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ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

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pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" venerdì 5 dicembre :23 -

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Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

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Transcript:

N. 00571/2013REG.PROV.COLL. N. 06406/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6406 del 2012, proposto da Fabio Dialmi, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Santoro, e con domicilio eletto presso Vincenzo Diurni in Roma, via Bastioni Michelangelo 5/A; contro il Comune di Frosinone, non costituito; nei confronti di Giovambattista Mansueto, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Ceci, e con domicilio eletto presso Anna Maria Venchi in Roma, viale Mazzini 142; per la riforma della sentenza del T.a.r. del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 604/2012, resa tra le parti, concernente correzione del numero di seggi attribuiti alla coalizione del Sindaco eletto ed alle altre coalizioni, relativi alle operazioni elettorali del 6/7 maggio 2012 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Frosinone. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giovambattista Mansueto; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2012 il Cons. Giancarlo Luttazi; Uditi per le parti gli avvocati M. Santoro e A. Ceci; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO In data 6 e 7 maggio 2012 si sono svolte le consultazioni elettorali per l elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale di Frosinone. Svoltosi in data 20 e 21 maggio 2012 il turno di ballottaggio, l Ufficio elettorale centrale ha proclamato l elezione a Sindaco del candidato Nicola Ottaviani; ha determinato i seggi da assegnare a ciascuna lista o gruppo di liste ed assegnato il 60% dei 32 seggi complessivi - ai sensi dell articolo 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - alle liste collegate al candidato Sindaco proclamato eletto. Nello specifico tale percentuale del 60%, rapportata ai 32 seggi, è risultata pari a 19,2; e l Ufficio Elettorale Centrale l ha arrotondata per eccesso, così attribuendo 20 seggi alle liste collegate al Sindaco Ottaviani. L attuale appellante Fabio Dialmi, candidato consigliere comunale nella lista n. 1 Di Pietro Italia dei Valori, ha impugnato l atto di proclamazione degli eletti esponendo che, per effetto dell arrotondamento per eccesso a 20 anziché per difetto a 19 - del numero di seggi attribuiti alle liste collegate al candidato alla carica di Sindaco, sarebbe stato illegittimamente proclamato eletto il candidato Giovambattista Mansueto. L appellata sentenza ha respinto il ricorso. Essa - richiamando giurisprudenza conforme sulla interpretazione dell articolo 73, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000 ha rilevato che l attribuzione di un

numero dei seggi inferiore a 19,2, a seguito di arrotondamento per difetto, implicherebbe l attribuzione di una percentuale di seggi inferiore al 60% e pari, come sottolineato dall Ufficio elettorale centrale, al 59,375%, con conseguente violazione del dettato normativo, che fa riferimento in modo tassativo alla percentuale indicata del 60%. La pronuncia del Tar è impugnata dal Dialmi, il quale: - contestando l assunto del Tar, invoca la pronuncia di questa Sezione n. 2928/2012, la quale ha affermato che la percentuale del 60% dei seggi esprime il numero massimo dei seggi attribuibili a titolo di premio di governabilità, e chepertanto non si può far luogo ad alcun arrotondamento dei decimali all unità superiore, non potendo mai essere superata per effetto dei decimali la percentuale del 60% dei seggi attribuibili alla coalizione collegata al Sindaco vincente; - contesta l'eccezione, sollevata in primo grado dal dottor Mansueto ed assorbita dal primo giudice, di carenza di legittimazione passiva di quel controinteressato. Si è costituito con memoria Giovambattista Mansueto, eccependo inammissibilità e infondatezza dell appello. Quest ultimo è passato in decisione alla udienza pubblica del 18 dicembre 2012. DIRITTO L appello va respinto nel merito, sicché può prescindersi dalle eccezioni d inammissibilità. La questione da decidere concerne la interpretazione dell art. 73, comma 10, seconda parte, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il cui testo è il seguente: Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno

medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8. Nella fattispecie, svoltosi il turno di ballottaggio, l Ufficio elettorale centrale ha determinato i seggi da assegnare a ciascuna lista o gruppo di liste e, verificato come pari a 19,2 il 60% da attribuire, ai sensi della disposizione citata, alle liste collegate al candidato Sindaco proclamato eletto - dei 32 seggi complessivi, ha arrotondato per eccesso quella cifra di 19,2, così attribuendo 20 seggi alle liste collegate al Sindaco eletto. L appellante sostiene che invece quell arrotondamento avrebbe dovuto effettuarsi per difetto a 19, e richiama giurisprudenza di segno opposto a quella richiamata dal Tar favorevole alla propria tesi (segnatamente, l appello richiama la pronuncia di questa Sezione 21 maggio 2012, n. 2928). L assunto va disatteso. La tesi fatta propria dall appellante sostiene che quand anche il rapporto percentuale non esprima un numero intero, le cifre decimali non potranno mai far variare in aumento il rapporto percentuale, facendo lievitare il numero dei seggi da assegnare alla coalizione collegata al Sindaco vincente, giacché il limite del 60% è il punto di equilibrio individuato dal legislatore tra i contrapposti valori della governabilità dell ente locale e della tutela delle minoranze, ed è principio che permea la disciplina del sistema elettorale disciplinato dalla disposizione in esame, in virtù della quale il premio di maggioranza viene attribuito solo laddove la frammentazione dei voti dell elettorato esprime in nuce future possibili difficoltà di governo dell ente locale e nel limite insuperabile del 60% dei seggi. Il Collegio però ritiene questa tesi non condivisibile, e preferibile invece la diversa tesi fatta propria dalla maggioritaria giurisprudenza, cui l appellata sentenza si è uniformata, e secondo la quale in assenza di una specifica norma sull arrotondamento, per eccesso o per difetto, della percentuale di cui trattasi, è

ravvisabile nell'art. 73, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000 la ratio di assicurare al Sindaco eletto dai cittadini almeno (così, testualmente, l'art. 73, comma 10, in argomento) il 60 per cento dei seggi del Consiglio comunale; ciò al fine di garantire, con una vasta maggioranza in Consiglio comunale, un ampio margine di governabilità dell Ente (v.: C.d.S., Sez. V, 18 aprile 2012, n. 2260; 1 marzo 2012, n. 1197; 28 febbraio 2011, n. 1269; v. anche, da ultimo, Tar Lazio, Roma, 29 novembre 2012, n. 9919). Sicché appare conforme allo spirito della legge arrotondare a 20 la cifra di 19,2 cherisulta dal computo del 60% dei 32 seggi da attribuire, ai sensi dell art.73, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000, alle liste collegate al candidato Sindaco proclamato eletto. L appello va dunque respinto. La recente, seppur minoritaria, pronuncia di questo Consiglio conforme alla tesi d appello concreta giusti motivi perché le spese siano compensate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 18 dicembre 2012. Pier Giorgio Trovato, Presidente Carlo Saltelli, Consigliere Manfredo Atzeni, Consigliere Fabio Franconiero, Consigliere Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 30/01/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)