugio dove ospitare gli animali dopo il periodo di osservazione sanitaria. VISTO: o che l Impresa Dog s World S.n.c. di Raimondi Davide & C. con sede in Cascina Comunità n. 1 Carpignano Sesia con la bozza di convenzione ricevuta il 27.Feb.2016, Ns. Prot. 431, propone il costo di. 3,00 + IVA giornaliero per ogni cane, con un importo fisso di 200,00 + I.v.a. annuale ed un importo di 30,00 + I.v.a. per il recupero spoglie animali fino a 50 Kg., oltre 0,55 + I.v.a. ogni Kg. per pesi superiori. o che la convenzione di cui sopra si compone di n. 9 articoli e allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale. VISTO: o il D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267. o l art. 3 della Legge 07.Ago.1990, n. 241. o il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio tecnico e dal responsabile del servizio contabile, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267. Con voti unanimi espressi per alzata di mano dagli assessori presenti. DELIBERA 1. Di approvare la Convenzione con l Impresa Dog s World S.n.c. di Raimondi Davide & C. con sede in Cascina Comunità n. 1 Carpignano Sesia, per la durata di anni due, dall 01.Gen.2016 al 31.Dic.2017, che si compone di n. 9 articoli e che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale. 2. Di dare atto che la spesa ammonta a. 3,00 + IVA giornaliero per ogni cane, con un importo fisso di 200,00 + I.v.a. annuale ed un importo di 30,00 + I.v.a. per il recupero spoglie animali fino a 50 Kg., oltre 0,55 + I.v.a. ogni Kg. per pesi superiori. 3. Di dichiarare, con successiva votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, del D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAVAGLIETTO E LA SOCIETA DOG S WORLD S.N.C. di Raimondi Davide & C. PER IL SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI RINVENUTI VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE. L anno, il giorno del mese di nella Casa Comunale, con la presente scrittura privata (Convenzione), valida a tutti gli effetti di legge, tra - Il Comune di CAVAGLIETTO e - La Società Dog s World S.n.c. di Raimondi Davide & C., con sede legale in Cascina Comunità 1 Carpignano Sesia (No) ART. 1 OGGETTO si conviene e stipula quanto segue: Il Comune di Cavaglietto, affida alla Società Dog s World S.n.c. di Raimondi Davide & C., d ora in poi denominata Società, i servizi di: a) canile rifugio; b) recupero, stoccaggio e incenerimento spoglie animali; per i cani rinvenuti sul territorio del Comune di Cavaglietto. I servizi summenzionati sono diretti all attuazione delle finalità di cui alla L. 14/08/1991, N. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) ed alla L.R. Piemonte 26/07/1993 N. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) mediante la stipulazione di convenzione con canile privato per la realizzazione di detti servizi che le citate disposizioni normative conferiscono ai comuni singoli e/o associati. ART. 2 TRATTAMENTO ED AFFIDAMENTO DEI CANI I cani vaganti catturati non identificati, e quindi sprovvisti di legittimo proprietario e/o detentore, potranno essere ceduti a privati che ne facciano richiesta, nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Ogni cane privo di identificazione, rinvenuto sul territorio del Comune, prestati gli adempimenti sanitari necessari, potrà, a discrezione della Società, essere affidato provvisoriamente a privati in grado di offrire sicure garanzie di umano e costante trattamento, nel rispetto delle vigenti leggi a tutela degli animali. L affidamento diventerà definitivo trascorsi 60 giorni dalla data della cattura qualora la proprietà del cane non sia stata rivendicata da alcuno. La collocazione del cane mediante affido a privati obbliga la Società a darne immediata comunicazione al Comune di Cavaglietto ed all ASL di competenza. Nel caso di cani identificati il cui legittimo proprietario e/o detentore non fosse rintracciabile, non volesse e/o non potesse ritirare il cane e pagare quanto da lui dovuto alla Società, sarà cura del Comune provvedere al mantenimento economico dello stesso. La Società garantisce previa richiesta formale del Comune di Cavaglietto ad alloggiare cani identificati per i quali il proprietario non possa provvedere alla loro custodia e al mantenimento. Il Comune di Cavaglietto ne garantisce il mantenimento economico alla stessa tariffa applicata per i propri cani giacenti nel Canile Rifugio fino al momento del ritiro da parte del legittimo proprietario. ART. 3 PROFILASSI, CURE, STERILIZZAZIONE E VACCINAZIONI La Società garantisce assistenza sanitaria a favore degli animali a qualunque titolo ospitati presso la propria struttura, praticando, sia in proprio sia con servizio veterinario, le profilassi sanitarie e le cure mediche prescritte dalle disposizioni in vigore sotto le direttive del Servizio Veterinario dell ASL competente. Allo scopo di controllare la riproduzione della popolazione canina, in conformità dei principi di cui alla L. 281/1991, la Società, per il tramite del medico veterinario incaricato provvederà a praticare la sterilizzazione: a) dei cani di sesso femminile ospitati presso la struttura non iscritti all anagrafe canina; b) dei cani di sesso femminile tatuati per i quali non sia stato possibile risalire al legittimo proprietario e/o detentore. Il Comune di Cavaglietto si obbliga a rimborsare alla Società tutte le spese di sterilizzazione sostenute, previa richiesta formale documentata tramite fattura. La Società provvederà alla profilassi sanitaria periodica gratuitamente ( vaccinazioni, controllo parassiti interni ed esterni, profilassi periodica della filaria) esclusi medicinali e trattamenti straordinari che necessitassero per la salute dei cani secondo le disposizioni del veterinario incaricato.

