AL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER LA GESTIONE SPECIALE DI CUI ALL ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995 n. 335,



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AL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER LA GESTIONE SPECIALE DI CUI ALL ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995 n. 335, tramite INPS sede provinciale di BARI, Via N. Sauro n, 41 RICORSO AMMINISTRATIVO Per l Avv., nato a il, C.F.:, elettivamente domiciliato e/o residente in alla via, ed al cui numero di fax e alla PEC: intende ricevere le comunicazioni di rito, CONTRO l INPS, sede di Bari, Lungomare N. Sauro n. 41, in persona del suo direttore e legale rappresentante protempore, AVVERSO L AVVISO BONARIO del..2015, inviato tramite raccomandata a.r. n., ricevuto dall istante in data..2015 PREMESSO CHE 1) con nota racc. a.r. n. del..2015, pervenuta il..2015 (all.to n. 1), l'inps -sede di BARI- comunicava al ricorrente di aver provveduto ad iscriverlo d ufficio, con decorrenza dal, alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, chiedendo contestualmente, nei trenta giorni successivi, il pagamento dell importo complessivo di,, di cui, a titolo contributivo ed, per sanzioni, calcolate ai sensi dell art. 116, comma 8, lett. b) delle legge n. 388/2000, come da prospetto trasmesso unitamente alla missiva; 2) tale pretesa sarebbe stata avanzata a seguito di una verifica effettuata dall Istituto e riverrebbe, genericamente, dal reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, dichiarato per il 2009 (pari ad,00), non assoggettato -a detta dell Ente impositore- a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali; 3) il ricorrente è un avvocato iscritto all Ordine Forense di Bari dal.. ad oggi, tesserino n. (all.to n. 2); ergo per tutto l anno oggetto di contestazione, lo stesso era iscritto all Albo degli avvocati (all.to n. 3); 4) pertanto, per il periodo di riferimento (anno 2009), l istante, in qualità di iscritto all Albo degli Avvocati, Ordine munito di propria Cassa previdenziale, ha versato regolarmente a Questa la dovuta contribuzione (all.ti n.ri 4 e 5), in ossequio alle disposizioni normative e regolamentari della Cassa previdenziale Forense (all.ti n.ri 6 e 7); 5) Si aggiunga peraltro, come meglio innanzi si spiegherà, che i crediti oggi vantati dall Inps sono ampiamente prescritti. Tanto premesso, la pretesa dell'inps è nulla, illegittima e infondata per i seguenti MOTIVI I) Insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l iscrizione di ufficio e la richiesta di pagamento dei contributi alla gestione separata, di cui all art. 2, comma 26, legge 335/1995 Preliminarmente, si rileva che l iscrizione d ufficio che si presume adottata dall Inps in danno del ricorrente e la contestuale richiesta di pagamento, che in essa troverebbe la sua ragione giuridica, sono del tutto 1

arbitrarie ed illegittime, in quanto destituite di fondamento sia in fatto che in diritto. L Inps non ha alcun potere di iscrivere di ufficio soggetti appartenenti a categorie di liberi professionisti già dotate di una propria Cassa di previdenza in relazione a redditi derivanti dall esercizio dell attività professionale protetta da quella Cassa. Tanto emerge dal quadro normativo sin troppo chiaro, ovvero dal combinato disposto degli artt. 2, commi 25 e 26 della L. 335/1995, dal conseguente D.L.gs. n. 103/1996 (art. 3 commi 1 e 2) nonché, da ultimo, dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell art. 18 comma 12 della L. 111/2011. L art. 2 comma 26 fa riferimento ad attività lavorativa autonoma non subordinata all iscrizione in appositi Albi o Elenchi professionali, disponendo che: A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'inps, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ( ). Il comma 25 del medesimo articolo di legge, invece, ed il successivo D.Lgs. n. 103/1996, regolano la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. Tuttavia, pur essendo già chiaro il quadro normativo, stanti le svariate ed arbitrarie interpretazioni fornite dall Inps di detto articolo, con successivo art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, il legislatore, con norma di interpretazione autentica (quindi come tale non suscettibile di ulteriore applicazione estensiva), avente efficacia retroattiva, ha precisato che: l'articolo 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, ( ). Da qui il dover ritenere, per espressa previsione di legge, che tenuti all'iscrizione presso la Gestione Separata Inps sono esclusivamente e tassativamente, coloro che: 1) svolgono attività professionale senza essere iscritti in appositi Albi professionali; 2) ovvero coloro che svolgono attività non soggette al versamento contributivo agli Enti previdenziali di diritto privato di cui ai D.lgs. 509/1994 e 103/1996, nel rispetto dei rispettivi statuti e ordinamenti. Ebbene il ricorrente, nel periodo di riferimento (2009) non poteva essere considerato incluso in alcuna delle due categorie: in quanto era iscritto all Albo degli Avvocati (vedasi relativo bollettino di pagamento della tassa di conservazione allo stesso); in quanto l attività libero professionale è stata assoggettata al versamento del contributo previdenziale obbligatorio, c.d. integrativo, alla propria Cassa di riferimento, in conformità alle disposizioni normative che regolano la Cassa Forense (l art. 11 della legge 20.9.1980 n. 576, come modificato dal Regolamento dei Contributi della Cassa Forense, statuisce, infatti, che: È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% 2

