Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 59-792-4694-5706-6583-6591-7109-7116-ter CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE n. 59, d iniziativa del deputato PROCACCI Istituzione della licenza per la detenzione di cani di grossa e media taglia ritenuti potenzialmente aggressivi. Divieto di impiego di animali di affezione in lotte, competizioni e addestramenti pericolosi Presentata il 9 maggio 1996 n. 792, d iniziativa del deputato STORACE Modifica all articolo 727 del codice penale in materia di maltrattamento di animali Presentata il 13 maggio 1996
Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati n. 4694, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI TATTARINI, NARDONE Istituzione della licenza per la detenzione di cani di grossa e media taglia potenzialmente pericolosi. Divieto di impiego di animali di affezione in combattimenti o competizioni pericolose Presentata il 19 marzo 1998 n. 5706, d iniziativa del deputato RALLO Modifiche agli articoli 365, 638, 672 e 727 del codice penale e altre disposizioni in materia di protezione degli animali Presentata il 17 febbraio 1999 DISEGNO DI LEGGE n. 6583 PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ (BINDI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (DILIBERTO) CON IL MINISTRO DELL INTERNO (JERVOLINO RUSSO)
Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati CON IL MINISTRO DELL AMBIENTE (RONCHI) CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (DE CASTRO) CON IL MINISTRO DELL INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL ARTIGIANATO (BERSANI) E CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (AMATO) Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti fra animali Presentato il 23 novembre 1999 E PROPOSTE DI LEGGE n. 6591, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI SIMEONE, FRAGALÀ, LO PRESTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE Norme sul divieto di importazione, commercializzazione e detenzione di esemplari di razze canine potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità Presentata il 24 novembre 1999
Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati n. 7109, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BIONDI, APREA, DE SIMONE, LOMBARDI, NAPOLI, SERVODIO, MICHIELON Introduzione dell articolo 727-bis del codice penale, in materia di combattimento tra animali Presentata il 14 giugno 2000 n. 7116, d iniziativa del deputato PROCACCI Disposizioni per contrastare i combattimenti fra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi Presentata il 16 giugno 2000 Disposizioni in materia di detenzione di cani di grossa e media taglia ritenuti potenzialmente aggressivi (Già articoli 1, 2, 3, 5, 7e9deltesto unificato delle proposte di legge nn. 59, 792, 4694, 5706, 6591, 7109 e 7116, e del disegno di legge n. 6583, approvato in sede referente dalla II Commissione permanente (Giustizia), stralciati con deliberazione dell Assemblea il 30 novembre 2000)
Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati PROGETTO DI LEGGE ART. 1. (Divieto di produrre incroci e svilupparne l aggressività). 1. È fatto divieto a chiunque di adibire cani di qualsiasi razza alla riproduzione con altri di razza diversa indicata nell elenco di cui al comma 2, lettera a), determinando incroci o meticci di prima generazione. Sono, altresì, vietati l addestramento e qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze con lo scopo di sviluppare oltre le naturali caratteristiche o di esaltare l aggressività dei cani nei confronti delle persone o degli animali. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, da adottare di concerto con i Ministri dell interno, dell ambiente e delle politiche agricole e forestali, provvede a: a) definire un elenco delle razze canine ritenute pericolose, in ragione della loro aggressività nei confronti delle persone o degli animali; b) prescrivere norme per la detenzione, ivi compresi eventuali documenti di riconoscimento del cane, intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche del singolo animale, nel rispetto dell incolumità e della sicurezza delle persone, degli animali e dei beni; c) individuare le associazioni e gli enti ai quali sono affidati il prelievo e la custodia degli animali oggetto di confisca o di sequestro. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, fissa i criteri per definire lo stato di aggressività patologica dei cani. 4. L elenco di cui alla lettera a) del comma 2 ed i criteri di cui al comma 3 sono aggiornati in relazione all evoluzione
Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati delle conoscenze scientifiche e tecniche di settore. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni. ART. 2. (Detenzione di cani pericolosi). 1. È vietato acquistare, possedere o detenere cani di razza compresa nell elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell articolo 1: a) ai minori di sedici anni e agli interdetti ed inabilitati per infermità; b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza; c) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o è sottoposto a misura di sicurezza personale; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due anni; e) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all articolo 727 del codice penale o per altri fatti sanzionati come delitti dalla presente legge. 2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni. 3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai cani utilizzati da non vedenti, addestrati presso le scuole nazionali di cani guida per non vedenti. ART. 3. (Responsabilità civile). 1. Chiunque possegga o detenga cani di razza compresa nell elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell articolo 1 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di
Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati responsabilità civile per danni contro terzi con il massimale ed il periodo minimo di durata che saranno definiti con decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato. 2. La violazione dell obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni. 3. All accertamento della violazione dell obbligo di cui al comma 1 consegue il sequestro e la confisca dell animale con le modalità di cui all articolo 7, salvo che il contravventore dimostri entro trenta giorni dall accertamento di avere ottemperato all obbligo di cui al predetto comma 1. ART. 4. ART. 5. (Lavoro di pubblica utilità). 1.Il giudice, in caso di condanna per i reati di cui all articolo 4, può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità a favore delle associazioni e degli enti individuati con il decreto di cui all articolo 1, comma 2, lettera c). 2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività. ART. 6. ART. 7. (Illeciti amministrativi). 1. L autorità competente a ricevere il rapporto e ad emettere l ordinanza-ingiunzione per le violazioni amministrative pre-
Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati viste dalla presente legge è il sindaco del luogo dove è stato commesso il fatto. 2. Nelle ipotesi di illecito amministrativo previste dalla presente legge si provvede, salvo quanto previsto dall articolo 3, comma 3, al sequestro e alla confisca degli animali con spese a carico del proprietario o del detentore ed al contestuale affidamento degli stessi animali ad uno dei soggetti individuati con il decreto di cui all articolo 1, comma 2, lettera c), o a persona, organizzazione o struttura operante nel settore di comprovata fede zoofila, anche allo scopo del loro recupero comportamentale. ART. 8. ART. 9. (Deroghe). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai cani addestrati per le forze armate e di polizia, per le attività di ricerca in superficie, in catastrofe, in valanga, di salvataggio in acqua, per attività di competizioni di tipo sportivo, prove di caccia e attività venatorie di ogni genere consentito dalla legge, cura delle greggi e delle mandrie, prove di obbedienza, di fiuto e di utilità, per attività di traino della slitta, di guida per non vedenti, di ausilio ai disabili o terapeutiche, per prove di agilità ed esposizioni zootecniche. ARTT. 10-12. DDL13-59ter Lire 500