REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI 42 TASSA R.S.U 11/01 2/02

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REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI oggetto adozione modifiche 42 TASSA R.S.U 11/01 2/02 1

S O M M A R I O TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA Art. 1 Istituzione della tassa Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa Art. 3 Presupposto della tassa, esclusioni ed assimilazione dei rifiuti Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA Art. 6 Parametri Art. 7 Locali ed aree tassabili Art. 8 Locali ed aree non tassabili Art. 9 Computo delle superfici Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso Art. 11 Agevolazioni e riduzioni Art. 12 Classificazione dei locali ed aree Art. 13 Tassa giornaliera TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 14 Accertamenti Art. 15 Disposizioni transitorie Art. 16 Abrogazioni Art. 17 Norme di rinvio 2

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA Art. 1 Istituzione della tassa 1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, e' istituita una tassa annuale. La sua applicazione e' disciplinata dal presente regolamento fino all'entrata in vigore della tariffa di cui all' art. 49 del D.Lgs 22/97. Art. 2 Zone di effettuazione del servizio e applicazione della tassa 1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e' svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito dell intera Circoscrizione comunale. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana. 2. Gli immobili posti ad una distanza dai contenitori superiore in linea d aria a 300 mt. sono soggetti dl pagamento della Tassa nella misura del 40%. 3. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non e' svolto nella zona di ubicazione dell'immobile o e' effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacita' dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo e' dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente. 4. Al regolamento del servizio di n.u. si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell applicazione della tassa non regolamentati dal presente. Art. 3 Presupposto della tassa, esclusioni ed assimilazione dei rifiuti 1. La tassa e' dovuta per l'occupazione o detenzione di locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nella intera Circoscrizione. 2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. 3. E comunque necessario che tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. 4. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali (anche urbani non assimilati), o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione : 3

attività Misura della riduzione delle superf. assoggettate Carpenterie, metalmeccanici, fonderie ed assimilati 50% Produzione manufatti in cemento 50% Attività industriali od artigianali nelle quali si producono rifiuti 50% speciali non assimilati o tossico-nocivi Officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto, gommisti 30% Lavanderie 20% Falegnamerie 20% Ambulatori medici 20% Laboratori chimico clinici fotografici ed assimilati 20% Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un' attività economica e professionale, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. 5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. 6. Ai sensi dell art. 21,2 lett. g) del D.Lgs 22/97 si dichiarano assimilabili ai rifiuti urbani per qualsiasi quantità prodotta quelli elencati all art. 7comma 2 lettere a), c), d) ed f) del D.Lgs 22/97 e dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al citato art. 7 comma 2 lett.b) aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque costituiti dai manufatti e materiali simili a quelli elencati al n.1 punto 1.1.1. lett. a) della Deliberazione Interministeriale del 27/7/84 come da elenco di seguito riportato: imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno,metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets; accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e di sughero; paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e simil-pelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali; resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; rifiuti ingombranti in genere anche provenienti dalle attività scolastiche ; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 4

nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; accessori per l informatica. 7. Pertanto i locali e le aree in cui sono prodotti detti rifiuti, a prescindere dalle quantità prodotte, sono tutti assoggettati alla relativa tassa comunale. Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo 1. La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. 2. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dl rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo. 3. L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. 4. Per le unita' immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente la tassa e' dovuta dal proprietario. Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione 1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui ha inizio l'utenza.nel Caso di multiproprietà la tassa è dovuta magli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed e' versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente. 3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non e' dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa e' stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio. 5 TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA Art. 6 Parametri 1. La tassa e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo del servizio. 2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Art. 7 Locali ed aree tassabili 1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di: tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e cosi' pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato esclusi i locali destinati ad uso agricolo; tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente; tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi compresi quelli diurni ed i bagni pubblici, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto; tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza; tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado; tutti i vani, accessori e pertinenze, cosi' come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unita' Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali), delle caserme, stazioni, ecc.; tutti i vani accessori e pertinenze, cosi' come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.). 2. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, 6