(mod. 5/2011) e va, quindi applicato, a tutte le fatture emesse. ). Tale obbligatorio contributo, soggetto alla doverosa compilazione e spedizione del MOD. 5 (con il quale si comunica alla Cassa l'ammontare del reddito professionale e/o il volume complessivo d'affari conseguiti nell esercizio dell attività professionale nell anno precedente ed in base al quale si effettuano i relativi pagamenti previdenziali), è stato, regolarmente, corrisposto dall istante per l anno 2009, come risulta dall allegato bollettino di pagamento, ex artt. 17 e 18, legge n. 576/1980. Si precisa, altresì, che il contributo integrativo è contributo previdenziale a tutti gli effetti in ossequio a quanto stabilito dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 109 dell 11.7.1996, (e che peraltro, versare contemporaneamente il contributo integrativo alla propria Cassa di appartenenza e all'inps equivale a pagare due volte il contributo di integrativo, c.d. di solidarietà, in quanto questo è parte dell aliquota Inps). Ne consegue che alcun obbligo nei confronti della gestione separata sussisteva per il sottoscritto avvocato, in quanto soggetto all'autonomo Ente previdenziale di categoria. Il ricorrente, infatti, soggiacendo ad un regime previdenziale gestito e regolamentato dalla Cassa di appartenenza (Cassa Forense) rimane assoggettato, esclusivamente, a tale disciplina; giammai a quella della gestione separata Inps. Tanto, a prescindere dalla circostanza che non sia stato corrisposto il contributo soggettivo, laddove la Cassa di appartenenza preveda, come nel caso in esame, che non sia dovuto, in assenza del raggiungimento di un prefissato volume di reddito e/o di affari. Tale analisi normativa trova l autorevole avallo della giurisprudenza. Tra le tante, vedasi: Tribunale di Aosta, Sez. Lavoro del 23.2.2011, secondo cui i liberi professionisti iscritti ad albi sono assoggettati a tutela previdenziale a mezzo di forme autonome di previdenza obbligatoria, e, solo se non è possibile costituire tali forme autonome di previdenza obbligatoria, i soggetti interessati sono iscritti alla gestione separata. Le casse autonome hanno meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, sicché è rimesso, in linea di principio, alla scelta della Cassa di determinare il quantum e lo stesso an, in casi particolari, della contribuzione. Se la cassa autonoma non ritiene di dover richiedere, non essendo ciò necessario ai fini dell'equilibrio gestionale, contributi ai propri iscritti...(...) non si vede come l'inps possa intromettersi, iscrivendo il percettore di reddito alla gestione separata e richiedendo la contribuzione che la di lui cassa autonoma non richiede. E opportuno, infine, evidenziare come lo stesso Istituto richiedente, abbia ben chiaro tale presupposto (infatti, nel Messaggio n. 709 del 12.01.2012 si legge: Qualora le disposizioni statutarie delle singole Casse prevedano l iscrizione facoltativa la mancata iscrizione del soggetto interessato non è, da sola, elemento sufficiente ad incardinare obbligo contributivo alla gestione separata ), a dimostrazione che la sua condotta non sia animata da buona fede né finalizzata alla salvaguardia del principio di legalità. Pertanto, l art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, invocato dall Inps nella sua missiva, non è applicabile e dunque non rileva nel caso de quo. Ne consegue l illegittimità ed infondatezza delle pretese azionate dall Inps. II) In via subordinata, intervenuta prescrizione della pretesa contributiva dell Inps La nota racc. a.r. dell'inps (atto di natura negoziale avente carattere recettizio) è pervenuta al destinatario in data.2015. Detta richiesta è giunta, dunque, oltre il termine quinquennale di prescrizione, ex art. 3, co. 9, legge n. 335/95, per cui, in ogni caso, la pretesa creditoria vantata dall Inps sarebbe prescritta. 3

