N ter CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE. n. 59, d iniziativa del deputato PROCACCI

Documenti analoghi
In particolare, ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose sono previsti i seguenti obblighi:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PRESENZA E CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE

COMUNE DI CESENA IL SINDACO

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Art Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n-68 del

SENATO DELLA REPUBBLICA

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi e Formazione

Da noi è il. Porta con te il tuo cane. Per ragioni igienico sanitarie non può accedere all area ristorazione*

Da noi è il benvenuto!

Ordinanza n 34/07 del 27 Luglio OGGETTO: disposizioni per la detenzione e la custodia dei cani aggressivi e non.

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

MALTRATTAMENTO ANIMALI, COMBATTIMENTI E SCOMESSE CLANDESTINI E PELLICCE DI CANI E GATTI TRAFFICO ED INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA

d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA

COMUNE DI BORGORICCO

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARBARO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI DELL ART.54 D. L.vo. 29 AGOSTO 2000 N 274 E DELL ART.2 DEL D.M. 26 MARZO 2001.

COMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE DEI CANI

Approvato con deliberazione del CC n. 50 in data 28/11/2003.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1999

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 24 settembre 2014 (v. stampato Senato n. 1627)

COMUNE DI CASALE SUL SILE PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI MAIRAGO (LO) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE

Cap. Pietro Della Porta - Capo Sezione Operazioni. 28 FEBBRAIO 2013 Auditorium del Ministero della Salute Via G.Ribotta,5 - Roma

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

COMUNE DI MONASTIR POLIZIA LOCALE

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

Approvato definitivamente dal Parlamento l 8 luglio 2004

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO

TRIBUNALE DI NOVARA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SERRAVALLE SESIA (VC) PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCESSO, L USO E LA GESTIONE DELLE AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI

approvato dal Senato della Repubblica il 19 novembre 2008 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 2009

REGIONE SICILIANA COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA Provincia di Catania

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani

Il reato di omicidio stradale

COMUNE DI PONNA. Provincia di Como (telefono fax P. IVA ) REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MOTOSLITTE

Emanata in agosto un'ordinanza ( valida 12 mesi ) relativa alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani:

I l M in i s t e r o d e l L a v o r o, d e l l a S a l u t e e d e l l e P o li t i c h e S o c i a l i

Approvato con deliberazione consiliare n. 47/

COMUNE DI SAN LORENZO IN BANALE. Norme per la detenzione e circolazione di animali

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRESENZA DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

distruzione di un habitat all interno di un sito protetto o comunque suo deterioramento con compromissione dello stato di conservazione

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali

MINISTERO DELLA SALUTE

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: «TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Violazione. Mancanza dell apposito registro di carico e scarico da parte di allevatori o detentori di cani a scopo di commercio

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI

INDICE SOMMARIO CODICE PENALE. R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale...» 72

Indice. Presentazione... pag. III. Introduzione... pag. V

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI

Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

Il nuovo delitto di Autoriciclaggio e l impatto sul Modello Organizzativo. Milano, 16 aprile 2015

La legge sul processo lungo

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DELLA POPOLAZIONE CANINA

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

Nome modulo: ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legge 14 agosto 1991, n.281. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

testo in vigore dal: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

La legge : Dlgs 231/01. Ing P. Aterno

Editrice. Depenalizzazione: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

A.C B. Introduzione dei reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

CITTÀ DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi e Formazione

Comune di Albissola Marina Provincia di Savona. Regolamento Comunale disciplinante la presenza dei cani nelle aree pubbliche e private.

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Da

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E P E R L A D E T E N Z I O N E E L A C C O M P A G N A M E N T O D E I C A N I N E L L E A R E E P U B B L I C H

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

CITTÀ di AVIGLIANA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

COMUNE DI GALLIATE PROVINCIA DI NOVARA

1. GENESI, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE FUTURE DEL D.LGS. 231/ FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE NEL D.LGS. 231/2001

d iniziativa dei deputati BUSINAROLO, AGOSTINELLI, FERRARESI e SARTI (V. Stampato Camera n. 3365)

SENTENZA N. 222 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Annibale MARINI Presidente

Violazione articolo 186 Codice della Strada TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010

COMUNE DI ACIBONACCORSI

COMUNE DI QUINZANO D OGLIO PROVINCIA DI BRESCIA

Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

GUARDIA DI FINANZA Comando Provinciale di Oristano

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del )

La normativa antinfortunistica Italiana. Come cambia la Vigilanza

«ART. 4-bis. 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di

L evoluzione del diritto a tutela degli animali e del sentimento per gli animali

Comune di Premana Provincia di Lecco

Dei reati in generale

Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA

Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3576

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 59-792-4694-5706-6583-6591-7109-7116-ter CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE n. 59, d iniziativa del deputato PROCACCI Istituzione della licenza per la detenzione di cani di grossa e media taglia ritenuti potenzialmente aggressivi. Divieto di impiego di animali di affezione in lotte, competizioni e addestramenti pericolosi Presentata il 9 maggio 1996 n. 792, d iniziativa del deputato STORACE Modifica all articolo 727 del codice penale in materia di maltrattamento di animali Presentata il 13 maggio 1996

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati n. 4694, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI TATTARINI, NARDONE Istituzione della licenza per la detenzione di cani di grossa e media taglia potenzialmente pericolosi. Divieto di impiego di animali di affezione in combattimenti o competizioni pericolose Presentata il 19 marzo 1998 n. 5706, d iniziativa del deputato RALLO Modifiche agli articoli 365, 638, 672 e 727 del codice penale e altre disposizioni in materia di protezione degli animali Presentata il 17 febbraio 1999 DISEGNO DI LEGGE n. 6583 PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ (BINDI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (DILIBERTO) CON IL MINISTRO DELL INTERNO (JERVOLINO RUSSO)