Il Comune di Cavaglietto si obbliga a rimborsare alla Società tutte le spese mediche straordinarie sostenute, previa richiesta formale documentata tramite fattura. ART. 4 SOPPRESSIONE EUTANASICA E DECESSO In conformità alla normativa vigente i cani ricoverati nella struttura potranno essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari ed in maniera da non causare sofferenza all animale, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, In caso di decesso di un cane inviato dal Comune di cui alla presente Convenzione, o di recupero di una salma di cane/gatto, il trasporto, lo smaltimento ed incenerimento del corpo dovrà essere praticato secondo le disposizioni di legge, tramite il Presidio Multizonale di Polizia Veterinaria o in assenza di esso tramite servizio autorizzato. Tutte le spese inerenti saranno al carico del Comune. ART. 5 RECUPERO, STOCCAGGIO E INCENERIMENTO SPOGLIE ANIMALI La Società, ricevuta la segnalazione della presenza delle spoglie, provvede al loro recupero con metodi appropriati ed al successivo trasferimento presso l'impianto di transito autorizzato in attesa del successivo invio ad impianto di trasformazione per la termodistruzione. All atto del ritiro delle spoglie, la Società provvederà a redigere apposito Documento di Trasporto (DDT), il cui originale, sottoscritto dall incaricato della Società per accettazione della presa in carico dell animale, verrà trasmesso all Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Cavaglietto; una copia dello stesso sarà custodita dalla Società. ART. 6 CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO Il Comune corrisponderà alla Società: 1. L importo di 200,00 + IVA, (una tantum per ogni anno) a titolo di contributo fisso per la disponibilità di alloggio dei cani, da pagarsi al momento dell emissione della fattura inerente al 1 bimestre; 2. L importo giornaliero di 3.00 + IVA per ogni cane alloggiato in box del canile rifugio. Tale importo grava sul Comune fino al momento dell adozione e/o decesso dell animale. 3. L importo di 30.00 + IVA per ogni recupero spoglie animali fino 50 kg.; 4. L importo di 0,55 + IVA per ogni kg. di peso delle spoglie animali; La profilassi sanitaria periodica per i cani alloggiati nel canile rifugio è gratuita. È escluso ogni intervento sanitario straordinario. Tutti gli importi indicati sono da considerarsi IVA esclusa e verranno comunicati mediante l invio di fattura bimestrale con termine di pagamento ivi previsto di trenta (30) giorni dalla data di emissione della stessa. Il pagamento dell importo come indicato in fattura dovrà essere effettuato dal Comune mediante bonifico bancario. Il Comune non potrà detrarre, a sua discrezione, dall importo della fattura le spese sostenute per effettuare il bonifico bancario. In caso di mancato e/o inesatto pagamento dell importo della fattura e/o di pagamento effettuato successivamente alla scadenza del termine suindicato di trenta giorni, decorreranno a carico del Comune interessi di mora ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 09/10/2002 N. 231 (Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), interessi che verranno computati nella fattura del trimestre successivo. Il Comune si impegna a corrispondere gli importi di cui alla presente Convenzione anche dopo la scadenza della stessa, se presso la struttura dell Azienda in tale momento risulteranno presenti cani inviati dal Comune. Questo impegno verrà meno al momento del ritiro, da parte del Comune, dei cani suddetti. ART. 7 DURATA La durata della presente Convenzione viene stabilita in anni 2 (due), con decorrenza 01.01.2016 e scadenza il 31.12.2017 e potrà essere prorogata con determinazione del Responsabile del Servizio competente sentita la Società. Disdetta della presente Convenzione dovrà pervenire alla Società tramite lettera raccomandata almeno 90 giorni precedenti la data di scadenza della stessa. Le spese per l eventuale registrazione, nonché tutti i costi e/o diritti (di segreteria, marche da bollo, ecc ) inerenti alla presente Convenzione verranno corrisposti da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Per gravi e documentate inadempienze di una delle parti di cui alla presente Convenzione (Comune e/o Società), la parte adempiente potrà, a sua scelta, agire per chiedere l adempimento dell obbligazione o la risoluzione anticipata del contratto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno. ART. 9 DISPOSIZIONI DI LEGGE Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le parti rinviano a quanto in materia disposto dalla normativa di legge vigente. REGIONE PIEMONTE ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/07/04) Io sottoscritto nato/a il a residente a in qualità di Sindaco del Comune di Cavaglietto afferenti presso il Canile Sanitario / Rifugio Dog s World S.n.c. di Raimondi Davide & C. DELEGO L Azienda Dog s World S.n.c. di Raimondi Davide & C. con sede legale in Carpignano Sesia (No), Cascina Comunità 1 - tel e fax 0321824241 P.I. 02002360036 ad espletare le pratiche amministrative relative ai cani di Proprietà del Comune, detenuti presso il canile stesso per tutta la durata della convenzione. In fede. Data Firma

Firmati all'originale IL PRESIDENTE f.to Lanaro arch. Laura IL SEGRETARIO f.to Lorenzi d.ssa Dorella Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. Dal Municipio li 17.Mar.2016. IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Lorenzi d.ssa Dorella Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio, su dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione nella sezione Albo Pretorio del sito internet istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17.Mar.2016 al 01.Apr.2016 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000. Cavaglietto li 17.Mar.2016. IL MESSO COMUNALE f.to Gaboli Valter IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Lorenzi d.ssa Dorella