In ossequio all art. 2935 c.c., infatti, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. In attuazione dell art. 2, co. 30, legge 335/1995, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Decreto del 24 novembre 1995, ha stabilito che i titolari di redditi da lavoro autonomo di cui all'art. 49, co. 1, del testo unico delle imposte sui redditi sono tenuti a versare alla Gestione Separata di cui al comma 26 dell'art. 2 L. 335/95, un contributo del 10% dei redditi stessi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale versamento è effettuato nei termini previsti per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ne consegue che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, per richiedere il preteso contributo previdenziale relativo all'anno 2009, va individuato nella scadenza prevista per il versamento e coincidente con il termine per il saldo delle relative imposte, ossia il 16 giugno 2010, secondo quanto disposto dall'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435, modificato dal D.L. 223/2006, convertito con legge 248/2006. Tale dato è confermato alla luce del regime fiscale dei c.d. "dei minimi", previsto dall art. 1, comma 100, legge 244/2007, al quale il ricorrente ha aderito per l anno 2009. Pertanto, alla data del 16.06.2015, l asserita pretesa creditoria dell'inps era, comunque, prescritta, con le conseguenze previste dall art. 3, co. 9, legge 335/1995. III) Nullità e/o illegittimità dell'atto amministrativo per carenza dei requisiti fondamentali, ai sensi dell art. 21-septies, legge n. 241/1990 e per violazione degli artt. 24 e 97 Cost. La legge n. 241/1990 prevede che un atto amministrativo debba contenere alcuni requisiti fondamentali e che in assenza di questi l atto sia affetto da nullità. La ratio risiede nella tutela dei principi e dei valori costituzionalmente garantiti come il diritto di difesa, la trasparenza amministrativa e la piena informazione del cittadino. Orbene, nella nota raccomandata a/r inviata al ricorrente, manca l indicazione: dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento, nonché dell 'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, ex art. 8, L. 241/1990; del termine e dell'autorità cui è possibile presentare il ricorso, ex art. 3, co. 4, L. 241/1990. Inoltre, l atto è stato emesso in assenza di alcuna preventiva comunicazione dell avvio del procedimento (ex art. 7, legge 241/1990, e dunque in violazione del principio di partecipazione e del giusto procedimento). Difetta, inoltre, dell indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell Inps, all esito dell istruttoria, ex art. 3, L. n. 241/1990. In tale contesto, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell art. 21-septies, legge 241/1990 e degli artt. 24 e 97 della Cost., va dichiarata la nullità e/o illegittimità dell atto amministrativo. Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Avv., CHIEDE che il Comitato Amministratore per la Gestione Speciale di cui all art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, Voglia, In via principale, previa immediata sospensione dell efficacia del provvedimento impugnato, - disporre l annullamento della nota datata..2015, ricevuta dall Inps tramite raccomandata a.r. n. in data..2015, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità 4

e/o infondatezza della stessa, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l effetto: - disporre la cancellazione d ufficio dalla gestione separata Inps dal ; - dichiarare la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dall Inps, per l anno 2009, per complessivi,. A tal fine l odierno ricorrente diffida questo istituto dall intraprendere qualsivoglia iniziativa e/o azione in proprio danno, con l espresso avvertimento che, in mancanza di immediata cancellazione dalla gestione separata Inps lo stesso agirà in tutte le sedi giudiziarie per la tutela dei propri diritti facendo riserva di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. Si producono i seguenti documenti: 1) copia nota racc. a/r n datata 2015; 2) copia tesserino Ordine degli Avvocati n. ; 3) copia bollettino di pagamento tassa conservazione Albo del 2009; 4) copia Mod. 5 2010 relativo al 2009; 5) copia bollettino di pagamento contributo previdenziale del 2009; 6) copia Regolamento Cassa Forense; 7) copia carta d'identità. Bari, luglio 2015 Avv. 5