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati CON IL MINISTRO DELL AMBIENTE (RONCHI) CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (DE CASTRO) CON IL MINISTRO DELL INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL ARTIGIANATO (BERSANI) E CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (AMATO) Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti fra animali Presentato il 23 novembre 1999 E PROPOSTE DI LEGGE n. 6591, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI SIMEONE, FRAGALÀ, LO PRESTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE Norme sul divieto di importazione, commercializzazione e detenzione di esemplari di razze canine potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità Presentata il 24 novembre 1999

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati n. 7109, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BIONDI, APREA, DE SIMONE, LOMBARDI, NAPOLI, SERVODIO, MICHIELON Introduzione dell articolo 727-bis del codice penale, in materia di combattimento tra animali Presentata il 14 giugno 2000 n. 7116, d iniziativa del deputato PROCACCI Disposizioni per contrastare i combattimenti fra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi Presentata il 16 giugno 2000 Disposizioni in materia di detenzione di cani di grossa e media taglia ritenuti potenzialmente aggressivi (Già articoli 1, 2, 3, 5, 7e9deltesto unificato delle proposte di legge nn. 59, 792, 4694, 5706, 6591, 7109 e 7116, e del disegno di legge n. 6583, approvato in sede referente dalla II Commissione permanente (Giustizia), stralciati con deliberazione dell Assemblea il 30 novembre 2000)

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati PROGETTO DI LEGGE ART. 1. (Divieto di produrre incroci e svilupparne l aggressività). 1. È fatto divieto a chiunque di adibire cani di qualsiasi razza alla riproduzione con altri di razza diversa indicata nell elenco di cui al comma 2, lettera a), determinando incroci o meticci di prima generazione. Sono, altresì, vietati l addestramento e qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze con lo scopo di sviluppare oltre le naturali caratteristiche o di esaltare l aggressività dei cani nei confronti delle persone o degli animali. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, da adottare di concerto con i Ministri dell interno, dell ambiente e delle politiche agricole e forestali, provvede a: a) definire un elenco delle razze canine ritenute pericolose, in ragione della loro aggressività nei confronti delle persone o degli animali; b) prescrivere norme per la detenzione, ivi compresi eventuali documenti di riconoscimento del cane, intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche del singolo animale, nel rispetto dell incolumità e della sicurezza delle persone, degli animali e dei beni; c) individuare le associazioni e gli enti ai quali sono affidati il prelievo e la custodia degli animali oggetto di confisca o di sequestro. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, fissa i criteri per definire lo stato di aggressività patologica dei cani. 4. L elenco di cui alla lettera a) del comma 2 ed i criteri di cui al comma 3 sono aggiornati in relazione all evoluzione

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati delle conoscenze scientifiche e tecniche di settore. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni. ART. 2. (Detenzione di cani pericolosi). 1. È vietato acquistare, possedere o detenere cani di razza compresa nell elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell articolo 1: a) ai minori di sedici anni e agli interdetti ed inabilitati per infermità; b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza; c) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o è sottoposto a misura di sicurezza personale; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due anni; e) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all articolo 727 del codice penale o per altri fatti sanzionati come delitti dalla presente legge. 2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni. 3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai cani utilizzati da non vedenti, addestrati presso le scuole nazionali di cani guida per non vedenti. ART. 3. (Responsabilità civile). 1. Chiunque possegga o detenga cani di razza compresa nell elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell articolo 1 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati responsabilità civile per danni contro terzi con il massimale ed il periodo minimo di durata che saranno definiti con decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato. 2. La violazione dell obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni. 3. All accertamento della violazione dell obbligo di cui al comma 1 consegue il sequestro e la confisca dell animale con le modalità di cui all articolo 7, salvo che il contravventore dimostri entro trenta giorni dall accertamento di avere ottemperato all obbligo di cui al predetto comma 1. ART. 4. ART. 5. (Lavoro di pubblica utilità). 1.Il giudice, in caso di condanna per i reati di cui all articolo 4, può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità a favore delle associazioni e degli enti individuati con il decreto di cui all articolo 1, comma 2, lettera c). 2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività. ART. 6. ART. 7. (Illeciti amministrativi). 1. L autorità competente a ricevere il rapporto e ad emettere l ordinanza-ingiunzione per le violazioni amministrative pre-

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati viste dalla presente legge è il sindaco del luogo dove è stato commesso il fatto. 2. Nelle ipotesi di illecito amministrativo previste dalla presente legge si provvede, salvo quanto previsto dall articolo 3, comma 3, al sequestro e alla confisca degli animali con spese a carico del proprietario o del detentore ed al contestuale affidamento degli stessi animali ad uno dei soggetti individuati con il decreto di cui all articolo 1, comma 2, lettera c), o a persona, organizzazione o struttura operante nel settore di comprovata fede zoofila, anche allo scopo del loro recupero comportamentale. ART. 8. ART. 9. (Deroghe). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai cani addestrati per le forze armate e di polizia, per le attività di ricerca in superficie, in catastrofe, in valanga, di salvataggio in acqua, per attività di competizioni di tipo sportivo, prove di caccia e attività venatorie di ogni genere consentito dalla legge, cura delle greggi e delle mandrie, prove di obbedienza, di fiuto e di utilità, per attività di traino della slitta, di guida per non vedenti, di ausilio ai disabili o terapeutiche, per prove di agilità ed esposizioni zootecniche. ARTT. 10-12. DDL13-59ter Lire 500