ed in via esemplificativa le aree adibite a campeggi, gli spazi all aperto destinati a mercato, le aree scoperte adibite a pubblico esercizio, adibite ad attività commerciali, industriali, artigianali a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un' attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni. Art. 8 Locali ed aree non tassabili 1. In applicazione di quanto previsto all'art. 3 del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree: i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo; le aree utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della passa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibita all'attività sportiva; i locali e le aree ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali- tossici o nocivi, allo smaltimento delle quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono continuativamente destinati o in condizione di abbandono che le rendano impraticabili; i locali in obiettive condizioni di non utilizzabilità comunque costituenti fabbricato separato dall abitazione principale o accatastato con diversa categoria catastale. Si intendono locali od immobili utilizzabili quelli per i quali sia accertata la presenza di almeno due delle seguenti forniture : a) energia elettrica b) allacciamento a rete idrica c) allacciamento a rete fognaria d) collegamento a rete di distribuzione del gas e) servizi telefonici Art. 9 Computo delle superfici 1. La superficie tassabile e' misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. 2. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso. Riduzioni 1. La tariffa unitaria e' ridotta: del 30% per le abitazioni con unico occupante con reddito annuo non superiore al doppio della pensione minima inps e che non risulti proprietario di immobili diversi da quello occupato classificati di gruppo A catastale.; del 30% per i proprietari di abitazioni non affittate a terzi residenti all estero; del 30% per le parti abitative degli immobili rurali occupati da agricoltori; del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi. 7

del 50% per le aree scoperte ad eccezione di quelle utilizzate da pubblici esercizi quali area di somministrazione e di quelle utilizzate per mercati all aperto. 2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente e' tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione. 3. La giunta può inoltre disporre particolari riduzioni a favore delle utenze della cat. C (abitazioni, ecc.) e scuole proporzionali alla quantità di rifiuti conferiti in modo differenziato. Dette riduzioni non possono superare il valore del 30% della tassa. Art. 11 Esenzioni 1. Le riduzioni ed esenzioni sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Esse, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio tributi. 2. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni. Art. 12 Classificazione dei locali ed aree 1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione: Categoria A B C 8 Musei e biblioteche Istituzioni cult. E relig. Isti. politiche e sindacali Scuole ed asili Scuole priv. Ad uso stag Imp. Sport. Ad uso stag Abitazioni private Autorimesse private Cantine Tariffa ridotta unico ab. Res. All estero > 6 mesi Colt. Diretti Case sparse > 500 cassonetto Uso discontinuo Soffitte Rimesse Circoli ricr. Sportivi Studi professionali Uffici annessi att.artig. Ambul.ri e studi medici Banche Uffici annessi industria Uffici ann. att. Comm.li Uffici ad uso stag.le

Aree scop. Pertin. (CARIPE) Uffici moll Uffici pubblici caserme Teatri, cinema e disc Palestre, saune e altri imp. Sport. Ist. Sportive e ricreative Convitti, collegi e pensioni Alberghi, locande e sale Lab. Art. prodotti alimentari Magazzioni annessi al 30 Campeggi D Lab. Art. prod. Gen. # Magazzini annessi al 33 Stab.Industr.con rif. ass. Mag. annessi al 70 e 72 Stab. Ind. Ed art. prod rif. sp. Lab. Art. uso stag. Aree distr. Carburanti Aree cop.. Con lim. Prod. Rifiu Aree scop. Pert. Altri E Negozi generi alimentari Magazzioni annessi al 20 Pasticcerie Bar caffè birrerie e pub Mense rosticc.erie e tavole calde Ristoranti. pizz. Trattorie osterie Aree scoperte di bar rist. ecc. Aree scop. Annesse ad es. pubbl. Ristorante Moll F Negozi generi non alimentari Magazzini annessi al 23 Barbieri, parrucchieri est. G (vedi DCC 2/02) Esercizi commerciali con superficie (destinata alla vendita + magazzino) complessiva superiore a 5000 mq ed aree condominiali 2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente. Art. 13 Tassa giornaliera 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, e' istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente. La misura della tariffa e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorati del 20%. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche,con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia. 2. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. 9

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 14 Accertamento 1. Onde facilitare l accertamento e fatto obbligo agli Uffci di trasmettere all ufficio tributi i seguenti documenti: Ufficio Documenti da trasmettere Vigilanza Cessione fabbricati Anagrafe Immigrazioni ed emigrazioni di nuclei familiari Urbanistica Concessioni ed autorizzazioni edilizie rilasciate anche in sanatoria complete di planimetrie degli interventi Commercio Elenco ditte che hanno iniziato o cessato un attività Art. 15 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso tranne quelle collegate a norme ad efficacia futura. Art. 16 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Art. 17 Norme di rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni 10